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Numero d'incarto:
11.2002.40
Data decisione, Autorità:
18.06.2002, ICCA
Incarto n.
11.2002.00040
Lugano
18 giugno
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..___
(misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 12 dicembre 2000 da
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
Contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________
__________, __________);
premesso
che __________ __________ (1963) e __________ nata __________ (1960) si sono
sposati a __________ il __________ 1988 e che dalla loro unione sono nati i
figli __________ (1989) e __________ (1993);
posto
che il 22 marzo 2002, statuendo su un'istanza a protezione dell'unione
coniugale presentata il 12 dicembre 2000 da __________ __________, il Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 6, ha obbligato il marito a versare un
contributo alimentare mensile di 1391.– per la moglie (ridotti a fr. 1358.50
mensili tra il 9 luglio e il 1° settembre 2001) e di fr. 1050.– per ciascun
figlio, come pure a versare una provvigione ad litem di fr. 3000.–;
rilevato
che contro la citata decisione __________ __________ è insorto l'8 aprile 2002
con un appello nel quale ha chiesto la riduzione del contributo alimentare per
la moglie e la soppressione della provvigione di causa;
constatato
che il 6 maggio 2002 __________ __________ ha presentato a sua volta appello
adesivo contro la medesima sentenza, nel quale ha postulato l'aumento del contributo
alimentare per sé;
preso
atto che il 27 maggio 2002 __________ __________ ha comunicato a questa Camera
di ritirare il ricorso;
ricordato che il ritiro dell'appello equivale per
principio a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, di regola, l'addebito
degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla
controparte un'equa indennità per ripetibili;
ritenuto
che l'appello adesivo ha carattere accessorio e decade in caso di ritiro
dell'ap-pello principale (Anastasi,
Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile, Zurigo
1981, pag. 151; Poudret,
Commentaire de l'OJF, Berna 1990, n. 2.7 ad art. 59 e 61), di modo che la parte
che ritira l'appello principale deve – di regola – sopportare le conseguenze pecuniarie
legate alla caducità del ricorso adesivo (DTF 122 III 496 con riferimento);
stabilito
che nella fattispecie non vi sono motivi per scostarsi da tali principi;
considerato
che nella commisurazione delle ripetibili si deve tenere conto dell'impegno
profuso dalla legale di __________ __________ per la stesura delle osservazioni
all'appello e dell'appello adesivo (art. 17 TOA);
valutato
in ogni modo che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta, la
causa non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);
richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
-
L’appello
adesivo è dichiarato caduco.
-
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia unica fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono
posti a carico di __________ __________, che rifonderà alla controparte fr.
1000.– complessivi per ripetibili di appello.
- Intimazione a:
– avv.
__________ __________ -__________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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