AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2002.83
Data decisione, Autorità:
09.09.2002, ICCA
Incarto n.
11.2002.00083
Lugano
9 settembre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con istanza del 21 maggio 2002 da
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________
__________, __________)
Contro
__________ __________ __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________
__________, __________);
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 24 luglio 2002 presentata da __________
__________ contro la sentenza emessa
l'11 luglio 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 19 agosto 2002 presentato da __________ __________
__________ contro la medesima sentenza;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A.
__________ __________ (1954) e __________
__________ (1975), cittadina __________a, si sono sposati a __________ il __________
1996. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito è __________ delle __________
__________ __________.
La moglie, dopo avere lavorato in alcuni esercizi pubblici, è senza attività e
segue programmi occupazionali per la __________
__________. Il 14 dicembre 1999 __________ __________
ha promosso davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona un'azione di
separazione per tempo indeterminato, che è stata stralciata dai ruoli il 14
maggio 2002 per desistenza.
B. Il
21 maggio 2002 __________ __________ si è rivolto nuovamente al Pretore
per ottenere misure a protezione dell'unione coniugale, in particolare
l'autorizzazione a vivere separato, la fissazione alla moglie di un termine per
lasciare l'abitazione coniugale e la pronuncia della separazione dei beni. Alla
discussione dell'11 giugno 2002 la convenuta ha aderito alla richiesta di vita
separata e alla liberazione dell'alloggio coniugale, opponendosi invece alla
separazione dei beni e postulando un contributo alimentare di
fr. 2500.–
mensili, oltre a una provvigione ad litem di fr. 5000.–. L'istante si è
opposto alla pretese della moglie. Esperita l'istruttoria, al dibattimento
finale del 10 luglio 2002 le parti hanno riaffermato i loro punti di vista.
C. Statuendo
l'11 luglio 2002, il Pretore ha autorizzato la sospensione della comunione
domestica, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito (impartendo alla
moglie un termine fino al 1° settembre 2002 per trasferirsi altrove), ha
obbligato il marito a versare un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili
dall'effettiva separazione, come pure a pagare il premio della cassa malati per
la moglie, respingendo sia la domanda intesa alla separazione dei beni sia
quella riguardante la provvigione ad litem. Le spese di fr. 100.– e la
tassa di giustizia di fr. 200.– sono state poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata __________ __________ ha introdotto un appello del 24
luglio 2002 nel quale chiede di ridurre a fr. 800.– il contributo alimentare
per la moglie e di pronunciare la separazione dei beni. Nelle sue osservazioni
del 19 agosto 2002 __________ __________ __________
propone di respingere il ricorso e con appello adesivo postula l'aumento del
contributo alimentare a fr. 1626.– mensili dalla separazione effettiva, oltre
al pagamento del premio della cassa malati. __________
__________ postula a sua volta, con
osservazioni del 29 agosto 2002, il rigetto dell'appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione
della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i
contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), prende le
misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2) e
adotta i provvedimenti necessari per i figli minorenni secondo le disposizioni
sugli effetti della filiazione (cpv. 3). Il criterio per la definizione dei
“contributi pecuniari” fra coniugi è disciplinato dal diritto federale e riprende
quello provvisionale dell'art. 137 cpv. 2 CC nell'ambito delle cause di stato.
L'ammontare di tali contributi si calcola quindi in base al riparto
dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il
fabbisogno dei coniugi e dei figli (DTF 121 II 302 consid. 5b, 123 III 1; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, 2a edizione, n.
26 ad art. 176 CC; Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 4 ad art. 176 CC). Il fabbisogno dei coniugi è
determinato in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno
aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa
malati e delle assicurazioni domestiche, come pure gli oneri fiscali. Nel Cantone
Ticino le misure a tutela dell'unione coniugale sono adottate con procedura
sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC), nel cui
ambito l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 431).
- Il
Pretore ha calcolato il reddito netto del marito in fr. 5700.– mensili (fr.
5200.– da attività lucrativa per le __________ e
fr. 500.– dalla sostanza) per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2482.–
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, interessi ipotecari fr.
582.–, riscaldamento fr. 100.–, spese per l'automobile fr. 300.–, imposte
stimate fr. 400.–). Quanto alla moglie, il primo giudice ne ha accertato il
reddito netto in fr. 2300.– mensili e il fabbisogno minimo in fr. 2081.60
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione fr. 800.–,
assicurazione sulla vita fr. 81.60, imposte stimate fr. 100.–). Ciò premesso,
egli ha destinato al mantenimento della moglie la metà dell'eccedenza mensile
di fr. 1718.20, onde un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili dal momento
della separazione.
I. Sull'appello principale
-
L'appellante
produce un nuovo certificato di salario relativo al mese di luglio 2002. Se non
che, fatti e mezzi di prova nuovi in appello sono esplicitamente vietati
dall'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, salvo per quanto riguarda figli minorenni, al
cui proposito si applica in virtù del diritto federale il principio
inquisitorio illimitato. Ciò che non è il caso in concreto. Né il nuovo diritto
del divorzio ha modificato la procedura applicabile alle misure di protezione
dell'unione coniugale. L'art. 423b cpv. 2 CPC, che prevede l'ammissibilità
in appello di fatti nuovi, nuovi mezzi di prova e nuove conclusioni “alle
condizioni previste dall'art. 138 CC” si applica solo alle cause di divorzio,
di separazione, di nullità del matrimonio e di modifica della sentenza di
divorzio o di separazione (art. 423a cpv. 1 CPC; I CCA, sentenza dell'8
febbraio 2001 in re M.). Tutt'al più,
dandosi mutate circostanze e nuovi elementi di prova, le misure a protezione
dell'unione coniugale potranno essere modificate (art. 179 cpv. 1 CC; Hasenböhler in: Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, Basilea 1996, n. 3 e 4 ad art. 179 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les
effets du mariage, Berna 2000, pag. 323, n. 783). La questione non può tuttavia
essere esaminata nel quadro dell'attuale giudizio.
-
L'appellante
sostiene che dal suo stipendio mensile netto occorre ancora dedurre i premi
della cassa malati e dell'assicurazione infortuni, rilevando che nell'aprile
del 2002 il suo stipendio ammontava a fr. 4184.– netti mensili. Il Pretore ha
accertato un reddito mensile netto di fr. 5208.– nel 2001 e di fr. 5272.– per i
primi cinque mesi del 2002, compresa la quota di tredicesima. Non è dato di
capire tuttavia come egli sia giunto a quest'ultimo risultato. Dagli atti
risulta che l'istante, __________ delle __________, ha guadagnato nel 2001 fr. 62
497.–, pari a fr. 5208.– mensili netti (doc. D, primo foglio). Dai certificati
di salario da gennaio a maggio 2002 risulta inoltre che egli, in più dello
stipendio lordo di fr. 5710.40, percepisce un'indennità di residenza fissa di
fr. 184.50 e altre varie indennità (per personale viaggiante, per lavoro
festivo e notturno), di cui solo una parte soggetta a deduzioni sociali, per
una media di circa fr. 860.– mensili. Dedotti gli usuali oneri sociali e le
altre trattenute per fr. 1755.– (cassa malati, personale __________, cassa assicurativa __________ ecc.), il guadagno mensile medio in
tale periodo ammonta a fr. 4362.– netti (doc. D, fogli da 2 a 6). Tenuto conto
della quota di tredicesima (stipendio di base senza indennità, con deduzione
degli oneri sociali, ma senza il contributo per la cassa pensione), il reddito
dell'appellante può essere stabilito in fr. 4950.– mensili.
Contrariamente a quanto pretende l'appellante, per la valutazione
della capacità contributiva di un coniuge occorre fare riferimento – di
principio – ai guadagni effettivamente conseguiti, inclusi i supplementi che
appaiono ragionevolmente esigibili (Schwenzer,
Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 14 e 17 ad art. 125 CC; v.
anche, in materia di ore straordinarie: DTF del 6 giugno 2002 in re A.,
5P.172/2002, consid. 2.1.1 con numerosi rimandi). Nella misura in cui le varie
indennità costituiscono un'entrata regolare (doc. D, fogli da 2 a 6) non sussistono
dunque ragioni, per lo meno a un esame di mera verosimiglianza, per escludere
tali introiti dal reddito.
L'interessato
ha invero dichiarato di essere inabile al lavoro dal
4 giugno
2002 per malattia e che in tal caso non gli vengono più versate indennità per
lavoro festivo né notturno (interrogatorio formale del 10 luglio 2002, risposta
2, verbali pag. 4). A prescindere dalla circostanza però che tutto si ignora
sulla natura dell'infermità, di modo che non è possibile sapere se tale
affezione pregiudichi la capacità di guadagno, né è possibile formulare una
qualsiasi prognosi, l'obbligo contributivo dell'appellante verso la moglie
decorre solo dall'effettiva separazione, ovvero verosimilmente dal settembre
2002. Spettava dunque al marito, che si prevale di una malattia duratura,
renderne verosimili gli estremi. Dovessero le parti rendere verosimili
cambiamenti durevoli (e in particolare l'appellante rendere attendibile un
duraturo impedimento al lavoro per malattia), un adattamento alle nuove circostanze
sarà sempre possibile (art. 179 cpv. 1 CC). Il reddito del marito può in definitiva
essere fissato in fr. 5450.– mensili (fr. 4950.– da attività lucrativa e fr.
500.– dalla sostanza: sopra, consid. 2).
-
L'appellante lamenta poi il mancato inserimento nel suo fabbisogno
minimo di fr. 349.20, corrispondenti alla rata mensile di un debito contratto
per spese della moglie durante la vita in comune. A torto. Agli
atti figura soltanto un estratto conto della Banca __________ per un non meglio precisato debito a carico del marito
di complessivi fr. 12 571.20 (doc. E). Tutto si ignora però sulla natura e lo
scopo del debito, l'appellante non avendo reso verosimile né che esso sia stato
assunto nell'interesse della famiglia né con l'accordo della moglie. Ne segue
che l'importo non può essere inserito nel fabbisogno minimo.
-
Il
marito afferma che la moglie, giovane e senza figli da accudire, può estendere
la sua attività e guadagnare almeno fr. 3000.– mensili “quale minimo previsto
dal contratto collettivo di lavoro per una cameriera”. Egli ha invero offerto
un contributo di fr. 800.– mensile dipartendosi da un reddito di lei di 2300.–
mensili, sicché la questione non meriterebbe particolare disamina. Sia come sia,
l'appello su questo punto è destinato all'insuccesso per le ragioni che
seguono.
a) La
giurisprudenza relativa al vecchio diritto del divorzio aveva posto il
principio per cui una separazione (anche solo di fatto) non precludeva ai
coniugi il diritto di mantenere, per quanto possibile, il tenore di vita
precedente (DTF 114 II 26). Tuttavia, ove ciò fosse stato necessario per
coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate,
il coniuge che durante la vita in comune non aveva esercitato – o aveva
esercitato solo a tempo parziale – un'attività lucrativa poteva essere tenuto a
intraprendere un lavoro rimunerato, rispettivamente a estendere il suo grado
d'occupazione (DTF 114 II 17 consid. 5, 302 consid. 3a). A tale obbligo
sfuggivano i coniugi che, durante una vita in comune di lunga durata, avevano
smesso di lavorare – o non avevano lavorato – per dedicarsi all'economia
domestica e avessero compiuto 45 anni al momento del divorzio (DTF 115 II 11
consid. 5a con rinvii). Inoltre un coniuge con figli poteva essere tenuto a
cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale solo al
momento in cui il figlio affidatogli avesse raggiunto i 10 anni di età, mentre
un'attività a tempo pieno poteva essergli imposta al momento in cui tale figlio
avesse compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 1994
pag. 91).
b) Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto del
divorzio i principi testé riassunti non sono cambiati. Anzi, se mai sono stati
relativizzati. In una sentenza inedita del 22 dicembre 2000 in re Z. (inc. ./), proprio in materia di misure a
protezione dell'unione coniugale, il Tribunale federale non ha più nemmeno
accennato al criterio per cui il coniuge che durante la vita in comune si è
dedicato all'economia domestica può essere obbligato a intraprendere un lavoro
rimunerato, durante la separazione, solo ove ciò appaia giustificato per
coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate.
Pur richiamando esplicitamente DTF 114 II 17 consid. 5, esso si è limitato a
rilevare che, in caso di separazione, un coniuge può essere tenuto – secondo le
circostanze – a intraprendere un lavoro retribuito se ciò può essergli
ragionevolmente imposto e appare possibile dal profilo economico (consid. 3).
In un'altra sentenza, emanata in applicazione del nuovo art. 125 CC (contributo
di mantenimento dopo il divorzio), il Tribunale federale ha stemperato anche il
citato limite dei 45 anni, rilevando che numerose offerte d'impiego fissano il
limite d'età a 50 anni anche per lavori non particolarmente qualificati (DTF
127 III 139 consid. 2c), salvo ricordare in una sentenza del 28 giugno 2001 in
re X (inc. ________.__________________) che nell'ambito
di misure a protezione dell'unione coniugale la ripresa o l'estensione di
un'attività lucrativa va imposta con riserbo.
c) Già
sotto l'egida del cessato diritto questa Camera aveva sostanzialmente assunto
un indirizzo analogo. In un caso di separazione per tempo indeterminato (art.
147 cpv. 1 vCC) essa aveva avuto modo di precisare in effetti – all'appoggio
di Hausheer/Spycher (Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997,
pag. 234, n. 04.113 in fine con richiami) – che occorreva distinguere secondo
lo scopo della separazione: dandosi qualche probabilità che i coniugi si
riconciliassero, appariva giustificato tutelare il riparto dei ruoli da loro assunto
durante il matrimonio; in caso contrario, ove la separazione apparisse
durevole e sembrasse preludere allo scioglimento del matrimonio o perseguire
uno scopo analogo a quello del divorzio, la moglie poteva anche essere tenuta
ad assumere un altro ruolo (I CCA, sentenza del 24 novembre 1999 in re B.,
consid. 19). Con il divorzio, in effetti, il dovere di assistenza derivante dal
matrimonio (art. 163 CC) cesserà per principio e gli subentrerà l'obbligo
limitato alle condizioni dell'art. 125 CC. Il marito potrà essere tenuto a
versare un contributo, in altri termini, solo ove non si possa ragionevolmente
pretendere che l'interessata provveda da sé al proprio “debito mantenimento,
inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia”. Durante la separazione di
fatto la moglie deve quindi prepararsi a divenire, per quanto possibile,
autosufficiente.
d) Nella
fattispecie la moglie durante la vita in comune ha svolto l'attività di cameriera
e di aiuto cucina per alcuni esercizi pubblici (interrogatorio formale del 10 luglio
2002, risposta n. 1: verbali, pag. 6). L'appellante pretende di computarle fr.
3000.– mensili (lo stipendio minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro
per una cameriera), ma dimentica che la moglie già lavora a tempo pieno, ciò
che non lascia spazio a un'estensione dell'attività lucrativa. Inoltre, secondo
l'art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera
e della ristorazione (CCNL), il salario minimo lordo per collaboratori senza
apprendistato professionale è bensì di fr. 3000.– mensili. Non si devono
trascurare però le usuali riduzioni per oneri sociali né il fatto che
l'interessata, senza specifica formazione, presta un lavoro non qualificato in
una regione che permette una riduzione del salario minimo del 10% (art. 10
CCNL). A un sommario esame quindi la retribuzione di fr. 2300.– stimata dal
Pretore resiste alla critica. Del resto, nei primi mesi del 2002 la convenuta
ha riscosso indennità di disoccupazione sulla base di un guadagno assicurato di
fr. 2343.– mensili (doc. 4). Né appare decisivo il fatto che quando lavorava al
ristorante __________ di __________ l'interessata guadagnava anche fr.
3000.– mensili netti, poiché per giungere a tale reddito essa prestava ben 200
ore mensili a fr. 15.– l'una (interrogatorio formale del 10 luglio 2002, risposta
2, verbali pag. 6), ciò che contrasta con l'orario di lavoro medio settimanale
di 42 ore previsto dall'art. 15 CCNL.
-
L'appellante
chiede di imputare alla moglie un reddito della sostanza di fr. 500.–, rilevando
che essa ha fondi all'estero. La richiesta, presentata solo in appello, si
rivela tuttavia irricevibile (sopra, consid. 3). A parte ciò, l'interessato non
trae conseguenze pratiche dalla propria affermazione, poiché egli offre un contributo
mensile di fr. 800.– dipartendosi da un reddito della moglie di fr. 2300.–
mensili e dal fabbisogno minimo di fr. 2081.60 calcolato dal Pretore. Per altro
il primo giudice ha computato al marito fr. 500.– quale reddito della sostanza
poiché l'inquilino di una sua proprietà gli versa tale importo (interrogatorio
formale del 10 luglio 2002, risposta n. 5: verbali, pag. 5), mentre tutto si
ignora sulla situazione della moglie, non bastando il mero fatto che essa abbia
comperato a __________ __________ un terreno di 324 m2 su
cui sorge una baracca in legno (interrogatorio formale del 10 luglio 2002,
risposta n. 4: verbali, pag. 6) per presumere un reddito della sostanza. Né
compete al giudice del divorzio indagare d'ufficio al riguardo, in materia di
pretese patrimoniali fra i coniugi vigendo la massima dispositiva e il
principio attitatorio (I CCA, sentenza del 28 giugno 2000 nella causa
K.P., pubblicata in: FamPra.ch 1/2001 n. 12 pag. 127; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n.
1 ad art. 419b CPC).
-
Quanto alla pretesa dell’appellante volta alla pronuncia della separazione
dei beni giusta l’art. 176 cpv. 1 n. 1 CC, essa non può trovare accoglimento
poiché il richiedente non ha reso sufficientemente verosimile l’esistenza di
gravi motivi, in specie che la moglie stia mettendo in pericolo i suoi
interessi economici (art. 185 cpv. 2 n. 2 CC). L'ipotesi che essa “potrebbe
aggravare la situazione economica” (istanza, pag. 3) o il fatto che “i coniugi
dal 1° settembre 2002 vivranno separati ed egli deve salvaguardare la sua
sostanza” (appello, pag. 6) non basta, con ogni evidenza, allo scopo.
II. Sull'appello
adesivo
- La convenuta chiede che per il 2002 il reddito da attività
lucrativa del marito sia fissato in fr. 5317.60 mensili e che le proprie entrate
vadano ridotte a fr. 1905.45, pari a quanto ricevuto dalla cassa
disoccupazione. Essa postula inoltre l'aumento del proprio fabbisogno minimo a
fr. 2181.60 mensili per tenere conto di un maggior onere fiscale dopo il
versamento del contributo alimentare.
a) Sulle
entrate del marito si è già giudicato (sopra, consid. 4) e il conteggio dell'appellante
non è suscettibile di modificare le conclusioni predette, ove appena si
consideri che la tredicesima non si calcola moltiplicando semplicemente il
guadagno medio per 13 e dividendolo poi per dodici mensilità. In proposito l'appello
adesivo è già di primo acchito inconsistente.
b) Quanto
al reddito della moglie, già si è detto che l'importo di fr. 2300.– mensili
fissato dal Pretore merita conferma (consid. 6d). Del resto le indennità di
disoccupazione riscosse dall'interessata si fondano su un guadagno assicurato
di fr. 2343.– mensili (doc. 1 e 5) e, sebbene l'assicurazione contro la disoccupazione
e il diritto di famiglia perseguano scopi diversi (RDAT 1999-II n. 67), a un sommario
esame il guadagno a lei imputato è senz'altro ragionevole. Tanto più se si
pensa che determinante è il reddito da essa ragionevolmente conseguibile facendo
uso di buona volontà (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii; principi riassunti
in: Sutter/Freiburghaus, Kommentar
zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 47 e 48 ad art. 125 CC). Nulla
induce a ritenere – né l'interessata prospetta – una sua incapacità a
conseguire il reddito valutato dal primo giudice.
c) Riguardo
all'onere fiscale, in prima sede l'appellante adesiva ha inserito nel proprio
fabbisogno l'importo di fr. 100.– mensile quale accantonamento per le imposte
(riassunto scritto, pag. 4 in alto). Nuova, la pretesa avanzata in questa sede
è dunque irricevibile (sopra, consid. 3).
- Il
quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta, dopo quanto si è
visto, come segue:
reddito del marito fr.
5450.—
reddito
della moglie fr. 2300.—
fr.
7750.— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2482.—
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2081.60
fr.
4563.60 mensili
eccedenza fr.
3186.40 mensili
metà
eccedenza fr. 1593.20 mensili
Il
marito può conservare per sé:
fr.
2482.— + fr. 1593.— = fr. 4075.— mensili
e
deve versare alla moglie:
fr.
5450.– ./. fr. 4075.– = fr. 1375.—
mensili.
L'appello principale deve pertanto essere accolto entro questi
limiti, mentre l'appello adesivo va respinto.
III. Sulle
spese e le ripetibili
- Gli
oneri dell'appello principale seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv.
2 CPC). Il marito ottiene causa vinta in quanto vede ridurre il suo obbligo
contributivo, anche se non nella misura richiesta. Si giustifica quindi che
sopporti tre quarti della tassa di giustizia e delle spese. Il rimanente quarto
va messo a carico dell'appellata, alla quale l'appellante principale rifonderà
anche un'equa indennità per ripetibili ridotte. Gli oneri dell'appello adesivo
seguono invece la totale soccombenza della moglie (art. 148 cpv. 1 CPC), che
rifonderà al marito un'equa indennità per ripetibili commisurate alla
stringatezza delle osservazioni. L'esito del giudizio odierno non incide
per converso in maniera apprezzabile sul dispositivo di prima sede in materia
di spese e ripetibili, che può rimanere invariato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo
n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:
__________ __________ è
tenuto a versare alla moglie __________ __________ __________,
a titolo di contributo alimentare, l'importo mensile anticipato di fr. 1375.–
dall'effettiva separazione e continuerà a pagare il premio cassa malati per la
moglie.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti per tre quarti a carico dell'appellante e per il resto a carico
dell'appellata. __________ __________ rifonderà inoltre alla controparte
fr. 1200.– per ripetibili ridotte.
-
L'appello
adesivo è respinto.
-
Gli oneri
dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante adesiva, che rifonderà alla controparte fr.
250.– per ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv. __________ __________,
__________;
– avv. __________ __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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