Appeal inadmissible for insufficient amount in dispute

11.2002.25Autre juridiction26 mars 2002Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the appeal against the Lugano Pretura judgment was inadmissible because the amount in dispute in this servitude case did not reach the CHF 8,000 minimum for appeal. The court relied on the expert valuation of CHF 7,500 for the area affected by the easement and noted that the main claim and counterclaim could not be added together. It therefore rejected the appeal, transmitted the file to the Court of Cassation for possible treatment as a cassation complaint, and waived costs and party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 9 cpv. 3 CPC, art. 12 CPC, art. 13 LOG, art. 126 CPC, art. 313bis CPC; admissibility of appeal in disputes concerning servitudes and aggregation of claims. In disputes over easements or neighbouring rights, the amount in dispute is determined by the value of the right for the dominant land or, if higher, by the depreciation of the servient land. The values of principal claim and counterclaim are not to be aggregated for the appeal threshold. If the minimum amount for appeal is not reached, the appeal is inadmissible; in such a case, the appellate court may transmit the file to the cassation chamber for examination of a possible requalification, and may exceptionally waive costs and compensation where the procedural situation so warrants (consid. on value and admissibility).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2002.25

Data decisione, Autorità: 26.03.2002, ICCA

Incarto n. 11.2002.00025

Lugano, 26 marzo 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa ..__________ (azione confessoria con riconvenzione di cancellazione parziale di servitù) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, pro­mossa con petizione dell'8 settembre 1997 da

__________ __________, __________. __________ __________, __________)

contro

__________ __________,


(ora patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 15 marzo 2002 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 21 febbraio 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che l'8 settembre 1997 __________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, perché obbligasse __________ __________ a non posteggiare e a lasciare completamente libera la porzione della particella n. __________RFP (ora: n. __________RFD) di __________, gravata da servitù di passo veicolare in favore della sua particella n. __________RFP (ora: n. __________RFD);

che con risposta del 4 maggio 1998 il convenuto ha proposto di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha postulato la parziale cancellazione della servitù, nel senso di ridurre a un mezzo l'area gravata dall'onere di passo sul proprio fondo;

che l'attore ha chiesto il 2 giugno 1998 di respingere la riconvenzione;

che le parti hanno mantenuto invariate le loro domande anche nelle rispettive conclusioni, rinunciando al dibattimento finale;

che con sentenza del 21 febbraio 2002 il Pretore ha accolto l'azione principale, ingiungendo al convenuto quanto sollecitava l'attore (sotto comminatoria dell'art. 292 CP) e respingendo la riconvenzione;

che la tassa di giustizia delle due azioni (fr. 850.– e fr. 550.–) è stata posta a carico di __________ __________, tenuto a rifondere a __________ __________ indennità di fr. 1200.– e fr. 700.– per ripetibili;

che contro tale sentenza __________ __________ ha presentato un appello del 15 marzo 2002 inteso a ottenere la modifica del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione e di accogliere la sua azione riconvenzionale;

che l'appello non è stato intimato a __________ __________;

e considerando

in diritto: che nelle controversie relative a servitù o a diritti di vicinato il va­lore litigioso è determinato da quello che tali diritti hanno per il fondo dominante o dalla svalutazione causata al fondo serviente, se questa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC);

che in concreto l'attore aveva dichiarato a suo tempo, per quanto riguarda il valore litigioso, di rimettersi alle risultanze della perizia giudiziaria (lettera al Pretore del 21 novembre 2000, agli atti);

che nella sentenza impugnata il Pretore non è più tornato sulla questione del valore, né l'appellante accenna in qualche modo, nel memoriale, al relativo ammontare;

che nel suo referto del 21 aprile 2001 il perito si era espresso come segue: “se la servitù di passo dovesse essere costituita attualmente, i circa 25 m² della superficie oggetto del diritto di passo avrebbero un valore valutato in fr. 300.– il m², corrispondenti al valore commerciale del terreno, per un valore di fr. 7500.–” (pag. 3 in alto);

che, come detto, l'appellante nulla eccepisce al riguardo né pretende che per il fondo dominante la servitù avrebbe un valore più alto di quello stimato dal perito, corrispondente in sostanza alla svalutazione del fondo serviente;

che, quanto al valore della riconvenzione, esso può risultare solo inferiore a fr. 7500.–, la cancellazione proposta riguardando unicamente la metà dell'area gravata dalla servitù, né tale valore va sommato – per avventura – a quello dell'azione principale (art. 12 CPC; identico principio vige sul piano federale, tant'è che l'ammissibilità del ricorso per riforma è determinata separatamente per le domande principali e per quelle riconvenzionali: Poudret, Commentaire de l'OJF, vol. II, Berna 1990, pag. 254 con richiami);

che, nondimeno, il valore minimo per appellare è di fr. 8000.– (art. 13 LOG);

che nelle circostanze descritte l'appello in esame si rivela manifestamente improponibile;

che gli atti vanno dunque trasmessi alla Camera di cassazione civile (art. 126 CPC), la quale verificherà se l'appello può essere trattato alla stregua di un ricorso per cassazione;

che, data la particolarità della fattispecie, non è il caso di prelevare spese né di attribuire ripetibili, l'appello non essendo stato nemmeno intimato;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

  1. Gli atti sono trasmessi alla Camera di cassazione civile perché esamini se l'appello può essere trattato come ricorso per cassazione.

  2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

  3. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione:

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3;

– Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal met the minimum amount in dispute required for admissibility

Solution extraite

The appeal was manifestly inadmissible because the amount in dispute did not reach the statutory minimum of CHF 8,000.

Motifs extraits

In easement disputes the amount in dispute is determined by the value of the right for the dominant land or the depreciation of the servient land, if greater. On the file, the expert valued the affected area at CHF 7,500, and the counterclaim concerned only half of that area; the appellant did not contest this valuation. The amounts of the main claim and counterclaim could not be aggregated.

Question juridique clé

Whether the file should be transmitted to the Court of Cassation for possible treatment as a cassation appeal

Solution extraite

Yes. The file had to be transmitted to the Court of Cassation to examine whether the filing could be treated as a cassation complaint.

Motifs extraits

Because the appeal was inadmissible on the ordinary appellate route and the procedural situation was particular, the chamber ordered transmission of the file for that examination.

Question juridique clé

Costs and party compensation

Solution extraite

No court fees or party compensation were awarded.

Motifs extraits

Given the particular circumstances and the fact that the appeal had not even been served on the respondent, the court waived costs and compensation.

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