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Numero d'incarto:
11.2001.38
Data decisione, Autorità:
12.04.2001, ICCA
Incarto n.
11.2001.00038
Lugano,
12 aprile
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Pellegrini
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire sulla “dichiarazione di nullità” del 1° marzo 2001 presentata da
__________ __________ __________ __________ e
__________ __________ , __________ -
riguardo alla decisione emessa il 4 febbraio 1998
dalla
Divisione degli interni, Sezione degli
enti locali
quale autorità di vigilanza sullo stato civile
e alla
sentenza emanata su ricorso il 28 dicembre 2000 da questa Camera in merito alla
trascrizione di un matrimonio estero nel registro svizzero delle famiglie (inc.
..__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta la
“dichiarazione di nullità”;
- Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 28 dicembre 2000 questa Camera ha accolto un ricorso introdotto
da __________ __________ __________ e __________ __________ contro una
decisione emessa il 4 febbraio 1998 dalla Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sullo stato civile, riconoscendo
il matrimonio contratto all'estero dai ricorrenti e disponendone l'iscrizione
nel registro delle famiglie di Lugano (inc. ..__________);
che in esito
a tale giudizio non sono state riscosse tasse o spese né sono state assegnate
ripetibili;
che un
ricorso di diritto amministrativo presentato dai ricorrenti il 12 febbraio 2001
al Tribunale federale contro la mancata assegnazione di ripetibili è stato
dichiarato inammissibile con sentenza del 15 marzo 2001;
che
__________ __________ __________ e __________ __________ __________ hanno
inoltrato a questa Camera una “dichiarazione di nullità” del 1° marzo 2001
nella quale chiedono di dichiarare nulla la decisione emanata il
4
febbraio 1998 dall'autorità di vigilanza e tutta la successiva procedura di ricorso
svoltasi davanti al Tribunale di appello;
che
un'istanza di ricusazione introdotta il 7 marzo 2001 da entrambi i coniugi nei
confronti dei giudici di appello che hanno statuito sul loro ricorso è stata
respinta da questa Camera, composta di altri magistrati, con sentenza del 10
aprile 2001 (inc. ..__________);
che nulla
osta, ciò premesso, all'emanazione del giudizio sulla “dichiarazione di nullità”,
l'autorità di vigilanza – cui __________ __________ __________ e __________
__________ __________ hanno inviato direttamente un esemplare di tale
“dichiarazione” – non avendo formulato osservazioni a questa Camera;
e considerando
in diritto: che
la richiesta di dichiarare nulla la decisione emessa il 4 febbraio 1998
dall'autorità di vigilanza si rivela d'acchito priva d'oggetto, a prescindere
da qualsiasi rimedio ora esperibile, tale decisione essendo stato sostituita – appunto
– dalla sentenza riformatoria pronunciata il 28 dicembre 2000 da questa Camera;
che per
quanto riguarda la sentenza emessa da questa Camera, ultimo grado di giurisdizione
cantonale (art. 32 cpv. 2 vLAC e 32 cpv. 3 LAC, art. 423 cpv. 3 vCC e 424 cpv.
3 CPC), essa è suscettibile solo di revisione o di interpretazione, unici
rimedi previsti dalla legge di procedura per le cause amministrative contro
sentenze passate in giudicato (art. 35 e 40);
che una
domanda di revisione o di interpretazione è proponibile, in ogni modo, solo per
i titoli esplicitamente enunciati dagli stessi art. 35 e 40 LPAmm;
che
nessun ordinamento processuale ticinese prevede, invece, “dichiarazioni di nullità”
o istituti consimili;
che in
concreto gli interessati non evocano il minimo argomento atto a suffragare una
domanda di revisione o di interpretazione contro la sentenza di appello, sicché
la “dichiarazione di nullità” non può nemmeno essere interpretata a tale
stregua;
che, del
resto, gli interessati non avrebbero alcun interesse legittimo a far dichiarare
nulla una sentenza loro favorevole, senza la quale il loro matrimonio non
sarebbe stato iscritto nel registro delle famiglie;
che nelle
circostanze descritte l'atto in esame si rivela già a prima vista inammissibile;
che giovi
nondimeno aggiungere, a titolo meramente abbondanziale, come la procedura
seguita nel caso specifico non sia né nulla né annullabile;
che
infatti, giusta l'art. 32 cpv. 1 LDIP, una decisione o un documento straniero
concernente lo stato civile è iscritto nei registri svizzeri solo “se così
dispone l'autorità di vigilanza”;
che una
decisione negativa dell'autorità di vigilanza può essere impugnata davanti
all'autorità giudiziaria, come è avvenuto nella fattispecie, sicché non si vede
assolutamente di quale vizio sarebbe inficiata la procedura ormai conclusa;
che gli
oneri processuali del sindacato odierno seguono la soccombenza (art. 28 cpv. 1
lett. a e cpv. 2 LPAmm), ciò che rende superata la richiesta d'anticipo rivolta
agli interessati il 6 marzo 2001 da questa Camera, la tassa di giustizia e le
spese dovendo essere versate a titolo definitivo (e non solo in garanzia dei
costi presunti);
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui non è priva di oggetto, la “dichiarazione di nullità” è
irricevibile.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico di __________ __________ __________ e di __________ __________
__________ in solido.
- Intimazione:
– __________
__________ , __________ -;
– __________
__________ , __________ -;
– Divisione
degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sullo stato
civile.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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