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Numero d'incarto:
11.2001.133
Data decisione, Autorità:
24.06.2002, ICCA
Incarto n.:
11.2001.00133
Lugano
24 giugno
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____. (azione di
riduzione) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione del
12 febbraio 2001 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
(patrocinata dall'avv. __________ __________
-__________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 12 novembre 2001 presentata da __________ __________ contro
il decreto emanato il 22 ottobre 2001 dal Pretore del Distretto di Leventina;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1918), vedovo, è deceduto ad Airolo il 1° ottobre 2000, lasciando
come eredi i figli __________ __________ e __________ __________. Il 29 gennaio
2001 __________ __________ ha convenuto la sorella davanti al Pretore del
Distretto di __________, chiedendo la riduzione delle liberalità e degli anticipi
ereditari disposti dal padre, con reintegrazione della sua porzione legittima.
Con risposta del 14 maggio 2001 __________ __________ ha postulato il rigetto
della petizione. Nei successivi allegati le parti hanno sostanzialmente
confermato le loro domande.
B. All'udienza
preliminare del 24 settembre 2001 l'attore ha notificato numerosi mezzi di
prova, tra cui quattro domande di edizione (nei confronti della __________
__________ __________ __________ a a, dell'assicurazione __________
/ __________ di __________ e della Cassa AVS __________ di
__________) e due richiami di documenti da pubbliche autorità (l'Ufficio
imposte di successione e donazione, __________, e la stessa Pretura di
__________). La convenuta ha offerto a sua volta numerosi mezzi di prova, opponendosi
tanto alle edizioni quanto ai richiami dell'attore.
C. Con
ordinanza sulle prove del 22 ottobre 2001 il Pretore ha ammesso, tra l'altro,
l'edizione dalla __________ __________ __________ __________ della documentazione
relativa a due libretti di risparmio, dall'assicurazione __________ /__________
__________ dei documenti relativi alla pensione previdenziale di __________
__________ e dalla Cassa AVS __________ dei documenti relativi alla rendita
erogata a suo tempo. Il Pretore ha ammesso altresì i richiami dall'Ufficio
delle imposte di successione e donazione e dalla Pretura di __________.
D. Contro
l'accoglimento delle edizioni e dei richiami __________ __________ è insorta
con un appello del 12 novembre 2001 nel quale chiede – previo conferimento
dell'effetto sospensivo al ricorso – che tali mezzi di prova siano respinti. Il
Pretore ha accordato all'appello effetto sospensivo il 16 novembre 2001. Nelle
sue osservazioni del 5 dicembre 2001 __________ __________ propone di
respingere l'appello e di confermare l'operato del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Per
l'art. 182 cpv. 1 CPC il giudice stabilisce con ordinanza le prove che ammette,
fissando l'ordine e la data d'inizio della loro assunzione. Tale ordinanza,
come tutte le ordinanze, è inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC; Rep. 1974 pag.
407). Per quanto riguarda invece la domanda di edizione, il giudice statuiva –
fino al 31 marzo 2001 – mediante decreto (art. 213bis cpv. 1 CPC cui
rinviava l'art. 182 cpv. 6), ovvero con decisione appellabile (art. 96 cpv. 2
CPC). L'art. 213bis cpv. 1 CPC è stato sostituito il
1° aprile
2001 dall'art. 213a CPC (BU 2001 pag. 55), stando al quale su una domanda
di edizione verso la controparte il giudice statuisce ora con ordinanza,
mentre continua a decidere con decreto le domande di edizione verso terzi. Il
nuovo art. 213a CPC è applicabile, dal 1° ottobre 2001 (BU 2001 pag.
379), a tutti i processi pendenti al momento della sua entrata in vigore (art.
515 cpv. 1 nCPC; I CCA, sentenza del 12 dicembre 2001 nella causa H., consid.
2).
-
In
concreto il Pretore ha ammesso tanto le edizioni quanto i richiami. Ora, nella
misura in cui riguarda i richiami (art. 215 CPC), la decisione del Pretore è
manifestamente un'ordinanza, e come tale inappellabile. Nella misura invece in
cui riguarda l'edizione di documenti da terzi, essa è un decreto, di principio
impugnabile. Il problema è che nella fattispecie appellante non è il terzo interessato,
bensì la convenuta, la quale sostiene che negli allegati preliminari l'attore
si è limitato a indicare le prove in questione con la generica formula
“richiamo di documenti”, insufficiente sotto il profilo dell'art. 165 cpv. 2
lett. e CPC. Il quesito è di sapere anzitutto, ciò posto, se la convenuta sia
legittimata ad appellare il decreto.
-
Con
la modifica legislativa del 1° aprile 2001 il legislatore ha inteso
semplificare l'istituto dell'edizione di documenti, tanto dalla controparte
quanto da terzi (Messaggio n. __________del 23 febbraio 1999, pag. 1). Ha in
particolare soppresso la possibilità, per le parti, di impugnare la decisione
del Pretore, decisione che già prima poteva essere appellata solo per motivi
inerenti all'esame dei requisiti peculiari dell'edizione sanciti dagli art. 206
seg. vCPC (Cocchi/Trezzini, CPC
massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 213bis con
riferimenti). La legittimazione a impugnare i giudizi del Pretore su domande
di edizione è ora riservata al terzo, il quale è abilitato a opporsi per
questioni legate alla sua sfera privata o per motivi che gli consentirebbero di
non essere sentito come testimone (Messaggio citato, pag. 7, commento all'art.
206). L'art. 213a CPC non è invero un modello di chiarezza, ma i
materiali legislativi attestano senza equivoco che il legislatore ha inteso
escludere la legittimazione delle parti a impugnare un decreto di edizione da
terzi, a maggior ragione per la tutela di interessi propri (o di altre persone
non coinvolte nella domanda di edizione).
-
Ne
segue che solo il terzo può introdurre appello contro un decreto pretorile che
gli impone di esibire documenti, mentre le parti devono attendere l'emanazione
della sentenza finale per esprimersi sulla rilevanza dell'edizione, che
quest'ultima fosse rivolta alla controparte o al terzo. La fattispecie odierna
si identifica appunto con quest'ultimo caso. L'appello della convenuta si
rivela, di conseguenza, improponibile.
-
Gli
oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
L'appellante rifonderà inoltre alla controparte un'equa indennità per
ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________ -__________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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