AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2001.99
Data decisione, Autorità:
22.03.2002, ICCA
Incarto n.
11.2001.00099
Lugano
11 ottobre
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__
(misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 15 dicembre 2000 da
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________.
__________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione
del 16 agosto 2001 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa
il
3
agosto 2001 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ il 3 settembre 2001;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1968) e __________ __________ (1958) si sono sposati a __________
il ____________________ 1992. Dal matrimonio sono nate __________, il
____________________ 1993, e __________, il ____________________ 1995. Il
marito lavora come magazziniere per l'impresa di costruzione __________ e
__________ __________ di __________. La moglie lavora al 50% come impiegata
alla __________ di __________. I coniugi si sono separati nel settembre del
2000, quando il marito ha lasciato l'appartamento coniugale.
B. Il
15 dicembre 2000 __________ __________ ha inoltrato al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo
l'affidamento delle figlie (riservato il diritto di visita del padre) e il
versamento di un contributo mensile di fr. 850.– per __________ e di fr. 800.–
per __________. Con decreto emanato senza contraddittorio il 18 dicembre 2000
il Pretore ha fissato in fr. 850.– e fr. 800.– mensili il contributo in favore
delle figlie. All'udienza del 17 gennaio 2001, indetta per la discussione,
__________ __________, senza opporsi all'affidamento delle figlie alla madre,
ha offerto un contributo mensile, compreso l'assegno familiare, di fr. 700.–
per __________ e di fr. 600.– per __________. Ultimata l'istruttoria, alla
discussione finale del 26 aprile 2001 l'istante ha mantenuto invariate le sue
domande, mentre il convenuto ha ridotto la sua offerta a fr. 450.– mensili per
__________ e a fr. 550.– per __________.
C. Con
sentenza del 3 agosto 2001, emessa in luogo e vece del Pretore, il Segretario
assessore ha affidato __________ e __________ alla madre (riservato al padre il
diritto di visita), obbligando __________ __________ a versare un contributo alimentare
dal 15 dicembre 2000 al 31 gennaio 2001 di fr. 838.50 mensili per __________ e
di fr. 783.50 per __________ (compreso l'assegno familiare), rispettivamente di
fr. 811.– (sempre compreso l'assegno familiare) per ciascuna figlia dopo di allora.
La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese sono state poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambe le parti
sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. Contro
la sentenza appena citata __________ __________ ha introdotto appello il 16
agosto 2001 per ottenere – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – che
il contributo mensile in favore di __________ sia aumentato a fr. 1'040.– e
quello per __________ a fr. 985.– mensili dal 15 dicembre 2000 al 31 gennaio
2001, rispettivamente a fr. 1'040.– mensili per entrambe dal 1° febbraio 2001,
con conseguente riforma del giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 3
settembre 2001 __________ __________ propone di respingere l'appello,
postulando a sua volta il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. L'art.
176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica,
a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno
in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), così come le misure necessarie per i figli
minorenni (cpv. 3). Il criterio per la definizione di tali contributi è
disciplinato dal diritto federale e si fonda, per analogia, sui principi
dell'art. 163 CC. Il relativo ammontare si calcola perciò in base al riparto
dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il
fabbisogno dei coniugi e dei figli (DTF 123 III 1, 121 III 302; Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 3 e 4 ad art. 176 CC; Hausheer/ Reusser/Geiser in: Berner Kommentar,
n. 17 segg. ad art. 176 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
Les effets du mariage, Berna 2000, n. 685 segg., pag. 289 segg.). Il
mantenimento di figli minorenni è retto – per diritto federale – dalla massima
ufficiale e dal principio inquisitorio illimitato (art. 280 cpv. 2 CC). Il giudice
di ogni grado non è vincolato perciò alle richieste delle parti, né alle
allegazioni o alle prove offerte, e chiarisce la fattispecie di propria
iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 94 consid. 1a; Rep.
1996 pag. 119 consid. 7 e pag. 125 consid. 8).
-
Il
Segretario assessore ha accertato che il marito guadagna fr. 4'748.25 mensili
(compresi gli assegni familiari) e la moglie fr. 2'471.– (compresi gli assegni
familiari). Egli ha poi calcolato il fabbisogno minimo del marito in fr.
