AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2001.139
Data decisione, Autorità:
25.07.2003, ICCA
Incarto n.:
11.2001.139
Lugano
25 luglio 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con istanza dell'11 giugno 2001 da
__________,
nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________, __________)
contro
__________,
(patrocinato dall'avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 7 dicembre 2001 presentato da __________ o contro la sentenza
emessa il 26 novembre 2001 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Se
dev'essere accolto l'appello adesivo del 14 gennaio 2002 presentato da
__________ contro la medesima sentenza;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1954) e __________ (1949) si sono sposati a
__________ il __________ 1981. Dal matrimonio sono nati __________ (1983) e
__________ (1986). Il marito è alle dipendenze della __________ SA. La moglie
ha lavorato per diversi esercizi pubblici fino alla nascita di __________, poi
si è dedicata alle cure dei figli e all'economia domestica.
B. Il 3
maggio 1999 __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona
per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 25 maggio 1999. I
coniugi sono separati di fatto alla fine di quel mese, quando il marito ha
lasciato l'abitazione coniugale. Il 25 agosto 1999 __________ ha chiesto
l’adozio-ne di misure provvisionali, in particolare, l'attribuzione dell'allog-gio
familiare, l'affidamento di __________ e __________ (riservato il diritto di
visita del padre), un contributo alimentare di fr. 8500.– mensili per sé, uno
di fr. 1500.– mensili oltre agli assegni familiari per ciascun figlio e una
provvigione ad litem di fr. 5000.–. Il 14 settembre 1999 __________ ha
chiesto la restituzione di determinati effetti personali, rimasti nell'abitazione
coniugale. Alla discussione del 21 settembre 1999, indetta per il contraddittorio
su entrambe le istanze, il marito ha proposto di respingere quella della moglie,
la quale ha consentito da parte sua a riconsegnare gli effetti personali del
marito. La procedura è stata sospesa il 13 dicembre 1999 per trattative fra le
parti (inc. .____.).
C. Il 4
febbraio 2000 __________ è diventato padre di un terzo figlio, __________. L'11
giugno 2001 __________ ha presentato al Pretore un'istanza di misure a protezione
dell'unione coniugale, chiedendo l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione
dell'alloggio familiare, l'affidamento dei figli comuni (riservato il diritto
di visita del padre, da esercitare tenendo conto della volontà dei figli), un
contributo alimentare per sé e i figli di fr. 9463.– mensili dal 1° dicembre
2000 e una provvigione ad litem di fr. 15 000.–. All'udienza del 12
luglio 2001 __________ o ha consentito alla domanda di vivere separati e ha
aderito all'affidamento dei figli alla madre (riservato il suo diritto di
visita, da esercitare tenendo conto della volontà dei figli). Per __________ egli ha offerto un contributo alimentare di
fr. 1500.– mensili dal 1° agosto 2001 e alla moglie un contributo mensile di
fr. 4000.– dall'agosto 2001 al luglio 2002, ridotti a fr. 3000.– dall'agosto
2002 al luglio 2003.
D. Lo stesso
12 luglio 2001 __________ si è rivolto al Pretore per ottenere la separazione
dei beni. All'udienza del 21 agosto 2001, indetta per la discussione di tale istanza,
la moglie si è opposta. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al
dibattimento finale, producendo memoriali scritti. Nel suo allegato __________ ha riconfermato le proprie richieste, salvo
rinunciare all'affidamento di __________, nel frattempo divenuta maggiorenne, e
aumentare il contributo alimentare per sé a fr. 10 320.10 mensili dal 1°
dicembre 2000 al 31 luglio 2001 e a fr. 11 070.20 mensili in seguito. Il marito
ha riconfermato le proprie domande.
E. Il
26 novembre 2001 il Pretore ha decretato lo stralcio della procedura
provvisionale e, statuendo sull'istanza a protezione dell'unione coniugale e su
quella di separazione dei beni, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha
affidato __________ alla madre (riservato al padre il più ampio diritto di
visita, da esercitare secondo le circostanze e tenuto conto della volontà del
figlio), ha stabilito il contributo alimentare per quest'ultima in fr. 6000.–
mensili dal 1° dicembre 2000, ha fissato quello a favore di __________ a fr.
1500.– mensili dal 1° dicembre 2000 al 31 luglio 2001 e a
fr.
1620.– mensili dal 1° agosto 2001 in poi, stabilendo quello per Pamela in fr.
1200.– mensili dal 1° dicembre 2000 al 31 luglio 2001. Le domande di
provvigione ad litem della moglie e di separazione dei beni del marito
sono state respinte. Le spese con una tassa di giustizia di fr. 300.–, state
poste per un quarto a carico della moglie e per il resto a carico del marito,
tenuto a rifondere alla controparte fr. 3200.– per ripetibili ridotte.
F. Contro
il citato giudizio è insorta __________ con un appello del 7 dicembre 2001 in
cui chiede che il contributo alimentare per sé sia portato a fr. 10 320.10
mensili dal 1° dicembre 2000 al 31 luglio 2001 e a fr. 11 070.20 mensili dopo
di allora, che quello per la figlia __________ sia aumentato a fr. 1250.– per
il lasso di tempo riconosciuto dal Pretore e che gli oneri di prima sede siano
interamente addebitati al marito. Nelle sue osservazioni del 14 gennaio 2002
__________ propone di respingere l'appello e con ricorso adesivo postula la
riduzione del contributo alimentare per la moglie a fr. 4000.– mensili dal 1°
agosto 2001 al 31 luglio 2002 e a fr. 3000.– mensili dal 1° agosto 2002 al
31 luglio
2003, con addebito alla medesima degli oneri processuali di primo grado. Nelle
sue osservazioni del 4 febbraio 2002 l'istante postula il rigetto dell'appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione
della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i
contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), adottando le
misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2). Il
criterio per la definizione dei “contributi pecuniari” fra coniugi è
disciplinato dal diritto federale e riprende quello provvisionale dell'art. 137
cpv. 2 CC inerente alle cause di stato. L'ammontare dei contributi si calcola
quindi in base al riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta
dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli minorenni
(DTF 121 III 302 consid. 5b, 123 III 1; Hausheer/
Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, n. 26 ad art. 176 CC; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I,
2ª edizione, n. 4 ad art. 176). Quanto al fabbisogno dei coniugi, esso è
determinato in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno
aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa
malati e delle assicurazioni domestiche, come pure gli oneri fiscali.
- Nella
fattispecie il Pretore, accertato un reddito complessivo mensile (stipendio netto
e quota di “bonus” annuale) del marito “senz'altro superiore a fr. 20 000.–”,
ha ritenuto che questi deve versare alla moglie un contributo che possa
garantire alla consorte il tenore di vita avuto durante la vita in comune. Ciò
posto, egli ha stabilito che a fronte di un fabbisogno minimo della moglie di
fr. 4136.95 mensili si giustifica di riconoscere a quest'ultima un contributo
mensile di fr. 6000.– dal 1° dicembre 2000. Il fabbisogno del figlio minorenne
è stato fissato in fr. 1500.– fino alla maggiore età della sorella e in fr.
1620.– per il periodo successivo. Il fabbisogno in denaro della figlia è stato
calcolato in
fr. 1200
fino alla maggiore età (31 luglio 2001), tenuto conto del computo di circa un
terzo del guadagno conseguito come apprendista.
- I
figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguardo, sono
sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato,
a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2
CC). In concreto non risulta che i figli siano stati ascoltati. Perché il
Pretore abbia disatteso il diritto federale non è dato di comprendere. Alla
mancanza potrebbe invero rimediarsi in appello. Se non che, l'interesse
all'audizione del figlio – il solo ad essere ancora minorenne quando il Pretore
ha statuito – appare ormai superato dal fatto che egli diverrà maggiorenne già
il prossimo 25 marzo 2004. Per di più, il contributo alimentare in suo favore
non è litigioso. Al primo giudice va rivolto nondimeno un monito d'ordine, simili
disattenzioni non essendo più ammissibili a distanza di tre anni dall'entrata
in vigore del nuovo diritto del divorzio.
I. Sull'appello
principale
-
L'appellante censura il fatto che il Pretore non abbia calcolato
tutti i redditi e i fabbisogni della famiglia, al quale ogni giudice deve
procedere – anche in condizioni particolarmente agiate – per verificare
l'ammontare esatto del reddito netto precedentemente destinato al mantenimento
della famiglia. La censura non ha portata pratica. In condizioni
particolarmente agiate della famiglia, nelle quali l'onere supplementare di due
economie domestiche può essere coperto senza problemi, il confronto fra redditi
e fabbisogno non si impone, giacché ci si può dipartire dal fabbisogno necessario
a garantire il mantenimento del livello di vita avuto durante la comunione
domestica (sentenza del Tribunale federale 5P.138/2001 del 10 luglio 2001,
consid. 2bb pubblicato in FamPra.ch 2002 pag. 333).
