AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2003.115
Data decisione, Autorità:
05.12.2003, ICCA
Incarto n.
11.2003.115
Lugano
5 dicembre 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2003.5 (modifica
di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud
promossa con istanza del 7 gennaio 2003 da
CO 2
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
IS 1 nata __________,
Lugano
(patrocinata dall'avv. dr PA 1);
giudicando
ora sulla domanda di revisione presentata il
9 settembre 2003 da __________ e dall'avv. dr __________ contro la sentenza
emanata il 25 agosto 2003 da questa Camera;
premesso
che, nell'ambito di un'azione intesa alla modifica di una sentenza di divorzio
inoltrata il 7 gennaio 2003 da __________ nei confronti di __________, con istanza
del 2 maggio 2003 l'avv. dr __________ ha chiesto la ricusazione del Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Sud;
ricordato
che con sentenza del 25 agosto 2003 questa Camera ha respinto, in quanto
ricevibile, la domanda di ricusazione (inc. 11.2003.59);
accertato
che contro il giudizio appena citato __________ e l'avv. dr __________
introdotto, il 9 settembre 2003, una domanda di revisione nella quale chiedono
di annullare la predetta decisione;
rammentato
che il 15 settembre 2003 questa Camera ha respinto la richiesta di assistenza
giudiziaria presentata da __________ contestualmente alla domanda di revisione;
preso
atto che con sentenza del 15 ottobre 2003 il Tribunale federale ha dichiarato
inammissibile un ricorso di diritto pubblico presentato da __________ e
dall'avv. __________ contro i giudizi emanati da questa Camera il 25 agosto e
il 15 settembre 2003;
rilevato
che il 4 novembre 2003 __________ e l'avv. __________ sono state invitate a
depositare entro giovedì 27 novembre 2003, a titolo di anticipo per le spese
giudiziarie presunte, la somma di fr. 250.– ciascuna sul conto corrente postale
69-10370-9 del Tribunale di appello, introiti agiti,
con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, la domanda di revisione
non sarebbe stato esaminata (art. 312 cpv. 2 CPC);
appurato
che il termine è scaduto senza esito;
ritenuto
che nelle circostanze descritte la domanda di revisione non può essere trattata
nel merito;
considerato
che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati, ma che la
tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la procedura terminando senza
sentenza (art. 21 LTG);
stabilito
che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui la domanda
di revisione non è nemmeno stata intimata;
richiamato l'art. 12 cpv. 1 e 2 LTG,
decreta: 1. La
domanda di revisione è stralciata dai ruoli per mancato
versamento dell'anticipo.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 50.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
100.–
sono
posti a carico di __________ e dell'avv. __________ in solido. Non si assegnano
ripetibili.
- Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per
la prima Camera civile del Tribunale di appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster