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Numero d'incarto:
11.2003.19
Data decisione, Autorità:
05.09.2005, ICCA
Titolo:
stralcio per desistenza
Incarto n.
11.2003.19
Lugano,
5 settembre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa SP.2002.50
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con istanza del 19 agosto 2002 da
AA 1
(patrocinata RA 2 )
contro
AP 1 __________
(patrocinato RA 1 );
premesso
che con sentenza del 23 gennaio 2003 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha
autorizzato AP 1 ed AA 1 a sospendere la comunione domestica, ha affidato i
figli A__________ (1994) e P__________ (1995) alla madre, ha regolato il
diritto di visita del padre e ha condannato quest'ultimo a versare un contributo
alimentare di fr. 875.– mensili per figlio dal 1° marzo 2002 (senza riferimento
ad assegni familiari);
ricordato
che contro tale sentenza è insorto AP 1 con un appello del 7 febbraio 2003
inteso a ottenere la riduzione del contributo alimentare per ogni figlio a fr.
300.– mensili, più gli assegni familiari percepiti direttamente dalla madre;
accertato
che nelle sue osservazioni del 3 marzo 2003 AA 1 ha proposto di respingere
l'appello e con appello adesivo ha postulato l'aumento del contributo
alimentare per ogni figlio a fr. 1000.– mensili indicizzati (assegni familiari
non compresi);
rilevato
che con osservazioni del 31 marzo 2003 AP 1 ha concluso per il rigetto dell'appello
adesivo;
rammentato
che su richiesta delle parti la procedura di appello è stata sospesa dal
presidente della Camera con ordinanza del
31
gennaio 2005, in vista di trattative amichevoli, fino al 31 maggio successivo,
termine prorogato poi con ordinanza del 27 giugno 2005 fino al 31 agosto
seguente;
constatato
ora che con lettera del 30 agosto 2005 AP 1 dichiara di ritirare l'appello
principale, il che fa decadere l'appello adesivo (Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del Codice di
procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 151), mentre AA 1 dichiara di
aderire alla prospettata compensazione delle ripetibili;
stabilito
che nelle circostanze descritte la causa va tolta dai ruoli (art. 352 cpv. 1 e 2
CPC);
ritenuto
che – di regola – il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché comporta
l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978
pag. 375 seg.);
considerato
che nella fattispecie non v'è ragione di scostarsi da tale principio, la Camera
avendo dovuto procedere a un esame preliminare del contenzioso, ma che la tassa
di giustizia va adeguatamente ridotta, la causa non terminando in appello con
un giudizio finale (art. 21 LTG);
richiamato l’art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello. L'appello adesivo è dichiarato caduco e la
causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia unica fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'appellante principale, compensate le ripetibili.
- Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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