AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2003.163
Data decisione, Autorità:
09.01.2004, ICCA
Incarto n.
11.2003.163
Lugano
9 gennaio 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __..
(protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
1, promossa con istanza del 10 giugno 2003 da
__________ __________, __________
contro
__________ (Federazione __________ __________
__________), __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
giudicando
ora sul decreto del 27 novembre 2003 con cui è
stato ordinato all'istante di prestare una cauzione processuale;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 9 dicembre 2003 presentato da __________ __________ contro il
decreto emesso il 27 novembre 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
1;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con petizione 10 giugno 2003 __________ __________ ha convenuto
l'associazione __________ (Federazione __________ __________ __________) davanti
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, perché, in relazione a uno
scritto del 3 febbraio 2003 indirizzatogli dalla convenuta medesima, fosse
accertata la lesione della sua personalità e gli fosse versata la somma fr.
7900.– in risarcimento del danno e del torto morale;
che il 4
luglio 2003 la convenuta è rivolta al Pretore perché l'istante fosse tenuto a
fornire una cauzione processuale in garanzia di spese e ripetibili;
che
all'udienza del 10 settembre 2003, indetta per la discussione dell'istanza,
__________ __________ si è opposto a qualsiasi prestazione;
che con
decreto del 27 novembre 2003 il Pretore ha obbligato l'attore a corrispondere –
entro trenta giorni dall'intimazione del decreto, pena lo stralcio della causa
– una cauzione processuale di fr. 2000.–;
che
con “ricorso” del 9 dicembre 2003 __________ __________ chiede, in sostanza, di
essere esonerato dal versamento;
che
il 22 dicembre 2003 la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello ha
trasmesso il ricorso a questa Camera per competenza;
che
l'atto non è stato intimato per osservazioni;
e considerando
in diritto: che
in concreto l'attore ha promosso un'azione intesa a far accertare l'illecita
lesione della sua personalità (senza valore litigioso) e, insieme, due azioni di
condanna volte a ottenere – rispettivamente – il risarcimento del danno e la
riparazione del torto morale;
che,
pur trattandosi di tre cause giuridicamente distinte, le azioni pecuniarie sono
proceduralmente trattate alla stregua di pretese connesse ove siano – come
nella fattispecie – accessorie all'azione di accertamento, nel senso che
l'accoglimento delle seconde presuppone l'accoglimento della prima;
che, in
tal caso, contro la decisione finale sull'azione di accertamento è dato appello
quand'anche il valore delle pretese pecuniarie sia inferiore a fr. 8000.–
(cfr., sul piano federale: DTF 80 II 30 consid. 1, 78 II 290 consid. 1; Poudret, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 1.4 ad art. 44;
sentenza inc. ..__________del 17 ottobre 2003, consid. 3 e
4 con riferimenti);
che,
pertanto, l'atto in esame può essere trattato come appello, ciò che esclude –
appunto – un ricorso per cassazione;
che
il Pretore, visto come nei confronti dell'attore fossero stati emessi 21
attestati di carenza beni per complessivi fr. 28 888.10, ha ravvisato
l'insolvenza di lui, costringendolo a versare una cauzione processuale di fr.
2000.–;
che
l'appello è così motivato:
-
Una querela è stata posta dall'istante
contro la convenuta per violazione del segreto d'ufficio e danneggiamento del
credito nonché violazione alla legge federale sulla protezione dati.
-
Il
Pretore con sentenza 27 novembre 2003, e applicando in modo arbitrario nonché
contro il principio della Costituzione Helvetica, che prevede che la Giustizia
non è una questione puramente di danaro, ma dall'applicazione uguale per tutti
della Legislazione.
-
L'applicazione
dell'articolo 154 CPC è pretestuosa e infondata, altrimenti chiunque non abbia
danaro sarà comunque perdente fin dall'inizio in qualunque causa a
salvaguardare i legittimi interessi, e qualsiasi mascalzone con denaro potrà
permettersi qualunque sopruso;
che,
per quanto è possibile di capire, l'appellante contesta l'obbligo di prestare
cauzione invocando il diritto di adire un tribunale anche da parte di chi non
abbia i mezzi per rifondere, in caso di soccombenza, spese e ripetibili
all'avversario vittorioso;
che
nel caso specifico l'appellante non nega l'esistenza di 21 attestati di
carenza beni a suo carico (doc. A), sicché le premesse per obbligarlo a fornire
cauzione (art. 153 cpv. 1 lett. a CPC) sussistono senza ombra di dubbio;
che,
contrariamente a quanto l'appellante crede, l'obbligo di versare cauzione non
preclude l'accesso ai tribunali poiché, soccorrendone i presupposti, la parte
indigente può sempre chiedere il beneficio dell'assistenza giudiziaria (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 154), ciò che la esonera dall'obbligo di
cauzione (art. 154 CPC);
che,
per altro, né l'art. 29 cpv. 3 Cost. né l'art. 6 par. 1 CEDU conferisce alla
parte indigente la facoltà incondizionata di adire i tribunali a titolo
gratuito (citazione in: Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 2 ad art. 153);
che,
ciò posto, l'appello è destinato alla reiezione;
che
il rigetto dell'appello impone nondimeno di fissare all'interessato un nuovo
termine per ottemperare all'ingiunzione, quello impartitogli dal Pretore
essendo scaduto in pendenza di ricorso;
che nelle
circostanze descritte gli oneri del presente giudizio seguirebbero la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC);
che
tuttavia, per questa volta, si può prescindere dal prelevare spese,
l'appellante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza
l'ausilio di un patrocinatore;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato
nel senso che a __________ __________ è fissato un termine di 30 giorni dalla
notifica della presente sentenza per versare la cauzione prevista nel decreto
medesimo.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
– __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster