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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2002.88
Data decisione, Autorità:
10.09.2002, ICCA
Incarto n.
11.2002.00088
Lugano,
10 settembre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__________ (iscrizione provvisoria di ipoteca
legale) della Pretura del
Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 14 giugno 2002 dalla
Comunione dei comproprietari del
“__________ __________
__________ ”, __________
(patrocinata dall'avv. __________
__________, __________)
contro
__________ __________, __________;
visto
il “ricorso” del 29 luglio 2002 presentato (in __________)
da __________ __________ contro la sentenza del 4 luglio 2002 con cui il
Segretario assessore del Distretto di Bellinzona ha ordinato, in luogo e vece
del Pretore, l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale (art. 712i
CC) in favore dell'attrice per la somma di fr. 4857.90 con interessi sulla
proprietà per piani n. __________ (pari
a 74/1000 della particella n. __________RFD di __________),
appartenente al convenuto;
ricordato
che il 7 agosto 2002 l'appellante è stato invitato da questa Camera a depositare
entro il 26 agosto 2002, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie
presunte, la somma di fr. 200.– sul conto corrente postale __________-__________del
Tribunale di appello, introiti agiti,
con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il ricorso sarebbe
stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);
constatato che finora non risulta essere intervenuto
versamento alcuno, né l'appellante consta avere chiesto un'eventuale
restituzione del termine (art. 137 CPC);
ritenuto che nelle circostanze descritte il ricorso
non può essere esaminato nel merito, ciò che rende inutile fissare
all'appellante un termine per la traduzione in italiano (art. 117 cpv. 2 e 142
cpv. 3 CPC);
considerato che gli oneri processuali (con tassa di giustizia
ridotta a norma dell'art. 21 LTG) vanno a carico di chi li ha provocati, mentre
non si giustifica di attribuire ripetibili all'attrice, cui l'appello non è
stato intimato;
richiamato l'art. 12 cpv. 1 e 2 LTG,
decreta: 1. L'appello
è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 50.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
100.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
–
__________ __________,
__________;
–
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale di appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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