AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2001.44
Data decisione, Autorità:
11.10.2001, ICCA
Incarto n.
11.2001.00044 (I)
Lugano,
11 ottobre 2001/rgc)
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .____.___
(protezione dell'unione coniugale: trattenuta di stipendio) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza dell'11 gennaio 2001 da
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________
__________, __________)
contro
__________ __________,
(ora patrocinato dall'avv. dott. __________
__________, __________);
giudicando
ora sul decreto del 13 marzo 2001 con cui il
Pretore ha revocato all'avv.
dott.
__________ __________, Lugano, il diritto di rappresentare il convenuto,
fissando a quest'ultimo un termine di 15 giorni per munirsi di un nuovo legale,
con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, gli sarebbe stato
designato un patrocinatore d'ufficio;
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 26 marzo 2001 presentato da __________ __________ contro il
decreto emesso il 13 marzo 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1961) e __________ __________ (1959) si sono sposati a
__________ il ____________________ 1988. Dal matrimonio sono nate __________,
il __________ __________ 1988, e __________, il ____________________ 1990. I
coniugi vivono separati dal 1° marzo 1997, quando il marito ha lasciato
l'abitazione familiare. Il 24 agosto 2000 __________ __________ ha chiesto al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, misure protettrici dell'unione
coniugale, nel senso di essere autorizzata a vivere separata, di vedersi
affidare le figlie (il padre potendo incontrarle liberamente), di obbligare il
marito a versarle dal 1° agosto 1999 un contributo alimentare di fr. 4000.–
mensili per sé e uno di
fr.
1500.– mensili per ogni figlia (oltre agli assegni familiari), come pure una
provvigione ad litem di fr. 5000.–. In via provvisionale essa ha instato
perché tali misure fossero disposte immediatamente.
B. Con
decreto cautelare del 25 agosto 2000, emanato senza contraddittorio in luogo e
vece del Pretore, il Segretario assessore ha autorizzato i coniugi a vivere
separati, ha affidato le figlie all'istante, ha attribuito un libero diritto di
visita a __________ __________ e ha condannato quest'ultimo a versare un contributo
alimentare di
fr.
2080.– mensili complessivi per moglie e figlie. All'udienza del 2 ottobre 2000,
indetta per la discussione dell'istanza e delle misure provvisionali,
__________ __________ ha postulato la conferma del decreto fino al momento in
cui fosse stata introdotta una richiesta comune di divorzio. Entrambe le parti
hanno offerto prove. Durante l'istruttoria, il 5 dicembre 2000, __________
__________ ha sollecitato – senza avanzare cifre – un aggiornamento dei
contributi alimentari. Statuendo il 7 dicembre 2000 senza contraddittorio, il
Pretore ha aumentato a fr. 1300.– mensili il contributo per la moglie e a fr.
1000.– mensili quello per ciascuna figlia (assegni familiari esclusi).
L'istruttoria provvisionale è tuttora in corso.
C. L'11
gennaio 2001 __________ __________ ha inoltrato al Pretore una seconda istanza
a tutela dell'unione coniugale, chiedendo che
dallo
stipendio del marito fosse trattenuta e versata a lei medesima la somma di fr.
3300.– mensili formante oggetto del contributo alimentare complessivo per sé e
le figlie. Alla discussione del 7 febbraio 2001 __________ __________ si è
opposto al provvedimento. Il Pretore ha statuito il 9 febbraio 2001, accogliendo
l'istanza e ordinando alla __________ __________ __________, __________ (per
cui il marito lavora), di trattenere dallo stipendio del convenuto l'importo di
fr. 3300.– mensili, accreditandolo su un conto bancario a nome dell'istante. La
tassa di giustizia e le spese di complessivi
fr. 150.–
sono state poste a carico di __________ __________a, tenuto a rifondere alla
moglie fr. 600.– per ripetibili.
D. Nel
frattempo, il giorno prima che il Pretore statuisse, il patrocinatore di
__________ __________, avvocato __________ __________ di __________, ha inviato
al Pretore la lettera in appresso:
Lugano, 8.2.2001
Onorevole signor Pretore,
Mi riferisco
all'emarginato incarto ed in particolare all'udienza di ieri mercoledì 7.2.2001
ore 16.00, consacrata alla discussione sulla domanda di trattenuta salari
inoltrata dalla moglie del mio cliente, signora __________ __________a.
