AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2003.42
Data decisione, Autorità:
15.04.2003, ICCA
Incarto n.
11.2003.42
Lugano,
15 aprile
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 2 dicembre 2002 da
__________ __________, nata __________, ora in __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, __________ __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
giudicando
ora sul decreto cautelare del 24 marzo 2003 con cui
il Pretore ha condannato __________ __________ a versare un contributo
alimentare provvisionale per la moglie;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 4 aprile 2003 presentato da __________ __________ contro il
decreto cautelare emesso il
24
marzo 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezio-
ne
6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
il 2 dicembre 2002 __________ __________, nata B__________llani (1952), si è
rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a
protezione dell'unione coniugale, postulando la condanna del marito __________
__________ (1947) al versamento di un contributo alimentare di fr. 15 000.–
mensili retroattivamente dal 1° ottobre 2002 e alla produzione di tutta una
serie di documenti;
che in
via provvisionale essa ha sollecitato lo stanziamento del contributo alimentare
con effetto immediato;
che
all'udienza del 3 dicembre 2002, indetta per la discussione dell'istanza e
della domanda provvisionale, __________ __________ ha confermato le sue
richieste e ha offerto varie prove, non contestate dal convenuto, il quale si è
limitato a sostenere di non avere i mezzi per erogare l'importo in questione;
che con
decreto emanato il 24 marzo 2003 “in via supercautelare nelle more istruttorie”
il Pretore ha obbligato __________ __________ a corrispondere alla moglie fr.
5000.– mensili a titolo di contributo alimentare provvisionale, senza
riscuotere tassa di giustizia o spese;
che
contro il decreto appena citato __________ __________ è insorto il
4 aprile
2003 con un appello per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo
al ricorso, la riduzione del contributo a
fr.
2500.– mensili;
che
l'appello non è stato intimato all'istante;
e considerando
in diritto: che
le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono trattate
con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC, cui
rinviano l'art. 4 n. 5 e l'art. 5 LAC);
che
nell'ambito di tale procedura il giudice può decretare provvedimenti cautelari
in qualsiasi momento, “anche prima della discussione” (art. 371 CPC);
che i
provvedimenti cautelari, emanati secondo gli art. 376 segg. CPC, possono essere
appellati solo “dopo il contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC);
che per
contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra
le parti, bensì la discussione finale, tenuta dopo l'istruttoria o dopo che il
giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con
rinvii);
che tale
nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza
(riferimenti in: Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382);
che nella
fattispecie non è stato tenuto alcun “contraddittorio” sul decreto impugnato,
esplicitamente designato – del resto – come “supercautelare nelle more
istruttorie”;
che, del
resto, la nozione di decreto cautelare emesso “nelle more istruttorie” lascia
intendere senza equivoco come, per finire, il giudice debba ancora adottare un
decreto cautelare “di convalida” (Cocchi/Trezzini,
op. cit., pag. 846 nota 907, esclusa la nota 908);
che nelle
condizioni descritte l'appello in esame si rivela, già di primo acchito, improponibile;
che
l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la domanda di effetto
sospensivo;
che gli
oneri processuali, volutamente ridotti per tenere conto del caso particolare, seguono
la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare
ripetibili all'istante, cui il ricorso non è stato notificato e non ha
provocato costi presumibili;
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster