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Numero d'incarto:
11.2001.24
Data decisione, Autorità:
13.02.2001, ICCA
Incarto n.
11.2001.00024
Lugano,
13 febbraio
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__ (misure provvisionali in
pendenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del
19 maggio 2000 da
__________ __________, ora
in __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________.
__________, __________)
e
nella analoga causa ..__________della medesima Pretura
introdotta dalla convenuta nei confronti dell'istante;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 30 gennaio 2001 presentato da __________ __________ contro il
decreto cautelare emesso il 22 gennaio 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezio-
ne
6:
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ il 5 febbraio 2001;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1946) e __________ __________ nata
__________ (1966), divorziati, hanno contratto matrimonio a __________ il
__________febbraio
1998. Al momento di sposarsi __________ __________ aveva già __________, avuto
dal suo primo marito il ____________________ 1986. I coniugi si sono stabiliti
a . __________ __________ era tecnico di cantiere a __________
__________ per l'impresa edile __________ () , .
La moglie, di formazione sarta, lavorava come barista al “
- ” di __________ per la ditta .. __________
__________, __________. Cessata tale attività al momento di sposarsi, nel
gennaio del 2000 essa si è iscritta ai ruoli della disoccupazione. Dal
matrimonio non sono nati figli.
B. Il
19 maggio 2000 __________ __________ ha introdotto davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 6, azione di divorzio per rottura del vincolo coniugale. Postulato
il beneficio dell'assistenza giudiziaria, egli ha chiesto inoltre che in via
provvisionale gli fosse assegnato l'appartamento comune con tutti i mobili e le
suppellettili. I coniugi si sono separati di fatto verso la metà di giugno del
2000. __________ __________ ha instato da parte sua, il 14 giugno 2000, perché
in via provvisionale l'appartamento comune fosse attribuito a sé medesima e il
marito fosse condannato a versarle un contributo alimentare di fr. 3000.–
mensili (fr. 2000.– mensili fino al contraddittorio), oltre che a saldare tutti
i debiti coniugali. Essa ha sollecitato altresì una provvigione ad litem
di fr. 4000.– o, subordinatamente, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. La
causa di divorzio si trova tuttora allo stadio della petizione.
C. L'assetto
provvisionale è stato discusso a un'udienza tenutasi il 21 giugno 2000, durante
la quale __________ __________ ha consentito a lasciare l'appartamento comune
in uso alla moglie. Sul contributo alimentare e sulla provvigione ad litem
non è stato raggiunto invece alcun accordo, di modo che con decreto cautelare
del 13 luglio 2000 emanato “nelle more istruttorie” il Pretore ha ingiunto
all'attore di corrispondere a __________ __________ un contributo alimentare di
fr. 1500.– mensili dal 14 giugno 2000. Il 1° agosto 2000 la moglie ha ripreso a
tempo parziale l'attività di barista esercitata prima del matrimonio al
“__________ -__________ ” di __________, continuando a riscuotere per il resto
l'indennità di disoccupazione.
D. Esperita
l'istruttoria, __________ __________ ha presentato il 15 novembre 2000 un
riassunto conclusivo nel quale ha offerto alla moglie un contributo
provvisionale di fr. 100.– mensili dal 18 agosto 2000. Nel suo riassunto
conclusivo del 27 novembre 2000 __________ __________ ha rivendicato un
contributo di fr. 2660.– mensili fino al 30 settembre 2000, ridotto a fr.
2435.– dopo di allora, senza più insistere per la provvigione ad litem,
ma ribadendo la domanda di assistenza giudiziaria. Le parti hanno rinunciato
alla discussione finale.
E. Statuendo
il 22 gennaio 2001, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza cautelare di
__________ __________, nel senso che ha condannato il marito a versare a
quest'ultima un contributo provvisionale di fr. 1150.– mensili nel periodo dal
14 giugno 2000 al 30 giugno 2000, un contributo di fr. 1200.– per il mese di
luglio 2000, uno di fr. 607.– per il mese di agosto 2000, uno di fr. 700.– per
il mese di settembre 2000, uno di fr. 787.– per il mese di ottobre 2000, uno di
fr. 1244.– per il mese di novembre 2000, uno di fr. 766.– per il mese di
dicembre 2000 e uno di fr. 1007.– mensili dal gennaio 2001 in poi. La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 250.– sono state poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. I coniugi sono
stati ammessi entrambi al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
F. Contro
il decreto cautelare appena citato __________ __________ è insorto il 30
gennaio 2001 con un appello per ottenere che il contributo alimentare in favore
della moglie sia fissato in fr. 100.– mensili dal 18 agosto 2000. L'appello non
è stato notificato a __________ __________.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha rilevato che l'appellante, dopo avere lavorato
quasi tre anni per l'impresa __________ (__________) __________ con uno
stipendio di fr. 4300.– netti mensili (tredicesima compresa), all'inizio del
2000 è passato di sua iniziativa alle dipendenze della ditta __________
__________ __________, __________, dove guadagna soltanto fr. 3442.– mensili.
Tale decisione unilaterale non potendo andare a scapito della moglie, il primo
giudice ha imputato all'appellante una potenzialità lucrativa di fr. 4300.–
mensili (compresi i fr. 1000.– annui che l'attore ammetteva di conseguire accessoriamente
come maestro di sci). Quanto alla moglie, il Pretore ha accertato i relativi
introiti sommando le entrate di lei nel periodo da maggio a dicembre del 2000
(come iscritta alla disoccupazione e barista a tempo parziale), stimando per
finire in fr. 2000.– mensili le di lei capacità di guadagno a decorrere dal
gennaio 2001.
- L'appellante
fa valere anzitutto di essersi dovuto licenziare dalla __________ (__________)
__________ per necessità, il testimone __________ __________ avendo confermato
che dall'inizio del 2000 egli “non ci stava più [sul posto di lavoro] con la testa
e dunque il suo rendimento era insufficiente” (act. V, pag. 2 in alto).
Soggiunge che presso l'impresa __________ __________ __________ gli era stato
proposto inizialmente uno stipendio di fr. 5000.– (act. IV, pag. 1 in basso),
ma che poi tale retribuzione gli era stata ridimensionata per la sua scarsa esperienza
nel settore del tinteggio. Così argomentando, tuttavia, l'appellante si limita
a ribadire le sue tesi di prima sede, ma non spiega perché le motivazioni del
Pretore sarebbero criticabili. Di per sé l'appello potrebbe quindi essere
dichiarato irricevibile già per insufficienza di requisiti formali (art. 309
cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).
Sia come
sia, è appena il caso di rilevare che la mancanza di concentrazione sul posto
di lavoro rimproverata all'appellante dalla __________ (__________) __________
ancora non giustificava – e da lungi – un licenziamento spontaneo. La libera
scelta di una professione trova da sempre i suoi limiti nell'obbligo di provvedere
al debito mantenimento della famiglia (DTF 114 IV 124). Ammettere che un coniuge
possa assumere un lavoro nettamente meno rimunerato solo perché attraversa
difficoltà coniugali significherebbe consentire a una parte di abdicare senza
conseguenze a responsabilità assunte con il matrimonio, ciò che sarebbe semplicemente
impensabile. Quanto all'attività presso la ditta __________ __________
__________, l'appellante sapeva sin dall'inizio che quell'azienda si occupa
anzitutto di opere di pittura edile, mentre egli era tecnico di cantiere (caposquadra)
in un'impresa di costruzione. Non si vede, in assenza di qualsivoglia
chiarimento, come egli potesse ragionevolmente credere di passare senza
problemi da un'attività all'altra. Manifestamente infondato, su questo punto
l'appello è destinato all'insuccesso.
- Afferma l'appellante che il Pretore ha imputato un reddito potenziale
a egli medesimo, ma non ha fatto altrettanto con la moglie, la quale prima del
matrimonio guadagnava fr. 2750.– lordi mensili (act. VII, pag. 2, risposta n.
- e potrebbe conseguire ancora oggi fr. 3000.– mensili, il minimo previsto dal
contratto collettivo di categoria. Il primo giudice le ha riconosciuto invece
un'inabilità lucrativa del 50% per il semplice fatto che all'interrogatorio formale
essa pretendeva di sentirsi poco bene. Infine il primo giudice avrebbe
trascurato che l'appellata incassa fr. 1285.– ogni mese per il figlio Étienne
(fr. 450.– di contributo alimentare dal padre, fr. 182.– di assegno familiare e
fr. 653.– di assegno integrativo).
Dall'ultima
allegazione va subito sgombrato il campo. Quel che la madre del bambino
riscuote per il figlio è destinato al figlio stesso e non a sé. Invano
l'appellante cerca pertanto di sottrarsi ai propri obblighi invocando introiti
destinati a terzi. Per quanto riguarda la capacità lucrativa dell'interessata,
è vero che l'inabilità del 50% ritenuta dal Pretore dopo il dicembre 2000
(decreto impugnato, pag. 5 in alto) senza il conforto del benché minimo certificato
medico è arbitraria. Ciò non toglie che durante una causa di stato ogni coniuge
ha il diritto di mantenere – in linea di principio e per quanto le condizioni
finanziarie della famiglia lo permettano – il tenore di vita precedente (DTF
114 II 26). Il coniuge che durante la vita in comune lavorava solo a tempo
parziale può essere tenuto ad aumentare il suo grado di occupazione, pertanto,
solo ove ciò appaia giustificato per coprire le spese supplementari derivanti
da due economie domestiche separate (DTF 114 II 302 consid. 3a). L'appellante
non rende verosimile – anzi, neppure afferma – che durante la vita in comune la
moglie guadagnasse più di fr. 2000.– netti mensili. E siccome il reddito
familiare complessivo basta a sostentare due economie domestiche separate, non
vi è nemmeno motivo per esigere dalla moglie un maggior impegno lucrativo.
- Il
Pretore ha calcolato il fabbisogno minimo dell'appellante in
fr.
2594.– mensili fino al 30 settembre 2000 e in fr. 2864.– mensili dal 1° ottobre
successivo (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr.
400.– fino al 31 settembre 2000 e
fr. 800.–
dal 1° ottobre seguente, magazzino fr. 130.–, premio della cassa malati fr.
242.–, costo dell'automobile fr. 126.–, assicurazione responsabilità civile ed
economia domestica fr. 46.–, spese di avvocato fr. 200.– fino al 30 settembre
2000 e fr. 70.– dal 1° ottobre successivo, imposte stimate fr. 350.–). L'interessato
elenca semplicemente le sue “necessità minime”, senza alcun accenno alle poste
contestate e senza nemmeno tentare di illustrare perché esse dovrebbero essere
inserite nel fabbisogno o aumentate rispetto a quanto ha stabilito il Pretore.
Del tutto privo di motivazione, in proposito l'appello si rivela chiaramente
irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
Si
aggiunga a ogni buon conto che le spese di fr. 229.– mensili rivendicate per un
non meglio precisato “solarium” e quelle di
fr. 63.–
per il “televisore” non potrebbero in alcun caso essere riconosciute. La prima
perché voluttuaria e quindi senza alcuna attinenza al fabbisogno minimo, la
seconda perché già compresa – per giurisprudenza pubblicata ormai da anni – nel
minimo esistenziale del diritto esecutivo (Rep 1995 pag. 141, 1994 pag. 297 consid.
5; cfr., ora, anche DTF 126 III 357 a metà). In proposito l'appello non merita
ulteriore disamina.
-
Il
fabbisogno minimo della moglie è stato determinato dal Pretore in fr. 2498.– mensili
così suddivisi: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione
fr. 872.– (già dedotta la quota di fr. 310.– relativa a __________, compresa
nel fabbisogno di quest'ultimo), premio della cassa malati fr. 281.–,
assicurazione responsabilità civile fr. 35.–, assicurazione responsabilità
civile privata fr. 10.–, imposte stimate fr. 200.–. L'appellante contesta la
spesa di fr. 10.– per la responsabilità civile privata e quella di fr. 200.–
per le imposte. Le assicurazioni correnti (domestiche, contro la responsabilità
civile o – in genere – a beneficio della famiglia) vanno ammesse però nel
fabbisogno del coniuge tenuto al pagamento del premio (DTF 114 II 395 consid.
4c; cfr. anche Hausheer/Spycher,
op. cit., pag. 81 n. 02.38). Perché la spesa di fr. 10.– mensili debba essere
stralciata dal fabbisogno l'appellante nemmeno tenta di spiegare, ciò che rende
l'appello irricevibile per difetto di motivazione. Quanto alle imposte, egli ne
contesta la stima, disconoscendo con tutta evidenza che, ove l'autorità
tributaria non abbia ancora emesso una tassazione, incombe al giudice delle
misure provvisionali valutare il carico fiscale con prudente criterio (DTF del
14 luglio 1997 in re B., consid. 2c). Perché la stima di fr. 200.– sia inverosimile
egli non dice. Anche al riguardo l'appello si dimostra così destituito di consistenza.
-
Per
il resto l'appellante si esaurisce nell'asserire che la moglie, oltre a godere
di una situazione migliore rispetto alla propria, frequenta locali notturni, ha
tentato di dichiarare il falso all'interrogatorio formale, “si concede vacanze”
e si è acquistata una nuova camera matrimoniale e un nuovo solarium. Si tratta
di asserti senza pertinenza ai fini del giudizio, che non richiedono alcuna
particolare considerazione.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si
assegnano ripetibili all'appellata, cui il ricorso non è neppure stato
intimato. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante non
può essere accolta (art. 157 CPC): non solo il gravame mancava sin dall'inizio
di ogni parvenza di buon esito, ma così com'è redatto l'appello poteva addirittura
essere dichiarato irricevibile senza che se ne vagliasse (abbondanzialmente) il
contenuto. Del resto non è serio offrire un contributo alimentare di fr. 100.–
mensili senza esporre il minimo calcolo, allorché il metodo per il computo dei
contributi in sede provvisionale è invalso per diritto federale in una
giurisprudenza pubblicata da tempo (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il patrocinatore
dell'appellante è avvertito che, reiterandosi da parte sua simili leggerezze,
questa Camera si limiterà a emanare un giudizio sommario di non entrata in materia.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
-
Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________. __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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