AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2002.150
Data decisione, Autorità:
14.05.2004, ICCA
Incarto n.
11.2002.150
Lugano,
14 maggio
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2002.139
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Campagna promossa con istanza del 14 giugno 2002 da
_CON0
(patrocinata dall' RAPP0 )
Contro
APPE0
(ora patrocinato dall' RAPP0 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 18 dicembre 2002 presentato da APPE0 contro la sentenza emessa il
6 dicembre 2002 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da _CON0
con le osservazioni all'appello del 28 gennaio 2003;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. APPE0(1970)
e CON0 (1971) si sono sposati __________ il 23 giugno 1995. Dal matrimonio
sono nati D_________, il 23 maggio 1996, e A__________ il 20 ottobre 1998. Di
formazione decoratore d'interni, il marito lavora per le onoranze funebri
__________ a __________. La moglie, odontotecnica, svolge lavori saltuari per laboratori
privati. Nel marzo del 2002 essa si è annunciata all'assicurazione disoccupazione,
dichiarandosi disponibile ad assumere un impiego a metà tempo e riscuotendo le
relative indennità. I coniugi sono comproprietari, metà ciascuno, di una casa
bifamiliare con terreno a __________ (particella n. 70 RFD). L'appartamento più
grande era occupato dalla famiglia, il più piccolo è locato ai genitori della
moglie. Nel maggio del 2002 APPE0 ha lasciato __________per un paio di
settimane ed è andato a vivere dai suoi genitori a __________. Rientrato lui a
domicilio, la moglie si è trasferita dai propri genitori insieme con i figli.
B. Il
14 giugno 2002 CON0 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna
con un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale per ottenere – già
in via cautelare –l'autorizzazione a vivere separata, l'ingiunzione al marito
di lasciare l'abitazione coniugale entro dieci giorni (con la comminatoria dell'esecuzione
effettiva), l'affidamento dei figli e la regolamentazione del diritto di
visita, un contributo alimentare di fr. 1550.– mensili per sé, uno di fr.
1696.– per D_________ e uno di fr. 1040.– per A__________, l'attribuzione di
una Opel “Astra Caravan” in uso alla famiglia e una provvigione ad litem
di almeno di fr. 4000.– o, in subordine, il beneficio dell'assistenza
giudiziaria.
C. All'udienza
del 3 luglio 2002, indetta per il contraddittorio cautelare e la discussione dell'istanza,
APPE0ha rivendicato a sua volta l'abitazione coniugale e l'attribuzione
dell'automobile, ha consentito all'affidamento dei figli alla madre (chiedendo
nondimeno un più ampio diritto di visita), ha offerto un contributo di fr.
110.– mensili per la moglie, uno di fr. 800.– per D__________ e uno fr. 600.–
per A__________, postulando inoltre la separazione dei beni (con autorizzazione
a promuovere azione di scioglimento della comproprietà), la scissione delle
partite fiscali, la soppressione del diritto di rappresentanza della moglie
quanto alle spese correnti per l'economia domestica e il conferimento
dell'assistenza giudiziaria. _CON0ha proposto di respingere le richieste del marito.
D. Statuendo
inaudita parte il 9 luglio 2002 “nelle more istruttorie”, il Pretore ha autorizzato
la sospensione della comunione domestica, ha attribuito l'abitazione coniugale
alla moglie, ha ordinato al marito – sotto comminatoria dell'esecuzione
effettiva – di liberare l'appartamento entro il 31 luglio 2002, ha affidato i
figli alla madre, ha disciplinato il diritto di visita, ha assegnato la Opel
“Astra Caravan” a CON0ha ingiunto ad APPE0 di pagare direttamente gli
interessi ipotecari e l'ammortamento gravanti l'abitazione coniugale,
condannandolo inoltre a versare un contributo alimentare di fr. 600.– mensili
per A__________e di fr. 500.– per D_________, assegni famigliari compresi.
Ogni altra domanda è stata respinta. Non sono stati prelevati oneri processuali
né sono state assegnate ripetibili.
E. APPE0ha
lasciato l'abitazione coniugale alla fine di luglio per trasferirsi in un appartamento
a __________. Il 6 settembre 2002 _CON0ha adito nuovamente il Pretore con
un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale per ottenere – già in
via cautelare – che fosse ingiunto al marito, sotto comminatoria penale, di
riportare a __________determinati mobili e un certo numero di suppellettili. Il
4 ottobre 2002 essa ha introdotto un'ulteriore istanza a protezione dell'unione
coniugale, chiedendo che il marito fosse tenuto ad assumere la metà delle spese
di manutenzione e di amministrazione relative alla particella n. 70 RFD di
__________All'udienza del 18 ottobre 2002, indetta per la discussione delle due
istanze, APPE0 ha proposto di respingere le domande.
F. Chiusa
l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 15 novembre 2002 CON0 ha
chiesto una volta ancora l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione
dell'alloggio coniugale, l'affidamento dei figli, la regolamentazione del
diritto di visita, un contributo alimentare di fr. 810.– mensili per sé, uno di
fr. 1391.– per D_________ e uno di fr. 735.– per A__________, l'ordine al
marito di pagare i noti interessi ipotecari e l'ammortamento, l'assegnazione
dell'automobile in uso alla famiglia, la restituzione di alcuni mobili e
suppellettili (sotto comminatoria dell'art. 292 CP), l'addebito al coniuge
della metà delle spese di manutenzione e di amministrazione relative alla
particella n. 70 RFD di __________, come pure il versamento di fr. 6000.– a titolo
di provvigione di causa o, in subordine, l'ammissione all'assistenza
giudiziaria.
G. Nel
proprio memoriale conclusivo del 18 novembre 2002 APPE0 ha postulato l'assegnazione
in proprietà della particella n. 70 RFD (con ingiunzione alla moglie di trasferirsi
altrove nei tre mesi successivi al trapasso di proprietà) o, in via subordinata,
lo scioglimento della comproprietà e la messa all'asta dell'immobile, ponendo fino
ad allora gli oneri ipotecari a carico delle parti in ragione di metà ciascuno
e le spese correnti a carico della moglie. Inoltre egli ha chiesto la
separazione dei beni, l'affidamento dei figli alla madre (con autorità
parentale congiunta e la disciplina del diritto di visita), ha offerto un
contributo alimentare di fr. 700.– mensili per D__________ e di fr. 500.– per
A__________, ha rivendicato l'attribuzione del mobilio coniugale (eccetto l'arredamento
delle stanze da letto) e dell'automobile, sollecitando infine il beneficio
dell'assistenza giudiziaria. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
H. Con
sentenza del 6 dicembre 2002 il Pretore ha autorizzato la sospensione della
comunione domestica, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha
affidato i figli, ha disciplinato il diritto di visita, ha posto a carico di APPE0
un contributo alimentare di fr. 740.– mensili per D__________ e di fr. 620.–
per A____________________ (assegni familiari compresi), oltre all'onere
ipotecario inerente all'abitazione coniugale, ha assegnato l'automobile in uso
alla moglie, ha ingiunto al convenuto (con la comminatoria dell'esecuzione
effettiva) di riconsegnare all'istante determinati oggetti, ha ordinato la
separazione dei beni dal 3 luglio 2002 e ha concesso a entrambe le parti il
beneficio dell'assistenza giudiziaria, respingendo ogni altra domanda. Non sono
stati prelevati oneri processuali né sono state assegnate ripetibili.
