AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2003.37
Data decisione, Autorità:
22.04.2003, ICCA
Incarto n.
11.2003.37
Lugano
22 aprile
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa _.__.
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 12 aprile 2002 da
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinata dal lic. iur. __________ __________,
studio legale __________ ____________________,
__________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 24 marzo 2003 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 13 marzo 2003 in luogo e vece del Pretore dal Segretario
assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1965) e __________ __________ (1964) si
sono sposati a __________ il __________ 1995. Dal matrimonio sono nati i figli
__________ (____________________ 1998) e __________ (2000). Il marito
lavora per l'albergo “ __________ __________ ” di __________
quale __________ di cucina. La moglie esercita l'attività di fisioterapista,
come indipendente, qualche ora la settimana. I coniugi si sono separati
di fatto nel marzo del 2002, quando il marito ha lasciato l'abitazione
familiare per trasferirsi a __________.
B. Il
12 aprile 2002 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, con un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale,
chiedendo l'attribuzione dell'appartamento coniugale, l'affidamento dei figli
(riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare di fr.
638.50 mensili per sé e di fr. 700.– mensili per ogni figlio. Statuendo il 16
aprile 2002 con decreto cautelare emesso inaudita parte, il Pretore ha affidato
i figli alla madre, riservato il diritto di visita del padre, e ha obbligato
quest'ultimo a versare un contributo alimentare di fr. 700.– mensili per
ciascun figlio.
C. Alla
discussione del 16 maggio 2002 i coniugi si sono accordati sull'assegnazione
dell'abitazione coniugale alla moglie, sull'affidamento dei figli alla madre e
sul diritto di visita del padre. Per il resto l'istante ha confermato le
proprie richieste. __________ __________ ha offerto da parte sua un contributo
alimentare di fr. 500.– mensili per ogni figlio, rifiutando ogni versamento per
la moglie. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento
finale, producendo memoriali scritti del 1° ottobre 2002 nei quali hanno
riconfermato le rispettive domande.
D. Con
sentenza emanata il 13 marzo 2003 in luogo e vece del Pretore, il
Segretario assessore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato
l'abitazione coniugale alla moglie, ha affidato i figli alla madre (riservato
il diritto di visita del padre), ha stabilito il contributo alimentare per
quest'ultima in fr. 99.85 per il mese di maggio 2002, in fr. 125.05 mensili dal
1° giugno al 30 settembre 2002, in fr. 133.25 dal 1° ottobre al 30 settembre
2003 e in fr. 144.15 dal 1° ottobre 2003 in poi, fissando quello a favore di
ogni figlio in fr. 922.50 mensili per il mese di maggio 2002, in fr. 1155.60
mensili dal 1° giugno al 30 settembre 2002, in fr. 1231.20 dal 1° ottobre al 30
settembre 2003 e in fr. 1332.10 mensili dal 1° ottobre 2003. Le spese, con una
tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. __________ __________ è
stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. Contro
la sentenza appena citata __________ __________ ha introdotto un appello del
24 marzo 2003 per ottenere che, in riforma del giudizio impugnato, il
contributo alimentare per la moglie sia ridotto a fr. 92.50 mensili dal giugno
all'agosto del 2002, a fr. 111.– mensili dal settembre all'ottobre del 2003
(recte: 2002), a fr. 68.50 mensili dal dicembre del 2002 al gennaio del 2003 e
a fr. 59.30 mensili in seguito, e che il contributo alimentare per ogni figlio
sia ridotto a fr. 856.95 mensili dal giugno all'agosto del 2002, a fr. 1025.20
mensili dal settembre all'ottobre del 2003 (recte: 2002), a fr. 633.– mensili
dal dicembre del 2002 al gennaio del 2003 e a fr. 547.80 mensili in seguito.
L'appello non è stato intimato a __________ __________.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione
della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i
contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), prende le
misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2) e
adotta i provvedimenti necessari per i figli minorenni secondo le disposizioni
sugli effetti della filiazione (cpv. 3). Il criterio per la definizione dei
“contributi pecuniari” fra coniugi è disciplinato dal diritto federale e riprende
quello provvisionale dell'art. 137 cpv. 2 CC nell'ambito delle cause di stato.
L'ammontare di tali contributi si calcola quindi in base al riparto
dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il
fabbisogno dei coniugi e dei figli (DTF 121 II 302 consid. 5b, 123 III 1; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner
Kommentar, 2ª edizione, n. 26 ad art. 176 CC; Schwander in: Basler
Kommentar, ZGB I, 2a edizione, n. 4 ad art.
176).
Il
fabbisogno dei coniugi è determinato in base al minimo esistenziale del
diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in
particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, così
come gli oneri fiscali. Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito, per
prassi costante di questa Camera, in base alle raccomandazioni pubblicate
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo
(tabella dell'edizione 2000 in: Rep. 1999 pag. 372), adattate al singolo caso
in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di
filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii). Nel Cantone Ticino le misure
a protezione dell'unione coniugale sono adottate con la procedura sommaria
contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC), nel cui ambito l'esame
dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 431).
- Litigioso
rimane, in appello, il contributo di mantenimento per la moglie e i figli. Il
Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 4927.20 netti mensili
fino al 30 settembre 2002, in fr. 5086.70 dal 1° ottobre 2002 al 30 settembre
2003 e in fr. 5299.40 successivamente, per rapporto a un fabbisogno minimo di
fr. 2857.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione
fr.
1000.–, premio della cassa malati fr. 259.–, trasporti fr. 298.–, onere fiscale
fr. 200.–). Il reddito della moglie è stato calcolato in fr. 3000.– netti
mensili, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3157.35 mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1000.– già dedotta
la quota di fr. 600.– inserita nel fabbisogno dei figli, premio della cassa
malati fr. 285.10, assicurazione RC professionale fr. 7.90, previdenza
professionale fr. 165.79, premio RC auto fr. 298.65, AVS fr. 100.–, onere
fiscale fr. 200.–). Il fabbisogno in denaro di __________ e __________ è stato
stabilito in fr. 1454.– mensili. Constatato un ammanco, il primo giudice ha
ridotto linearmente i contributi aritmetici spettanti alla moglie e ai figli.
-
I
figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguardo, sono
sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato,
a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2
CC). Nel caso specifico __________ e __________, di 5 e di 3 anni, non sono
ancora in età di formulare progetti per le loro future scelte scolastiche o
professionali, né risulta che particolari inclinazioni o interessi – come ad
esempio attività artistiche o sportive – possano incidere sul loro fabbisogno.
Non è quindi il caso di sottoporre i figli a un'audizione in appello.
-
Quanto
al reddito del marito, il Segretario assessore ha rilevato che il convenuto pretendeva
bensì di essere inabile al lavoro per malattia, ma che dagli atti non risultava
alcun riscontro oggettivo né sulla natura, né sull'entità o la durata
dell'infermità. Il solo fatto che nei mesi di aprile e maggio del 2002 egli
avesse ricevuto indennità assicurative non bastava per accertare un impedimento
duraturo, tanto meno se si pensa che nel memoriale conclusivo egli non aveva
più accennato a problemi del genere. L'appellante afferma, da parte sua, che la
propria situazione finanziaria non è quella accertata dal primo giudice, ma è
ben peggiore a causa del suo cagionevole stato di salute, tant'è che egli ha perduto
il posto. Facendo valere di essere inabile al lavoro nella misura del 50% per
tempo indeterminato, l'appellante sostiene di avere una disponibilità economica
inferiore, onde la necessità di ridurre i contributi di conseguenza.
