AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2002.20
Data decisione, Autorità:
28.08.2002, ICCA
Incarto n.
11.2002.00020
Lugano
28 agosto
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ._._____
(azione possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa
con istanza del 7 dicembre 2001 da
__________ __________ -, __________ -
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ ,
__________ -
(ora patrocinata dall'avv. __________ __________l,
__________),
giudicando
ora sul decreto del 12 febbraio 2002 con cui il
Pretore ha respinto una domanda della convenuta intesa all'annullamento
dell'udienza di discussione;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 25 febbraio 2002 presentata da __________ __________ contro
il decreto emesso il 12 febbraio 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 3;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ -__________ è proprietaria della particella
n. RFD di __________ -, su cui sorge una casa d'abitazione.
Tale fondo confina con la particella n. __________, anch'essa edificata, appartenente
ad __________ __________. Il fondo n. __________è gravato da una servitù
prediale che conferisce al proprietario del fondo n. il diritto di
“utilizzare a giardino” e di “piantare siepi” su una striscia di 23 m² del
fondo serviente situata lungo il confine fra le due particelle. Il 3
luglio 2001 __________ __________ ha notificato al Comune di __________
- l'intenzione di prolungare una falda del tetto della propria
abitazione verso il fondo n. __________e di posare un palo di sostegno. Il prospettato
intervento non ha incontrato opposizioni e il Municipio ha approvato il progetto
il 31 luglio 2001. Nell'autunno del 2001 __________ __________ ha cominciato a
erigere un muro di sostegno perpendicolare alla propria casa, che dipartendosi
dalla parete del suo stabile si protrae in direzione della particella n.
__________.
B. Il 7
dicembre 2001 __________ __________ -__________ ha promosso un'azione
possessoria davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere
che fosse ordinato ad __________ __________, già in via cautelare e sotto
comminatoria dell'art. 292 CP, di “togliere ogni e qualsiasi manufatto edificato
in violazione dell'esistente servitù (…) e in violazione delle distanze minime
consentite dal piano regolatore”, come pure di astenersi da ulteriori turbative
a danno dell'istante. Con decreto cautelare dello stesso 7 dicembre 2001,
emanato senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato alla convenuta di
sospendere ogni intervento edilizio in violazione della citata servitù,
rinviando il giudizio sulle spese e le ripetibili al “seguito della procedura”.
C. All'udienza
del 19 dicembre 2001, indetta per discutere l'azione possessoria e la domanda
cautelare, __________ __________ si è opposta all'istanza, ha prodotto tre
fotografie e ha postulato l'audizione di un testimone, che il Pretore ha
respinto con ordinanza del 17 gennaio 2002. Il 28 gennaio 2002 la convenuta ha
chiesto l'annullamento dell'udienza per non essere stata in grado di difendersi
adeguatamente. In una lettera del 7 febbraio 2002 __________ __________
-__________ si è opposta alla domanda processuale. Con decreto del 12 febbraio
2002 il Pretore ha respinto la richiesta della convenuta, senza prelevare spese
né assegnare ripetibili.
D. Contro
il decreto appena citato è insorta __________ __________ con un appello del 25
febbraio 2002 nel quale chiede che, previa concessione dell'effetto sospensivo,
il giudizio impugnato sia riformato nel senso di annullare l'udienza e gli atti
di causa successivi. Con ordinanza del 26 febbraio 2002 il Pretore ha conferito
all'appello l'effetto sospensivo. La causa è poi stata sospesa dal 26 marzo al
26 luglio 2002 per trattative, rivelatesi infruttuose. In una lettera dello
stesso 26 luglio 2002 __________ __________ -__________ dichiara di non avere
osservazioni da formulare all'appello, limitandosi a proporre il rigetto del
ricorso e la conferma della sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Le domande processuali (art. 92 CPC) sono decise dal giudice con
ordinanza se riguardano “provvedimenti disciplinanti il procedimento” e con
decreto negli altri casi (art. 94 CPC). Nella procedura ordinaria i decreti
sono appellabili (art. 96 cpv. 4 CPC), salvo che la domanda non sia stata
contestata (art. 96 cpv. 2 CPC). Nelle procedure davanti ai Giudici di pace e
ai Pretori come istanza unica, invece, potrà essere oggetto di ricorso (per
cassazione) solo la sentenza finale (Olgiati,
Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000,
pag. 391; Anastasi, Il sistema
dei mezzi d'impugnazione del Codice di procedura civile, Zurigo 1981, pag.
197). Quest'ultima restrizione non riguarda il caso in esame, le azioni
possessorie essendo trattate con la procedura contenziosa di camera di consiglio
(art. 374 CPC). Il decreto in questione era quindi impugnabile “nel termine
ordinario” (art. 96 cpv. 4 CPC), che nella fattispecie era di 10 giorni (art.