I. Contro
la sentenza appena citata APPE0 è insorto con un appello del 18 dicembre 2002
nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, i contributi di mantenimento
siano diminuiti a fr. 300.– mensili per ogni figlio (oltre agli assegni
familiari) e l'autovettura gli sia assegnata in uso. Nelle sue osservazioni del
28 gennaio 2003 _CON0 propone, in ordine, di stralciare dagli atti i documenti
prodotti con l'appello e di sospendere la procedura finché il Pretore non abbia
statuito su una sua istanza del 23 gennaio 2003 volta alla modifica della
sentenza impugnata; nel merito essa conclude per il rigetto dell'appello,
previa concessione dell'assistenza giudiziaria. Il 19 febbraio 2003 APPE0ha chiesto
il conferimento dell'effetto sospensivo all'appello e la concessione
dell'assistenza giudiziaria. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria è stato
respinto da questa Camera con decreto del 25 febbraio 2003. Il 26 febbraio 2003
l'ex presidente della Camera ha respinto anche la richiesta di effetto sospensivo.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 176 CC prevede che, ove sia
giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei
coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore
dell'altro (cpv. 1 n. 1), emana le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili
domestiche (cpv. 1 n. 2) e adotta i provvedimenti necessari per i figli minorenni
secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (cpv. 3). Il criterio
per la definizione dei “contributi pecuniari” fra coniugi è disciplinato dal
diritto federale e riprende quello provvisionale dell'art. 137 cpv. 2 CC inerente
alle cause di stato. L'ammontare dei contributi si calcola quindi in base al
riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito
familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli minorenni (DTF 121 III 302
consid. 5b, 123 III 1; Schwander
in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 4 ad art. 176; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner
Kommentar, edizione 1999, n. 26 ad art. 176 CC). In caso di ammanco, il
debitore del contributo ha diritto di conservare l'equivalente del proprio
fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii). Quanto al fabbisogno
dei coniugi, esso si determina in base al minimo esistenziale del diritto
esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare
i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come pure gli oneri
fiscali. Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito invece, per prassi
costante di questa Camera, in base alle raccomandazioni pubblicate
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton
Zurigo, adattate al singolo caso in virtù del principio inquisitorio illimitato
che governa il diritto di filiazione (DTF 127 III 72 consid. 3).
- L'appellante produce in questa sede due dichiarazione del suo datore
di lavoro, del 13 dicembre 2002, riguardanti l'ammontare del proprio stipendio,
la retribuzione delle ore straordinarie e l'uso del furgone messo a
disposizione dalla ditta, così come un certificato medico del 12 dicembre 2002
attestante ch'egli è affetto da celiachia e due fatture del 14 e del 28
settembre 2002 relative all'acquisto di mobili e suppellettili. La controparte
si oppone all'assunzione di tali documenti, salvo allegare a sua volta copia di
una propria istanza al Pretore, del 23 gennaio 2003, volta alla modifica delle
misure adottate con la sentenza impugnata.
a) L'art.
138 cpv. 1 CC (ribadito dall'art. 423b cpv. 2 CPC) prevede che “fatti e
mezzi di prova nuovi possono essere invocati davanti all'istanza cantonale superiore”.
Simile facoltà, tuttavia, riguarda solo le cause di merito, siano esse di divorzio
o di separazione, non le misure provvisionali (I CCA, sentenza del 28 giugno
2000 in re K.P., consid. 1 e 2, pubblicata in: FamPra.ch 2001 pag. 128, e del
14 febbraio 2002 in re K.L., consid. 1) né quelle protettrici dell'unione coniugale
(I CCA, sentenze dell'8 febbraio 2001 in re M., consid. 2; del 30 luglio
2002 in re M., consid. 1). In tali ambiti continua a valere il divieto
dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, tranne ove si applichi il principio
inquisitorio illimitato (in materia di filiazione: sopra, consid. 1 in fine)
oppure ove il giudice ritenga opportuno assumere di sua iniziativa prove
necessarie ai fini della decisione (nel diritto di famiglia: art. 419b
CPC).
