AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2002.7
Data decisione, Autorità:
24.10.2002, ICCA
Incarto n.:
11.2002.00007
Lugano
24 ottobre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__
(protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
3, promossa con petizione del 5 dicembre 2001 da
__________ __________ ., __________ ()
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
Contro
__________ __________ __________, __________
__________, __________,
e
__________ __________, __________
(tutti patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________),
giudicando
ora sul decreto cautelare del 23 gennaio 2002, con cui il Pretore ha
respinto un'istanza di misure provvisionali presentata dall'attrice il 5
dicembre 2001;
esaminati
gli atti,
posti i
seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 25 gennaio 2002 presentato da __________ __________ __________.
contro il decreto cautelare emesso il 23 gennaio 2002 dal Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 3;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La
__________ __________ ., ________, ha una succursale a __________
costituita nel 1995 per occuparsi, tra l'altro, di importazioni ed esportazioni
commerciali. Il 17 luglio 2001 __________ , azionista della società e
suo dipendente, è stato tratto in consegna dagli agenti della polizia cantonale
al suo domicilio di __________ in esecuzione di un ordine di arresto emesso il
25 maggio 2000 __________ di __________ di __________ con domanda di
estradizione presentata dal Ministero di giustizia di quella città
(__________________). L'inchiesta penale, denominata
“operazione __________ ”, riguardava una presunta frode fiscale ai danni dello
Stato tedesco commessa mediante un indebito rimborso dell'imposta anticipata sulla
cifra d'affari. Nelle edizioni del 20 ottobre 2001 e del 14 novembre 2001 il
quotidiano __________ __________ __________ ha pubblicato due articoli sull'“operazione
__________ ” nei quali è stata citata la ragione sociale della __________
__________ __________. in relazione all'arresto di __________ __________.
B. Con
petizione del 5 dicembre 2001 la __________ __________ . si è rivolta
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, perché fosse accertato che il
__________ del P__________polo, il __________ __________ __________ e la
__________ “ __________ __________ ” avevano leso illecitamente la
sua personalità con le pubblicazioni del 20 ottobre e del 14 novembre 2001 e
perché fosse ingiunto ai convenuti – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di
astenersi dal pubblicare in futuro la sua ragione sociale nel contesto della cosiddetta
“operazione __________ ”. L'attrice ha chiesto inoltre che il divieto di pubblicare
la sua ragione sociale nel quadro della nota operazione e della procedura di
estradizione avviata nei confronti di __________ __________ fosse emanato sotto
comminatoria penale già in via cautelare e senza contraddittorio.
C. All'udienza
del 19 dicembre 2001, indetta per la discussione, l'istante ha confermato la
sua domanda cautelare, alla quale si sono opposti i convenuti. Le parti hanno offerto
vari mezzi di prova, che il Pretore ha respinto con ordinanza del 15 gennaio
2002. Istante e convenuti hanno rinunciato al dibattimento finale
provvisionale, rimettendosi al contenuto delle rispettive comparse scritte.
Statuendo il 23 gennaio 2002, il Pretore ha respinto l'istanza, ponendo la
tassa di giustizia e le spese di fr. 200.– a carico dell'istante, tenuta
inoltre a rifondere ai convenuti fr. 300.– complessivi per ripetibili.
D. Contro
il citato decreto la __________ __________ __________. è insorta con un appello
del 25 gennaio 2002 nel quale postula, in riforma del decreto impugnato,
l'accoglimento della sua istanza cautelare. Nelle loro osservazioni del 21 febbraio
2002, il __________ __________ o, __________ __________ e
“ __________ __________ ” propongono di respingere l'appello e di
confermare il giudizio del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. I convenuti hanno prodotto a questa Camera, il 28 febbraio 2002,
copia di un decreto di non luogo a procedere emanato il 26 febbraio 2002 dal
Procuratore pubblico. Ora, in sede di appello l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC
vieta di addurre nuovi mezzi di prova e nuovi fatti, né il diritto federale
impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le procedure rette dal
principio inquisitorio illimitato (DTF 120 III 231 consid. 1c) e le cause di divorzio
o di separazione (art. 138 cpv. 1 CC), ciò che non è manifestamente il caso in
concreto. Irricevibile, il documento prodotto non può essere considerato ai
fini del giudizio.
- Il
giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio della causa, la capacità delle parti
(art. 97 n. 4 CPC). Nella fattispecie l'attrice ha convenuto in giudizio il
direttore responsabile del giornale, la tipografia “__________ __________
a” e l'editore, “ __________ __________ __________ ”. La
capacità processuale del direttore responsabile, persona fisica, è indubbia.
“__________ __________ __________ ” è un'associazione, iscritta a registro di
commercio, il cui scopo è di promuovere e favorire la stampa cattolica nella
__________ di . Anch'essa ha quindi capacità processuale (art. 52
cpv. 1 CC). Quanto all'“ __________ __________ __________ ”, dalle
indagini esperite da questa Camera risulta che con decreto del 1° aprile 1927
il __________ di __________ __________ __________ __________ ha costituito una
fondazione ecclesiastica denominata “__________ __________ __________
__________ __________ __________ ” avente lo scopo di:
curare la
edizione di un giornale quotidiano __________ dal titolo __________ __________
__________, di un giornale cioè che si attenga con la più schietta e completa
ubbidienza alle direttive della autorità ecclesiastica sia diocesana che
pontificia: che si mantenga superiore alle contese dei partiti politici che
dividono il paese per essere il giornale di tutto il popolo __________, la voce
ascoltata in ogni casa: che sia sicuro nei principi e negli insegnamenti,
corredato da notiziario ben nutrito e dalla trattazione di tutti quegli
argomenti che interessano il nostro popolo, sotto la luce del pensiero
__________ (clausola n. 3).
Con
successivo decreto del 13 giugno 1996 il __________ __________ __________
__________ __________ __________ ha regolato la direzione e l'amministrazione
del giornale, ribadendo che la linea editoriale rimaneva quella tracciata nello
statuto. Ne discende che l'“__________ __________ __________ __________ ” è una
fondazione ecclesiastica, alla quale il Cantone __________ riconosce capacità
giuridica (art. 9 della legge sulla libertà della Chiesa __________ e
sull'amministrazione dei beni ecclesiastici: RL 2.3.1.1; art. 82 del relativo
regolamento: RL 2.3.1.1.1). Essa ha quindi la personalità giuridica, anche se
non è iscritta a registro di commercio (art. 52 cpv. 2 CC; DTF 106 II 112, 81
II 579; Rep. 1985 pag. 22).
-
L'art.
28c cpv. 1 CC prevede che chiunque rende verosimile l'esistenza di una
lesione illecita alla sua personalità, imminente o attuale e tale da potergli
causare un pregiudizio difficilmente riparabile, può chiedere al giudice di
ordinare provvedimenti cautelari. Lo scopo è quello di proibire all'autore un
determinato comportamento allo scopo di evitare lesioni future. All'istante incombe
di rendere verosimile – senza cioè che il giudice ponga esigenze troppo severe
– che il convenuto lede o sta per ledere in quel momento la sua personalità con
un comportamento illecito. Il convenuto, da parte sua, è tenuto ad addurre –
ove non neghi le proprie intenzioni – una giustificazione che renda verosimile
la legittimità del suo comportamento (Bucher,
Personnes physiques et protection de la personnalité, Basilea 1995, nota 623
pag. 165; Riklin, Schweizerisches
Presserecht, Berna 1996, note 75 segg. pag. 219; Tercier, Les misures provisionnelles en droit des médias in: Medialex
1/95 pag. 29 seg.).
-
L'adozione
di misure provvisionali nei confronti di un mezzo di comunicazione a carattere
periodico presuppone tre requisiti, enunciati dall'art. 28c cpv. 3 CC.
Il giudice può proibire o far cessare a titolo cautelare una pubblicazione
lesiva della personalità solo se essa è tale da provocare un pregiudizio
particolarmente grave, non è manifestamente giustificata e se il provvedimento
richiesto non sembra sproporzionato. Le tre condizioni sono cumulative (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques
et tutelle, 4a edizione, Berna 2001, n. 679 pag. 235). Il
pregiudizio di cui all'art. 28c cpv. 3 va inteso in senso ampio e può
essere di natura economica, ideale o morale (Tercier,
op. cit., pag. 151 n. 1122; Bugnon,
op. cit., pag. 39), ma ha una natura particolare, perché dev'essere
“difficilmente riparabile” (Tercier,
Les mesures provisionnelles en droit des médias, in: Medialex 1995, pag. 30).
Le misure provvisionali sottostanno a una procedura rapida, sommaria e
provvisoria che non precorre il sindacato di merito, nell'ambito del quale il
giudice effettuerà un esame approfondito della fattispecie (Tercier, Medialex 1/95 30; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité,
Zurigo 1984, nota 1103 a pag. 148 e nota 1107 a pag. 149; Bugnon, Les misures provvisionnelles et
protection de la personnalité, in: Contributions en l'honneur de P. Tercier, Friburgo
1993, pag. 36 segg.).
-
Il
Pretore ha respinto la domanda cautelare, non ravvisando due delle tre
condizioni cumulative previste dall'art. 28c cpv. 3 CC. Egli ha
accertato che nella fattispecie è litigiosa solo la menzione, negli articoli
contestati, della ragione sociale dell'istante. Se non che – ha continuato il
Pretore – il tema della pubblicazione dei nomi di persone coinvolte in
inchieste giudiziarie è “delicato e molto discusso”. Non può quindi ritenersi
adempiuta, per ciò soltanto, l'esigenza di una manifesta assenza di giustificazione
della lesione. Non si può d'acchito escludere infatti che sussista un interesse
preponderante del pubblico a prendere conoscenza della notizia. Neppure il requisito
del pregiudizio particolarmente grave è dato, secondo il Pretore, poiché l'istante
non ha reso verosimili elementi convincenti, limitandosi a sostenere di aver patito
e di continuare a patire un pregiudizio di immagine e di natura economica che
si ripercuoterà anche sul prossimo futuro.
-
L'appellante
rimprovera al Pretore di avere negato a torto le premesse dell'art. 28c
cpv. 3 CC. Afferma anzitutto, con riferimento al requisito del “grave
pregiudizio”, di subire oggettivamente e soggettivamente un “danno di immagine
enorme nei confronti dei suoi partners commerciali, con pesanti ricadute
economiche anche per il futuro” (appello, pag. 3). Soggiunge che pure gli amministratori
della succursale e la moglie di __________ , gerente, stanno “subendo
indirettamente le conseguenze delle due pubblicazioni”. La __________ di
__________ __________ è stata celata ai terzi, in particolare alle relazioni
commerciali, dalla moglie e dal di lui fratello, adducendo viaggi d'affari. La
pubblicazione della ragione sociale dell'istante negli articoli e la notizia
dell'arresto di __________ __________ e del suo coinvolgimento nell'“
__________ ” ha però “fiaccato in maniera importante la possibilità di
concludere nuovi contratti con la clientela già acquisita e con quella potenziale”.
Non vi è quindi dubbio, secondo la ditta istante, che la pubblicazione della
sua ragione sociale e del nome del suo amministratore arrestato hanno provocato
un pregiudizio irreparabile.
-
Il
pregiudizio qualificato deve apparire particolarmente grave per una ragione
diversa dalla sola larga diffusione avvenuta a mezzo stampa (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n.
679b, pag. 235; Werro, Les atteintes
à la personnalité par les médias, in: Medialex 1998, pag. 176; Barrelet, op. cit., n. 1426 pag. 411; Mesures
provisionnelles et présomption d'innocence, in: Plädoyer 1/1994, pag. 54; Tercier in: Medialex 1/95 pag. 32).
Incombe a chi postula l'emanazione di misure provvisionali rendere verosimile
sia il pregiudizio qualificato sia il nesso causale adeguato tra il presunto
danno e gli articoli pubblicati sul mezzo di comunicazione periodico. Non si
richiede dall'istante la prova di un fatto, ma la semplice verosimiglianza, che
è tuttavia più di una mera affermazione (Meili
in: Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZBG I, 2a
edizione, n. 2 ad art. 28c CC).
