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Numero d'incarto:
11.2001.67
Data decisione, Autorità:
01.10.2002, ICCA
Incarto n.
11.2001.00067
Lugano,
1° ottobre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
..__________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con petizione del 4 gennaio 1999 da
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________.
__________, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinata dall'avv. __________ __________
__________, __________);
esaminati gli atti,
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 24 aprile 2001 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,
ha pronunciato il divorzio fra __________ __________ (1963) e __________ nata
__________ (1962), ha affidato i figli __________ (1989) e __________ (1992) alla
madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre, ha istituito una curatela
educativa preposta alla vigilanza di tale diritto e ha stabilito contributi
alimentari per moglie e figli, addebitando a __________ __________ anche la
metà dei costi straordinari per il mantenimento di questi ultimi;
che nella
sentenza medesima il Pretore ha fissato altresì il diritto dell'attrice a metà
degli eventuali averi di cassa pensione maturati dal convenuto durante il
matrimonio (disponendo la trasmissione dell'incarto al Tribunale cantonale
delle assicurazioni), ha accertato la proprietà di ciascun coniuge sul mobilio
e sulle suppellettili in suo possesso e ha condannato il marito a versare alla
moglie fr. 15 424.– con interessi in liquidazione del regime matrimoniale,
ponendo la tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese di fr. 7000.– a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili;
che
contro tale sentenza __________ __________ è insorto con un appello del 15
maggio 2001 per ottenere la soppressione del contributo alimentare in favore
dell'ex moglie e l'annullamento della liquidazione a lei dovuta in esito allo
scioglimento del regime matrimoniale, come pure l'addebito degli oneri
processuali alla controparte in ragione di due terzi, con obbligo di
rifondergli fr. 3000.– per ripetibili ridotte;
che nelle
sue osservazioni del 27 giugno 2001 __________ __________ ha proposto di
respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata;
che con
ordinanza dell'8 febbraio 2002 il giudice delegato di questa Camera ha assegnato
all'appellante un termine di 30 giorni per documentare in modo completo tutti i
redditi conseguiti negli anni 2000, 2001 e 2002 (compresi eventuali entrate che
non figurano nel certificato di salario 2000), oltre che per produrre il
certificato di salario 2001, il foglio paga del gennaio 2002, una fotocopia dei
propri attestati e diplomi di capacità professionale e un certificato dal quale
figuri l'attuale ammontare degli averi di vecchiaia presso la sua cassa
pensione;
che un
termine analogo è stato impartito a __________ __________, invitata a documentare
eventuali suoi averi di cassa pensione o conti di libero passaggio, rispettivamente
ad attestare formalmente la mancanza di qualsiasi “secondo pilastro” a suo
nome;
che a
siffatte richieste l'attrice ha parzialmente ottemperato il
26
febbraio 2002;
che
__________ __________ si è limitato invece a postulare il 20 marzo 2002 una
dilazione del termine fino al 30 aprile successivo, proroga che il giudice
delegato gli ha concesso con ordinanza del
2 aprile
2002;
che,
accertata la totale passività dell'appellante, con ordinanza del 23 agosto 2002
il giudice delegato ha fissato a quest'ultimo un termine perentorio di 10
giorni per esibire quanto richiesto con l'ordinanza dell'8 febbraio 2002,
avvertendolo che la decorrenza infruttuosa del termine sarebbe stata
interpretata come mancanza d'interesse e che l'appello sarebbe stato stralciato
dai ruoli;
che un
ultimo termine di 10 giorni è stato assegnato il 23 agosto 2002 anche a
__________ __________ per completare la documentazione da lei prodotta il 26
febbraio 2002, diffida cui l'interessata ha dato seguito il 26 agosto 2002;
che a
tutt'oggi invece __________ __________ non ha presentato un solo documento, né
ha più dato segni di vita dopo la proroga del termine ottenuta il 2 aprile
2002;
che nelle
circostanze descritte l'appello va dichiarato privo d'interesse e la causa
stralciata dai ruoli, i contributi alimentari per i figli non apparendo
inadeguati al punto da imporre un intervento d'ufficio da parte di questa
Camera a tutela dei minorenni (art. 148 cpv. 1 CC);
e considerando
in diritto: che,
dandosi stralcio di un appello (art. 351 cpv. 1 CPC), rimane da statuire sugli oneri
processuali e le ripetibili di secondo grado;
che il
Codice di procedura civile non specifica a quali criteri debba attenersi un pronunciato
su spese e ripetibili qualora una causa divenga senza oggetto o senza interesse
giuridico;
che
l'art. 151 CPC si limita a evocare la desistenza, la transazione o
l'acquiescenza, prevedendo unicamente che in tali ipotesi “le tasse, le spese e
le ripetibili sono fissate e ripartite, a richiesta di parte, dal giudice
adito”;
che
nondimeno, come ha già avuto modo di precisare la giurisprudenza in virtù dell'art.
163 CPC, ove una lite diventi priva d'oggetto o d'interesse giuridico si
applica per analogia, in materia di spese e ripetibili, l'art. 72 della
procedura civile federale
(Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 9 ad art. 151 con richiamo);
che,
secondo quest'ultima norma, quando una lite diventa priva d'oggetto o d'interesse
giuridico il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento,
dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle
spese, “tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo
che termina la lite”;
che in
concreto occorrerebbe valutare sommariamente, pertanto, quale verosimile
probabilità di buon esito avrebbe avuto l'appello se la Camera fosse stata in
grado di giudicare sulle censure ivi sollevate (cfr. DTF 118 Ia 494 consid. 4,
111 Ib 191 consid. 7a);
che nel
caso particolare una simile prognosi è impossibile e nemmeno sarebbe seria, il
presumibile esito dell'appello dipendendo proprio dai documenti che – d'ufficio,
in applicazione dell'art. 419b CPC – questa Camera ha sollecitato invano
al convenuto;
che in
condizioni del genere torna applicabile il precetto generale per cui le spese
inutili vanno assunte da chi le ha cagionate (art. 148 cpv. 3 CPC);
che tale
principio si giustifica a maggior ragione nel caso precipuo, ove l'appellante
ha indotto la controparte a formulare osservazioni e questa Camera a esaminare
previamente il fascicolo processuale per individuare tutti i documenti
mancanti, salvo poi rimanere assolutamente passivo di fronte alle richieste del
giudice delegato;
che, ad
ogni buon conto, la tassa di giustizia va ridotta in applicazione dell'art. 21
LTG, la procedura terminando senza sentenza;
che non è
il caso di ridurre invece l'indennità per ripetibili alla parte attrice, il cui
legale ha dovuto assicurare tutti gli atti necessari all'ordinario patrocinio;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. L'appello
è dichiarato privo d'interesse e la causa è stralciata dai ruoli.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per
ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________. __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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