370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque
ricevibile. Il primo giudice avendo munito il ricorso di effetto sospensivo
(art. 96 cpv. 3 CPC), nulla osta quindi alla trattazione del medesimo (cpv. 4).
-
Il Pretore ha ritenuto che la convenuta fosse in grado di difendersi
da sé sola in modo adeguato, la causa non presentando difficoltà tali da
risultare inaccessibile a una persona pur sprovvista di formazione giuridica.
Sempre stando al primo giudice, l'interessata è stata in grado di cogliere
senza problemi la portata e il contenuto della domanda avversaria, in una
tematica che del resto l'aveva già vista intervenire direttamente davanti
all'autorità comunale. Inoltre, secondo il Pretore, la lite verte in prevalenza
su questioni giuridiche, che devono essere vagliate d'ufficio a prescindere
dalle argomentazioni addotte dalle parti. Il primo giudice ha ritenuto quindi
che all'udienza del 19 dicembre 2001 non sussistessero gli estremi per imporre
alla convenuta l'obbligo di far capo a un patrocinatore (art. 39 cpv. 2 CPC),
né ha ravvisato le condizioni per annullare tale udienza.
-
L'appellante
sostiene di non aver potuto comprendere la portata e il contenuto dell'azione
possessoria “vista l'assenza di qualsiasi formazione giuridica, il suo basso livello
culturale (è cameriera) e non da ultimo lo stato di turbamento emotivo”. Ciò risulterebbe
anche dalle carenti motivazioni da essa esposte all'udienza del 19 dicembre
-
L'appellante nega dipoi che gli atti compiuti personalmente in vista del
rilascio della licenza edilizia bastino per una sufficiente cognizione della
situazione giuridica, già per il fatto che essa ignorava finanche i suoi
diritti in relazione alla superficie oggetto dell'intervento litigioso. La
convenuta si duole altresì che il Pretore ha conferito eccessiva importanza al
principio iura novit curia, trascurando che la conoscenza del diritto è
necessaria affinché una parte possa far valere tempestivamente le proprie
obiezioni ed eccezioni, così come indicare i mezzi di prova idonei. Essa
rimprovera infine al primo giudice di non essersi curato delle evidenti disparità
cognitive fra le parti, di non averla esortata a contestare partitamente le
tesi avversarie e di averle rifiutato senza validi motivi l'unica prova offerta.
-
Ogni
persona avente l'esercizio dei diritti civili può procedere in lite con atti
propri (art. 38 cpv. 1 CPC). Siffatta capacità processuale comprende quella di
compiere personalmente tutti gli atti di causa (Postulationsfähigkeit:
art. 39 cpv. 1 CPC). Nel Ticino, come nel resto della Svizzera, le parti non
sono obbligate a farsi patrocinare in giudizio, obbligo che esiste invece in
Germania e in Italia per la maggior parte dei procedimenti civili (DTF del 23
novembre 1995 in re T., consid. 3a con rinvii). Quando reputa tuttavia che una
persona non sia capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza
la propria causa, il giudice la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore,
con la comminatoria – se convenuta – della nomina di un avvocato d'ufficio
(art. 39 cpv. 2 CPC, nella versione in vigore fino al 29 luglio 2002: BU 2002
pag. 219 in alto).
-
La
nomina di un avvocato d'ufficio (e la diffida che precede tale nomina)
configura una restrizione della capacità processuale. Per il suo carattere
eccezionale, nondimeno, l'ingiunzione si giustifica solo in presenza di
circostanze particolari, oggettive o soggettive, che il giudice valuta facendo
capo al suo ampio potere di apprezzamento (Rep. 1989 pag. 168 in alto, 1988
pag. 376 consid. a con richiamo di giurisprudenza). Il solo fatto che un
convenuto non sia patrocinato ancora non significa, in altri termini, che
questi vada diffidato a munirsi di un legale o che il giudice gli debba
designare un avvocato d'ufficio. Se così fosse, la capacità di compiere personalmente
tutti gli atti processuali sarebbe svuotata di senso. Determinante è la ponderazione
delle capacità personali della parte per rapporto al grado di difficoltà che la
causa presenta, considerato anche lo stadio in cui il processo si trova
(I CCA, sentenza del 28 febbraio 1997 in re Condominio R.P., consid. 2,
massima pubblicata nel Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 16, pag. 8
seconda colonna in alto). La situazione va apprezzata concretamente, di caso in
caso.