b) Per
quanto attiene alla copia dell'istanza 23 gennaio 2003 prodotta dalla moglie,
essa è successiva all'emanazione della sentenza impugnata, del 6 dicembre
2002. Circostanze posteriori all'emanazione del giudizio appellato non possono
però essere considerate in appello, non incombendo a questa Camera statuire
come autorità di primo grado sulla base di fatti o documenti che il Pretore nemmeno
poteva conoscere (I CCA, sentenze del 7 maggio 2001 in re R., consid. 8 in
fine; del 20 febbraio 2002 in re L., consid. 2a). Del resto, dandosi mutamenti
apprezzabili, le misure a protezione dell'unione coniugale possono sempre essere
adattate alle nuove circostanze (art. 179 CC). Ciò che l'interessata medesima
ha fatto, appunto, rivolgendosi nuovamente al Pretore il 23 gennaio 2003. Ne
segue che la copia dell'istanza in rassegna non può essere considerata nella
prospettiva dell'attuale giudizio.
c) Quanto
alla documentazione prodotta dall'appellante, essa si riferisce a fatti
precedenti l'emanazione della sentenza impugnata, anche se è stata redatta
successivamente. V'è da domandarsi pertanto se vada acquisita agli atti in
virtù del principio inquisitorio che regge il diritto di filiazione o, eventualmente,
in virtù delle prerogative che competono a questa Camera giusta l'art. 419b
CPC. Ora, i documenti in questione sono volti a rendere verosimile che il
reddito dell'appellante è inferiore a quello accertato dal Pretore, che il
fabbisogno minimo di lui è più alto di quello risultante dalla sentenza impugnata
e che il furgone messo a disposizione dal datore di lavoro non può essere
adoperato dall'appellante per uso proprio. Tali fatti non giovano ai figli,
alla cui tutela è principalmente rivolto il principio inquisitorio (DTF 128 III
414 verso l'alto). Il quale è destinato, certo, a salvaguardare anche gli
interessi del debitore alimentare, senza però che quest'ultimo sia esonerato,
tanto meno se patrocinato da un legale, dal sostanziare per quanto possibile
le sue affermazioni, dall'informare il giudice dei fatti a sua conoscenza e
dall'indicare i mezzi di prova disponibili (DTF 128 III 413 in fondo; 123 III
329 in fondo; Rep. 1995 pag. 145 consid. 4, 1994 pag. 311 con rinvii e pag. 239
consid. 2b con riferimenti).
d) In
concreto l'ammontare del reddito dell'appellante, e in particolare quello dei
supplementi da lui percepiti, era già stato all'origine di discussioni in prima
sede (istanza del 14 giugno 2002, pag. 2; verbale del 3 luglio 2002, pag. 3 “ad
6”). Anche il relativo fabbisogno minimo era controverso, tant'è che nel
decreto cautelare del 9 luglio 2002 il Pretore non aveva considerato la spesa
supplementare dovuta alla malattia del marito (verbale del 3 luglio 2002, pag.
3 “ad 7”; decreto, pag. 4 in fondo). Quanto ai costi per l'arredamento del
nuovo appartamento, essi erano noti fin dal settembre del 2002 (eppure non
sono stati indicati nemmeno nel memoriale conclusivo del 18 novembre 2002,
pag. 4). Per di più, l'interessato non ha contestato di disporre “di un veicolo
della ditta, con il quale si sposta liberamente”, come ha accertato il
Pretore nel decreto cautelare del 9 luglio 2002 (pag. 4 a metà). In simili
circostanze non è compito di questa Camera supplire alle omissioni descritte
versando agli atti documenti nuovi. Il giudizio deve intervenire sulla scorta
dello stesso carteggio processuale considerato dal primo giudice.
-
L'istante
chiede che per evitare contraddizioni la procedura d'appello sia sospesa fino
al momento in cui il Pretore avrà statuito sulla sua istanza del 23 gennaio
2003 intesa a ottenere la modifica della sentenza impugnata. Per tacere del
fatto però che la citata istanza è stata decisa dal Pretore con sentenza del 16
maggio 2003, la sospensione della causa in appello durante una procedura
cautelare in prima sede riguarda solo il merito (art. 423b cpv. 3 CPC;
messaggio del Consiglio di Stato n. 4922, del 15 settembre 1999, pag. 10 verso
l'alto). Oltre a ciò, la postulata modifica di misure a protezione coniugale
non costituisce un provvedimento cautelare, bensì una causa a sé stante. Né sussiste
rischio di contraddizione, giacché la modifica di misure a protezione
dell'unione coniugale deve fondarsi su mutamenti di rilievo, sconosciuti al
momento del precedente giudizio (art. 179 CC). Non si tratta pertanto di una
“decisione di un'altra causa o di un altro procedimento” suscettibile di
influire sulla decisione della presente lite a norma dell'art. 107 CPC. Ne
deriva che la domanda di sospensione, ormai priva di oggetto, era in ogni modo
infondata.