Le confesso,
con qual certo disappunto, di non aver assolutamente apprezzato le sue
considerazioni personali, fatte tra l'altro col “sorrisino sulle labbra”: sostenere
apertamente, di aver fissato l'udienza di discussione alle ore 16.00, così da
permetterLe di avviare entro le ore 17.00, cioè prima della chiusura dell'ufficio
esecuzione, la richiesta di trattenuta salari, oltre ad essere considerazione
assolutamente fuori luogo, inutile e provocatoria, confermava e anticipava
molto inelegantemente al sottoscritto quale sarebbe stata la sua decisione
finale. Peccato, che non abbia pensato di riportarla fedelmente a verbale…
Come per
l'avvocato esiste un dovere al rispetto di magistrati e autorità, che il nostro
codice professionale, al suo art. 25, riassume nell'espressione “atteggiamento
dignitoso”, ciò deve valere, a maggiore ragione, per chi, come Lei, è detentore
di un potere quale quello giudiziario! La prego di prendere buona nota di
quanto sopra, nella speranza, naturalmente, che Lei non interpreti questa mia
unicamente quale sfogo personale.
È solo una
doverosa puntualizzazione, che desideravo portarLe a conoscenza, sicuro del
fatto che simili episodi non avranno più a ripetersi.
Con i miei
più distinti ossequi
(segue
la firma)
E. Con
ordinanza del 16 febbraio 2001 il Pretore ha intimato la lettera alla legale di
__________ __________ e a __________ __________ personalmente, assegnando loro
un termine di 10 giorni per pronunciarsi “sulla capacità dell'avv. __________
di difendere adeguatamente gli interessi non solo di __________ __________, ma
pure delle figlie __________ e __________a, per la nota triangolazione di
patrocinio che è caratteristica ai procedimenti famigliari dove sono coinvolti
dei figli minorenni”. L'avvocato __________ __________ ha ricevuto copia dell'ordinanza.
__________ __________ ha comunicato il 21 febbraio 2001 di non avere
osservazioni da formulare. La legale di __________ __________ ha definito il 28
febbraio 2001 la lettera “poco elegante”, esprimendo l'auspicio che “con l'intervento
del nuovo patrocinatore del signor __________ __________ la vertenza (...)
possa evolvere in senso positivo e collaborativo, soprattutto nell'interesse
delle due figlie minorenni”.
F. Nelle
circostanze descritte il Pretore ha emanato il 13 marzo 2001 un decreto dal seguente
dispositivo:
-
È dichiarato decaduto e revocato il diritto
dell'avv. __________ __________ di patrocinare il signor __________ __________
nelle vertenze di carattere famigliare (in particolare nell'inc.
..__________) che lo vedono opposto alla moglie __________
__________.
-
Una
volta cresciuto in giudicato il presente decreto, al signor __________
__________ verrà assegnato un termine di 15 giorni per munirsi di un nuovo
avvocato, con la comminatoria della nomina di un avvocato d'ufficio in caso d'inottemperanza.
-
Intimazione
all'avv. __________ __________ __________, all'avv. __________ __________ e al
signor __________ __________.
G. Contro
il decreto predetto __________ __________ è insorto con un appello del 26 marzo
2001 nel quale chiede che, previo conferimento dell'effetto sospensivo, il giudizio
impugnato sia annullato, rispettivamente sia dichiarato nullo. Il Pretore ha conferito
effetto sospensivo all'appello il 2 aprile 2001. __________ __________ non ha
presentato osservazioni.
Considerando
in diritto 1. L'appello contro un decreto pretorile è ricevibile, ove ottenga il
beneficio dell'effetto sospensivo, “nel termine ordinario” (art. 96 cpv.
4 CPC), ossia entro venti giorni dalla notifica del decreto stesso (art. 308
cpv. 1 CPC). In concreto l'appello, presentato in tempo utile, è munito – come
detto – di effetto sospensivo. Nulla osta perciò alla sua trattazione.
-
Il Pretore ha ricordato anzitutto che, ove ritenga una persona incapace
di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, il
giudice diffida tale persona a dotarsi entro breve termine di un patrocinatore,
con la comminatoria della nomina di un avvocato d'ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC).
Secondo il Pretore tale norma si applica anche al legale che non sappia
difendere adeguatamente gli interessi del proprio assistito, come risulterebbe
da una sentenza del Tribunale federale pubblicata in SJZ 90/ 1994 pag. 236.
Nella fattispecie – ha continuato il Pretore – l'avvocato __________ ha
dimostrato tutta la sua imperizia sia rimproverandogli a torto, nella nota
lettera, di avere fissato l'udienza del 7 febbraio 2001 alle ore 16 per poi trasmettere
l'ordine di trattenuta salariale all'Ufficio di esecuzione entro le ore 17 (mentre
l'Ufficio di esecuzione non ha alcuna competenza al proposito), sia accusandolo
gratuitamente di avere lasciato intuire, già la vigilia, l'esito del giudizio.
Anzi, con simili atteggiamenti insultanti il legale nuocerebbe addirittura al
convenuto, poiché pregiudicherebbe gli interessi delle due figlie minorenni
coinvolte – loro malgrado – nella procedura a tutela dell'unione coniugale. La
sostituzione dell'avvocato, quindi, si imporrebbe anche per il bene delle
ragazze.
-
L'appellante
imputa al primo giudice un eccesso di potere, dolendosi che a carico del suo
avvocato sia stata pronunciata una misura disciplinare senza alcuna base
legale. L'art. 39 cpv. 2 CPC – egli rileva – si applica alle parti, non ai
patrocinatori, il Pretore avendo poteri disciplinari nei confronti degli avvocati
unicamente per quanto attiene alla polizia delle udienze. Con la sua decisione
inoltre il Pretore avrebbe prevaricato i suoi diritti di convenuto, cui solo
spetta la facoltà – come parte – di revocare il mandato al proprio legale (art.
404 CO). Se mai il giudice può rimuovere un patrocinatore d'ufficio, ma non un
avvocato di fiducia, cui è rimessa l'intera responsabilità del proprio agire.
Avesse inteso tutelare gli interessi delle due figlie minorenni, il Pretore
avrebbe dovuto designare un curatore. Avesse ravvisato inimicizia nei confronti
dell'avvocato __________, avrebbe dovuto ricusarsi. Costringendolo a sostituire
il legale, egli si è sospinto invece nell'abuso di potere, tanto più che in
concreto il patrono non è incorso in alcuna mancanza. Il provvedimento denota
per di più la sua sproporzione e trascende nell'arbitrio, ove appena si pensi
che il patrocinatore neppure ha avuto modo di esprimersi prima di essere
colpito dalla revoca. Tutto ciò viola la libertà d'industria e di commercio,
oltre che la libertà contrattuale, e rende il decreto impugnato annullabile, se
non nullo sin dall'inizio.
-
A
ragione l'appellante fa valere che l'art. 39 cpv. 2 CPC, sulla quale il Pretore
fonda il proprio ragionamento, si applica alle parti, non ai patrocinatori. La
norma costituisce un'eccezione al principio dell'art. 39 cpv. 1 CPC, secondo
cui l'attore e il convenuto hanno il diritto di compiere personalmente tutti
gli atti processuali. Nel Ticino e nel resto della Svizzera le parti non sono
tenute a farsi patrocinare in giudizio, come in Italia e in Germania nella
maggioranza dei processi civili (DTF del 23 novembre 1995 in re T., consid. 3a
con rinvii). L'art. 39 cpv. 2 CPC pone un limite a tale riguardo nell'ipotesi
in cui una parte non sia in grado di discutere la propria causa con la
necessaria chiarezza, sempre che la nomina di un patrocinatore d'ufficio
risulti giustificata da circostanze concrete e oggettive (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 5 ad art. 39). La norma in questione non si
riferisce dunque agli avvocati, tant'è che si trova inserita in un capitolo del
Codice di procedura civile riguardante “le parti in generale”, mentre dei
patrocinatori si occupa il capitolo successivo (art. 64 segg.). Ne segue che in
concreto il Pretore non poteva far capo all'art. 39 cpv. 2 CPC per obbligare
l'appellante a cambiare avvocato.
