AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2001.96
Data decisione, Autorità:
14.11.2001, ICCA
Incarto n.:
11.2001.00096
Lugano
14 novembre
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______
(iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 17 dicembre 1999 dalla
__________ __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 13 agosto 2001 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 31 luglio 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
3;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. L'impresa
di costruzioni __________ __________ ha eseguito opere da capomastro, da
piastrellista e da pittore in un'abitazione proprietà di __________ __________
(particella n. __________RFD di __________) in base a un'offerta del 29 marzo
1999 che prevedeva una spesa di fr. 37'625.–. Il 13 luglio 1999 la ditta ha
inviato alla committente una fattura di complessivi fr. 99'465.25 (da cui
dedurre acconti per
fr.
34'000.–) relativa alle opere preventivate e ad altri lavori eseguiti fuori
capitolato. Il 12 dicembre 1999 essa ha spedito una seconda fattura per l'importo
di fr. 2'607.95.
B. Il
17 dicembre 1999 la __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 3, chiedendo che sulla particella di __________ __________
fosse iscritta, in via provvisoria, un'ipoteca legale degli artigiani e
imprenditori per fr. 68'073.20 oltre interessi al 6% dal 13 luglio 1999 su fr.
65'465.25 e dal 12 dicembre 1999 su
fr.
2'607.95. Con decreto del 20 dicembre 1999 emanato senza contraddittorio il
Pretore ha ordinato l'iscrizione, rinviando la tassa di giustizia di fr. 700.–,
le spese e le ripetibili alla decisione finale. All'udienza del 24 gennaio
2000, indetta per la discussione, l'istante ha confermato la domanda, cui si è
opposta la convenuta, argomentando che l'iscrizione era tardiva. Esperita
l'istruttoria, il 14 marzo 2000 la procedura è stata sospesa su richiesta delle
parti per trattative in vista di una transazione. Il 15 febbraio 2001 la causa
è stata riattivata, __________ __________ avendo promosso la causa creditoria e
di iscrizione dell'ipoteca legale definitiva. Alla discussione finale del 14
marzo 2001 le parti hanno confermato le rispettive richieste.
C. Statuendo
il 31 luglio 2001, il Pretore ha confermato l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca
legale a carico della particella n. __________RFD di __________ per l'importo
di fr. 68'073.80 con interessi al 6% dal 13 luglio 1999 su fr. 65'465.25 e dal
12 dicembre 1999 su
fr.
2'607.95. Egli ha stabilito inoltre che la causa creditoria con la domanda
tendente all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, sospesa il 15 febbraio
2001, sarebbe stata riattivata dopo la definizione della procedura di
iscrizione provvisoria. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1'200.–,
sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante fr.
1'800.– per ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata __________ __________ è insorta con un appello del 13
agosto 2001 nel quale chiede di annullare il giudizio impugnato e, conseguentemente,
l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale. Nelle sue osservazioni del 14
settembre 2001 la __________ __________ propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. L'appellante
si limita a chiedere l'annullamento della sentenza impugnata. Una simile
domanda sarebbe di per sé irricevibile, l'appello essendo un rimedio
riformatorio, non cassatorio (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1
ad art. 307 CPC; I CCA, sentenza del 23 marzo 1999 nella causa G. contro R.,
consid. 2). Dall'ulteriore domanda di appello si desume senza equivoco,
nondimeno, che essa postula la modifica del giudizio del Pretore nel senso di
respingere l'istanza di iscrizione provvisoria di ipoteca legale sul proprio
fondo. Ciò premesso, il gravame – tempestivo – può essere esaminato nel merito.
-
Litigiosa è la questione di sapere, in concreto, se l'ipoteca legale
provvisoria iscritta senza contraddittorio il 20 dicembre 1999 sia tempestiva. Il
Pretore ha risolto il problema affermativamente, giacché i lavori fatturati il
12 dicembre 1999 sono stati svolti fra il 20 settembre e il 1° ottobre 1999,
come risulta da una dichiarazione prodotta dall'istante, confermata dalle
deposizioni dei firmatari. Dall'istruttoria – prosegue il Pretore – non è
risultato che tali opere siano state eseguite per riparare errori d'esecuzione
commessi dall'impresa, motivo per cui non vi sono elementi che inducano a
escludere con certezza, già nella procedura sommaria, la tempestività dell'iscrizione
provvisoria. Per il resto – ha concluso il primo giudice – il preventivo, i bollettini
di lavoro e le due fatture sono sufficienti per rendere verosimile il credito
fatto valere dall'appaltatrice, posto che l'esame di dettaglio va risolto nella
causa di merito.
-
L'appellante sostiene che la dichiarazione prodotta dall'istante,
secondo cui i lavori sono terminati il 1° ottobre 1999, in realtà non è stata
confermata da nessuna deposizione, un teste essendosi limitato a riferire
quanto appreso da altri operai, mentre solo un dipendente ha dichiarato di
avere lavorato sul cantiere un giorno tra agosto e settembre. Inoltre per la
convenuta l'emissione di una fattura lascia intendere che l'opera sia
terminata, mentre quanto eseguito dopo le ferie edilizie è stato di minimo
impatto e di mera sistemazione, come indica la seconda fattura. A suo avviso,
in ogni modo, siffatti interventi sono stati eseguiti per riparare un errore
dell'appaltatrice nella posa della porta blindata, difetto che la committente
aveva a suo tempo segnalato. Tutt'al più – continua la convenuta – non si
volesse ammettere l'esistenza di un difetto, lo spostamento del serramento costituirebbe
un lavoro nuovo, non compreso nel contratto principale. Per di più, trattandosi
di una relazione fra una ditta e un privato, neppure sono ammissibili gli
interessi moratori del 6%.
-
Secondo
l'art. 839 cpv. 2 CC l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori
deve avvenire entro tre mesi dal compimento dell'opera, da quando cioè sono
stati eseguiti tutti i lavori costitutivi del contratto e l'oggetto può essere
consegnato (DTF 125 III 116 consid. 2b, 106 II 25 consid. 2b). Per
salvaguardare il termine, perentorio, basta un'iscrizione provvisoria a norma degli
art. 961 cpv. 1 n. 1 CC e 22 cpv. 4 RRF (Schumacher,
Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2ª
edizione, pag. 214 n. 739). La procedura di iscrizione provvisoria
è sommaria (art. 961 cpv. 3 CC), di camera di consiglio (art. 4 n. 19
LAC e 361 segg. CPC). Incombe all'istante rendere verosimile – senza che il
giudice ponga esigenze troppo rigorose – la sua pretesa, ovvero l'esistenza e
l'ammontare del credito, il fatto ch'esso sia suscettibile di ipoteca legale e
il rispetto del termine di tre mesi dall'ultimazione dei lavori. In caso di
dubbio l'iscrizione va ordinata, il giudice rinviando la decisione sul buon
fondamento dell'ipoteca alla sentenza di merito (Steinauer, Les droits réels, vol. III, 2ª edizione, pag. 224
n. 2890 con rinvii). Se il litigio verte sulla tempestività dell'iscrizione
provvisoria, quest'ultima può essere rifiutata, in altre parole, solo qualora
la scadenza del termine sia chiaramente decorsa prima dell'iscrizione nel
registro fondiario (Schumacher,
op. cit., n. 750 pag. 218).
-
L'iscrizione
provvisoria dell'ipoteca legale è avvenuta in concreto a seguito del decreto
emanato dal Pretore senza contraddittorio il 20 dicembre 1999. Ciò posto, occorre
verificare se l'istante abbia eseguito lavori sulla particella in esame nei tre
mesi precedenti tale data, ossia dopo il 20 settembre 1999. Per l'appellante
una simile circostanza non è stata accertata, essendo insufficienti a tale
scopo la dichiarazione prodotta dalla controparte e le risultanze testimoniali
agli atti. Invero, il documento sottoscritto il 15 dicembre 1999 da quattro
dipendenti dell'appellata, attestante che i lavori sono stati ultimati al 1°
ottobre 1999 (doc. D), non può essere preso in considerazione. Una
dichiarazione testimoniale scritta è di per sé priva di portata probatoria,
salvo che la controparte ammetta esplicitamente di non contestarla, ciò che non
è il caso nella fattispecie (Rep. 1997 pag. 214 con rimando).
Agli atti
figurano tuttavia le deposizioni testimoniali degli operai che hanno sottoscritto
la dichiarazione citata. Il dipendente __________ __________ __________, che si
occupava di caricare il camion diretto al cantiere, ha espresso l'opinione che
chi ha lavorato sul posto “nel mese di settembre sia rimasto per circa una
settimana” (loc. cit., pag. 4). Il manovale __________ __________ __________,
che ha lavorato sul cantiere fino a luglio del 1999, ha detto di sapere “che i
lavori sono terminati il 1° ottobre 1999 perché me lo hanno detto gli altri
operai” (loc. cit., pag. 2). Il falegname che ha fornito la porta blindata ha
attestato che il serramento è stato spostato “dopo le ferie dell'edilizia” (deposizione
__________ __________, loc. cit., pag. 6). L'operaio __________ __________ ha
dichiarato che dopo le ferie dell'edilizia erano intervenuti sul cantiere solo
lui e il “padrone __________ __________ ” e che egli si era recato sul posto
“un giorno” tra agosto e settembre per “fare il silicone sulla terrazza e
spostare la porta blindata”, senza tuttavia precisare la data dell'intervento
(verbale del 14 marzo 2000, pag. 3). Le deposizioni suddette non consentono invero
di situare con precisione la data dell'ultimo lavoro svolto sul cantiere. Se
non che, come detto (consid. 4), il giudice può rifiutare l'iscrizione
provvisoria di un'ipoteca legale solo quando può escludere con sicurezza la
tempestività dell'iscrizione. In altri termini, l'iscrizione provvisoria deve
essere rifiutata solo quando è chiaramente stabilito che l'artigiano non ha
eseguito lavori necessari per il compimento dell'opera nel periodo determinante.
A un esame dei fatti sommario, le deposizioni testimoniali citate poc'anzi non
consentono di escludere d'acchito che l'istante abbia svolto lavori sul
cantiere litigioso quanto meno “un giorno” (come ha dichiarato __________
__________) dopo le ferie dell'edilizia, e in particolare proprio dopo il 20
settembre 1999.
-
ln
siffatte circostanze la questione è di sapere se i lavori eseguiti in
quel periodo fossero prestazioni necessarie al compimento dell'opera giusta
l'art. 839 cpv. 2 CC. Ora, opere di piccola entità o di secondaria
importanza, interventi posticipati di proposito dall'artigiano o
dall'imprenditore, così come semplici ritocchi, sostituzioni di parti guaste o
eliminazioni di difetti non pervengono al completamento dell'opera (DTF 106 II
26 consid. 2b con richiami di giurisprudenza). Lavori di poca importanza
quantitativa vanno nondimeno considerati alla stregua di un compimento
dell'opera ove appaiano indispensabili dal profilo qualitativo (DTF 125
III 115 consid. 2b con riferimenti). Il Tribunale federale ha avuto modo di
ritenere indispensabile per il compimento dell'opera – ad esempio –
l'ostruzione di due aperture per ragioni di sicurezza, benché l'intervento
richiedesse una sola ora di lavoro e fr. 5.– di materiale (DTF 102 II 206),
come pure il collegamento e la regolazione di radiatori a un impianto di
riscaldamento (DTF 106 II 22) o, ancora, la fornitura di una piccola quantità
di calcestruzzo per completare il raccordo di canalizzazioni e colmare lo scavo
circostante (DTF 125 II 113). Questa Camera ha deciso, da parte sua, che la
posa di isolazioni a porte e finestre è parte integrante dei serramenti (Rep.
1985 pag. 117).