-
I
figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguardo, sono
sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato,
a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2
CC). Il principio vale anche in sede provvisionale (DTF 126 III 497) e
nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale (I CCA, sentenza del
16 aprile 2002 in re. R., consid. 2). Nella fattispecie il Pretore ha considerato
l'audizione “evidentemente inopportuna”, vista l'età dei figli (consid. 2 in
fondo). La legge non prevede invero un'età minima per l'ascolto. Secondo
giurisprudenza, tuttavia, l'opportunità di sentire un ragazzo di sei anni non
va esclusa a priori (DTF 124 III 92 consid. 3a). In concreto D__________ aveva,
al momento del giudizio, sei anni e ci si può domandare se non andasse sentito
dal Pretore. Sia come sia, in appello l'affidamento dei figli e la disciplina
del diritto di visita non sono più in discussione. Litigiosi rimangono solo i
contributi alimentari. E in tale materia l'ascolto dei figli si impone solo
qualora eventuali inclinazioni e interessi scolastici o professionali dei
ragazzi siano suscettivi di influire apprezzabilmente sul fabbisogno (Rumo-Jungo, Die Anhörung des Kindes,
in: AJP 12/1999 pag. 1581). Del resto, sull'entità del contributo i figli non
possono formulare conclusioni né interporre rimedi giuridici, quand'anche siano
assistiti da un curatore (FF 1996 I 162 in fondo). Nel caso specifico
D____________________ non è ancora in età di formulare progetti per le sue
future scelte scolastiche o professionali. In questa sede poi la madre non ne
propone più l'iscrizione a una scuola privata. Non risulta, per altro, che
particolari inclinazioni o interessi dei bambini – come ad esempio attività
artistiche o sportive – possano incidere sul relativo fabbisogno in denaro. Per
quanto rimane litigioso in appello non è il caso dunque di sottoporre
D__________ ad audizione. Ciò premesso, nulla osta all'esame del ricorso.
-
Nella
sentenza impugnata il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 5185.–
netti mensili, quello della moglie in fr. 1100.– netti mensili, il fabbisogno
minimo del marito in fr. 2525.– mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1000.–, premio della cassa malati fr.
223.–, imposte fr. 200.–) e quello minimo della moglie in fr. 2610.– mensili
(minimo esistenziale del diritto esecutivo per un genitore con figli minorenni
fr. 1250.–, onere ipotecario già dedotta la quota a carico dei figli fr. 690.–,
spese accessorie fr. 253.85, premio della cassa malati fr. 268.70,
assicurazione responsabilità civile e mobilio fr. 34.60, imposte fr. 110.–). Il
fabbisogno in denaro di D__________ è stato valutato, senza cura e educazione
(prestate in natura dalla madre), in fr. 1180.– mensili e quello di A__________
in fr. 1040.–, compresi in entrambi i casi fr. 305.– per i costi dell'alloggio.
Il Pretore ha ritenuto nondimeno che il convenuto dovesse assumere egli
medesimo l'intero carico ipotecario gravante l'abitazione coniugale (fr. 1300.–
mensili), sicché ha portato il fabbisogno di lui a fr. 3825.– mensili,
diminuendo quello della moglie a fr. 1920.– e quello dei figli a fr. 875.– e
fr. 735.–. Dedotti i fabbisogni di tutta la famiglia dall'insieme dei redditi,
è risultato un ammanco di fr. 1070.–. In simili condizioni il primo giudice ha
definito la disponibilità del marito (reddito netto meno fabbisogno proprio) in
fr. 1360.– mensili, che ha suddiviso proporzionalmente fra i figli, fissando
un contributo di fr. 740.– mensili per D__________ e di fr. 620.– mensili per
A__________.
