Withdrawal of recusal request leads to striking off and costs

11.2001.56Autre juridiction4 mai 2001Withdrawn

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Résumé

In a land-register rectification dispute, the applicants filed a recusal request against the district judge and then withdrew it before the Court of Appeal ruled. The First Civil Chamber treated the withdrawal as desistance, struck the recusal request from the docket, and found no reason to depart from the usual rule that costs follow the withdrawing party. It reduced the court fee because there was no merits decision and fixed party compensation taking into account the respondent’s counsel’s work on the observations.

Regest

Art. 352 cpv. 1 CPC; withdrawal of a recusal request and procedural costs. The withdrawal of an application is, as a rule, to be treated as desistance and leads to striking the matter from the roll. In the absence of special circumstances, the withdrawing party bears the procedural costs and must indemnify the opposing party by an equitable amount of party costs. Where the proceedings end without a merits judgment, the court fee is to be reduced accordingly (consid. in fine). In fixing compensation, account must be taken of the legal work actually required, including the preparation of observations.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2001.56

Data decisione, Autorità: 04.05.2001, ICCA

Incarto n. 11.2001.00056

Lugano 4 maggio 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa .__.__ (rettifica del registro fondiario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 3 aprile 2001 da

__________ __________ -__________, __________ __________ __________ __________,


__________ __________, __________ __________, e __________ __________,


(patrocinati dall'avv. __________ __________ __________, __________)

contro

__________ __________,


(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);

giudicando ora sull'istanza di ricusazione presentata il 5 aprile 2001 dagli istanti nei confronti del Pretore;

premesso che __________ __________ -__________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ hanno convenuto __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo una rettifica del registro fondiario;

rilevato che gli attori hanno presentato, il 5 aprile 2001, un'istanza di ricusazione nei confronti del Pretore;

accertato che nelle sue osservazioni del 24 aprile 2001 __________ __________ propone di respingere la domanda;

osservato che il 25 aprile 2001 il Pretore ha trasmesso gli atti a questa Camera, non riconoscendo nei motivi addotti alcun titolo di ricusazione;

preso atto che il 25 aprile 2001 gli attori hanno comunicato di ritirare l'istanza;

ricordato che il ritiro di una domanda equivale per principio a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, di regola, l'addebito di oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili;

ritenuto che nella fattispecie non soccorrono ragioni per scostarsi da tali principi;

stabilito che, in ogni modo, la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la causa non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);

considerato che nella commisurazione delle ripetibili si deve tenere conto dell'impegno profuso dal legale del convenuto per la preparazione e la redazione delle osservazioni all'istanza;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. L'istanza di ricusazione è stralciata dai ruoli per desistenza.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 50.–

b) spese fr. 50.–

fr. 100.–

sono posti a carico degli istanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 250.– complessivi per ripetibili.

  1. Intimazione a:

– avv. __________ __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

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