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Numero d'incarto:
11.2002.25
Data decisione, Autorità:
26.03.2002, ICCA
Incarto n.
11.2002.00025
Lugano,
26 marzo 2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione confessoria
con riconvenzione di cancellazione parziale di servitù) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione dell'8 settembre 1997 da
__________ __________,
__________. __________ __________, __________)
contro
__________ __________,
(ora patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 15 marzo 2002 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 21 febbraio 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 3;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
l'8 settembre 1997 __________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 3, perché obbligasse __________ __________ a non posteggiare
e a lasciare completamente libera la porzione della particella n. __________RFP
(ora: n. __________RFD) di __________, gravata da servitù di passo veicolare in
favore della sua particella n. __________RFP (ora: n. __________RFD);
che con
risposta del 4 maggio 1998 il convenuto ha proposto di respingere la petizione
e in via riconvenzionale ha postulato la parziale cancellazione della servitù,
nel senso di ridurre a un mezzo l'area gravata dall'onere di passo sul proprio
fondo;
che
l'attore ha chiesto il 2 giugno 1998 di respingere la riconvenzione;
che le
parti hanno mantenuto invariate le loro domande anche nelle rispettive conclusioni,
rinunciando al dibattimento finale;
che con
sentenza del 21 febbraio 2002 il Pretore ha accolto l'azione principale, ingiungendo
al convenuto quanto sollecitava l'attore (sotto comminatoria dell'art. 292 CP)
e respingendo la riconvenzione;
che la
tassa di giustizia delle due azioni (fr. 850.– e fr. 550.–) è stata posta a
carico di __________ __________, tenuto a rifondere a __________ __________
indennità di fr. 1200.– e fr. 700.– per ripetibili;
che
contro tale sentenza __________ __________ ha presentato un appello del 15
marzo 2002 inteso a ottenere la modifica del giudizio impugnato nel senso di respingere
la petizione e di accogliere la sua azione riconvenzionale;
che
l'appello non è stato intimato a __________ __________;
e considerando
in diritto: che
nelle controversie relative a servitù o a diritti di vicinato il valore
litigioso è determinato da quello che tali diritti hanno per il fondo dominante
o dalla svalutazione causata al fondo serviente, se questa è maggiore (art. 9
cpv. 3 CPC);
che in
concreto l'attore aveva dichiarato a suo tempo, per quanto riguarda il valore
litigioso, di rimettersi alle risultanze della perizia giudiziaria (lettera al
Pretore del 21 novembre 2000, agli atti);
che nella
sentenza impugnata il Pretore non è più tornato sulla questione del valore, né
l'appellante accenna in qualche modo, nel memoriale, al relativo ammontare;
che nel
suo referto del 21 aprile 2001 il perito si era espresso come segue: “se la
servitù di passo dovesse essere costituita attualmente, i circa 25 m² della
superficie oggetto del diritto di passo avrebbero un valore valutato in fr.
300.– il m², corrispondenti al valore commerciale del terreno, per un valore di
fr. 7500.–” (pag. 3 in alto);
che, come
detto, l'appellante nulla eccepisce al riguardo né pretende che per il fondo
dominante la servitù avrebbe un valore più alto di quello stimato dal perito,
corrispondente in sostanza alla svalutazione del fondo serviente;
che,
quanto al valore della riconvenzione, esso può risultare solo inferiore a fr.
7500.–, la cancellazione proposta riguardando unicamente la metà dell'area
gravata dalla servitù, né tale valore va sommato – per avventura – a quello
dell'azione principale (art. 12 CPC; identico principio vige sul piano
federale, tant'è che l'ammissibilità del ricorso per riforma è determinata
separatamente per le domande principali e per quelle riconvenzionali: Poudret, Commentaire de
l'OJF, vol. II, Berna
1990, pag. 254 con richiami);
che,
nondimeno, il valore minimo per appellare è di fr. 8000.– (art. 13 LOG);
che nelle
circostanze descritte l'appello in esame si rivela manifestamente improponibile;
che gli
atti vanno dunque trasmessi alla Camera di cassazione civile (art. 126 CPC), la
quale verificherà se l'appello può essere trattato alla stregua di un ricorso
per cassazione;
che, data
la particolarità della fattispecie, non è il caso di prelevare spese né di attribuire
ripetibili, l'appello non essendo stato nemmeno intimato;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
-
Gli atti
sono trasmessi alla Camera di cassazione civile perché esamini se l'appello può
essere trattato come ricorso per cassazione.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione:
– Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3;
– Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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