-
L'appellante
fa valere anzitutto che il proprio reddito netto non eccede fr. 4785.35 netti,
affermando che le indennità per ore supplementari e spese di rappresentanza gli
sono state versate solo per prestazioni svolte nel 2001 e nei primi mesi del
-
Ultimata la costruzione del nuovo centro funerario di __________, egli
non avrebbe più ricevuto nulla, mentre le ore supplementari sono ormai
recuperate con giorni di libero, come attesterebbe il datore di lavoro nelle
dichiarazioni di salario. Se non che, l'argomento legato alle spese di
rappresentanza è nuovo, e come tale irricevibile in appello (sopra, consid.
2a). Davanti al Pretore l'interessato aveva dichiarato di ricevere fr. 200.–
mensili a tale titolo (interrogatorio formale, verbale del 18 ottobre 2002,
pag. 2, risposta n. 4). Mai egli ha accennato al fatto che siffatta
remunerazione gli sia stata tolta una volta ultimata la costruzione del nuovo
centro funerario, diversamente da quanto ha addotto circa l'indennità per i
pasti fuori domicilio (interrogatorio formale, loc. cit., risposta n. 7;
memoriale conclusivo del 18 novembre 2002, pag. 4). Né giova all'appellante
invocare le attestazioni rilasciate dal datore di lavoro, ove appena si
consideri che da esse non si evincono indennità di rappresentanza o per pasti
fuori domicilio né per il 2001 né per i primi mesi del 2002 (doc. F; doc. I
richiamato), mentre l'interessato risulta avere percepito indennità del medesimo
importo ancora nel maggio del 2002 (doc. E).
Quanto
alle ore supplementari, il Pretore ha giudicato verosimile che, nonostante
l'ultimazione del noto centro funerario, il convenuto possa ancora assicurare
qualche ora in più, ricavando almeno fr. 200.– mensili. Dagli atti si desume
invero che nel 2001 egli ha guadagnato, prestando lavoro straordinario,
complessivi fr. 9094.25, pari a fr. 757.– mensili (doc. F), e che nel
gennaio-febbraio del 2002 ha ricevuto ancora, per lo stesso titolo, fr.
1274.90, ossia una media di fr. 637.45 mensili (doc. I richiamato). Anche dopo
l'ultimazione del centro funerario egli ha ammesso di svolgere “regolarmente
ore supplementari”, pur soggiungendo che queste gli sono compensate con giorni
di libero o di vacanza (interrogatorio formale, verbale del 18 ottobre 2002,
pag. 2, risposta n. 6). Sta di fatto, però, che tale precisazione non trova riscontro
nella dichiarazione salariale del 30 aprile 2002 (doc. F) né in quella dell'8
luglio 2002 (doc. I richiamato), mentre quella del 13 dicembre 2002, prodotta
per la prima volta in appello, è irricevibile (sopra, consid. 2d).
Comunque
sia, non risulta – né il convenuto pretende – che la compensazione delle ore
straordinarie con giorni di libero sia stata imposta dal datore di lavoro e non
sia dovuta a libera scelta. Si ricordi che nel caso in cui un lavoro
straordinario sia prestato in modo regolare, costituisca cioè una fonte di
reddito abituale su cui la famiglia può fare affidamento, un coniuge non può
disimpegnarsi unilateralmente e abbandonare tale attività senza motivi seri e
pertinenti (v. Schwenzer,
Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 14 e 17 ad art. 125 CC; per
gli straordinari: sentenza del Tribunale federale 5P.172/2002 del
6 giugno
2002, consid. 2.1.1 con rimandi). In costanza di matrimonio entrambi i coniugi
hanno il diritto di mantenere, per quanto possibile, il tenore di vita
precedente la sospensione della comunione domestica (DTF 114 II 12); per
converso, nessuno dei due può migliorare la propria qualità di vita a scapito
dell'altro, privando improvvisamente la famiglia di introiti regolari senza
ragioni importanti. Trattandosi in concreto di un reddito conseguito con
regolarità per oltre un anno, incombeva all'interessato rendere verosimile di
non poter più contare su tale guadagno per cause indipendenti dalla sua
volontà. Al proposito un minimo di rigore appare giustificato anche alla luce
delle ristrettezze finanziarie in cui versa la famiglia. Se ne conclude che, su
questo punto, la cauta valutazione del primo giudice resiste senz'altro alla critica.
-
Nel
fabbisogno minimo del convenuto il Pretore ha inserito, come detto (consid. 5),
l'intero onere ipotecario di fr. 1300.– mensili gravante l'abitazione
coniugale. L'appellante non se ne duole, né impugna il dispositivo n. 5 della
sentenza pretorile, che pone tale onere a suo carico. Chiede invece che nel suo
fabbisogno minimo gli sia riconosciuta una spesa di fr. 600.– mensili perché la
malattia genetica di cui soffre (celiachia) lo obbliga ad alimentarsi con cibi
privi di glutine, notoriamente più costosi. Sulla motivazione del Pretore, che
ha ritenuto la spesa non documentata (sentenza, consid. 6), egli non spende
tuttavia una parola, di modo che al riguardo l'appello andrebbe finanche
dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC
combinato con il cpv. 5). Sia come sia, si volesse anche dare per notorio (art.
184 cpv. 3 CPC) che una persona affetta da celiachia debba seguire una dieta
specifica, tutto si ignora sul maggior costo cagionato da tale dieta, il quale
non può sicuramente ritenersi notorio. Nulla evincendosi dagli atti al
riguardo, una volta ancora la sentenza impugnata merita conferma.
-
L'appellante
allega inoltre di avere dovuto acquistare nuovi mobili per arredare il proprio
appartamento, con una spesa di circa fr. 6000.–, la moglie avendo preteso la
retrocessione anche di quel poco ch'egli aveva prelevato dall'abitazione coniugale.
Le fatture esibite per la prima volta in appello non sono tuttavia ricevibili
(sopra, consid. 2d). Senza contare poi che nelle proprie osservazioni la moglie
sostiene di non essersi ancora vista restituire nulla, il convenuto non tenta
nemmeno di spiegare in che modo la nota spesa incida sulla metodica per il
calcolo dei contributi di mantenimento in favore dei figli (sopra, consid. 1),
né indica una cifra qualsiasi da aggiungere al proprio fabbisogno minimo. Onde,
una volta ancora, l'inammissibilità dell'appello (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC
con rinvio al cpv. 5).
-
Sostiene
l'appellante che la moglie dev'essere tenuta a riprendere, almeno a tempo
parziale, l'attività di odontotecnica, in modo da contribuire anch'essa al
mantenimento dei figli, i costi dell'alloggio coniugale essendo ormai esagerati
per il bilancio familiare. Egli ricorda che la costruzione della casa
bifamiliare è stata in gran parte finanziata dai suoi genitori e che oggi il
carico ipotecario posto interamente a suo carico lo riduce in gravi
ristrettezze. Quanto alla cura dei figli, già attualmente essi sono custoditi
dai nonni materni, mentre la moglie è ancora in giovane età, ha una formazione
professionale adeguata e la vita in comune è durata meno di sette anni. Il problema
è che, così argomentando, l'appellante perde di vista l'essenziale e omette di
indicare quale guadagno la moglie potrebbe concretamente ritrarre. Tant'è che
nell'appello egli non prospetta più nemmeno il reddito ipotetico di fr. 2756.–
mensili adombrato davanti al Pretore (memoriale conclusivo del 18 novembre
2002, pag. 3 in fondo). L'appello potrebbe quindi essere dichiarato
ulteriormente improponibile per difetto di requisiti formali (art. 309 cpv. 2
lett. e e f CPC combinato con il cpv. 5).
