AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2003.101
Data decisione, Autorità:
30.04.2004, ICCA
Incarto n.
11.2003.101
Lugano
30 aprile 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1999.31 (azione di
divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione
del 15 marzo 1999 da
AO1
(patrocinata dall' RA2)
contro
AP1
(patrocinato dall' RA1);
giudicando
ora sul decreto cautelare del 7 luglio 2003 con cui
il Pretore ha modificato l'assetto cautelare fra i coniugi;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 22 luglio 2003 presentato da AP1 contro il
decreto cautelare emesso il
7
luglio 2003 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
Se dev'essere accolto l'appello del 24 luglio 2003 presentato da AO1 contro
il medesimo decreto;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO1 lo
stesso 24 luglio 2003;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP1
(21 ottobre 1935) e AO1 (3 ottobre 1946) si sono sposati a __________ il 3 ottobre
1985. A quel momento il marito era già padre di F__________ (1965) e di
M__________ (1966), nati da un suo precedente matrimonio. Dalla nuova unione
non sono nati figli. AP1AP1 già imprenditore immobiliare, è pensionato. La
moglie svolge saltuarie attività come aiuto domiciliare.
B. In esito a un procedimento cautelare avviato da AO1con decreto del
20 agosto 1998 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha assegnato
l'abitazione coniugale di __________ alla moglie, ha obbligato il marito a versare
a quest'ultima un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili, oltre a una
provvigione ad litem di fr. 12 500.–, vietando al medesimo di
disporre dei suoi immobili e delle azioni di due società. Un appello presentato
da AP1 contro tale decreto è stato parzialmente accolto da questa Camera, che
con sentenza del 14 settembre 1999 ha ridotto il contributo alimentare a fr.
1835.– mensili e ha revocato le restrizioni della facoltà di disporre, salvo
quella inerente all'abitazione coniugale (inc. 11.1998.131). Intanto, in
accoglimento di un'istanza del marito, con decreto cautelare del 26 luglio 1999
il Pretore ha assegnato al medesimo la dimora coniugale, fissando alla moglie
un termine fino al 30 settembre 1999 per trasferirsi altrove. Su appello AO1con
sentenza del 14 settembre 1999 questa Camera ha riformato il decreto del
Pretore (inc. 11.1999.106), respingendo l'istanza.
C. Nel
frattempo, il 15 marzo 1999, AO1 ha promosso azione di separazione, chiedendo
un contributo alimentare mensile di fr. 7000.– e la liquidazione del regime dei
beni. Nella sua risposta del 4 aprile 2000 AP1 ha aderito alla domanda di
separazione e ha prospettato una sua modalità di liquidazione del regime matrimoniale,
opponendosi al versamento di qualsiasi contributo alimentare. Ribadite le
rispettive posizioni dopo il secondo scambio di allegati, all'udienza del
15
febbraio 2001, indetta per l'audizione personale, i coniugi hanno chiesto il
divorzio in luogo della separazione. Il Pretore ha pertanto assegnato loro il
termine di due mesi di riflessione, scaduto il quale entrambi hanno confermato
la volontà di divorziare. Nel corso dell'istruttoria, statuendo su una
richiesta di modifica presentata dal marito, il Pretore ha ridotto il 24
luglio 2001 il contributo provvisionale per la moglie a fr. 1527.50 mensili.
Tale decreto è stato riformato da questa Camera che, adita da AP1, con sentenza
del 14 novembre 2001 ha ulteriormente ridotto il contributo alimentare a fr.
509.– mensili (inc. 11.2001.98).
D. Il
18 settembre 2001 AO1 si è di nuovo rivolta al Pretore, postulando la modifica
dell'assetto cautelare nel senso di aumentare il contributo in suo favore a fr.
2282.50 mensili dall'ottobre del 2000. Sospesa il 23 ottobre 2001, la causa è
poi stata riattivata e all'udienza del 7 febbraio 2002, indetta per la
discussione, il convenuto si è opposto a ogni modifica. Nel corso di tale
procedura, l'8 ottobre 2002 AP1 ha insistito una volta ancora perché gli fosse
assegnata l'abitazione coniugale di __________. AO1 ha ribadito la propria
opposizione. Alla discussione finale del 21 novembre 2002, indetta per entrambe
le procedure cautelari, le parti hanno prodotto memoriali conclusivi nei quali
hanno riaffermato le loro posizioni, la moglie aumentando nondimeno la sua
pretesa pecuniaria a fr. 4381.– mensili. Statuendo il 7 luglio 2003, il Pretore
ha assegnato l'abitazione coniugale al marito e ha fissato alla moglie un termine
di quattro mesi per trasferirsi altrove (inc. DI.2002.173). Ambedue gli appelli
presentati dalle parti contro tale decreto sono stati respinti da questa Camera
con sentenza del 28 novembre 2003 (inc. 11.2003.99).
E. Lo
stesso 7 luglio 2003 il Pretore ha fissato il contributo alimentare a favore
della moglie in fr. 1608.– mensili dall'ottobre del 2001. Le spese, con una
tassa di giustizia di fr. 900.–, sono state poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Contro tale decreto AP1 è
insorto con un appello del 22 luglio 2003 in cui chiede che l'istanza della
moglie sia respinta e il giudizio impugnato riformato di conseguenza. Il 24 luglio
2003 AO1 ha appellato a sua volta il decreto, postulando – previa concessione
dell'assistenza giudiziaria – l'aumento del contributo in suo favore a fr.
4146.– mensili dall'ottobre del 2001. Nelle sue osservazioni del 14 agosto 2003
AP1 propone di respingere l'appello della moglie. Nelle sue osservazioni del 18
agosto 2003 quest'ultima postula la reiezione del gravame avversario.
F. Intanto,
con sentenza del 1° marzo 2004 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha assegnato
alla moglie una rendita mensile di fr. 3515.–, ha attribuito l'abitazione coniugale
al marito, ha ordinato la cancellazione della restrizione della facoltà di
disporre su tale immobile e ha accordato all'attrice una provvigione di causa
di fr. 22 000.–, respingendo ogni pretesa inerente alla liquidazione del
regime dei beni, così come la richiesta di assistenza giudiziaria. AO1 e AP1
sono insorti entrambi contro tale sentenza. Gli appelli sono tuttora pendenti
(inc. 11.2004.40).
Considerando
in diritto: 1. Ai
processi di divorzio o di separazione che all'entrata in vigore del nuovo
diritto (1° gennaio 2000) dovevano ancora essere giudicati da un'autorità
cantonale, di primo o di secondo grado, si applica la legge nuova (art. 7b
cpv. 1 tit. fin. CC). Ora, l'art. 137 cpv. 2 prima frase CC prevede che,
pendente causa, il giudice decreta le necessarie misure provvisionali. Il
criterio per la definizione dei contributi alimentari si fonda in tal caso,
come nell'ordinamento anteriore (art. 145 cpv. 2 vCC), sul riparto dell'eccedenza
– di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei
coniugi e dei figli (Leuenberger
in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 29 segg., in particolare n. 36 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo
1999, n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137 CC). La procedura è quella
sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), in esito alla
quale il Pretore statuisce con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c
cpv. 3 CPC). Per il resto, le misure provvisionali possono sempre essere
modificate qualora siano mutate in maniera rilevante e relativamente duratura
le circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando le
previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano
avverate o si siano avverate solo in parte (Leuenberger,
op. cit., n. 16 ad art. 137 CC).
- Il
Pretore, preso atto che per il medico curante i disturbi accusati dalla moglie
sono legati a una situazione psicologica, ha ritenuto che la cessazione
dell'attività lucrativa da parte di lei non era dovuta a ragioni oggettive,
estranee alla sua volontà. Egli le ha imputato così una capacità lavorativa di fr.
1500.– mensili, corrispondente a quella fissata nel precedente decreto
cautelare. Per quanto concerne il reddito del marito, il Pretore ha accertato
che dal 1° novembre 2000 egli beneficia di una rendita AVS, sicché ha stabilito
le sue entrate in complessivi fr. 5222.– mensili (fr. 3712.– dalla sostanza
immobiliare secondo la tassazione 1999/2000 e fr. 1510.– dalla rendita AVS).
Circa i fabbisogni minimi, il primo giudice ha confermato le rispettive necessità,
fr. 2275.– mensili per lui e fr. 1770.– mensili per lei, conformemente alla
sentenza 14 novembre 2001 di questa Camera. Dedotti i fabbisogni dall'insieme
dei redditi, è risultata così un'eccedenza di fr. 2677.– mensili, che il
Pretore ha diviso a metà, onde un contributo a favore della moglie di fr.
1608.50 mensile dall'ottobre del 2001.
I. Sull'appello
di AP1
- L'appellante si duole anzitutto che il Pretore abbia imputato alla
moglie un reddito di soli fr. 1500.– mensili, facendo valere che secondo
giurisprudenza spetta al coniuge creditore del contributo dimostrare di non
poter aumentare la propria attività lucrativa. Se non che, egli neppure indica
quale reddito la moglie sarebbe in grado di conseguire, sicché l'appello va
dichiarato d'acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC con rinvio al
cpv. 5). Sulla capacità lucrativa della moglie, in ogni modo, si tornerà in appresso
(sotto, consid. 7). Quanto al fatto che l'appellante rifiuti di accollarsi “il
mantenimento a vita della moglie” poiché al beneficio di una mera rendita AVS
senza altre entrate, la censura è manifestamente infondata. Certo, egli (classe
- è pensionato e ha raggiunto un'età in cui – di regola – un coniuge non è
più tenuto a esercitare un'attività lucrativa. Ciò non significa, tuttavia, che
si debba fare astrazione dai proventi della sostanza, i quali rientrano – come
noto – fra i redditi del debitore alimentare (Schwenzer
in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 20 ad art. 125 CC). Per di più la censura scade
in vana polemica, giacché – dandosene le condizioni – un coniuge può essere
tenuto a sovvenzionare l'altro vita natural durante, anche dopo lo scioglimento
del matrimonio (Schwenzer, op.
cit., n. 36 ad art. 125 CC).
-
Il
convenuto sostiene poi che dalla tassazione 2001/02 della moglie risulta un
reddito di fr. 9400.– annui, al quale occorre aggiungere il valore locativo
dell'abitazione coniugale di fr. 25 700.–, onde entrate nette per almeno
fr. 2925.– mensili. Già nella sentenza del 14 novembre 2001 questa Camera ha
avuto modo di precisare, nondimeno, che il valore locativo è un dato puramente
fiscale, dal quale il proprietario non trae alcun vantaggio effettivo
(I CCA, sentenza inc. 11.2000.28 del 18 luglio 2001, consid. 3b). Diverso
sarebbe il caso ove la moglie occupasse per suo comodo un alloggio
sproporzionato alle sue esigenze (v. Spycher,
Unterhaltsleistungen bei Scheidung: Grundlagen und Bemessungsmethoden, Berna 1996, pag. 86 con rinvii), ciò che tuttavia l'appellante non
pretende. Tutt'al più, della circostanza che un coniuge occupi un immobile di
sua proprietà si può tenere conto nella valutazione del fabbisogno (Schwenzer, op. cit., n. 20 ad art. 125
CC). In concreto però nulla è stato considerato come onere d'alloggio per la
moglie (sentenza di questa Camera del 14 settembre 1999, consid. 10f). Del
resto, lo stesso appellante ha ottenuto in precedenza la detrazione di tale
importo dai propri redditi (sentenza di questa Camera del 14 novembre 2001, consid.
5). Non si vede pertanto come oggi egli possa chiederne il computo fra le entrate
della moglie, per tacere del fatto che l'abitazione coniugale gli è stata
assegnata nel frattempo (sopra, consid. D).
-
Per quanto attiene al proprio reddito, l'appellante rimprovera al
Pretore di avere sommato la rendita AVS da lui percepita dopo il novembre del
2000 con i dati fiscali dedotti dalla tassazione 1999/2000, che riguardano i
proventi degli anni 1997/98. Egli afferma che per determinare le sue entrate
occorre optare fra “i dati fiscali passati o l'AVS attuale”. In concreto è
indiscusso che dal novembre del 2000 l'interessato è al beneficio di una
rendita AVS (doc. VI richiamato, lettera 27 febbraio 2002 dell'Istituto delle
assicurazioni sociali). Quanto alla tassazione 1999/2000, essa riporta
unicamente il “reddito della sostanza”, in quel biennio il convenuto non avendo
conseguito “reddito aziendale” o “reddito del lavoro” (doc. II richiamato,
tassazione 1999/2000 e relativa dichiarazione d'imposta, posizioni 1 e 2). Né
risulta – o l'appellante pretende – che egli abbia alienato, o altrimenti ceduto,
la sua sostanza immobiliare o che i relativi proventi siano diminuiti (v. anche
sotto, consid. 8c–8e). Non vi sono pertanto ragioni per ignorare i redditi
della sostanza immobiliare che, contrariamente a quelli di un'attività
lucrativa, non sono sostituiti da rendite AVS. Su questo punto l'appello si
rivela inconsistente.
-
L'appellante
adduce altresì che, in base alla sentenza 14 novembre 2001 di questa Camera,
dal suo reddito occorre detrarre il valore locativo dell'abitazione di __________,
di fr. 25 700.– annui. Egli si duole pertanto che il Pretore abbia defalcato
dal reddito netto di fr. 55 795.– annui unicamente fr. 11 250.– in
luogo dell'intero valore locativo e chiede che il calcolo sia corretto in modo
da ottenere un reddito di fr. 30 095.– annui. Ora, nella sentenza evocata
dall'appellante questa Camera si era dipartita dalla tassazione del biennio
1997/98 (consid. 5), nella quale era stato preso in considerazione l'intero
valore locativo dell'abitazione di __________, i coniugi vivendo ancora
insieme (doc. II richiamato, tassazione 1997/98 e relativa dichiarazione
d'imposta, posizione 5d). Nella tassazione presa in considerazione dal Pretore,
del biennio 1999/2000, l'autorità fiscale ha conteggiato invece per
l'abitazione di __________ un valore locativo di soli fr. 11 250.– annui
(doc. II richiamato, tassazione 1999/2000 e relativa dichiarazione d'imposta,
posizione 5d), altri fr. 11 250.– essendo stati inseriti nei redditi della
moglie (doc. I richiamato, tassazione 1999/2000 e relativa dichiarazione
d'imposta, posizione 5d). Ne discende che su questo punto l'appello risulta,
una volta ancora, infondato.
II. Sull'appello
di AO1
- L'istante fa valere di avere cessato ogni attività lucrativa dopo
l'ottobre del 2000, sottolineando che la sua inabilità lavorativa è stata
attestata dal proprio medico e che il marito ha rinunciato a richiedere una
perizia medica sul suo stato di salute. Reputa pertanto che, date le sue
condizioni di salute, non le possa essere imputato un reddito ipotetico di fr.
1500.– mensili. Al riguardo il Pretore ha osservato che la moglie ha interrotto
l'attività lucrativa alla fine del 2000 senza spiegazioni ai datori di lavoro,
mentre il medico che l'ha in cura (solo) dall'ottobre 2001 ha attestato un'inabilità
lavorativa dovuta a una mera situazione psicologica, di modo che – a suo parere
– l'affezione appare “più la conseguenza che non la causa” dell'incapacità
lavorativa.
a) Spetta
al coniuge che si prevale di una diminuzione del reddito per malattia duratura
renderne verosimili gli estremi (I CCA, sentenza inc. 11.2002.14 dell'8
marzo 2002, consid. 5, massima pubblicata in: BOA n. 24 pag. 11). Non giova
pertanto all'appellante valersi del fatto che il marito abbia rinunciato a far
esperire una perizia sul suo stato di salute. Per di più, l'accertamento di
patologie che comportino l'inabilità lavorativa di una parte richiede – per
principio – un esame specialistico. In un procedimento provvisionale
come quello in esame (sopra, consid. 1), improntato alla sommarietà, il giudice
statuisce però sulla base della verosimiglianza, sicché l'esecuzione di una
perizia va riservata al merito (sentenza del Tribunale federale 5P.447/2000 del
22 dicembre 2000, consid. 2; I CCA, sentenza inc. 11.2001.53 del 2 agosto 2001,
con richiami).
b) In
concreto il dott. __________ ha certificato l'11 gennaio 2002 di avere in cura
l'istante “per grave sindrome ansio-depressiva reattiva e sindrome
cervico-dorsale e iperlipidemia”, specificando che lo stato di salute della paziente
è “tale da renderla inabile al lavoro in misura completa” (doc. LL). Nella sua
deposizione il medico curante ha confermato il contenuto di tale attestazione,
precisando che “da un punto di vista organico e fisiologico [la paziente] non
soffre di disturbi che possano limitarne la capacità lavorativa, tuttavia il
suo stato di depressione ansiosa era sicuramente tale da impedirle di svolgere
qualsiasi tipo di attività legata alla sua professione”. Egli ha inoltre
affermato che al momento dell'ultima visita, del 13 marzo 2002, “il suo stato
di salute era invariato, specialmente per quello che concerne l'aspetto
psicologico”, ragione per cui aveva annotato sulla cartella medica “paziente
profondamente depressa” e le aveva “prescritto un antidepressivo e un
ansiolitico” (act. XXVII, verbale del 21 marzo 2002, pag. 4).
c) Quanto
alle cause dell'affezione, il medico ha indicato che “la situazione di forte
stress relazionale nell'ambito della separazione dal marito gioca un ruolo determinante
dell'insorgenza della sindrome depressiva ansiosa” (doc. LL), parere confermato
nell'ambito della deposizione testimoniale (act. XXVIII, verbale del 21 marzo
2002, pag. 4). Contrariamente all'opinione del Pretore, non risulta invece che
il medico abbia in qualche modo indicato che la cessazione dell'attività
lucrativa possa avere originato il disturbo. Certo, il dott. __________ (FMH in
medicina interna e pneumologia: doc. LL) non è uno specialista in malattie nervose,
ma già alla luce delle “osservazioni compiute nell'ambito di un normale
rapporto medico-paziente” e “secondo la [sua] esperienza” egli ha acquisito la
“sensazione” che l'interessata “presenta una patologia profonda, che necessiterebbe
di una presa in considerazione”. Ciò posto, egli non si è espresso tuttavia
sulla durata dell'incapacità lucrativa. Pur confermando l'inabilità dell'interessata
“a seguito dell'ultima visita”, egli non è stato “in grado di esprimere una
prognosi definitiva, per la quale [avrebbe] dovuto rivolger[si] a uno
specialista”, e nemmeno “esprimere un parere per il futuro”. Egli ha aggiunto
che “con l'andar del tempo e chiarendo sempre più la situazione, se il rapporto
dovesse continuare” dovrebbe “valutare la necessità di chiedere la
collaborazione di un collega specialista”, soggiungendo che una richiesta
immediata in tal senso “può anche essere traumatizzante” (loc. cit.).
d) Ne
segue che, ai fini dell'attuale giudizio cautelare, l'appellante ha sufficientemente
reso verosimile di essere stata inabile al lavoro per ragioni di salute dall'ottobre
del 2001 al marzo del 2002, come attesta il certificato e la deposizione del
medico curante. Elementi che smentiscano tale stato di cose non possono ritenersi
dati, quanto meno a un esame sostanzialmente sommario come quello che
disciplina l'emanazione di misure provvisionali. Per tale lasso di tempo non
sarebbe quindi giustificato imputare all'interessata un reddito ipotetico (DTF
128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4). Un'altra questione è sapere se
tale incapacità lucrativa sia perdurata anche dopo il marzo del 2002. Come si è
appena visto, il medico sentito come testimone non è uno specialista in
malattie nervose e non è stato in grado di formulare la benché minima prognosi.
Nulla è dato di sapere nemmeno sugli effetti dell'antidepressivo e
dell'ansiolitico da lui prescritti. In simili circostanze il perdurare
dell'inabilità lucrativa non è stato sufficientemente reso verosimile, tanto
meno ove si consideri che una prognosi a medio-lungo termine richiede – almeno
di regola – il parere di uno specialista, in particolare nel caso di malattie
psichiche. Se ne conclude che, dopo il marzo del 2002, gli elementi agli atti
non bastano per ritenere verosimile un'incapacità lucrativa.
e) Nella
misura in cui si trova a dover modificare il proprio tenore di vita, l'interessata
deve vedersi concedere un termine adeguato, commisurato alla prevedibilità del
cambiamento. Nella fattispecie non si può certo dire che la situazione fosse
per lei inattesa. Sin dall'inizio della procedura essa sapeva dei rischi insiti
nell'esigenza di rendere verosimile la sua incapacità lucrativa. Dopo il marzo
del 2002, senza più alcun elemento di verosimiglianza circa la sua inabilità al
lavoro, essa avrebbe dunque dovuto attivarsi per reperire nuovi incarichi come
assistente e infermiera a domicilio, dichiarando la sua disponibilità alle
agenzie di collocamento con cui era solita collaborare. Del resto, sia
__________ sia __________ avevano confermato di essere pronte ad affidarle
altri incarichi (deposizioni del 21 marzo 2002, verbali pag. 2 e 3). Dal luglio
del 2002 va dunque imputato all'appellante adesiva un reddito ipotetico di fr.
1500.–, come ha ritenuto il Pretore. Con ogni evidenza, la questione legata
alla capacità lucrativa dell'interessata andrà nondimeno vagliata con pieno
potere cognitivo in sede di merito.
f) L'appellante
sottolinea che la cessazione della sua attività lucrativa alla fine di ottobre
2000 risulta anche dall'incarto fiscale, tant'è che ha formato oggetto di
tassazione intermedia 1999/2000. La tassazione citata però è stata notificata
il 16 dicembre 2002 (doc. I richiamato), dopo il dibattimento finale del 21
novembre 2002 (act. XXXI), di modo che il Pretore non poteva tenerne conto
senza violare il precetto del contraddittorio (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n.
13 e 14 ad art. 84). Inoltre l'operato dell'autorità fiscale non vincola il
giudice civile, il quale può – dandosi il caso – computare a un coniuge anche
un reddito ipotetico. Comunque sia, dagli atti risulta che a decorrere dal 2001
l'appellante adesiva non ha più lavorato (doc. HH e II) perché le due agenzie
di collocamento con cui collaborava non l'hanno più chiamata (act. XXVIII,
deposizione __________, verbale del 21 marzo 2002, pag. 3), essendosi essa
medesima dichiarata “non disponibile” senza fornire particolari spiegazioni
(deposizione __________, loc. cit., pag. 2). E in effetti, come ha rilevato il
Pretore, essa non ha reso verosimile i motivi per cui ha cessato ogni attività
alla fine del 2000. Quanto al dottor __________, egli l'ha in cura solo dal 1°
ottobre 2001 (loc. cit., pag. 4). Resta il fatto che, in ogni modo,
l'appellante chiede la modifica del contributo alimentare solo dall'ottobre del
2001. Le ragioni per cui essa ha rinunciato a ogni attività lucrativa prima di
tale data non sono dunque di rilievo.
g) Tutt'al
più rimarrebbe da esaminare se l'istante non abbia rinunciato unilateralmente
a percepire le indennità per perdita di guadagno dovute a malattia, per la
quale essa era assicurata (v. doc. B, C, D e doc. 31). Ora, dagli atti non
risulta che le fosse stata garantita una copertura più estesa di quella
prescritta dal Codice delle obbligazioni (doc. 31 e doc. VIII richiamato,
contratto base, clausola n. 13; doc. IV richiamato nell'inc. DI.1998.147,
contratto di collaborazione professionale, clausola n. 17). Se solo si
considera che collaborava con le due agenzie di collocamento dal 1996 e dal
1998, essa avrebbe potuto ottenere così un'indennità per perdita di guadagno
pari a due, rispettivamente tre mesi di stipendio (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2ª
edizione, n. 13 e n. 18 ad art. 324a CO). In simili circostanze,
nell'ottobre 2001 ogni diritto sarebbe stato largamente esaurito. A nulla giova
dunque muoverle rimproveri su tal punto.
- Quanto al reddito del marito, l'istante si duole che il Pretore si
sia dipartito dalla tassazione 1999/2000, mentre dalla tassazione successiva si
desume che il reddito netto da sostanza è lievitato a fr. 93 090.– annui
grazie alla marcata riduzione dei tassi ipotecari. A tale importo occorre
cumulare la rendita di vecchiaia, di
fr.
1510.– mensili (fr. 18 120.– annui), e detrarre fr. 5625.– per il reddito
locativo dell'alloggio coniugale al netto della deduzione per spese di
manutenzione, onde un reddito di fr. 105 585.– annui, pari a fr. 8798.75
mensili. Il convenuto obietta che i dati fiscali inerenti al biennio 2001/02
non erano ancora definitivi al momento del dibattimento finale, giacché contro
la tassazione dell'8 luglio 2002 egli aveva presentato reclamo.
a) In
concreto è vero che la tassazione su reclamo è stata emessa il 16 dicembre 2002
(doc. XIII richiamato), solo dopo il dibattimento finale. Né l'appellante può
esigere che il documento nuovo sia assunto in appello (FamPra.ch 2001 pag. 128
consid. 1 e 2). Se mai questa Camera potrebbe versarlo agli atti di propria
iniziativa in virtù dell'art. 419b CPC, ma ciò non è necessario, poiché
il reclamo verteva solo sull'inclusione, fra i redditi del marito, della quota
relativa al valore locativo dell'abitazione a __________, asseritamente da
inserire tra i redditi della moglie (documento richiamato XIV, lettera del 1°
ottobre 2002 dell'Ufficio circondariale di tassazione). La tassazione 2001/02
dell'8 luglio 2002, pertanto, fornisce dati sufficientemente attendibili per un
giudizio cautelare, improntato alla sommarietà, tanto più se si considera che
il valore locativo deve comunque essere detratto dal reddito imponibile ai fini
del presente giudizio (sopra, consid. 4). Del resto il convenuto medesimo nelle
sue conclusioni del 21 novembre 2001 aveva indicato il proprio reddito
imponibile in fr. 61 350.– annui, dipartendosi – come la moglie (act.
XXXI: memoriale conclusivo, pag. 3) – dalla tassazione 2001/02 dell'8 luglio
2002 (act. XXXI, pag. 2 in basso).
b)
A parere del marito non si giustifica di far dipendere il contributo
litigioso dalla fluttuazione dei tassi ipotecari, giacché questa non
costituisce un fatto rilevante, nuovo né imprevedibile. Egli soggiunge che i
tassi ipotecari non influiscono in modo determinante sul suo reddito, avendo
egli stipulato contratti di locazione per una durata di più anni (durante i
quali non possa rivedere il canone) e avendo anzi concluso mutui ipotecari a
tasso fisso. Come questa Camera ha già avuto modo di precisare nella sentenza
del 14 settembre 1999, in effetti, una diminuzione dei tassi ipotecari non comporta
automaticamente la riduzione degli oneri della sostanza (consid. 5).
Altrettanto può dirsi della variazione dei tassi d'interesse sugli introiti per
le locazioni. Sta di fatto però che nella fattispecie la modifica dell'assetto
cautelare postulata dalla moglie non si fonda sulla riduzione dei tassi
ipotecari, bensì su cambiamenti intervenuti relativamente agli elementi di
reddito del convenuto, segnatamente la rendita AVS dal novembre del 2000 (doc.
VI richiamato, lettera 27 febbraio 2002 dell'Istituto delle assicurazioni sociali)
e il reddito netto immobiliare accertato fiscalmente nel biennio 2001/02 (doc.
XIV richiamato, tassazione 2001/02 dell'8 luglio 2002). Ora, dalla tassazione
2001/02 risulta un reddito della sostanza di fr. 237 325.– annui, composto
delle pigioni degli immobili a __________ (media fr. 103 975.–) e a
__________ (media fr. 114 900.–), oltre al reddito locativo
dell'appartamento a __________ (fr. 7200.–) e dell'abitazione a __________
(quota di fr. 11 250.–; doc. XIV richiamato, tassazione 2001/02 con
dichiarazione d'imposta, posizioni 5a e 5d). Tenuto conto delle deduzione dal
reddito della sostanza di complessivi fr. 144 235.– annui, il provento
netto ammonta perciò a fr. 93 090.– annui.
c) Dall'importo
predetto, come si è visto (consid. 4), occorre ancora dedurre i valori
locativi, dai quali il proprietario non trae alcun vantaggio concreto.
L'appellante sostiene che dalla sostanza debba essere detratto unicamente il
valore locativo di fr. 5625.– annui per l'abitazione di __________ al netto
delle spese di manutenzione fiscalmente riconosciute di fr. 5625.–. Se non che,
secondo l'accordo firmato dalle parti all'udienza del 16 dicembre 1999 la
manutenzione dell'alloggio coniugale sarebbe toccata al marito (doc. 1,
clausola n. 6.1 nell'inc. DI.2002.173, doc. XIX richiamato). Non si giustifica
pertanto di decurtare dal valore locativo fr. 5625.– le spese di manutenzione.
Dai redditi immobiliari del marito va invece stralciata l'intera quota del
valore locativo riguardante l'abitazione di __________ (fr. 11 250.–: doc.
XIV richiamato, dichiarazione d'imposta posizione 5d), come pure il valore locativo
di fr. 7200.– per l'appartamento a __________, occupato dal marito stesso. Che
egli non se ne prevalga poco importa, la metodica per il calcolo dei contributi
alimentari, in particolare per la determinazione dei fabbisogni, dovendo essere
applicata d'ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7; Rep. 1994 pag. 297). E nel
fabbisogno del convenuto, come in quello dell'istante (sopra, consid. 4), non è
stato conteggiato nulla per le spese di alloggio (sentenza 14 settembre 1999 di
questa Camera, consid. 9). Il reddito netto della sostanza dell'interessato va
quindi essere ricondotto a fr. 74 640.– annui (fr. 93 090.–, meno fr.
11 250.– e fr. 7200.–), pari a fr. 6220.– mensili.
d) Oltre
al citato reddito immobiliare, il marito consegue dal
1°
novembre 2000 una rendita AVS di fr. 1473.– mensili, aumentata a fr. 1510.– dal
1° gennaio 2001 (doc. V richiamato, lettera 27 febbraio 2002 dell'Istituto delle
assicurazioni sociali). Invero nella tassazione 2001/02 figura un importo di
soli fr. 1473.– (doc. XIV, tassazione dell'8 luglio 2002), ma ciò è dovuto al
sistema di tassazione praenumerando, in vigore fino al 2002, fondato sui
redditi e gli oneri del biennio precedente. In concreto la tassazione 2001/02
si riferisce agli introiti ritratti negli anni 1999/2000 e in tale ambito è
stata conteggiata soltanto la rendita del novembre 2000, mentre la rendita di
dicembre 2000 è stata verosimilmente percepita nei primi giorni del 2001. Il
convenuto sostiene che occorre optare fra i dati fiscali passati o la rendita
AVS attuale. Ora, la modifica dell'assetto cautelare decorre dal 1° ottobre
2001. Non vi sono quindi ragioni per negligere l'importo di fr. 1510.– che il
marito riceve a titolo di rendita AVS (doc. V richiamato).
e) Quanto
al reddito immobiliare, è vero che i dati accertati fiscalmente attengono agli
anni 1999 e 2000. Agli atti però non figurano indicazioni sulle entrate del
convenuto dopo di allora, né questi pretende di avere alienato – o altrimenti ceduto
– la sua sostanza immobiliare o che i relativi proventi siano diminuiti (v. sopra,
consid. 5). In simili circostanze, a un esame sostanzialmente sommario come
quello che disciplina l'emanazione di misure provvisionali, non si ravvisano elementi
per scostarsi, circa il reddito della sostanza, dall'ultima tassazione agli
atti. Le entrate del marito ammontano in definitiva a complessivi fr. 7730.– mensili,
ossia fr. 6220.– di reddito immobiliare e fr. 1510.– di rendita AVS.
- Il
marito sostiene, infine, che il calcolo del contributo cautelare secondo il riparto
a metà dell'eccedenza (sopra, consid. 1) non si giustifica quando il matrimonio
sia ormai destinato allo scioglimento. Nel quadro di misure a protezione
dell'unione coniugale il Tribunale federale ha avuto modo di precisare invero
che in caso di vita separata, se non si può ragionevolmente contare su una
ripresa della comunione domestica, occorre prendere in considerazione i criteri
applicabili al mantenimento dopo il divorzio per decidere il contributo
alimentare, e in particolare la questione inerente alla ripresa rispettivamente
all'estensione dell'attività lucrativa di un coniuge, valutando – alla luce dei
criteri dell'art. 125 cpv. 2 CC – se ciò possa essergli ragionevolmente imposto
e appaia possibile dal profilo economico (DTF 128 III 65, in particolare 67
consid. 4). Ciò non significa che il riparto a metà dell'eccedenza non sia più
applicabile, dal momento che fino al divorzio sussiste il dovere di reciproca
assistenza derivante dal matrimonio (art. 163 CC). Quanto alla sentenza citata
dal convenuto, essa richiama semplicemente la giurisprudenza, per tacere del
fatto che nel caso specifico non era in discussione un contributo di
mantenimento provvisionale, bensì un contributo di mantenimento dopo il
divorzio (sentenza del Tribunale federale 5C.235/2001 e 5C.236/2001 del 25
novembre 2001, consid. 3.1.2, pubblicata in: FamPra.ch 2/2003 pag. 390).
Per il
resto, compete al coniuge che si oppone a una suddivisione a metà dell'eccedenza
rendere verosimili i motivi per i quali essa non si giustifichi (DTF 119 II 317
consid. 4b; I CCA, sentenza inc. 11.1998.74 dell'11 maggio 1999, pubblicata in:
FamPra.ch 2000 pag. 144). E al riparto a metà si può derogare solo ove
sia reso verosimile che i coniugi non destinavano, durante la vita in comune,
la totalità dei loro redditi al mantenimento della famiglia (DTF 119 II 317
consid. 4b; l'altra eccezione, enunciata in DTF 126 III 8, non riguarda il
Cantone Ticino, questa Camera non avendo mai calcolato i fabbisogni delle parti
nel modo ivi esposto: da ultimo sentenza del 25 luglio 2003 in re P., consid.
