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Numero d'incarto:
11.2002.110
Data decisione, Autorità:
03.10.2002, ICCA
Incarto n.:
11.2002.00110
Lugano
3 ottobre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___
(trattenuta di stipendio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con istanza del 13 agosto 2002 da
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________, __________)
contro
__________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
reclamo (recte: appello) del 20 settembre 2002 presentato da __________ contro
il decreto emesso il 6 settembre 2002 in luogo e vece del Pretore dal
Segretario assessore del Distretto di Bellinzona;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 28 novembre 2000 il Pretore del Distretto di
Bellinzona ha sciolto il matrimonio tra __________ e __________ nata
__________, omologando la convenzione sulle conseguenze del divorzio
sottoscritta dalle parti il 5 luglio 2000;
che in
tale convenzione __________ si impegnava, tra l'altro, a erogare all'ex moglie
un contributo alimentare di fr. 1400.– mensile indicizzati;
che nei
mesi di luglio e agosto del 2002 egli ha versato a titolo di contributo alimentare
unicamente l'importo mensile di fr. 1000.–;
che
__________ si è rivolta il 13 agosto 2002 al Pretore del Distretto di
Bellinzona perché ordinasse al datore di lavoro dell'ex marito di trattenere
immediatamente dallo stipendio di quest'ultimo fr. 1400.– mensili, riversandoli
a lei direttamente;
che
all'udienza del 6 settembre 2002, indetta per la discussione, l'istante ha
confermato la richiesta, mentre il convenuto, pur ammettendo di avere
decurtato di fr. 400.– le mensilità di luglio e agosto a seguito di asserite
difficoltà finanziarie dovute al trasloco, si è opposto alla trattenuta affermando
di impegnarsi a “pagare regolarmente”;
che,
statuendo il 6 settembre 2002 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore
ha accolto l'istanza e ha ordinato alla ditta __________ SA, datrice dei lavoro
del convenuto, di trattenere dallo stipendio di quest'ultimo fr. 1400.– ogni
mese e di riversare tale importo a __________;
che non
sono state prelevate spese né tassa di giustizia;
che
contro il citato provvedimento __________ è insorto il
20
settembre 2002 alla Camera civile di appello con un atto denominato “reclamo”
nel quale chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento
della diffida ai debitori;
che
l'appello non è stato intimato alla controparte;
e considerando
in diritto: che
a norma dell'art. 132 CC quando l'obbligato trascura i doveri di mantenimento
il giudice può prescrivere ai suoi debitori di effettuare totalmente o in parte
i loro pagamenti all'avente diritto;
che nel
Cantone Ticino la diffida ai debitori è regolata dalla procedura di camera di
consiglio contenziosa, in esito alla quale il Pretore statuisce con sentenza
(art. 4 n. 1b e 5 LAC, che rinviano agli art. 361 segg. CPC);
che il
“reclamo” è in concreto tempestivo, essendo stato presentato prima della scadenza
del termine di dieci giorni previsto dall'art. 370 cpv. 2 CPC e può dunque essere
esaminato come appello;
che il
Segretario assessore, dopo avere accertato che il convenuto aveva ridotto il
contributo alimentare dovuto per luglio e agosto 2002 di fr. 400.– mensili, essendo
stato per di più dichiarato in fallimento il 5 luglio 2002 dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l'istanza e ha ingiunto al datore di
lavoro di trattenere dallo stipendio del lavoratore e di versare direttamente
alla creditrice l'importo mensile di fr. 1400.–;
che
l'appellante ammette di avere decurtato unilateralmente i contributi alimentari
versati in luglio e agosto 2002, ma ritiene sproporzionata la trattenuta di
stipendio a fronte di una morosità tanto limitata;
che la diffida
ai debitori deve invero rispettare il principio di proporzionalità e non si
giustifica per un semplice ritardo nei pagamenti (Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000,
n. 2 ad art. 132 CC);
che nella
fattispecie, tuttavia, le pretese della creditrice sono seriamente messe in
pericolo, poiché il debitore è stato dichiarato in fallimento il 5 luglio 2002
(doc. A) e il suo stato di insolvenza non consente una prognosi positiva per il
versamento puntuale dei contributi alimentari, tanto più se si considera che
egli ha ammesso di avere ridotto i versamenti in luglio e agosto 2002 proprio
per le intervenute difficoltà economiche;
che a
giusta ragione, pertanto, il primo giudice ha disposto la diffida ai debitori;
che nelle
circostanze descritte l'appello, manifestamente infondato, può essere deciso
con la procedura dell'art. 313bis CPC;
che
l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la domanda di effetto
sospensivo contenuta nel gravame;
che gli
oneri processuali seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC),
mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, alla quale
l'appello non è nemmeno stato notificato;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico di __________. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione
a:
– __________,
__________;
– avv.
__________, __________;
–
_________ SA, __________ (limitatamente al dispositivo n. 1).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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