-
In appello il convenuto produce per la prima volta una serie di
documenti dai quali risulta, tra l'altro, il salario da egli percepito negli
ultimi mesi del 2002, come pure l'incasso di indennità per malattia e
disoccupazione. Ora, l'art. 138 cpv. 1 CC (ripreso dall'art. 423b cpv. 2
CPC) prevede bensì che “fatti e mezzi di prova nuovi possono essere invocati
davanti all'istanza cantonale superiore”. Tale facoltà, tuttavia, si riferisce
solo alle cause di divorzio o di separazione, non alle misure provvisionali
(I CCA, sentenza del 28 giugno 2000 nella causa K.P. pubblicata in:
FamPra.ch 2001 pag. 127 n. 12) o alla protezione dell'unione coniugale (I CCA,
sentenza del 10 luglio 2002 in re I.C., consid. 2). Per queste ultime procedure
continua a valere il divieto dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, sempre
che non sussistano contestazioni riguardo a figli minorenni, nel qual caso fa
stato il principio inquisitorio illimitato (DTF 122 III 404).
-
Nella
fattispecie sono coinvolti nella procedura anche due figli minorenni. Se non
che, il principio inquisitorio è destinato anzitutto alla tutela del pubblico
interesse, ovvero a proteggere i figli da una condotta processuale manchevole
da parte del rappresentante (Hegnauer,
Grundriss des Kindesrechts, 5a edizione, pag. 104 n. 14.10; Breitschmid, in: Basler Kommentar, ZGB
I, 2a edizione, n. 7 ad art. 280; DTF 118 II 94 consid. 1a; Rep.
1996 pag. 119 consid. 7 e 125 consid. 8), rispettivamente a evitare che in una
sentenza si fissino contributi alimentari palesemente eccessivi o
sproporzionati per rapporto alla capacità contributiva del genitore (DTF 128
III 414 consid. 3.2.1; Rep. 1994 pag. 238 consid. 2b, 1995 pag. 145 consid. 4;
I CCA, sentenza del 27 agosto 1998 in re V., consid. 6). L'obbligo per il
giudice di chiarire la fattispecie di propria iniziativa non esonera tuttavia
un genitore, tanto meno se patrocinato da un legale, dal sostanziare per
quanto possibile le proprie allegazioni, dall'informare il giudice dei fatti a
propria conoscenza e dall'indicare i mezzi di prova disponibili. Tale diligenza
si impone a maggior ragione nel caso in cui il debitore intenda ottenere una
riduzione del contributo (DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; Breitschmid, op. cit., n. 5 ad art. 280
CC; Hegnauer, op. cit., n. 113 ad
art. 279/280 CC).
-
Nel
caso specifico non si comprende – né l'interessato spiega – come mai la citata
documentazione sia stata prodotta solo in appello. Il convenuto non indica
nemmeno come mai il suo memoriale conclusivo del 1° ottobre 2002 non faccia
alcun cenno alle sue condizioni di salute, sebbene – dopo un periodo di
inabilità lucrativa totale, nel settembre del 2002 – egli fosse ancora inabile
al lavoro nella misura del 50% (doc. N di appello). Patrocinato da un legale,
nelle circostanze descritte il convenuto non può avvalersi ora del principio
inquisitorio per esibire nuovi documenti in appello, allargando il processo su
nuove basi. Potrà, se mai, postulare davanti al primo giudice una modifica
delle misure vigenti (art. 179 cpv. 1 CC), le quali altrimenti sarebbero
destinate a durare, almeno finché i coniugi tornino a vivere insieme (art. 179
cpv. 2 CC) oppure siano sostituite da provvedimenti cautelari (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les
effets du mariage, Berna 2000, pag. 324 n. 788 e 789). Fondato esclusivamente
su mezzi di prova nuovi, l'appello si rivela ad ogni modo irricevibile.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CC).
Non si giustifica invece di assegnare ripetibili all'istante, cui l'appello non
è stato intimato e non ha causato costi presumibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv. __________ __________, __________;
– lic. iur. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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