7). Per scostarsi dal riparto a metà il contributo spettante alla moglie
dovrebbe comportare – in altri termini – una sorta di liquidazione anticipata
del patrimonio coniugale, oppure dovrebbe far beneficiare la moglie, durante la
separazione, di un tenore di vita superiore a quello da essa avuto durante la
comunione domestica (DTF 121 I 97 consid. 2, 119 II 314 consid. 4a pag. 317,
115 II 424 consid. 3). Incombeva al marito allegare e rendere verosimili ipotesi
simili, ciò che nel caso specifico fa assoluto difetto.
- Ciò posto, il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta
come segue:
Da ottobre del 2001 a giugno del 2002
reddito del marito fr.
7730.—
reddito
della moglie fr. –.—
fr.
7730.— mensili
fabbisogno
minimo del marito (non contestato) fr. 2275.—
fabbisogno
minimo della moglie (non contestato) fr. 1770.—
fr.
4045.— mensili
eccedenza fr.
3685.— mensili
metà
eccedenza fr. 1842.50
mensili
Il
marito può conservare per sé:
fr.
2275.– + fr. 1842.50 = fr. 4117.50
mensili
e deve
versare alla moglie:
fr.
1770.– + fr. 1842.50 = fr.
3612.50 mensili.
Dal
luglio del 2002 in poi
reddito del
marito fr. 7730.—
reddito
della moglie (ipotetico) fr. 1500.—
fr.
9230.— mensili
fabbisogno
minimo del marito (non contestato) fr. 2275.—
fabbisogno
minimo della moglie (non contestato) fr. 1770.—
fr.
4045.— mensili
eccedenza fr.
5185.— mensili
metà
eccedenza fr. 2592.50
mensili
Il
marito può conservare per sé:
fr.
2275.– + fr. 2592.50 = fr. 4867.50
mensili
e deve
versare alla moglie:
fr.
1770.– + fr. 2592.50 ./. fr. 1500.– = fr. 2862.50
mensili.
L'appello
deve pertanto essere accolto entro questi limiti.
III. Sulle
spese e le ripetibili
-
Gli
oneri processuali dell'appello presentato da AP1 seguono la soccombenza (art.
148 cpv. 1 CPC), fermo restando che l'indennità per ripetibili è commisurata
alla stringatezza delle osservazioni introdotte dalla controparte. Per quanto
attiene all'appello di AO1AO1 gli oneri seguono la vicendevole soccombenza
(art. 148 cpv. 2 CPC). L'istante ottiene un contributo superiore a quello
fissato dal Pretore, ma non nella misura richiesta. Appare equo perciò che essa
sopporti un terzo degli oneri processuali, mentre i rimanenti due terzi
andranno a carico del marito, tenuto inoltre a rifonderle un'equa indennità per
ripetibili ridotte. L'esito dell'attuale giudizio impone anche una riforma del
dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede, che segue la medesima
ripartizione.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria formulata dalla moglie non può essere
accolta. L'appello in sé non era senza probabilità di esito favorevole, tant'è
che è stato accolto parzialmente (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). In concreto
tuttavia fa difetto il requisito dell'indigenza (art. 3 cpv. 2 Lag), giacché
l'interessata, sopperito al proprio fabbisogno minimo, conserva una
disponibilità di fr. 1842.50 mensili fino al giugno del 2001 e di fr. 1092.50
(astrazion fatta dal reddito ipotetico) dopo di allora, con la quale può far
fronte alle proprie spese di patrocinio, eventualmente a rate (sentenza del
Tribunale federale 5P.218/2001 del 3 settembre 2001). Essa, in ogni modo, si
vede attribuire un'indennità per ripetibili ridotte a parziale copertura dei
costi.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello di AP1 è respinto.
II. Gli oneri
processuali di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr.
50.–
fr.
450.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 250.– per
ripetibili.
III. L'appello
di AO1 è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
1.1 Il
contributo alimentare fissato a carico di AP1 in favore di AO1 con sentenza 14
novembre 2001 della prima Camera civile del Tribunale d'appello in fr. 509.–
mensili è aumentato a fr. 3612.50 mensili dall'ottobre del 2001 al giugno 2002
e a fr. 2862.50 dopo di allora.
- La
tassa di giustizia di fr. 900.– e le spese, da anticipare dall'istante, sono
poste per un terzo a carico di AO1 e per due terzi a carico di AP1, che
rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili ridotte.
IV. Gli oneri
processuali di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr.
50.–
fr.
450.–
sono
posti per un terzo a carico di AO1 e per il resto a carico di AP1, che
rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
V. La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO1 è respinta.
VI. Intimazione
a:
–
__________;
–
__________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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