-
Il
problema è di sapere, nelle condizioni descritte, se il provvedimento litigioso
possa legittimamente ancorarsi ad altri principi di dottrina o di
giurisprudenza, che questa Camera è chiamata ad applicare d'ufficio (art. 87
cpv. 1 CPC). Il primo giudice si richiama a una sentenza del Tribunale federale
pubblicata in SJZ 90/1994 pag. 236, stando alla quale un giudice deve
sostituire di propria iniziativa un patrocinatore d'ufficio che non si riveli
all'altezza del suo compito. Egli disconosce nondimeno che il difensore
d'ufficio non svolge la propria funzione in virtù di un mandato a carattere
civilistico con il cliente, bensì di un rapporto di diritto pubblico con il
Cantone (Poudret, Commentaire de l'OJF,
vol. V, Berna 1992, pag. 126 in fondo con richiamo al vol. II, Berna 1990, pag.
41 verso il basso; Zen-Ruffinen
in: JdT 137/ 1989 I pag. 53 n. 5). L'ente pubblico, nella misura in cui insedia
e retribuisce il patrocinatore d'ufficio, può anche rimuovere quest'ultimo ove
ritenga che costui non assolva adeguatamente l'incarico. Si aggiunga che il
precedente del Tribunale federale menzionato dal Pretore si riferiva a una
difesa penale. Ora, l'accusato che in un procedimento penale si vede assegnare
un patrocinatore d'ufficio ha diritto a una difesa competente, effettiva ed
efficace (DTF 126 I 198 in fondo). Se tollera un difensore d'ufficio che
trascura gravemente i suoi doveri professionali, l'autorità viola il diritto
del cittadino a un equo processo (loc. cit.). Sotto questo profilo non si può
semplicemente quindi equiparare un patrocinatore d'ufficio – come fa il Pretore
– a un avvocato di fiducia. Il decreto impugnato non trova conforto nemmeno in
tale prospettiva.
-
In
realtà non sussistono norme che abilitino un giudice a costringere una parte a
sostituire il proprio patrocinatore di fiducia. Il giudice non può, in altri
termini, sindacare le capacità professionali di un avvocato. Può adottare
provvedimenti nei confronti di un legale che infranga obblighi deontologici. L'art.
69 cpv. 1 CPC stabilisce in effetti – con rinvio all'art. 68 cpv. 1 – che i
patrocinatori hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità, di non
offendere le convenienze, di non turbare l'andamento delle udienze e di non far
uso di espressioni ingiuriose o offensive (cfr. anche l'art. 25 CAvv). In caso
di mancanza a tali doveri il giudice può deferire il patrocinatore all'autorità
disciplinare (art. 69 cpv. 2 CPC e 43 LAvv). Per non intralciare la libertà d'espressione
e di critica sui fatti della causa e sulla condotta del processo, libertà che
sgorga dal diritto d'essere sentito e che compete non solo alle parti ma anche
agli avvocati, il limite delle convenienze deve nondimeno rimanere
relativamente flessibile, nel senso che vanno sanzionate solo le violazioni non
necessarie per la difesa del cliente o le formulazioni inutilmente offensive (Poudret, op. cit., vol. I, pag. 191 con
richiami di giurisprudenza). L'inflizione di misure disciplinari non deve
dipendere, in sostanza, dalla suscettibilità del singolo magistrato.
-
Nel
caso in esame i rimproveri mossi al Pretore dall'avv. __________ __________ non
mancano di insipienza. Come sottolinea il primo giudice, non è dato a divedere
quale ruolo avrebbe dovuto assumere l'Ufficio di esecuzione nell'emanazione di
un decreto di trattenuta salariale, sicché le allusioni del patrono ad asserite
provocazioni del Pretore (“col sorrisino sulle labbra”) o a pretese
anticipazioni del giudizio si rivelano mere illazioni dovute a imperizia del
legale stesso. Il monito al Pretore, poi, affinché non interpretasse la nota
lettera “unicamente quale sfogo personale”, ma provvedesse affinché “simili
episodi” non avessero più a ripetersi denota una disinvoltura fuori posto (ancorché
non insultante, contrariamente a quanto reputa il Pretore), dovuta all'equivoco
in cui il legale versava per propria inavvertenza. Se invece di trarre
conclusioni affrettate sul comportamento del Pretore avesse consultato la procedura
applicabile a una richiesta di trattenuta salariale, il patrono avrebbe
costatato d'acchito l'estraneità dell'Ufficio di esecuzione. La diffida ai debitori
dell'art. 177 CC è bensì una misura di esecuzione forzata, ma sui generis
(Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les
effets du mariage, Berna 2000, pag.
296 n. 705). Ci si può domandare, certo, se la leggerezza del legale non giustifichi
un deferimento all'autorità disciplinare. Sia come sia, l'art. 69 cpv. 2 CPC
non pone scadenze a tal fine. Il Pretore potrà ancora agire in tal senso,
quindi, dopo l'emanazione del presente giudizio.
-
Rimane
il fatto che il decreto impugnato non risulta corroborato, come rileva l'appellante,
da alcuna base legale. E risulta ancora meno sostenibile ove si consideri che l'art.
6 par. 3 lett. c CEDU garantisce a ogni accusato – tra l'altro – il diritto a
un difensore di propria scelta. Ora, secondo la giurisprudenza più recente
della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, l'art. 6 CEDU si applica in linea di
principio anche alle procedure di carattere esecutivo (Villiger, Handbuch der Europäischen
Menschenrechtskonvention, 2ª edizione, pag. 249 n.
390). Non constano precedenti in cui siano state ravvisate deroghe all'art. 6
par. 3 lett. c CEDU che giustificassero di imporre a una parte la sostituzione
del patrocinatore di fiducia. Se mai la parte si è dovuta separare dal proprio
avvocato in seguito a sanzioni disciplinari adottate nei confronti di
quest'ultimo, ma non per coercizione diretta. La responsabilità del modo in cui
un legale di fiducia gestisce gli interessi del cliente, del resto, incombe al
legale medesimo. Né lo Stato né il giudice devono sostituirvisi. Una volta di
più, pertanto, il decreto impugnato non resiste alla critica.
-
Il
Pretore motiva l'ingiunzione al convenuto di sostituire l'avvocato __________–
come detto – anche con la necessità di salvaguardare il bene delle due figlie
minorenni coinvolte nella procedura a tutela dell'unione coniugale. Stando al
primo giudice “il procedimento in esame ha una valenza umana e giuridica assai
delicata ed i consigli di un patrocinatore avvertito possono essere assai
preziosi” (decreto, pag. 3 in fondo). A prescindere dal fatto però che il
Pretore non indica concretamente in quali mancanze sarebbe incorso l'avvocato
Bianchetti verso le figlie del cliente, una parte non può seriamente essere
costretta a cambiare patrocinatore – ammesso e non concesso che ciò sia teoricamente
possibile – solo perché tale patrocinatore non appare in grado di “consigliare”
il cliente conformemente agli interessi della prole. Tutt'al più, per motivi
gravi, il giudice può istituire in favore di figli minorenni una curatela a
norma dell'art. 146 CC (applicabile per analogia anche a misure protettrici
dell'unione coniugale: Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 8 ad art. 146/147; Schweighauser in: Schwenzer, Praxiskommentar
Scheidungsrecht, n. 9 ad art. 146), ma non può menomare
i diritti formali delle parti a un equo processo. Se ne conclude, in ultima
analisi, che l'appello merita accoglimento e che il decreto impugnato va
annullato.
-
Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148
cpv. 1
CPC). Se non che, __________ __________ si è astenuta dal postulare il rigetto
dell'appello e non può essere considerata “soccombente” (Rep. 1997 pag. 137 consid.
4). Quanto allo Stato, esso non è parte in causa e non può essere tenuto al
pagamento di alcunché (loc. cit.). In concreto non vi è quindi alcun “soccombente”
che possa essere tenuto al pagamento di spese o alla rifusione di ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è accolto e il decreto impugnato è annullato.
-
Non si
prelevano oneri processuali né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
– avv.
dott. __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________ __________, __________.
Comunicazione:
– avv.
dott. __________ __________, __________o;
– Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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