2'861.70 mensili, quello della moglie in fr. 2'735.60, quello in denaro di
__________ in fr. 1'040.– e quello dell'altra figlia __________ in fr. 985.–
fino al 31 gennaio 2001, rispettivamente in fr. 1'040.– in seguito. Accertato
un ammanco mensile, il contributo di mantenimento per le figlie è stato ridotto
a fr. 838.50, rispettivamente a fr. 783.50 mensili dal 15 dicembre 2000 al 31
gennaio 2001 e a fr. 811.– mensili ciascuna dal 1° febbraio 2001.
-
L'appellante chiede che il fabbisogno del marito sia ridotto a fr.
2'684.25, stralciando dal minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 100.–
per tenere conto dell'indennità ammessa per pasti consumati fuori casa e fr.
77.45 per l'imposta di circolazione e l'assicurazione dell'autovettura.
a) Il
primo giudice ha inserito nel fabbisogno del marito fr. 200.– per i pasti consumati
fuori casa, visto che l'impiego nell'edilizia impedisce all'interessato di rientrare
al domicilio a mezzogiorno. Ora, è vero che le spese di sostentamento, nelle
quali rientra il vitto, sono già considerate nell'importo di fr. 1'100.– del
minimo di base del diritto esecutivo (tabella dei minimi di esistenza agli
effetti del diritto esecutivo: FU __/__________pag. __________). Se non che, il
supplemento per pranzi fuori casa non si identifica con le spese effettive, ma
serve a coprire il maggior costo rispetto ai pasti consumati a casa. Non vi è
quindi motivo per ridurre il minimo di base.
b) Quanto
alle spese per l'autovettura, il convenuto è domiciliato a __________ e lavora
a __________. Egli ha sufficientemente reso verosimile quindi la necessità di
usare la vettura a fini professionali. Del resto, non gli si riconoscesse un'indennità
per l'automobile, nelle sue condizioni gli andrebbe riconosciuta un'indennità
per l'uso dei mezzi pubblici, di modo che nel risultato l'apprezzamento del
primo giudice non muterebbe. L'appello su questi punti è di conseguenza destinato
all'insuccesso.
- L'appellante
afferma che il fabbisogno delle figlie non è garantito e che esse in realtà
sopportano l'ammanco della madre, mentre il padre beneficia di un'eccedenza
personale. Essa chiede pertanto di fissare in fr. 1'040.– mensili il fabbisogno
e il contributo per le figlie. Il primo giudice, preso atto che nella versione
più aggiornata delle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo
l'ammontare riconosciuto per costi vari è raddoppiato, se non triplicato,
rispetto alla versione precedente, ha ritenuto prudente e opportuno attenersi
ai “vecchi valori, scorporare i weiteren Kosten, sostituirli con quelli
della versione precedente e caricare le parti dell'onere allegatorio e
probatorio per quelle spese allargate (quali quelle sportive, per lezioni
musicali, di argent de poche) che, in vigenza di comunione domestica, erano
effettivamente inserite nel budget familiare” (sentenza impugnata, pag. 6 a
metà). Tale metodo di calcolo non può essere condiviso.
Secondo
la giurisprudenza di questa Camera, ripetutamente pubblicata (Rep. 1998 pag.
175, 1994 pag. 298 consid. 5), il fabbisogno dei figli minorenni si determina
sin dagli anni ottanta in base alle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù
del Canton Zurigo, applicando i necessari correttivi e adattandole di caso in
caso alla singola fattispecie, segnatamente alla situazione logistica ed
economica dei genitori. Nella versione più aggiornata in vigore dal 1° gennaio
2000, le citate raccomandazioni prevedono per un figlio dell'età compresa fra 1
e 6 anni un fabbisogno medio in denaro di fr. 1'580.– mensili, compresi fr.
360.– per cura ed educazione, rispettivamente per un figlio dell'età compresa
fra i 7 e i 12 anni fr. 1'540.– mensili, compresi fr. 540.– per cura ed educazione.
La voce “costi vari” comprende, tra l'altro, spese per i trasporti, le attività
sportive, le assicurazioni, la formazione e l'istruzione, le attività ricreative,
la cultura, le vacanze e la “paghetta” (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen
für Kinder, Zurigo 2000, pag. 11). I fabbisogni indicati nella nuova edizione
delle raccomandazioni non sono più commisurati al costo della vita nella sola
area urbana di Zurigo, ma fanno riferimento a valori medi. Il reddito familiare
considerato dalle raccomandazioni, inoltre, si situa sotto la media nazionale,
al punto che i fabbisogni esposti sono consigliati soprattutto per famiglie di
condizione modesta (op. cit., pag. 10). Non vi è dunque motivo, nella
fattispecie, per ridurre tali importi.
-
In
concreto il fabbisogno medio in denaro di ______ dev'essere stabilito pertanto
in fr. 1'360.– mensili (fr. 1'540.–, meno metà della spesa per cura ed
educazione di fr. 180.–, che la madre presta in natura). Quello per __________
va calcolato in fr. 1310.– mensili fino al 31 gennaio 2001 (fr. 1'580.–, meno
metà della spesa per cura ed educazione di fr. 270.–) e in seguito in fr.
1'360.–, come per la sorella. L'importo insufficiente di fr. 985.– per
__________ e di fr. 1'040.– per __________ fissato dal primo giudice va
pertanto corretto d'ufficio, a tutela delle minorenni.
-
Per
quanto riguarda il fabbisogno della madre, il primo giudice ha ridotto l'onere
di locazione da fr. 1'650.– a fr. 1'090.– considerando la quota a carico delle
figlie (due volte fr. 280.–). Tenuto conto che in realtà tale posta ammonta, in
base alle note raccomandazioni, a fr. 305.– per ogni figlia, l'onere d'alloggio
dell'istante dev'essere fissato in fr. 940.–, onde un fabbisogno mensile di fr.
2'585.60. Per gli stessi motivi il fabbisogno del convenuto va stabilito in fr.
2'711.70 mensili, il primo giudice avendo ammesso un onere di locazione
paritario a quello della moglie.
-
Il marito sostiene invero che il reddito della moglie dovrebbe essere
fissato in fr. 3'470.– mensili poiché dall'interrogatorio formale è risultato
che essa svolgeva un lavoro accessorio con un guadagno di fr. 800.– mensili,
attività che potrebbe benissimo riprendere dato che l'attività principale è a
tempo parziale (osservazioni, pag. 7). Così argomentando, tuttavia,
l'interessato si limita a ribadire le sue tesi di prima sede, ma non spiega
perché le motivazioni del Segretario assessore, secondo cui la possibilità di
svolgere un'attività accessoria dipendeva dalle esigenze del datore di lavoro
precedente, sarebbero criticabili. Su questo punto la censura è finanche irricevibile
per insufficienza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al
cpv. 5). Sia come sia, quand'anche si computasse alla moglie un reddito tale da
coprire l'ammanco familiare, la situazione dell'interessato non muterebbe, già
per il fatto che egli dovrebbe sempre versare alle figlie l'intera sua disponibilità.
Il marito
adduce di avere oneri supplementari, come le rate di fr. 632.75 mensili destinate
al rimborso di un debito verso la Banca __________ e debiti fiscali per fr.
3'898.65. A parte il fatto però che egli non rivendica l'inserimento di tali
spese nel proprio fabbisogno, il mantenimento della famiglia è prioritario
rispetto al rimborso di debiti verso terzi (Rep. 1985 pag. 93). Tali debiti
possono essere inseriti nel fabbisogno solo nella misura in cui non intacchino
la copertura dei bisogni minimi della famiglia (SJZ 1997 pag. 379 n. 11).
L'appellante non spiega per quale motivo sia stato contratto il debito verso la
banca. Per di più, nella fattispecie le figlie non vedono coperto il loro
fabbisogno, di modo che l'inserimento di tale passivo nel fabbisogno familiare
è escluso.
- Il
quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta, dopo quanto si è
visto, come segue:
Periodo dal 15 dicembre 2000 al 31 gennaio
2001
reddito del marito fr.
4748.25
reddito
della moglie fr. 2471.—
fr.
7'219.25 mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2711.70
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2585.60
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1360.—
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1310.—
fr.
7967.30 mensili
ammanco fr.
748.05 mensili
Periodo
dal 1° febbraio 2001 in poi
reddito del marito fr.
4748.25
reddito
della moglie fr. 2471.—
fr.
7'219.25 mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2711.70
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2585.60
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1360.—
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1360.—
fr.
8017.30 mensili
ammanco fr.
798.05 mensili
Per
consolidata giurisprudenza l'obbligo del debitore alimentare trova il proprio
limite nella disponibilità che gli rimane, una volta dedotto dal reddito il
fabbisogno personale. L'eventuale ammanco va a carico del coniuge privo di
reddito o con reddito insufficiente a coprire il proprio fabbisogno. Tale
principio è valido pure per i contributi dovuti ai figli minorenni (DTF 127 III
consid. 2c con richiami di giurisprudenza; Wullschleger
in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 40 ad art. 285 CC). In concreto il convenuto,
dedotto dal proprio reddito di fr. 4'748.25 il fabbisogno minimo di fr.
2'711.10 mensili, dispone di fr. 2'036.– mensili per far fronte agli obblighi
di mantenimento nei confronti delle figlie, che ammonterebbero a complessivi fr.
2'670.– mensili fino al 31 gennaio 2001 e a fr. 2'720.– mensili in seguito.
Occorre pertanto ridurre tali le somme in proporzione. Considerato che le disponibilità
dell'appellato coprono circa il 76% (74% in seguito) dei fabbisogni, i contributi
di mantenimento vanno ridotti in proporzione a fr. 1'037.– per __________ e a fr.
999.– per __________ fino al 31 gennaio 2001, rispettivamente a fr. 1'018.– per
ciascuna figlia dal 1° febbraio 2001. L'appello deve dunque essere accolto
entro questi limiti.
- Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), rinunciandosi
a riscuotere l'esigua quota di spese che graverebbe l'appellante. __________
__________ rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili.
L'esito del giudizio odierno impone pure una modifica della ripartizione degli
oneri di prima istanza. Per quanto riguarda la contestazione in materia di
ripetibili, non quantificate, la domanda è irricevibile (Rep. 1993 pag. 228 consid.
b, 1985 pag. 95 consid. 1).
L'attribuzione di ripetibili renderebbe senza oggetto – di per sé –
la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dall'appellante. Se non che,
la relativa indennità appare di difficile – se non impossibile – incasso, di
modo che si giustifica di concedere sin d'ora all'interessata il beneficio del
gratuito patrocinio (DTF 122 I 322). La domanda di assistenza giudiziaria
presentata dal marito merita a sua volta di essere accolta, data la situazione
di indigenza in cui egli versa e il fatto che la resistenza all'appello non
poteva dirsi sin dall'inizio priva di ogni possibilità di successo (art. 157
CPC). L'indennità dei patrocinatori sarà commisurata, in ogni modo, all'impegno
che un avvocato diligente avrebbe profuso per una causa analoga, senza
indugiare su argomenti che apparivano d'acchito inconferenti.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
- A
titolo di contributo di mantenimento per le figlie, __________ __________
verserà nelle mani di __________ __________à, in via anticipata entro il 5 di
ogni mese, i seguenti importi mensili:
dal
15 dicembre 2000 al 31 gennaio 2001:
fr.
1'037.– (compreso l'assegno familiare) per __________, e
fr.
999.– (compreso l'assegno familiare) per __________;
dal
1° febbraio 2001:
fr.
1'018.– per entrambe (compresi gli assegni familiari).
§
invariato
§§
invariato
- Le spese,
con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono poste a carico di __________
__________ e per lo stesso, al beneficio dell'assistenza giudiziaria, a carico
dello Stato. Le ripetibili sono compensate.
Per il
resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico di __________, che rifonderà alla controparte fr. 900.– per ripetibili
ridotte.
III. __________
è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'avv. __________.
IV. __________
__________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell'avv. __________ __________. __________.
V. Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________. __________, __________;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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