Withdrawal of appeals and allocation of costs in family protection case

11.2001.135Autre juridiction9 sept. 2002Withdrawn

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Résumé

In a family-law proceeding concerning measures to protect the marital union, the husband appealed and the wife filed a cross-appeal against the first-instance decision. Before the appellate court decided the merits, the parties informed it that they had reached an agreement on 29 July 2002 and that each withdrew its own appeal, with costs to be borne by each side and party costs set off. The Court of Appeal took note of the withdrawal, struck the case from the rolls for desistance, reduced the justice fee because the case ended without judgment, and allocated the appeal costs to the respective appellants.

Regest

Art. 352 cpv. 1 e 2 CPC; Art. 21 LTG: where principal and incidental appeals are withdrawn after an out-of-court settlement, the appellate court takes note of the withdrawal and strikes the case off the roll for desistance. In such circumstances, the justice fee is to be reduced because the proceedings end without judgment. Unless otherwise agreed or ordered, the costs of each appeal are charged to the withdrawing appellant, while party costs may be compensated.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2001.135

Data decisione, Autorità: 09.09.2002, ICCA

Incarto n.: 11.2001.00135

Lugano 9 settembre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa .____.___ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza dell'11 agosto 2000 da

__________ __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)

contro

__________ -__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);

premesso che, statuendo il 7 novembre 2001 su un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale con richieste cautelari promossa l'11 agosto 2000 da __________ __________ nei confronti del marito __________ -__________ __________, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha emanato un unico provvedimento, contenente un decreto cautelare e una sentenza;

ricordato che con tali decisioni il Pretore ha, tra l'altro, fatto obbligo al marito di versare alla moglie un contributo di mantenimento mensile di fr. 4'000.–, oltre a un'indennità di fr. 4'000.– per ripetibili, e ha disposto varie restrizioni del diritto di disporre, fra le quali il blocco del fondo n. RFD di __________ -, il divieto di disporre dell'arredamento dell'esercizio pubblico proprietà del marito e dell'appartamento coniugale e il blocco di un conto bancario e di due polizze assicurative;

accertato che contro il decreto cautelare e la sentenza __________ -__________ __________ ha interposto appello il 22 novembre 2000 (recte: 2001), chiedendo, previa concessione dell'effetto sospensivo, la riforma dei provvedimenti impugnati nel senso di respingere l'istanza della moglie o, in via subordinata, di ridurre il contributo alimentare mensile a un importo imprecisato dal 31 agosto 2000;

considerato che la presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo con decreto del 26 novembre 2001;

constatato che con osservazioni dell'11 gennaio 2002 __________ __________ ha proposto di respingere l'appello e con appello adesivo postula il blocco di altri conti bancari, non concesso dal Pretore;

rilevato che il 13 febbraio 2002 l'appellante ha proposto di respingere l'appello adesivo;

preso atto che il 2 settembre 2002 l'appellante ha comunicato di avere raggiunto un accordo con l'appellata il 29 luglio 2002, nel senso che ogni parte ritira il proprio ricorso e ne sopporta i costi, mentre le ripetibili sono compensate;

appurato che l'appellante adesiva conferma l'intervenuto accordo, dichiarando a sua volta di ritirare il suo ricorso;

stabilito che nelle circostanze descritte la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG);

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro degli appelli. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

  1. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.

  1. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 80.–

b) spese fr. 50.–

fr. 130.–

sono posti a carico dell'appellante adesiva. Le ripetibili sono com­pensate.

  1. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

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