Si
volesse da ciò prescindere, rimane il fatto che di regola un coniuge con figli
può essere tenuto a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a
tempo parziale solo al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato ha
raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno può essergli
imposta al momento in cui tale figlio ha compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10
consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91). Simile orientamento giurisprudenziale
non è stato modificato dal nuovo diritto del divorzio (sentenza del Tribunale
federale 5C.48/2001 del 28 agosto 2001 in re B.; Schwenzer, op. cit., n. 59 ad art. 125 CC con riferimenti).
In concreto la moglie, cui sono affidati i due figli di 6 e 4 anni, già svolge
lavori saltuari presso laboratori privati. Dal marzo 2002 inoltre essa si è
annunciata all'assicurazione disoccupazione con la disponibilità ad assumere un
impiego a metà tempo, riscuotendo complessivamente introiti per fr. 1100.–
mensili, onde il reddito di fr. 1100.– netti mensili accertato dal primo
giudice. Più di tanto non si può esigere. Che i suoceri accettino di accudire i
nipotini durante le assenze della madre ancora non significa ch'essi debbano
farsi carico dei piccoli a tempo pieno, né che tale soluzione sia nell'interesse
dei figli. Quanto al fatto che l'abitazione coniugale sia attribuita in uso
alla moglie (e ai figli), l'assunto non è di rilievo per valutare la capacità
lucrativa di lei, né sarebbe lecito imputare all'istante un reddito ipotetico
avente carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima frase). Senza trascurare la
circostanza che, con un fabbisogno minimo di fr. 1920.– mensili (pur senza
spese di alloggio) e un reddito di fr. 1100.–, la convenuta dovrà in ogni modo
procurarsi altri cespiti d'entrata. La sentenza impugnata sfugge pertanto a
censura.
-
Da
ultimo l'appellante rivendica in uso la Opel “Astra Caravan” attribuita dal
Pretore alla moglie, asserendo di poter adoperare il furgone del suo principale
solo per la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro, esclusi spostamenti
privati come quelli destinati all'esercizio del diritto di visita. Davanti al
Pretore tuttavia l'allegazione della moglie, secondo cui egli “dispone di un
veicolo della ditta, con il quale si sposta liberamente” è rimasta
incontestata (sopra, consid. 2d). Né il convenuto ha mai preteso di avere bisogno
dell'automobile di famiglia per l'esercizio del diritto di visita o per viaggi
con i bambini (istanza del 14 giugno 2002, pag. 4 in alto; verbale di udienza
del 3 luglio 2002; memoriale conclusivo del 18 dicembre 2002). L'argomento,
nuovo, è pertanto improponibile in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
Anche al riguardo l'appello si dimostra destinato all'insuccesso.
-
Dato
l'esito del giudizio, gli oneri processuali seguono la soccombenza dell'appellante,
il quale rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili (art. 148
cpv. 1 CPC). Quanto all'assistenza giudiziaria postulata dall'istante con le
osservazioni all'appello, di per sé l'attribuzione di congrue ripetibili
renderebbe la richiesta senza oggetto. Considerate nondimeno le presumibili difficoltà
d'incasso dovute alla disagiata situazione economica in cui versa l'appellante,
si giustifica di accogliere la domanda (DTF 122 I 322). L'indigenza della
richiedente infatti appare data (art. 3 cpv. 2 Lag), tanto che il di lei
fabbisogno minimo risulta largamente scoperto (sopra, consid. 5). E la sua
quota di comproprietà nella particella n. 70 RFD di __________ poco sussidia,
il fondo essendo già carico di ipoteche per fr. 675 000.– (doc. T e doc.
II richiamato) e non potendo essere ulteriormente gravato senza effetti
negativi su un bilancio familiare già deficitario. Senza dimenticare che il
reddito dell'immobile deve garantire anche la manutenzione e l'amministrazione
del fondo. La resistenza all'appello, poi, era del tutto legittima (art. 14
cpv. 1 lett. a Lag). La richiesta di assistenza merita dunque accoglimento.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per
ripetibili.
-
_CON0 è
ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'
.
-
Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster