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Numero d'incarto:
11.2001.61
Data decisione, Autorità:
27.12.2001, ICCA
Incarto n.
11.2001.00061
Lugano
27 dicembre
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__
(nullità di testamento) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa
con petizione del 14 gennaio 2000 da
__________ __________, __________
__________ __________,
__________, e
__________ __________,
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________ __________. __________)
contro
__________,
__________, e
__________ __________,
(patrocinate dall'avv. __________ __________,
__________),
giudicando
ora sul decreto del 4 aprile 2001 con cui il
Pretore ha respinto tre domande di edizione introdotte dagli attori;
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 30 aprile 2001 presentata da __________ __________,
__________ __________ e __________ __________ contro il decreto emesso il 4
aprile 2001 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con testamento pubblico rogato il 5 maggio 1998 dalla notaia
__________ __________ __________, __________ __________ __________ (1919),
cittadina italiana domiciliata a __________, ha lasciato il suo mobilio, i suoi
gioielli, le sue suppellettili e il 50% dei suoi beni alla nipote __________
__________ nata __________. Il rimanente 50% dei beni sarebbe spettato a
__________ __________ nata __________ (15%), a __________ __________ (15%), ad
__________ __________ (10%) e a __________ __________ nata __________ (10%).
__________ __________ __________ è deceduta il ____________________ 1998 a
__________, senza lasciare discendenti. Il testamento è stato pubblicato il 22
dicembre 1998.
B. Il
14 gennaio 2000 __________ , __________ __________ e __________
__________ hanno citato __________ __________ e __________ __________ davanti
al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, chiedendo che il testamento
del 5 maggio 1998 fosse annullato per incapacità di discernimento della
testatrice. Le convenute si sono opposte alla petizione. Nel successivo scambio
di allegati le parti hanno ribadito le loro posizioni. All'udienza preliminare
del 18 gennaio 2001 gli attori hanno offerto come mezzi di prova una perizia medica
“atta a stabilire se la sig.a __________ __________ era capace di intendere e
volere”, come pure l'edizione dall'Ospedale “ e” di
__________ () e dai dottori __________ , __________
__________ e __________ __________ della cartella medica, della relazione
dettagliata e di tutti gli atti in loro possesso inerenti alla defunta. I
convenuti si sono opposti all'edizione nei confronti dell' e dei
dottori __________ e __________.
C. Con
decreto del 4 aprile 2001 il Pretore ha ammesso la domanda di edizione nei
confronti del dott. , respingendo invece quelle nei confronti dell'
e dei dottori __________ e __________. Le spese, con una tassa di giustizia di
fr. 240.–, sono state poste per un quarto a carico delle convenute e per il
resto a carico degli attori in solido, tenuti a rifondere alla controparte fr.
200.– per ripetibili.
D. Contro
il decreto appena citato sono insorti __________ __________, __________
__________ e __________ __________ con un appello del 30 aprile 2001 in cui
chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere anche le
altre domande di edizione. Il Pretore ha conferito effetto sospensivo all'appello
il 4 maggio 2001. Nelle loro osservazioni del 31 maggio 2001 __________
__________ e __________ __________ propongono di respingere il ricorso e di
confermare la decisione impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Per
l'art. 213a cpv. 1 CPC “sulla domanda di edizione dalla controparte il
giudice decide mediante ordinanza, mentre su quella da terzi decide con
decreto (art. 96), a meno che il terzo si dica disposto all'edizione, e
fissa un termine per la produzione, se ammette la domanda”. Il vecchio art. 213bis
cpv. 1 CPC, in vigore fino al 31 marzo 2001, prevedeva nei confronti di terzi
identica disciplina. Il Pretore avendo munito l'appello di effetto sospensivo
(art. 96 cpv. 4 CPC), nulla osta alla trattazione del ricorso.
- Fino al 31 marzo 2001 l'edizione di documenti era ammissibile solo
se l'istante era proprietario o comproprietario dei documenti medesimi, se il
detentore era obbligato alla produzione per legge o per contratto oppure se i
documenti erano stati redatti per un interesse comune alle parti o attestavano
reciproci diritti e obblighi, ritenuto che suscettibile di edizione era anche
la corrispondenza su un affare comune o quella fra le parti e un intermediario
(art. 211 cpv. 1 in relazione con l'art. 206 vCPC). Il 1° aprile 2001 è entrato
in vigore il nuovo art. 211 CPC (BU 2000 pag. 55), in virtù del quale “i terzi
possono essere tenuti alla produzione di documenti che sono in loro possesso e
che appaiono rilevanti per l'accertamento dei fatti di causa” (cpv. 1). Il
legislatore ha inteso così “semplificare la possibilità di far capo al mezzo di
prova dell'edizione di documenti, sia dalla controparte che dai terzi,
lasciando al giudice la sola valutazione dell'interesse del documento
richiamato per la risoluzione della controversia” (messaggio n. 4857 del 23
febbraio 1999, commento ai singoli articoli del disegno di legge, pag. 7 ad
art. 206). In un primo tempo tale disposizione si applicava alle sole cause
introdotte dal
1° aprile
2001; successivamente essa è stata estesa a tutti i processi pendenti alla sua
entrata in vigore (____________________/__________pag. __________). Il giudizio
odierno deve fondarsi pertanto sulle nuove norme.
-
Il
Pretore ha respinto tre delle quattro domande di edizione, in sostanza, poiché
la documentazione litigiosa non appariva rilevante per accertare la capacità di
discernimento di __________ __________ __________ al momento in cui era stato rogato
il testamento pubblico. L'appellante ritiene invece che, essendo stata diagnosticata
alla testatrice una malattia degenerativa e progressiva del tipo Alzheimer sin
dal 1993, la documentazione è utile per ripercorrere le varie fasi della
malattia. Ora, fino al 31 marzo 2001 il giudizio che ammetteva o respingeva una
domanda di edizione poteva essere appellato solo per motivi correlati all'esame
dei requisiti dell'edizione, sanciti dagli art. 206 seg. vCPC (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 213bis con riferimenti), ma non
sulla rilevanza dei documenti in quanto tali. La situazione – come si è accennato
– è mutata dal 1° aprile 2001, motivo per cui l'appello su questo punto è ricevibile.
-
Nelle
circostanze descritte occorre verificare, ciò premesso, se la documentazione
richiesta appaia significativa per l'accertamento dei fatti allegati. In linea
di principio la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che una parte ha
diritto all'assunzione delle prove offerte, ma che il giudice può rinunciare ad
assumere quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe
elementi di peso (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 124 I 211
consid. 4, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 306 consid. 1b, 106 Ia 162 consid. 2b),
purché spieghi per quali ragioni esse risulterebbero superflue o inidonee a
recare chiarimenti di rilievo (DTF 119 Ib 492 consid. 5b/bb con rinvii).
-
Nel caso in esame gli attori sostengono che il 5 maggio 1998
la testatrice era incapace di intendere e di volere. Una disposizione a causa
di morte può essere annullata giudizialmente, in effetti, se al momento in cui
fu fatta il testatore non aveva la capacità di disporre (art. 519 cpv. 1 n. 1
CC), o perché incapace di discernimento o perché non ancora diciottenne (art.
467 CC). Incapace di discernimento è chi non ha la facoltà di agire
ragionevolmente, in particolare per infermità o debolezza mentale (art. 16 CC).
La capacità di discernimento si presume, di modo che incombe a chi la contesta
l'onere di dimostrarne l'inesistenza. Trattandosi di una persona deceduta,
basta – per natura delle cose – una verosimiglianza che escluda qualsiasi serio
dubbio. La prova deve però riferirsi a quel preciso momento e non in generale
(DTF 124 III 8 consid. 1b; Rep. 1999 pag. 163 consid. 2; I CCA, sentenza del 12
ottobre 2000 in re A e llcc., consid. 3).
-
La
documentazione di cui è postulata l'edizione riguarda esami clinici eseguiti
nel novembre del 1993 all'Ospedale regionale di __________ dal primario di
neurologia dott. __________ __________ (doc. F e G), successivi esami eseguiti
nel gennaio del 1996 all'Ospedale “__________ __________ ” di __________ e atti
del dott. __________ __________, medico curante della testatrice fino al 26
luglio 1995. Tale carteggio verte, comunque sia, su circostanze che precedono
abbondantemente la rogazione del testamento pubblico e non si vede quale
verosimile rilievo potrebbe avere ai fini del giudizio. Nella misura in cui il
Pretore ha ammesso l'allestimento di una perizia sulla capacità di intendere e
volere della testatrice, in ogni modo, il perito potrà ancora, ritenendo
necessaria la documentazione litigiosa per il corretto adempimento del suo
incarico, chiedere al giudice l'autorizzazione di acquisirla agli atti. Allo
stato attuale delle cose non si intravedono ragioni, invece, per scostarsi
dalla valutazione del Pretore.
-
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC). Gli appellanti rifonderanno alla controparte, che ha formulato
osservazioni con l'assistenza di un legale, un'adeguata indennità per
ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 800.– complessivi per ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________ __________ ____________________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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