-
In
questa sede l'istante ribadisce che le persone in rapporti d'affari con lei
rimaste fino a quel momento all'oscuro dell'arresto dell'amministratore e dei
sospetti infamanti a carico di quest'ultimo sono venute a conoscenza del fatto
con la pubblicazione dei noti articoli. Ritiene pertanto di avere reso più che
verosimile la lesione, fonte di grave pregiudizio per la propria immagine e la
propria attività economica. L'appellante rimprovera al primo giudice, in
sostanza, di avere constatato a torto l'assenza di “elementi convincenti”
(decreto impugnato, pag. 5) atti a rendere verosimile il grave pregiudizio
subìto e si domanda se per ottenere la postulata misura provvisionale dovesse
sollecitare l'audizione di tutti coloro che sono in rapporti d'affari con lei e
che sono venute a conoscenza dell'arresto con la lettura dei noti articoli, dilazionando
a tempo indeterminato la procedura. L'argomentazione, in realtà, è fuori tema.
Quanto l'istante doveva rendere verosimile era il grave pregiudizio patito in
seguito ai due articoli. La cerchia di persone venute a conoscenza dell'arresto
del suo dirigente non è decisiva. L'appellante avrebbe dovuto rendere verosimile,
in altri termini, non la divulgazione della notizia, bensì le conseguenze che
questa ha avuto sulla sua situazione economica e sui suoi rapporti commerciali.
Invano si cercherebbe nel fascicolo processuale – come rileva il Pretore – un
accenno qualsiasi al grave pregiudizio concretamente subìto. Per rendere verosimili
le asserite “pesanti ricadute economiche” dopo la pubblicazione degli articoli
litigiosi la ditta avrebbe potuto esibire informazioni e statistiche
sull'andamento degli affari prima e dopo la pubblicazione, o chiedere
l'audizione di persone con cui è in rapporti commerciali, che avrebbero potuto
descrivere quali effetti aveva suscitato la pubblicazione degli articoli e la
divulgazione della ragione sociale nell'ambito nella cerchia in cui essa opera.
L'istante si è limitata invece ad affermazioni apodittiche, sprovviste di qualsiasi
riscontro oggettivo e che sono pertanto rimaste allo stadio delle mere dichiarazioni
di parte.
-
A
detta dell'appellante la richiesta di misure provvisionali doveva accolta,
quanto meno nel dubbio, trattandosi della pubblicazione di dati riservati come
la ragione sociale di una ditta e le generalità di una persona. Essa disconosce
tuttavia che per esplicita volontà del legislatore l'emanazione di misure
provvisionali nei confronti di un “mezzo di comunicazione sociale di carattere
periodico” esige la verosimiglianza di un grave pregiudizio e va ammessa con
riserbo (Geiser, Persönlichkeitsschutz:
Pressezensur oder Schutz vor Medienmacht, in: SJZ 92 [1996] pag. 81-82). Ora,
come detto, l'esistenza del “grave pregiudizio” non è stata resa verosimile.
Ne segue che nella fattispecie manca uno dei requisiti – cumulativi – richiesti
per l'adozione di misure provvisionali a norma dell'art. 28c cpv. 3 CC e
che a ragione il Pretore ha respinto l'istanza cautelare. Ciò rende superfluo
esaminare le altre censure sulla manifesta assenza di giustificazione della
pubblicazione e sulla proporzionalità della misura richiesta. Si aggiunga, ad
ogni buon conto, che le condizioni poste dall'art. 28c cpv. 3 CC per
l'adozione di misure provvisionali non si confondono con quelle di un'azione a
tutela della personalità fondata sull'art. 28a CC. Il quesito di sapere
se la pubblicazione della ragione sociale di una ditta il cui amministratore è
coinvolto in un procedimento giudiziario sia lesiva della personalità di lei,
di conseguenza, dovrà ancora essere esaminato con pieno potere cognitivo
nell'ambito della causa di merito.
-
Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell'appellante (art.
148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alle controparti un'equa indennità a titolo di
ripetibili, commisurata alla stringatezza delle osservazioni.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà ai convenuti
fr. 900.–
complessivi per ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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