-
Nella
fattispecie la convenuta, comparsa personalmente all'udienza del 19 dicembre
2001, ha proposto di respingere l'azione possessoria e la domanda cautelare con
la seguente argomentazione (act. III, pag. 2 nel mezzo):
Rileva anzitutto che il muro edificato a
nuovo e sul quale vengono a poggiare delle travi per la tettoia, è stato
edificato dopo aver smantellato, almeno in parte, un muro già esistente ma
comunque più basso di quello edificato. Quindi come non dava fastidio il muro
precedente pensava che non dava fastidio neanche questo nuovo.
Fa ancora
rilevare che il manufatto non “invade” tutta la servitù ma in parte, ritiene
per circa 60 cm: questo per il muro; la tettoia invece invade ancora meno
perché la trave portante è più rientrata.
Essa ha
prodotto inoltre tre fotografie e ha concluso per l'audizione di un testimone
che si sarebbe occupato – a suo dire – della “costruzione dei muri di sostegno”
(verbale citato, pag. 2 verso il basso).
Ora, è
possibile che agendo da sé sola la convenuta non abbia difeso i propri interessi
nel migliore dei modi, ma tale rischio è insito nella facoltà stessa di
procedere in lite con atti propri ed è rimesso alla responsabilità delle parti.
L'ipotesi che un convenuto, non patrocinato, possa pregiudicare la sua
posizione processuale non basta quindi a giustificare diffide. Né l'oggetto del
litigio appariva di complessità fattuale o giuridica particolare, anche se
nella procedura davanti all'autorità comunale l'interessata – invitata dal
Municipio a spiegare le ragioni per cui la prospettata costruzione sconfinasse
in parte nel fondo vicino – si è limitata a rilevare, in calce alla lettera
dell'esecutivo comunale, che il manufatto “non va ad invadere la particella n.
__________” (doc. G). Sia come sia, la questione di sapere se la convenuta
fosse in grado di capire la posta in gioco o fosse capace di discutere la causa
con la necessaria chiarezza può rimanere indecisa, l'appello dovendo ad ogni buon
conto essere respinto per le ragioni in appresso.
- Dal fascicolo processuale risulta che il 13 dicembre 2001 la convenuta
ha incaricato l'avv. __________ __________ di rappresentarla in “re: istanza
____________________.contro di lei promossa da __________
__________ - Daves__________o- ” (procura doc. 1). Il
legale, come l'interessata riconosce (appello, pag. 3 in fondo) ha dato
seguito al mandato ritirando i documenti di causa nei giorni precedenti
l'udienza (si veda l'indicazione manoscritta sull'ultima pagina della
copertina dell'incarto della Pretura, in alto a destra). Egli ha poi rinunciato
senza giustificazione a comparire al dibattimento, ma ciò non significa – né
l'appellante sostiene – che il mandato sia stato revocato prima dell'udienza.
Né una comunicazione in tal senso è giunta al Pretore, tant'è che nel verbale
del 19 dicembre 2001 la convenuta figura patrocinata – appunto – dall'avvocato
__________ e che solo il 22 gennaio 2002, dopo avere ricevuto l'ordinanza
sulle prove, il legale ha informato il Pretore di non rappresentare
l'interessata (comunicazione nel fascicolo “diversi”).
Quest'ultima
motiva l'assenza del proprio avvocato all'udienza adombrando un probabile
“sovraccarico di impegni nell'imminenza delle festività di fine anno” (appello,
loc. cit.), ma non indica quali circostanze concrete avrebbero dovuto indurre
il Pretore a ritenere che essa non fosse debitamente patrocinata. È possibile
che l'avvocato __________, disertando l'udienza del 19 dicembre 2001 senza
giustificazione, non abbia difeso al meglio gli interessi della mandante. Ciò
non significa tuttavia che il Pretore dovesse imporre alla convenuta un nuovo
patrocinatore (art. 39 cpv. 2 CPC) né che potesse revocare il mandato conferito
dalla cliente al proprio legale di fiducia. Ogni parte ha diritto infatti a
scegliere autonomamente il proprio avvocato, sulle cui capacità professionali
il giudice non è abilitato a sindacare (I CCA, sentenza dell'11 ottobre
2001 in re R., consid. 6, pubblicata
in Bollettino dell'ordine degli avvocati n. 22 pag. 40).
E siccome il
19
dicembre 2001 la convenuta era patrocinata da un avvocato di fiducia, non vi erano
ragioni per diffidarla a munirsi di un altro avvocato né sussistono motivi ora
per annullare l'udienza o gli atti di causa successivi.
- Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante
(art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece di assegnare ripetibili alla
controparte, la quale ha rinunciato a presentare osservazioni all'appello e non
ha dunque sopportato costi di rilievo.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster