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Numero d'incarto:
11.2001.30
Data decisione, Autorità:
14.08.2001, ICCA
Incarto n.:
11.2001.00030
Lugano
14 agosto
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Città promossa con istanza del 13 ottobre 2000 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se deve essere accolto
l'appello del 16 febbraio 2001 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 6 febbraio 2001 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore
della giurisdizione di Locarno-Città;
- Il
giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1967) e __________ __________ (1974), cittadina dominicana, si sono
sposati a __________ il 23 agosto 1996. Dal matrimonio non sono nati figli. Il
marito lavora nel settore ferroviario delle __________ a __________ con uno
stipendio mensile di fr. 5'130.– lordi, la moglie ha iniziato nel maggio 1998
un'attività di cameriera, con un reddito mensile di fr. 2'700.– lordi. Il 14
settembre 1998 essa ha inoltrato al Pretore della giurisdizione di
Locarno-Città un'istanza a protezione dell'unione coniugale, che ha poi
ritirato il 10 dicembre 1998 (inc. ..). Il 29
aprile 1999 __________ __________ ha chiesto al medesimo Pretore di essere
convocato con la moglie per il tentativo di conciliazione e con istanza
cautelare dello stesso giorno ha postulato l'autorizzazione a vivere separato e
l'assegnazione dell'abitazione coniugale (.____________________).
All'udienza del 17 giugno 1999, indetta per la discussione cautelare,
__________ __________ ha instato per la concessione di un contributo alimentare
di fr. 1'500.– mensili e per di una provvigione ad litem di fr.
2'000.–. Statuendo il 16 agosto 1999, il Pretore ha fatto ordine a __________
__________ mensili.
B. __________
__________ ha promosso il 15 settembre 1999 azione di divorzio, alla quale si è
opposta il 17 novembre 1999 __________ __________ L'attore ha ritirato la
petizione il 12 aprile 2000 e il
13 aprile
2000 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli (inc.
..). Il 30 aprile 2000 __________ __________ ha
introdotto un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo un
contributo alimentare di fr. 490.– dal 1° novembre 1999 e un'indennità di fr.
6'000.– per arredare il proprio appartamento (inc.
..). All'udienza del 26 maggio 2000 i coniugi si
sono accordati su un contributo alimentare di fr. 490.– mensili dal 1° maggio
2000, riconoscendosi il diritto di chiederne la modifica in ogni tempo. Preso
atto dell'intesa, il Segretario assessore ha stralciato la causa dai ruoli in
luogo e vece del Pretore.
C. Il
marito si è nuovamente rivolto il 13 ottobre 2000 al Pretore, chiedendo la
soppressione del contributo per la moglie dal 1° no-vembre 2000. All'udienza
del 6 novembre 2000, indetta per la discussione, __________ __________ ha
confermato la domanda, alla quale si è opposta la convenuta. Le parti hanno
rinunciato a comparire al dibattimento finale e si sono rimesse ai contenuti
dei propri memoriali conclusivi. Con sentenza emessa il 6 febbraio 2001 in
luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto l'istanza e ha
posto la tassa di giustizia di fr. 400.– con le spese a carico dell'istante,
condannato a rifondere alla convenuta fr. 800.– per ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 16
febbraio 2001 volto a ottenere la soppressione del contributo alimentare per la
moglie dal 1° novembre 2000. Nelle sue osservazioni del 21 marzo 2001
__________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza
impugnata.
Considerando
in diritto: 1. L'art.
176 cpv. 1 n. 1 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione
domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari
dell'uno in favore dell'altro. Il criterio per la definizione di tali
contributi è disciplinato dal diritto federale e si fonda, per analogia, sui
principi dell'art. 163 CC. Il relativo ammontare si calcola perciò in base al riparto
dell'eccedenza – di regola a metà – che risulta una volta dedotto dal reddito
dei coniugi il rispettivo fabbisogno (DTF 123 III 1, 121 III 302; Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 3 e 4 ad art. 176; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, n. 17 segg. ad
art. 176 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
Les effets du mariage, Berna 2000 pag. 289 segg., n. 685 segg.). L'art. 179
cpv. 1 CC consente di modificare o revocare in ogni tempo le misure,
adattandole alle nuove circostanze (Hasenböhler in: Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, Basilea 1996, n. 3 e 4 ad art. 179 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op.
cit., pag. 323, n. 783).
- Il primo giudice ha accertato anzitutto che, per ammissione dell'istante
medesima, la situazione dei coniugi è rimasta sostanzialmente invariata dopo
l'accordo del 26 maggio 2001. Esclusa una diversa interpretazione delle norme a
protezione dell'unione coniugale dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto del
divorzio, egli ha ritenuto che l'opposizione della moglie allo scioglimento del
matrimonio, con la conseguenza che il marito deve attendere – per principio –
il termine di quattro anni previsto dall'art. 114 CC, non costituisce un abuso
di diritto e non giustifica pertanto la revoca del contributo alimentare.
L'appellante
afferma che la modifica delle circostanze per rapporto al momento dell'accordo
dev'essere ravvisata nel fatto che in caso di divorzio la moglie non potrebbe
pretendere il versamento di un contributo alimentare, poiché essa è giovane, in
buona salute, senza figli e si è già reinserita nel mondo del lavoro.
Applicando per analogia l'art. 151 cpv. 1 vCC – egli prosegue – all'appellata
non sarebbe dovuta alcuna prestazione e il versamento di un contributo per un
anno corrisponderebbe a una rendita limitata nel tempo.
-
Lo
stesso appellante non nega che la situazione economica e personale dei coniugi
è rimasta sostanzialmente immutata dopo il 26 maggio 2000, quando è stato sottoscritto
l'accordo in virtù del quale egli si impegnava a versare alla moglie un contributo
alimentare di fr. 490.– mensili. L'interessato non pretende nemmeno che tale importo
si fondasse su calcoli errati o su circostanze non considerate a suo tempo nella
determinazione del contributo. Afferma soltanto che la modifica delle
circostanze va ravvisata nell'avvenuto versamento alla moglie del contributo
alimentare per un anno, ciò che corrisponderebbe a una rendita limitata nel
tempo giusta l'art. 151 cpv. 1 vCC, il massimo al quale la convenuta potrebbe
chiedere in caso di divorzio. La norma testé invocata non è più in vigore,
tuttavia, dal 1° gennaio 2000. Si deve ritenere dunque che con tale
argomentazione l'appellante rivendichi, già durante la separazione di fatto,
l'applicazione per analogia dell'art. 125 cpv. 1 CC, secondo cui dopo il
divorzio ogni coniuge deve, nella misura del possibile, provvedere autonomamente
ai suoi bisogni (DTF 127 III 136).
-
L'obbligo
reciproco di mantenimento previsto dall'art. 163 CC persiste per tutta la
durata del matrimonio, fino allo scioglimento del vincolo e non cessa durante
la sospensione della comunione domestica né durante la procedura di divorzio (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op.
cit., pag. 230, n. 502; Werro,
Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, n. 936 pag. 200, n. 964 pag.
205). In concreto il marito ha ritirato l'azione di divorzio il 12 aprile 2000.
Il 26 maggio 2000 egli sapeva quindi di dover attendere – per principio –
quattro anni prima di poter divorziare, né egli contesta di avere firmato la
nota transazione con conoscenza di causa. Nella fattispecie, come ha rilevato
il primo giudice, l'opposizione della moglie al divorzio, mancando gli estremi
dell'art. 114 CC, non configura un manifesto abuso di diritto. D'altra parte la
convenuta adempie nella misura delle proprie forze l'obbligo di mantenimento
della famiglia che le compete (DTF 114 II 17 consid. 5, 302 consid. 3a), poiché
essa lavora a tempo pieno dal giugno del 1998. Nelle circostanze descritte non
vi era alcun motivo il 13 ottobre 2000 di modificare le misure protettrici
dell'unione coniugale concordemente accettate dai coniugi il 26 maggio 2000.
L'appello, manifestamente infondato, è dunque destinato all'insuccesso.
-
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante, che
rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1
CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.– per
ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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