-
Nel
caso in esame è pacifico che dopo le ferie estive dell'edilizia l'istante ha
spostato una porta blindata (verbale del 14 marzo 2000: deposizioni __________
__________, pag. 3, __________ __________ __________, pag. 4, e __________
__________, pag. 6). La stessa proprietaria ammette del resto il trasferimento
del serramento e i conseguenti interventi agli zoccolini e di pittura (verbale
del 24 gennaio 2000, pag. 4 in alto; appello, pag. 4 n. 4.2). Essa obietta che
si è trattato di riparazioni in garanzia, dovute alla posa errata della porta
effettuata in precedenza dall'impresa, come confermerebbe pure l'intestazione
della seconda fattura e il fatto che in luglio sia stata già emessa una
fattura. Sostituzioni di parti guaste o eliminazioni di difetti non entrano in
considerazione per il computo del termine di perenzione (cfr. consid. 6; Steinauer, op. cit., pag. 222 n.
2884b).
Nella
fattispecie, contrariamente a quanto ha accertato il Pretore, l'esecuzione dell'appalto
ha dato luogo a contestazioni da parte della committente, che ha segnalato
l'esistenza di “un problema” inerente alla porta blindata nel suo scritto del
21 dicembre 1999 (doc. 3). Inoltre la stessa appaltatrice ha descritto le
prestazioni fatturate il 12 dicembre 1999 come “lavori di sistemazione in relazione
[a] opere già eseguite” (doc. E). Dall'istruttoria in ogni modo non emergono
elementi sufficienti per ritenere, al di là di ogni dubbio, che lo spostamento
del serramento costituisse la riparazione di un'opera difettosa. Tanto meno se
si considera che il dipendente __________ __________ __________ ha attestato
come il luogo della prima posa fosse stato indicato dalla convenuta (loc.
cit.). I tre mesi di cui all'art. 839 cpv. 2 CC, per di più, cominciano a
decorrere con la fine effettiva dei lavori e non con l'emissione della fattura
(I CCA, sentenza del 17 novembre 1994 in re B. contro L., massima pubblicata in
BOA n. 14, pag. 8; Steinauer, op.
cit., pag. 223 n. 2884d con rimando). Ne discende che, a un esame di mera
verosimiglianza come quello che presiede alla procedura di camera di consiglio,
non è possibile escludere il rispetto del termine di perenzione.
- L'appellante
soggiunge che, seppure si ammettesse che lo spostamento della porta non
costituisce la riparazione di un difetto, ma un intervento da lei commissionato
in un secondo tempo, si tratterebbe in ogni modo di un contratto nuovo
(appello, pag. 6). La stessa appellata, invero, definisce i predetti lavori
come “opere supplementari in aggiunta a quelle in precedenza appaltate”
(osservazioni, pag. 3 in fondo). Di regola, in presenza di più contratti
d'appalto il termine di tre mesi decorre per ogni contratto dal compimento dei
lavori ai quali si riferisce la singola pattuizione. Eccezionalmente si può
prendere in considerazione il compimento dell'ultimo lavoro, a condizione che
i diversi contratti formino nel loro insieme un'unità dal punto di vista
pratico (Steinauer, op. cit.,
pag. 223 n. 2884e con rimandi). A prescindere dal fatto però che in concreto
l'argomentazione dell'appellante è nuova (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), la
questione dovrà essere approfondita nella causa di merito, giacché dall'istruttoria
è comunque emerso che dopo le ferie edilizie l'istante ha eseguito anche la
siliconatura della terrazza (verbale del 14 marzo 2000: deposizioni __________
__________, pag. 3, e __________ __________ __________, pag. 4; istanza, pag. 3
n. 4).