-
La
moglie si duole pure del fatto che il Pretore abbia computato fr. 300.–, pari a
un terzo del reddito di apprendista, sul contributo alimentare a favore della
figlia e non proporzionalmente sul contributo in denaro del marito e sul
proprio apporto in natura. Ora, per giurisprudenza costante, il figlio minorenne
che ritrae un provento dal proprio lavoro vivendo in economia domestica con un
genitore è tenuto, di principio, a sopperire entro un certo limite alle spese
del proprio mantenimento (art. 323 cpv. 2 CC). Tranne casi di particolare
ristrettezza familiare estranei alla fattispecie, tale limite non supera un
terzo del guadagno (analogamente a quanto prevedono le istruzioni della Camera
di esecuzioni e fallimenti del Tribunale di appello per il calcolo del minimo
esistenziale: Rep. 1993 pag. 267 cifra 3.3; dal 1° gennaio 2001: FU 2/2001 pag.
76 cifra IV/2). La prassi fin qui adottata ha posto il contributo del minorenne
in deduzione del suo fabbisogno in denaro (I CCA, sentenza del 7 maggio 2001 in
re R.), senza affrontare la questione di un eventuale computo proporzionale al
diverso contributo dei genitori.
-
Il
computo delle prestazioni del minorenne proporzionale al tributo di entrambi i
genitori è auspicato dalla dottrina (Schwenzer,
in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 54 ad art. 285). In
concreto la questione può comunque rimanere irrisolta, giacché – contrariamente
all'opinione dell'appellante – anche una diminuzione degli oneri di
mantenimento a carico di entrambi i genitori proporzionale all'apporto della
figlia non giustificherebbe una modifica del contributo destinato a
quest'ultima dal Pretore. In effetti, le raccomandazioni dell'Ufficio della
gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo in vigore dal 1°
gennaio 2000 (tabella pubblicata in: Rep. 1999 pag. 372) prevedevano nel caso
di due fratelli di età compresa tra i 13 e i 18 anni un fabbisogno in denaro di
fr. 1700.– mensili ognuno (compresi fr. 240.– per cura e educazione).
Deducendo da tale importo l'ammontare del contributo della figlia e il costo
per cura e educazione ridotto nella proporzione tra l'apporto di questa e il
suo fabbisogno complessivo – come auspica l'appellante – il fabbisogno in
denaro di __________ risulterebbe di fr. 1202.– mensili. Sia come sia, il
contributo fissato dal Pretore (fr. 1200.–) merita pertanto conferma. In proposito
l'appello è destinato all'insuccesso.
-
Per
quanto riguarda il contributo a proprio favore, l'appellante rimprovera al
Pretore di avere disatteso gli art. 8 e 176 CC trascurando che il marito non ha
provato di avere destinato solo parte del suo reddito al mantenimento
dell'economia domestica. La censura è sprovvista di pertinenza. Nel Cantone
Ticino le misure a protezione dell'unione coniugale sono adottate con la procedura
sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg., CPC), nel cui
ambito l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 431),
di modo che l'art. 8 CC non è direttamente applicabile (DTF 118 II 376).
Compete invero al coniuge che si oppone a una ripartizione a metà
dell'eccedenza rendere verosimili i motivi per i quali essa non si giustifichi
(DTF 119 II 317 consid. 4b; I CCA, sentenza dell'11 maggio 1999 in re S., pubblicata
in: FamPra.ch 2000 pag. 144). In effetti, al principio secondo cui
l'eventuale eccedenza risultante una volta dedotto dal reddito globale dei
coniugi il fabbisogno minimo di entrambi e quello dei figli vada divisa a metà
(DTF 114 II 28 consid. 4) si può derogare solo ove sia reso verosimile che i
coniugi non destinavano, durante la vita in comune, la totalità dei loro redditi
al mantenimento della famiglia (DTF 119 II 317 consid. 4b; l'altra eccezione,
enunciata in DTF 126 III 8, non riguarda il Cantone Ticino, questa Camera non
avendo mai calcolato i fabbisogni delle parti nel modo ivi esposto). Per
scostarsi dal riparto a metà il contributo spettante alla moglie dovrebbe
comportare – in altri termini – una sorta di liquidazione anticipata del
patrimonio coniugale, oppure dovrebbe far beneficiare la moglie, durante la
separazione, di un tenore di vita superiore a quello da essa avuto durante la
comunione domestica (DTF 121 I 97 consid. 2, 119 II 314 consid. 4a pag. 317,
115 II 424 consid. 3).
a) Il
Pretore ha accertato il fabbisogno minimo della moglie in
fr.
4136.95 mensili (memoriale conclusivo del 16 novembre 2001, pag. 5), compresi i
costi della casa monofamiliare (doc. G: fr. 862.15), i premi della cassa malati
(doc. 20: fr. 324.80), le assicurazioni (fr. 200.–) e le imposte (fr. 1500.–).
Ciò posto, egli ha ritenuto che nella fattispecie un contributo mensile di fr.
6000.– consenta alla medesima di conservare il livello di vita avuto durante la
comunione domestica. L'appellante rivendica un contributo alimentare calcolato
secondo il riparto a metà dell'eccedenza, sostenendo che il marito non ha reso
verosimile di avere destinato parte del suo stipendio al risparmio. Dalla
tassazione 1999/2000 (contenuta nel fascicolo grigio “richiami”) – basata sui
redditi conseguiti nel 1998/1999 – si desume però che solo una parte degli
introiti del marito era destinata alla copertura dei fabbisogni della famiglia.
Con un reddito annuale medio netto da lavoro e titoli di fr. 176 181.–
(escluso il valore locativo, puramente fittizio e con mere finalità fiscali) e
utilizzando fr. 7693.– dei propri risparmi (sostanza il 1° gennaio 1997 di fr.
63 100.–, meno la sostanza il 1° gennaio 1999 di fr. 55 407.–), la
famiglia ha potuto accantonare fr. 5731.– per il terzo pilastro e diminuire i
debiti di fr. 40 413.– (da fr. 393 000.– a fr. 352 587.–). Ciò
significa che per il mantenimento del proprio tenore di vita la famiglia ha
speso in media, nel biennio precedente la separazione di fatto, fr.
157 090.– annui (fr. 176 181.– più
fr.
7963.– diviso 2, meno fr. 40 413 diviso 2, meno fr. 5731.– diviso 2), quindi
fr. 13 091.– mensili. Tenuto conto anche dell'elevato reddito familiare
erano dati quindi i requisiti, nel caso concreto, per prescindere dal riparto a
metà dell'eccedenza e per fissare il contributo di mantenimento della moglie in
funzione del tenore di vita avuto durante la comunione domestica.
b) Il problema è che l'appellante non si confronta con le argomentazioni
del Pretore sul suo tenore di vita. Essa rivendica un contributo alimentare
mensile di fr. 10 320.10 fino al 31 luglio 2001 e di fr. 11 000.– dal
1° agosto 2001, senza tuttavia spiegare per quali motivi il contributo
alimentare mensile di fr. 6000.– sarebbe insufficiente a coprire il suo tenore
di vita precedente, né esporre cifre o indicare elementi del fascicolo
processuale che consentano di rendere verosimile un tenore di vita per lei sola
superiore a fr. 10 000.– mensili. II Pretore ha ammesso, come detto, un
fabbisogno minimo di fr. 4136.95 mensili. I fabbisogni in denaro dei figli sono
integralmente coperti e nulla induce a ritenere, a un esame di verosimiglianza
e nello stato del fascicolo processuale, che la moglie abbia subìto una
riduzione del suo tenore di vita, rispettivamente che non potrebbe mantenerlo
con un contributo mensile di fr. 6000.–. Essa continua ad abitare con i figli
nella casa monofamiliare di __________, proprietà dei coniugi, e vive come in
precedenza, né essa pretende il contrario. In condizioni del genere l'appello
sarebbe infondato nel merito quand'anche si volesse prescindere dalla totale assenza
di motivazione.
II. Sull'appello
adesivo
-
Il convenuto ritiene che il Pretore abbia trascurato le eccezioni
che giustificano di derogare alle “ordinarie modalità di calcolo in merito al
contributo alimentare”. Egli asserisce che durante la separazione l'istante non
è mai caduta nel bisogno e che un contributo di fr. 4000.– mensili è
sufficiente per coprire il suo tenore di vita, come dimostra la media dei
prelevamenti da lei eseguiti in tale periodo. Anche la richiesta di adeguamento
dei contributi rispetto a quanto versato non sarebbe di conseguenza
giustificata. In realtà la censura sfiora il pretesto. Il contributo di
mantenimento dev'essere calcolato per vero, nella fattispecie, in modo da
garantire all'istante il tenore di vita avuto durante la comunione domestica
(sopra, consid. 6), non quello liberamente scelto in seguito dalla
beneficiaria. Nel caso specifico il marito stesso aveva definito “provvisori”
gli importi da lui versati (conclusioni del 20 novembre 2001, pag. 8). Non si
può trarre dunque alcuna conclusione dal fatto che la moglie abbia speso con
prudenza quanto ricevuto nelle more di una combattuta procedura giudiziaria, il
cui esito non era per nulla scontato. Le argomentazioni del convenuto circa
l'entità del contributo necessario a garantire all'istante il suo attuale
tenore di vita sono pertanto inconferenti.
-
Il
marito rimprovera inoltre al primo giudice di non avere correttamente valutato
“la portata della capacità di ripresa di un'attività lavorativa” da parte
dell'istante e di avere negato a torto l'applicabilità del principio denominato
clean break in considerazione dell'età dell'istante e dell'ingente
disponibilità del marito.
a) La
giurisprudenza relativa al vecchio diritto del divorzio aveva posto il
principio per cui una separazione (anche solo di fatto) non precludeva ai
coniugi il diritto di mantenere – per quanto possibile – il tenore di vita
precedente (DTF 114 II 26). Il coniuge che durante la vita in comune non aveva
esercitato un'attività lucrativa poteva essere obbligato, di conseguenza, a
intraprendere un lavoro rimunerato durante la separazione solo ove ciò
apparisse giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due
economie domestiche separate (DTF 114 II 17 consid. 5, 302 consid. 3a). Anzi,
dandosi un matrimonio di lunga durata, il coniuge che durante la vita in
comune aveva smesso di lavorare – o non aveva lavorato – per dedicarsi
all'economia domestica non poteva più essere tenuto a intraprendere – o a
riprendere – un'attività lucrativa se al momento del divorzio aveva compiuto 45
anni (DTF 115 II 11 consid. 5a con rinvii). Oltre a ciò, un coniuge con figli
poteva essere tenuto a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a
tempo parziale solo al momento in cui il figlio affidatogli avesse raggiunto i
10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno poteva essergli imposta solo
al momento in cui il figlio avesse compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c
e 11 consid. 5a; SJ 1994 pag. 91).
b) Dopo
l'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio i principi testé riassunti sono
stati assai relativizzati. Nella sentenza 5P.447/2000 del 22 dicembre 2000,
proprio in materia di misure a protezione dell'unione coniugale, il Tribunale
federale non ha più accennato al criterio per cui il coniuge che durante la
vita in comune si è dedicato all'economia domestica può essere obbligato a
intraprendere un lavoro rimunerato, durante la separazione, solo ove ciò appaia
giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche
separate. In sentenze recenti, sempre in materia di protezione dell'unione
coniugale, il Tribunale federale ha precisato anzi che, qualora il divorzio
appaia inevitabile, per stabilire il contributo alimentare di un coniuge e
l'obbligo di riprendere o di estendere l'attività lucrativa occorre far capo
ai criteri applicabili al mantenimento dopo il divorzio (DTF 128 III 67 consid.
4a; ancora in seguito: sentenza del Tribunale federale 5P.46/2003 del 2 giugno
2003, consid. 2.1.2).
c) Già
sotto l'egida del cessato diritto questa Camera aveva sostanzialmente assunto
un indirizzo analogo. In un caso di separazione per tempo indeterminato (art.
147 cpv. 1 vCC) essa aveva avuto modo di precisare in effetti – ispirandosi a Hausheer/Spycher (Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997,
pag. 234, n. 04.113 in fine con richiami) – che occorreva distinguere secondo
lo scopo della separazione: dandosi qualche probabilità che i coniugi si
riconciliassero, appariva giustificato tutelare il riparto dei ruoli da loro
assunto durante il matrimonio; in caso contrario, ove la separazione appariva
durevole e sembrava preludere allo scioglimento del matrimonio o perseguire uno
scopo analogo a quello del divorzio, la moglie poteva anche essere tenuta ad
assumere un altro ruolo (I CCA, sentenza del 24 novembre 1999 in re B., consid.
19). Con il divorzio, in effetti, l'obbligo di assistenza derivante dal
matrimonio cessa per principio. Solo ove non si possa ragionevolmente
pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento,
inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'art. 125 cpv. 1 CC prevede
che l'altro coniuge può essere tenuto a versare un contributo.
Tale
norma concreta due principi: quello secondo cui, nella misura del possibile,
dopo il divorzio ogni coniuge deve sopperire a sé stesso, e quello secondo cui
ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a riacquistare la sua indipendenza
economica. Per raggiungere tale autonomia, che può essere stata compromessa dal
matrimonio, uno dei coniugi può essere tenuto a sussidiare l'altro. Così com'è
concepito, l'obbligo dell'art. 125 cpv. 1 CC si fonda soprattutto sulle necessità
del coniuge richiedente e dipende dal grado di autonomia che si può pretendere
da lui, in particolare dalla sua capacità di intraprendere un'attività
professionale – o di riprendere un'attività professionale interrotta durante il
matrimonio – per sovvenire al proprio “debito mantenimento”. Sotto il profilo finanziario
occorre considerare prima di tutto il reddito effettivo dei coniugi, ma anche
quello ch'essi potrebbero conseguire dando prova di buona volontà o facendo
prova di ragionevole sforzo (DTF 127 III 138 consid. 2a).
d) Nella
fattispecie le parti vivono separate da quasi quattro anni e niente lascia
intravedere una possibile riconciliazione. Il marito vive con un'altra donna,
dalla quale ha avuto un figlio il 4 febbraio 2000 (doc. 9) e intende promuovere
azione di divorzio non appena trascorso il quadriennio di separazione (verbale
del 12 luglio 2001, riassunto scritto, pag. 6). In simili circostanze il
coniuge professionalmente inattivo deve intraprendere – di principio – gli
sforzi da lui ragionevolmente esigibili per raggiungere, nella misura del
possibile, l'indipendenza economica (cfr. 128 III 68). Se non che, nella fattispecie
la moglie aveva già compiuto 50 anni al momento della separazione di fatto, nel
maggio 1999, quando doveva ancora occuparsi di due figli di 16 e di 13 anni.
Solo nel 2001 il marito ha preteso che essa dovesse riprendere un'attività lucrativa,
visto il buono stato di salute e la raggiunta indipendenza dei figli (verbale
del 12 luglio 2001, riassunto scritto, pag. 7), conseguendo un reddito di
almeno fr. 2500.–/3000.– mensili. A quel momento tuttavia si poteva pretendere
dalla moglie, se mai, l'assunzione di un lavoro a metà tempo, il secondo figlio
non avendo ancora compiuto 16 anni. Se si tiene conto dipoi che nel 2001 essa
aveva ormai 52 anni, un reinserimento professionale appariva subito difficile
già per il fatto che essa era lontana dal mondo del lavoro da quasi vent'anni.
Agli atti manca del resto qualsiasi indicazione sulla formazione professionale
di lei, sulle sue conoscenze linguistiche e sulle sue concrete possibilità di
reinserimento professionale nel mercato del lavoro ticinese, notoriamente depresso,
per una persona che ha superato la soglia dei 50 anni (cfr. DTF 127 III 140).
Davanti al Pretore il marito non ha nemmeno reso verosimile in quale attività
la moglie avrebbe potuto trovare a breve o a medio termine, alla sua età e senza
apparente formazione specifica, un lavoro tale da consentirle di ritrarre un
reddito mensile di almeno fr. 2500.–, se non di fr. 3000.–. Almeno a un esame
dei fatti limitato alla verosimiglianza la moglie non sembra pertanto avere una
ragionevole e concreta possibilità d'impiego a breve o a medio termine. Ciò non
toglie che nella causa di merito, in cui il mantenimento dopo il divorzio si
fonda sull'art. 125 CC, la questione dovrà essere riesaminata dal Pretore con
pieno potere cognitivo. Per il momento, tuttavia, non si può imputare alla
moglie un reddito ipotetico e l'appello adesivo deve di conseguenza essere respinto.
II. Sulle
spese e le ripetibili
- Gli
oneri del giudicato odierno, adeguati all'entità delle somme in gioco, seguono
la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Ogni parte sopporta quindi le
spese del proprio appello e rifonderà all'avversario un'adeguata indennità per
ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr.
1600.– per ripetibili.
-
L'appello
adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
Gli oneri
dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr.
1600.– per ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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