In
linea di massima la siliconatura è un intervento indispensabile, poiché
impedisce all'acqua di penetrare nei muri, ma si devono esaminare in ogni caso
particolare le circostanze e il tipo di lavoro eseguito (I CCA, sentenza del 15
agosto 2001 in re B. contro S., consid. 6). Nella fattispecie non è dato di
sapere se il lavoro effettuato sulla terrazza abbia interessato l'intera
pavimentazione o solo parti della medesima. L'operaio __________ __________ ha
spiegato che si trattava di “fare il silicone della terrazza” (loc. cit.),
mentre il dipendente __________ __________ __________ ha utilizzato il verbo
“finire” (loc. cit.). Non vi sono neppure indicazioni che si trattasse della
sostituzione di silicone già posato ma difettoso, ossia di sistemare difetti
come sostiene la convenuta per quanto è stato eseguito dopo le ferie edilizie
(appello, pag. 6). In siffatte circostanze non si può pertanto escludere, a un
esame di mera verosimiglianza, che l'intervento fosse indispensabile al
compimento dell'opera. La tempestività dell'iscrizione provvisoria può pertanto
essere ammessa già per l'esecuzione della siliconatura, a prescindere dai
lavori di spostamento della porta blindata. La pretesa dell'istante è invero ai
limiti minimi della verosimiglianza, ma nell'ambito della procedura di iscrizione
provvisoria dell'ipoteca legale il giudice non deve porre all'artigiano
esigenze troppo rigorose (cfr. consid. 4). Nella causa di merito volta
all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, l'istante dovrà ad ogni modo
dimostrare – e non solo rendere verosimile – di aver eseguito dopo il 20
settembre 1999 lavori necessari al compimento dell'opera.
-
La
convenuta contesta da ultimo l'iscrizione di interessi moratori al 6%,
trattandosi di una relazione fra una ditta e un privato (verbale del 24 gennaio
2000, pag. 5; appello, pag. 6). L'ipoteca legale degli imprenditori e degli
artigiani garantisce pure gli interessi moratori maturati sul credito
principale (DTF 121 III 445), a condizione che essi siano iscritti per tempo
nel registro fondiario (Schumacher,
op. cit., pag. 236 n. 825 e pag. 237 n. 827). Il relativo saggio va stabilito a
norma dell'art. 104 CO (Schumacher,
op. cit., pag. 237 n. 826). Al riguardo l'appellata sostiene che il tasso del 6%
corrisponde a quello richiesto a suo tempo dalla Banca __________ __________
__________ __________ __________ per “crediti in bianco” e che entrambe le
parti sono commercianti giusta l'art. 104 cpv. 3 CO (osservazioni, pag. 4). A
prescindere dal fatto che le spiegazioni addotte dall'appaltatrice sono nuove e
pertanto irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), l'art. 104 cpv. 3 CO si
applica soltanto se il negozio giuridico dal quale scaturiscono gli interessi è
direttamente correlato all'attività commerciale dei contraenti, non essendo
sufficiente la qualità soggettiva delle parti (DTF 122 III 55 consid. 4b; Weber in: Berner Kommentar, Berna 2000,
n. 77 ad art. 104 CO). Ora, neppure l'istante pretende che i lavori di
ristrutturazione dell'immobile in proprietà della convenuta riguardassero
l'attività commerciale di lei. Ne discende che, in mancanza di diverso accordo
fra le parti (art. 104 cpv. 2 CO), nella fattispecie dev'essere applicato
l'interesse moratorio ordinario del 5% (art. 104 cpv. 1 CO). L'appello va di
conseguenza accolto entro questi limiti.
-
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC). L'appellante vede accolto il suo gravame unicamente sulla questione del
tasso degli interessi moratori, mentre soccombe sul principio dell'iscrizione
provvisoria. Si giustifica perciò di rinunciare al prelievo della minima quota
a carico dell'appellata, riducendo di conseguenza gli oneri processuali. La
ricorrente rifonderà inoltre alla controparte un'equa indennità per ripetibili
ridotte. L'esito del giudizio odierno non incide in misura apprezzabile sul
dispositivo di prima sede relativo alle spese e alle ripetibili, che può
rimanere invariato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata
è così riformato:
L'istanza è parzialmente accolta e
l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale
a
favore della ditta __________ __________, __________, è confermata per la somma
di fr. 68'073.20 più interessi al 5% dal 13 luglio 1999 su fr. 65'465.25 e dal
12 dicembre 1999 su fr. 2'607.95 a carico della particella n. __________RFD di
__________, proprietà di __________ __________, __________.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.–
b) spese fr.
50.–
fr.
650.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per
ripetibili ridotte.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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