AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2001.122
Data decisione, Autorità:
07.03.2002, ICCA
Incarto n.
11.2001.00122
Lugano
7 marzo 2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__
(azione di separazione con riconvenzione di divorzio) della Pretura del
Distretto di Riviera promossa con petizione del 2 febbraio 1998 da
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. dott. __________ __________,
rispettivamente dalla lic. iur. __________
__________, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
giudicando ora sul decreto cautelare del 21 settembre
2001 con cui il Pretore ha
modificato l'assetto provvisionale dei coniugi;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolta l'appellazione del 3 ottobre 2001 presentata da __________
__________ contro il decreto cautelare emesso il 21 settembre 2001 dal Pretore
del Distretto di Riviera;
-
Se
dev'essere accolto l'appello del 3 ottobre 2001 presentato da __________
__________ contro il medesimo decreto;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ il 3 ottobre 2001;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1950) e __________ __________ (1955) si
sono sposati a __________ il __________ __________ 1976. Dal matrimonio sono
nati i figli __________ (____________________1977), __________
(____________________1979), __________ (____________________1982) e __________
(____________________1984). Il marito lavora a __________ per l'Impresa
svizzera __________ e __________ __________, __________; la moglie è attiva dal
1996 a domicilio, a tempo parziale, per la ditta __________ __________
__________, __________. Il 18 giugno 1997 __________ __________ ha instato
davanti al Pretore del Distretto di Riviera per il tentativo di conciliazione,
decaduto infruttuoso il 17 luglio 1997. Lo stesso giorno le parti si sono
accordate sull'assetto cautelare, nel senso che __________, __________ e
__________ sarebbero stati affidati alla madre (riservato il diritto di visita
del padre), che l'abitazione coniugale sarebbe stata attribuita a lei medesima
e che il marito avrebbe versato un contributo mensile per la famiglia di
complessivi fr. 2200.– dal 1° settembre 1997, assumendo altresì gli oneri
ipotecari, assicurativi e i premi della cassa malati per tutti. I coniugi si
sono poi separati nel settembre di quell'anno, quando il marito ha lasciato
l'abitazione coniugale.
B. Con
petizione del 2 febbraio 1998 __________ __________ ha chiesto al Pretore di
pronunciare la separazione per tempo indeterminato, sollecitando l'affidamento
di __________ e __________ (riservato il diritto di visita del padre), il
versamento di un contributo indicizzato di fr. 970.– mensili per sé, di fr.
435.– mensili per __________ (divenuta nel frattempo maggiorenne) fino al
termine della formazione professionale, di fr. 435.– mensili per __________ e
di fr. 345.– mensili per __________ (da aumentare dopo il 16° anno d'età). Essa
ha chiesto altresì che il marito assumesse gli oneri ipotecari, assicurativi e
i premi della cassa malati per tutta la famiglia, che l'abitazione coniugale le
fosse attribuita e che fosse ordinato lo scioglimento del regime dei beni “da
attuarsi secondo le risultanze dell'istruttoria”. Nella sua risposta dell'8
aprile 1998 __________ __________ ha avversato la separazione e in via
riconvenzionale ha postulato il divorzio, offrendo un contributo complessivo
per __________, __________ e __________ di fr. 2000.– mensili, oltre al pagamento
degli oneri assicurativi e della cassa malati per i figli. Nella sua risposta
riconvenzionale del 15 settembre 1998 la moglie ha dichiarato di opporsi al
divorzio.
C. In
esito a modifiche dell'assetto cautelare postulate dal marito (l'8 aprile 1998
e l'11 febbraio 1999) e dalla moglie (il 15 settembre 1998), con decreto unico
dell'11 settembre 1999 il Pretore ha condannato __________ __________ a
versare, dal 1° settembre 1999, un contributo provvisionale di fr. 1585.–
mensili per la moglie e di fr. 565.– per la figlia ,
compresi gli assegni familiari e i premi della cassa malati per entrambe. Un
appello presentato da __________ __________ contro il citato decreto è stato
parzialmente accolto il 7 maggio 2001 da questa Camera, nel senso che il
contributo alimentare è stato aumentato a complessivi fr. 2685.– mensili, di
cui fr. 1035.– per la moglie, fr. 560.– (compresi gli assegni familiari) per il
figlio __________ e fr. 1090.– (compresi gli assegni familiari) per la figlia
__________ (inc. ..).
D. Nel
frattempo, il 21 aprile 2000, __________ __________ ha instato per la modifica
del decreto emesso dal Pretore, chiedendo di aumentare il contributo per sé e
per la figlia __________ a complessivi fr. 3075.– mensili. All'udienza del 19
luglio 2000 __________ __________ si è opposto alla domanda. Con decreto
cautelare emanato senza contraddittorio il 26 settembre 2000 il Pretore ha
imposto al marito, dal 1° settembre 2000, un contributo di fr. 2700.– mensili
per la moglie e per la figlia __________. Entrambi i coniugi hanno postulato la
revoca di tale provvedimento. Il marito ha poi instato, il
9 ottobre
2000, per la riduzione del contributo a fr. 2000.– mensili. Esperita l'istruttoria,
la moglie ha chiesto, nel suo riassunto scritto del 17 gennaio 2001, di fissare
il contributo a fr. 3476.– mensili dal 1° maggio al 31 agosto 2001, e a fr.
3795.– mensili in seguito. Il marito ha ribadito, il 18 gennaio 2001, la sua
opposizione alla domanda, postulando la riduzione del contributo per moglie e
figlia a fr. 1703.– mensili.
E. Il 2
febbraio 2001 __________ __________ ha comunicato al Pretore di cessare con
effetto al 30 aprile la sua attività lucrativa per la __________ __________
__________ e all'udienza del 23 febbraio successivo ha chiesto di fissare il
contributo tenendo conto di tale cambiamento. Dal giugno 2001 essa lavora come
operaia per la __________ __________ di __________ e il 1° agosto successivo si
è trasferita a __________. Il 31 agosto 2001 il Pretore ha chiesto all'istante
di documentare le sue entrate per il 2000 e il 2001 e al convenuto di
presentare le distinte paga dal febbraio all'agosto del 2001. Le parti hanno
preso posizione sulla vicendevole documentazione.
F. Statuendo
il 21 settembre 2001, il Pretore ha fissato il contributo provvisionale a carico
del marito in fr. 2730.– mensili (fr. 1640.– per la moglie e fr. 1090.– per
__________) dal 1° maggio al 31 agosto 2000, in fr. 2440.– (fr. 1340.– per la moglie
e fr. 1100.– per __________: recte __________) dal 1° settembre 2000 al
30 aprile 2001, in fr. 3380.– (fr. 2330.– per la moglie e fr. 1050.– per
__________) dal 1° maggio al 31 agosto 2001 e in fr. 3050.– (fr. 2000.– per la
moglie e fr. 1050.– per __________) dal 1° settembre 2001. Le spese, con una
tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. __________ __________ è
stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
G. Contro
il decreto predetto è insorta __________ __________ con un appello del 3
ottobre 2001 nel quale chiede, previa concessione dell'assistenza giudiziaria,
di fissare il contributo alimentare mensile in fr. 3605.– mensili (fr. 2700.–
per sé e fr. 905.– per __________) dal 1° maggio al 31 agosto 2000, in fr.
4440.– mensili (fr. 3340.– per sé e fr. 1100.– per __________) dal 1° settembre
2000 al 30 aprile 2001, in fr. 4700.– mensili (fr. 3600.– per sé e fr. 1100.–
per __________) dal 1° maggio al 31 luglio 2001 e in fr. 4670.– mensili (fr.
3620.– per sé e fr. 1050.– per __________) dal 1° agosto 2001 in poi. Lo stesso
giorno __________ __________ ha presentato a sua volta un appello inteso a
ottenere, in riforma del citato giudizio, la riduzione del contributo mensile a
fr. 1522.75 mensili (fr. 432.75 per la moglie e fr. 1090.– per la figlia) dal
1° maggio al 31 agosto 2000, a fr. 1714.25 mensili (fr. 614.25 per la moglie e
fr. 1100.– per la figlia) dal 1° settembre 2000 al 30 aprile 2001 e a fr.
2107.65 mensili (fr. 1007.65 per la moglie e fr. 1100.– per la figlia) dal 1°
maggio 2001. Nelle rispettive osservazioni entrambe le parti propongono di
respingere l'appello avversario e di accogliere il proprio.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha accertato cambiamenti sensibili e duraturi delle circostanze,
delineando alcune fasi temporali. Egli ha rilevato in particolare che dal 1°
maggio 2000 non rientra più nel calcolo dei contributi il fabbisogno del figlio
__________, divenuto maggiorenne e in grado di provvedere a sé stesso con il
proprio stipendio di fr. 2032.– mensili, che il reddito della moglie dev'essere
ridotto di
fr.
953.50 poiché essa non beneficia più delle indennità di disoccupazione e che nelle
entrate del marito va conteggiata la locazione di fr. 500.– effettivamente
percepita. Dal 1° settembre 2000 il contributo per la figlia __________ è stato
portato inoltre da
fr.
1090.– a fr. 1100.– mensili, avendo essa iniziato un apprendistato di commercio
a __________. A tal riguardo il primo giudice ha ritenuto di far partecipare la
figlia al proprio sostentamento in ragione di un terzo del reddito mensile (fr.
650.–), ha dedotto dal fabbisogno in denaro della figlia, calcolato in base
alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo, la posta corrispondente al contributo fornito
in natura dalla madre, da costei prestato direttamente, e ha ulteriormente
ridotto il fabbisogno del 10% per tenere conto delle differenze salariali e del
costo della vita. Le entrate della moglie sono inoltre aumentate da fr. 1139.50
a fr. 1550.– mensili.
Sempre a
detta del Pretore, dal 1° maggio 2001 la figlia __________, che ha lasciato
l'abitazione del padre per andare a vivere per conto proprio con un guadagno
mensile di fr. 1200.–, dev'essere considerata autosufficiente, ragione per cui
egli non l'ha più considerata nel calcolo dei contributi. Il reddito del marito
è diminuito a fr. 6343.– mensili, poiché non comprende più l'assegno familiare
per uno dei figli, e la moglie ha cessato l'attività per la __________
__________ __________. Nel mese di luglio 2001 il marito ha ottenuto altresì
una gratifica di fr. 3297.70, che il primo giudice ha ripartito sull'arco di
quattro mesi, onde un aumento del reddito, da maggio ad agosto 2001, di fr.
824.40. Dal giugno 2001 la moglie, dopo un breve periodo di disoccupazione, ha
cominciato a lavorare come operaia per la __________ __________ di __________,
dove percepisce fr. 1750.– mensili, e nell'agosto si è trasferita a __________,
con l'onere di locazione aumentato di fr. 50.–. Nello stesso periodo lo
stipendio di __________ è aumentato a fr. 812.– mensili, sicché il contributo a
suo favore è stato ridotto a fr. 1050.– mensili. Il figlio __________ si è
trasferito dal padre e il reddito mensile di quest'ultimo è aumentato di fr.
50.–. In definitiva, dopo avere aggiornato il fabbisogno minimo dei coniugi
adeguando il minimo esistenziale del diritto esecutivo e il premio della cassa
malati, il Pretore ha fissato i contributi nel seguente modo:
periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2000:
fr.
1640.– per la moglie e fr. 1090.– per __________;
periodo
dal 1° settembre 2000 al 30 aprile 2001:
fr.
1340.– per la moglie e fr. 1110.– per __________;
periodo
dal 1° maggio al 31 agosto 2001:
fr.
2330.– per la moglie e fr. 1050.– per __________ e
periodo
dal 1° settembre 2001:
fr.
2000.– per la moglie e fr. 1050.– per __________.
- I
figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguardo, sono
sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato,
a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2
CC). Il principio vale, pendente una causa di separazione o di divorzio,
anche in sede provvisionale (DTF 126 III 497). In concreto non risulta che
__________ sia stata ascoltata. Ora, alla mancanza del primo giudice potrebbe
rimediarsi in appello. Se non che, l'interesse all'audizione della figlia
appare ormai superato già per il fatto che __________ diverrà maggiorenne il
prossimo ____________________ 2002. Inoltre, in merito al contributo di
mantenimento, i figli non possono formulare conclusioni né interporre rimedi
giuridici, quand'anche fossero assistiti da un curatore (FF 1996 I 162). È vero
che un'audizione può rivelarsi utile nel caso in cui i loro interessi
scolastici o professionali potessero influire apprezzabilmente sull'ammontare
della somma (Rumo-Jungo, Die
Anhörung des Kindes, in: AJP 12/ 1999 pag. 1581). Nella fattispecie è noto
tuttavia che __________ ha iniziato un tirocinio all'__________ di __________
che durerà fino al mese di agosto 2003 e di ciò si terrà conto estendendo il
contributo alimentare oltre la maggiore età (consid. 4).
I. Sull'appello
di __________ __________
- L'appellante sottolinea – in sostanza – che la moglie, con una
buona formazione professionale, senza particolari problemi di salute e con i
figli quasi tutti maggiorenni, potrebbe estendere la sua attività lucrativa e
chiede di imputarle un reddito ipotetico di fr. 3000.– mensili. Egli postula
pertanto la riduzione del contributo a fr. 432.90 mensili dal 1° maggio al 31
agosto 2000, a
fr.
614.25 mensili dal 1° settembre 2000 al 30 aprile 2001 e a
fr.
1007.65 in seguito. Il Pretore ha accertato che la moglie, già attiva a tempo
parziale per la __________ __________ __________, dal 2 maggio 2000 non ha più
percepito indennità di disoccupazione e dal giugno 2001 si è impiegata come operaia
alla __________ __________ di __________, dove guadagna fr. 1750.– mensili. La
questione è di sapere se, dando prova di buona volontà, l'istante non possa
lavorare più del tempo indicato.
a) La
giurisprudenza relativa al vecchio diritto del divorzio aveva posto il
principio per cui una separazione (anche solo di fatto) non precludeva ai
coniugi il diritto di mantenere – per quanto possibile – il tenore di vita
precedente (DTF 114 II 26). Il coniuge che durante la vita in comune non aveva
esercitato un'attività lucrativa poteva essere obbligato, di conseguenza, a
intraprendere un lavoro rimunerato durante la separazione solo ove ciò
apparisse giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due
economie domestiche separate (DTF 114 II 17 consid. 5, 302 consid. 3a). Anzi,
dandosi un matrimonio di lunga durata, il coniuge che durante la vita in
comune aveva smesso di lavorare – o non aveva lavorato – per dedicarsi
all'economia domestica non poteva più essere tenuto a intraprendere – o a
riprendere – un'attività lucrativa se al momento del divorzio aveva compiuto 45
anni (DTF 115 II 11 consid. 5a con rinvii). Oltre a ciò, un coniuge con figli
poteva essere tenuto a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a
tempo parziale solo al momento in cui il figlio affidatogli avesse raggiunto i
10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno poteva essergli imposta solo
al momento in cui il figlio avesse compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c
e 11 consid. 5a; SJ 1994 pag. 91).
b) Dopo
l'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio i principi testé riassunti sono
stati relativizzati. In una sentenza inedita del 22 dicembre 2000 in re Z.
(inc. 5P.447/2000), in materia di misure a protezione dell'unione coniugale, il
Tribunale federale non ha più accennato al criterio per cui il coniuge che
durante la vita in comune si è dedicato all'economia domestica può essere
obbligato a intraprendere un lavoro rimunerato, durante la separazione, solo
ove ciò appaia giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due
economie domestiche separate. Pur richiamando esplicitamente DTF 114 II 17
consid. 5, esso si è limitato a rilevare che, in caso di separazione, un
coniuge può essere tenuto – secondo le circostanze – a intraprendere un lavoro
retribuito se ciò può essergli ragionevolmente imposto e appare possibile dal profilo
economico (consid. 3). In un'altra sentenza, emanata in applicazione del nuovo
art. 125 CC (contributo di mantenimento dopo il divorzio), il Tribunale
federale ha stemperato anche il citato limite dei 45 anni, rilevando che
numerose offerte d'impiego fissano il limite d'età a 50 anni anche per lavori
non particolarmente qualificati (DTF 127 III 139 consid. 2c). In una sentenza
del 28 giugno 2001 in re X (inc. 5P.169/ 2001) esso ha ricordato nondimeno che,
nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale, la ripresa o
l'estensione di un'attività lucrativa va imposta solo con riserbo al coniuge
che durante la vita in comune si è occupato dell'economia domestica.
c) Già
sotto l'egida del cessato diritto questa Camera aveva sostanzialmente assunto
un indirizzo analogo. In un caso di separazione per tempo indeterminato (art.
147 cpv. 1 vCC) essa aveva avuto modo di precisare in effetti – ispirandosi a Hausheer/Spycher (Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997,
pag. 234, n. 04.113 in fine con richiami) – che occorreva distinguere secondo
lo scopo della separazione: dandosi qualche probabilità che i coniugi si
riconciliassero, appariva giustificato tutelare il riparto dei ruoli da loro
assunto durante il matrimonio; in caso contrario, ove la separazione appariva
durevole e sembrava preludere allo scioglimento del matrimonio o perseguire uno
scopo analogo a quello del divorzio, la moglie poteva anche essere tenuta ad
assumere un altro ruolo (I CCA, sentenza del 24 novembre 1999 in re B., consid.
19). Con il divorzio, in effetti, l'obbligo di assistenza derivante dal
matrimonio cessa per principio. Solo ove non si possa ragionevolmente
pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento,
inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'art. 125 cpv. 1 CC prevede
che l'altro coniuge può essere tenuto a versare un contributo.
Tale
norma concreta due principi: quello secondo cui, nella misura del possibile,
dopo il divorzio ogni coniuge deve sopperire a sé stesso, e quello secondo cui
ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a riacquistare la sua propria indipendenza
economica. Per raggiungere tale autonomia, che può essere stata compromessa dal
matrimonio, uno dei coniugi può essere tenuto a sussidiare l'altro. Così com'è
concepito, l'obbligo dell'art. 125 cpv. 1 CC si fonda soprattutto sulle
necessità del coniuge richiedente e dipende dal grado di autonomia che si può
pretendere da lui, in particolare dalla sua capacità di intraprendere un'attività
professionale – o di riprendere un'attività professionale interrotta durante il
matrimonio – per sovvenire al proprio “debito mantenimento”. Sotto il profilo finanziario
occorre considerare anzitutto il reddito effettivo dei coniugi, ma anche quello
ch'essi potrebbero conseguire dando prova di buona volontà o facendo prova di
ragionevole sforzo (DTF 127 III 138 consid. 2a).
d) Nella
fattispecie le parti vivono separate da oltre quattro anni e niente lascia intravedere
una possibile riconciliazione. Dagli atti risulta, anzi, che dopo l'entrata in
vigore del nuovo diritto del divorzio entrambi i coniugi hanno chiesto lo scioglimento
del matrimonio (act. LVIII e LX). E con il divorzio cesserà per principio
l'obbligo d'assistenza derivante dall'art. 163 CC, subentrandogli l'obbligo
limitato alle condizioni dell'art. 125 CC. La moglie deve quindi prepararsi a
sovvenire da sé, per quanto possibile, al proprio debito mantenimento. Oggi
essa ha 47 anni compiuti e aspettare oltre non avrebbe senso. Certo, le sue
capacità di reddito non vanno sopravvalutate, ma non bisogna disconoscere
ch'essa ha pur sempre un diploma di impiegata (della scuola __________), ha lavorato
in una banca come impiegata, durante il matrimonio ha svolto lavori a domicilio
occupandosi del montaggio di orologi, dal gennaio 1996 all'aprile 2001 è stata
alle dipendenze della __________ __________ __________ a tempo parziale e dal
maggio 2001 lavora per la __________ __________ (appello del marito, pag. 8,
non contestato). Inoltre essa è libera dalla cura e dall'educazione dei figli,
tutti maggiorenni, salvo __________, che compirà 18 anni nel maggio 2002.
Problemi di salute che ostino a un'estensione dell'attività svolta non
risultano, l'assunzione di medicamenti, sulla cui natura nulla è dato di
sapere, non bastando per ravvisare un'incapacità lavorativa. Si può
ragionevolmente pretendere quindi che, entro il 31 dicembre di quest'anno,
l'interessata porti il suo grado di attività al 100%. È vero che sulla
formazione di lei come impiegata non si può fare assegnamento, visto il lungo
tempo trascorso. Si può pretendere però ch'essa eserciti una qualsiasi attività
non specializzata, se non d'indole amministrativa (come quella svolta a suo tempo),
almeno come operaia o come collaboratrice domestica. E come collaboratrice
domestica essa potrebbe guadagnare, a tempo pieno, circa fr. 2400.– netti
mensili (si veda l'art. 22 del contratto normale per il personale domestico: FU
__________/__________del ____________________ __________, pag. 7435). Nel
calcolo dei contributi alimentari è legittimo dunque dipartirsi da tale reddito.
e) Prima di allora non vi è motivo invece di computarle un reddito
ipotetico, tanto meno già dal 1° maggio 2000, poiché l'interessata durante
l'unione coniugale ha lavorato solo parzialmente. Non è invero chiaro se essa
sia stata iscritta ai ruoli della disoccupazione con disponibilità lavorativa
al 100%, ma ad ogni modo finora l'interessata non risulta avere mai lavorato a
tempo pieno. La famiglia, inoltre, dispone di sufficienti entrate per coprire i
maggiori costi derivanti dalla separazione e non vi è motivo per computare
retroattivamente alla moglie un reddito potenziale superiore alle sue entrate
effettive.
- L'appellante non contesta il fabbisogno di __________, fissato dal
Pretore in fr. 1100.– mensili (rispettivamente fr. 1050.– dal 31 agosto 2001),
ma rileva che nel caso in cui non si dovesse considerare il contributo in
natura prestato dalla madre, il fabbisogno dovrebbe essere ridotto nella stessa
misura per tenere conto del caso concreto e della realtà ticinese.
L'argomentazione non solo è destituita di buon diritto, ma l'importo fissato
dal primo giudice si rivela insufficiente.
a) La
versione più recente delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù
e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, edita nel gennaio 2000,
indica per ragazzi in età compresa fra i 13 e i 18 anni che non vivono con
fratelli o sorelle nella medesima economia domestica, un fabbisogno in denaro
di fr. 1920.– mensili. Qualora il coniuge affidatario non lavori a orario completo
(come la moglie nella fattispecie), la posta per “cura e educazione” (fr.
300.– dal compimento dei 12 anni) può essere ridotta nella misura in cui tali
prestazioni siano fornite in natura dal genitore affidatario. In concreto,
tenuto conto del fatto che la madre lavora a metà tempo, il fabbisogno medio in
denaro di __________ va determinato in fr. 1770.– (fr. 1920.– meno la metà
delle spese che la madre presta in natura). Al momento in cui la madre lavorerà
a tempo pieno (1° gennaio 2003), il fabbisogno dovrà essere aumentato a fr.
1920. –. Contrariamente all'opinione dell'appellante, poi, la riduzione lineare
dei fabbisogni non si applica più, poiché le cifre indicate nella tabella dell'edizione
2000 non sono più commisurati al costo della vita nella sola area urbana di
Zurigo, ma fanno riferimento al costo delle economie domestiche su scala
nazionale, in base a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre
quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito
superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur
Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in basso). I
fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti
a famiglie di reddito relativamente modesto (op. cit., pag. 11 in alto).
Diminuzioni per rapporto alle cifre figuranti nella tabella sono possibili,
ma devono giustificarsi alla luce di circostanze concrete (per esempio nel caso
in cui un ragazzo fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmente
favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C) e non solo per il fatto che i genitori
non siano economicamente in grado di sopperire appieno al fabbisogno dei figli
(op. cit., pag. 16 a metà).
b) Nel
caso precipuo non sono dati a divedere, né l'interessato prospetta, elementi
specifici che giustifichino una riduzione del fabbisogno in denaro. Certo, il
contributo di mantenimento va stabilito anche in relazione alle capacità
finanziarie dei genitori, non solo alle necessità della ragazza (DTF 123 III 4
consid. bb). Ma ciò non significa che si debba confondere fabbisogno e
contributo o che un fabbisogno legittimo vada decurtato solo perché i genitori
non siano in grado di fornirlo. L'entità del fabbisogno va stabilita per
intero. Nel caso in cui i redditi dei genitori non bastino ad assicurarlo, si
accerterà in che misura esso rimane scoperto (op. cit., pag. 16 nel mezzo),
ognuno dei genitori avendo il diritto di conservare almeno l'equivalente del
proprio fabbisogno minimo (DTF 123 III 1 consid. bb, confermato in DTF 126 III
356 consid. bb). Ciò posto, in virtù del principio inquisitorio illimitato che
governa il diritto di filiazione, si giustifica dal 1° maggio 2000, quando è
cessato l'obbligo di mantenimento per il fratello ______, un intervento d'ufficio
a tutela della minorenne (DTF 122 III 404). Ne discende che il contributo per
______ dev'essere maggiorato a fr. 1770.– mensili. Tenuto conto dell'inizio dell'attività
lucrativa e del fatto ch'essa sopperisce per un terzo alle proprie necessità
con il provento del suo guadagno (sentenza del 7 maggio 2001 tra le parti,
consid. 9), dal 1° settembre 2000 il fabbisogno ammonta a fr. 1555.– mensili
(fr. 1770.– meno fr. 215.–), dal 1° settembre 2001 a fr. 1500.– (fr. 1770.–
meno fr. 270.–), dal 1° settembre 2002 a fr. 1410.– mensili
(fr.
1770.– meno fr. 360.–) e dal 1° gennaio 2003, quando la madre lavorerà a tempo
pieno, a fr. 1560.– (fr. 1920.– meno fr. 360.–).
- L'appellante
chiede infine di non calcolare nel suo reddito la gratifica versatagli dal
datore di lavoro per il 35° di durata di servizio, o, caso mai, di ripartirla
sull'arco di trentacinque anni. Sulla questione si tornerà in appresso (consid.
7b).
II. Sull'appello di __________ __________
- L'appellante chiede che il contributo dal 1° maggio al 31 agosto
2000 sia fissato in fr. 2700.– mensili per sé e in fr. 905.– mensili per
__________a. Essa rileva che in quel periodo il datore di lavoro le ha versato
solo fr. 931.–; inoltre, non avendo essa percepito lo stipendio durante le
vacanze, l'entrata andrebbe accertata in soli fr. 900.–. La ricorrente contesta
inoltre il reddito del marito, sostenendo che il Pretore ha ammesso a torto la
possibilità di locare l'appartamento di __________ a soli fr. 500.–, mentre questa
Camera gli aveva imputato un introito di fr. 775.–. Infine assevera che il suo
fabbisogno dev'essere aumentato di fr. 220.– mensili, corrispondenti alla quota
di locazione del figlio __________ che non è più a carico dei genitori.
a)
Per quanto riguarda il reddito, con l'istanza del 21 aprile 2000 la moglie non
aveva asserito di non essere retribuita durante le vacanze, tant'è che aveva
indicato un reddito di fr. 931.– mensili (pag. 4). Come questa Camera ha già
avuto modo di spiegare, l'appellante avrebbe dovuto rendere verosimile di non
avere usufruito di vacanze nel periodo considerato per il calcolo del guadagno,
il quale risulterebbe così artificiosamente elevato. Nella fattispecie essa ha
preteso ciò, ma nulla risulta dagli atti. Di conseguenza, il reddito dev'essere
confermato in fr. 1140.– mensili, poiché dal totale delle entrate di fr. 2093.–
occorre dedurre l'indennità di disoccupazione di
fr.
953.–. Su questo punto il decreto del Pretore resiste alla critica.
b) Le
entrate del marito vanno confermate in fr. 7330.– mensili, come questa Camera
ha già stabilito (sentenza del 7 maggio 2001, consid. 4 in fine). È possibile
che l'appartamento a pianterreno dell'abitazione coniugale a __________ sia
stato locato a soli fr. 500.– mensili (doc. 2), ma l'interessato non spiega il
motivo per cui egli non possa spuntare i fr. 775.– calcolati da questa Camera,
non bastando al riguardo un generico accenno al fatto che “secondo le attuali
richieste di mercato il valore locativo non supera fr. 500.–” (osservazioni,
pag. 5).
c) Quanto
al fabbisogno della moglie, la doglianza è destinata all'insuccesso. Questa
Camera ha già avuto modo di ricordare che il fabbisogno di un coniuge comprende
l'onere di alloggio presumibile ch'egli avrebbe a carico se abitasse da sé
solo, per conto proprio (FamPra.ch 1/2000 pag. 135; I CCA, sentenza del 27 settembre
2000 nella causa R., consid. 5b con rinvii). In concreto l'onere di fr. 660.–
mensili fissato da questa Camera corrisponde alla pigione che l'interessata dovrebbe
presumibilmente pagare se abitasse, da sola, a __________.
- Per il periodo dal 1° settembre 2000 al 30 aprile 2001 l'appellante
chiede di fissare i contributi in ragione di fr. 3340.– mensili per sé e di fr.
1100.– mensili per __________. Rileva che la figlia __________ ha lasciato
l'abitazione del padre nell'ottobre 2000 e che dal dicembre 2000 essa guadagna
fr. 1200.– mensili, motivo per cui è diventata autosufficiente già a partire da
tale data e non solo dal maggio 2001, come ha ritenuto il Pretore. Ne deduce
che tra settembre e novembre del 2000 il contributo in favore di __________
dev'essere ridotto da fr. 1365.– a fr. 300.– mensili e dev'essere soppresso
dopo di allora. Pure contestato è il reddito del marito, e in particolare la
computazione della gratifica da lui percepita nel luglio del 2001 sull'arco di
quattro mesi, come ha disposto il primo giudice. Al riguardo l'appellante
chiede di suddividere l'importo di fr. 3297.70 sull'arco di 12 mesi, dal settembre
2000 al settembre 2001. Essa sostiene inoltre che a torto il Pretore non ha
imputato l'ulteriore premio ottenuto dal coniuge nel marzo del 2001 e
l'ulteriore aumento dello stipendio di fr. 50.– mensili dal mese successivo.
Infine la moglie contesta il reddito a lei calcolato, confutandone l'aumento a
fr. 1550.– mensili.
a)
Per quel che concerne la figlia __________, dagli atti risulta che essa ha
lasciato l'abitazione del padre per andare a vivere con __________ __________
il ____________________ 2000, quando ha cominciato a lavorare alla Casa per
anziani di __________, guadagnando nei primi tre mesi fr. 900.– mensili e fr.
1200.– mensili in seguito (deposizione __________ __________ del 23 novembre
2000). Ritenuto che neppure il padre pretende che la giovane non sia in grado
di far fronte autonomamente al proprio sostentamento dopo l'inizio dell'attività
lucrativa, non è dato a divedere il motivo per cui il Pretore ha soppresso il
contributo solo dal mese di maggio 2001. Ne segue che su questo punto l'appello
è fondato. Dal 1° settembre 2000 il contributo per __________ va stralciato
dunque dal calcolo dei contributi per la moglie e la figlia __________.
b) Quanto
al reddito del marito, non è contestato che nel luglio del 2001 il datore di
lavoro gli ha versato una gratifica di fr. 3579.50. Ora, contrariamente
all'opinione dell'interessata, la gratifica è computata nel reddito solo se è
elargita abitualmente (Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 265 ad art. 156 CC; I CCA, sentenza del
14 aprile 1999 nella causa S., consid. 3). Nel caso citato dall'appellante,
questa Camera l'aveva inserita nel reddito del marito poiché costui l'aveva
ricevuta per due anni e non vi erano indizi che ne facessero presumere la
decadenza in futuro (I CCA, sentenza del 19 febbraio 1991 nella causa M., pag.
6). Nella fattispecie, per contro, la gratifica di fr. 3579.50 è stata versata una
tantum per il 35° anno di appartenenza alla ditta. Quella di fr. 1000.–
risulta essere una partecipazione agli utili, ma non consta, né l'appellante
pretende, che sia solitamente versata.
c) Dalle
distinte di salario prodotte dal marito il 7 settembre 2001 (act. LXVII) si evince
che dal maggio 2001 lo stipendio base è aumentato di fr. 50.– mensili. Il
reddito dell'interessato deve dunque essere fissato in fr. 7168.– netti mensili
(fr. 6343.– più fr. 50.– più fr. 775.–).
d) Quanto
al reddito dell'appellante, risulta dagli atti che nel periodo in questione
essa ha percepito mediamente fr. 1830.– mensili netti, compresa la quota di tredicesima
(act. LII e LXVII). In tali circostanze l'apprezzamento del Pretore le riesce
finanche favorevole. E siccome essa non ha reso verosimile di non avere usufruito
di vacanze nel periodo considerato per il calcolo del guadagno (consid. 6a), il
reddito di fr. 1550.– fissato dal primo giudice merita conferma.
- Per
il periodo successivo l'appellante postula un contributo di
fr.
3600.– mensili per sé e di fr. 1100.– mensili per __________. Essa censura il
reddito di fr. 1750.– stabilito dal primo giudice e sottolinea che l'attività
iniziata alla __________ __________ di __________ non è definitiva, che essa
non percepisce alcuno stipendio durante le vacanze e i periodi di malattia e
che durante il mese di agosto 2001 la ditta era chiusa. La sua situazione non
essendo mutata, si giustificherebbe di computarle un reddito di soli fr. 900.–
mensili. Essa chiede, comunque sia, di aumentarle il fabbisogno minimo per
tenere conto delle spese di automobile, di trasferta e di pasti fuori casa,
poiché deve recarsi per lavoro a __________. Sempre riguardo al fabbisogno
minimo, essa contesta inoltre l'aumento di fr. 100.– mensili che il Pretore ha
riconosciuto a entrambi i coniugi per tenere conto degli aumenti del minimo
esistenziale del diritto esecutivo e dei premi della cassa malati.
a) Dagli
atti non risulta, né l'interessata ha prodotto documentazione alcuna, quanto
essa guadagni dalla __________ __________ di . Dal fascicolo
processuale si evince nondimeno che, dopo avere cessato l'attività per la
__________ - nell'aprile 2001, nel mese successivo essa ha riscosso
indennità di disoccupazione sulla base di un guadagno assicurato di fr. 1720.–
mensili. Nel giugno essa non ha percepito nulla poiché, verosimilmente, ha cominciato
a lavorare proprio per la __________ __________ (act. LXVII, pag. da 18 a 21).
Ora, è indubbio che l'assicurazione contro la disoccupazione e il diritto della
famiglia perseguono scopi diversi (RDAT 1999-II n. 67; I CCA, sentenza del 6
settembre 2001 nella causa T., consid. 7), tuttavia a un sommario esame come
quello che presiede all'emanazione delle misure provvisionali la valutazione
del Pretore può essere condivisa. Del resto, come si è visto (consid. 7d), tra
il settembre 2000 e l'aprile del 2001 l'interessata ha guadagnato in media fr.
1830.– mensili. Giovi ricordare inoltre che determinante è il reddito che essa
potrebbe ragionevolmente conseguire facendo uso di buona volontà (DTF 123 III 5
a metà, 121 III 299, 119 II 316 consid. 4a, 117 II 17 consid. 1b; principi
riassunti in: Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 47 e 48 ad art. 125 CC).
Il reddito di fr. 1750.– valutato dal Pretore merita dunque conferma.
b) Le
spese per l'autovettura non possono essere riconosciute, l'interessata non
avendo reso verosimile di dover far capo a tale mezzo di trasporto per uso professionale.
Tutt'al più si può ammettere un'indennità di fr. 165.– mensili, pari al costo
di un abbonamento “arcobaleno” per sei zone che copra, ad esempio, il tragitto
da __________ a __________o. Per quanto concerne i pasti fuori casa, tale
supplemento non si identifica con le spese effettive, ma serve a coprire il
maggior costo rispetto ai pasti consumati a casa, già compreso nel minimo di
base del diritto esecutivo.
c) Per
quel che riguarda l'aumento del fabbisogno, il Pretore ha ritenuto di aggiungere
a entrambi i coniugi fr. 100.– per tenere conto da un lato dell'adeguamento del
minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo (fr. 75.–) e dall'altro dell'aumento
congiunturale del premio cassa malati. Non si capisce del resto la rilevanza
pratica della critica, il fabbisogno essendo stato aumentato a entrambi i coniugi,
ciò che non influisce sul contributo. L'impennata annuale dei citati premi è
poi notoria, di modo che nel complesso non vi sono ragioni per decurtare l'aumento
riconosciuto dal Pretore.
-
Dal 1° agosto 2001 l'appellante si è trasferita da __________ a
__________, dove ha preso in locazione un appartamento di tre locali e mezzo
per una pigione mensile di fr. 1150.–. Ora, come si è detto (consid. 6c),
l'onere di locazione è quello che il coniuge avrebbe se abitasse da sé solo.
Nella fattispecie l'interessata non può vedersi riconoscere l'intera pigione,
ma solo quella che avrebbe come persona sola, ragione per cui si giustifica ammettere
l'importo in fr. 900.– mensili comprese le spese accessorie, costo
corrispondente all'affitto di un appartamento per lei sola nel __________,
notoriamente più caro della Riviera. Si aggiunga che, nella misura in cui
l'interessata non ha reso verosimile di dover far capo a un'automobile per uso
professionale, non può essere ammessa la spesa per la locazione del posteggio.
Dal mese di settembre 2001 il fabbisogno minimo dell'interessata deve dunque essere
fissato in fr. 2898.15 mensili, compresa l'indennità per i costi di trasferta
(consid. 8b).
-
Se ne
conclude, in ultima analisi, che il quadro delle entrate e delle uscite
familiari si presenta come segue:
Periodo
dal 1° maggio al 31 agosto 2000
reddito
del marito fr. 7330.—
reddito
della moglie fr. 1140.—
fr.
8470.— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2541.85
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2393.15
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1365.75
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1770.—
fr.
8070.75 mensili
eccedenza fr.
399.25 mensili
metà
eccedenza fr. 199.60 mensili
contributo
per la moglie:
fr.
2393.15 + fr. 199.60 ./. fr. 1140.– = fr. 1453.— mensili
arrotondati
contributo
per __________
(compresi
gli assegni familiari) fr. 1365.— mensili arrotondati
contributo
per __________
(compresi gli assegni familiari) fr.
1770.— mensili
Il
marito può conservare per sé:
fr.
7330.– ./. fr. 1453.– ./. fr. 1365.–
./.
fr. 1770.– = fr. 2742.— mensili.
Periodo
dal 1° settembre 2000 al 30 aprile 2001
reddito
del marito fr. 7118.—
reddito
della moglie fr. 1550.—
fr.
8668.— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2541.85
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2393.15
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1555.—
fr.
6490.— mensili
eccedenza fr.
2178.— mensili
metà
eccedenza fr. 1089.— mensili
contributo
per la moglie:
fr.
2393.15 + fr. 1089.– ./. fr. 1550.– = fr. 1932.— mensili
contributo
per __________
(compresi gli assegni familiari) fr.
1555.— mensili
Il
marito può conservare per sé:
fr.
7118.– ./. fr. 1932.– ./. fr. 1555.– = fr. 3631.— mensili.
Periodo dal 1° maggio al 31
agosto 2001
reddito
del marito fr. 7168.—
reddito
della moglie fr. 1750.—
fr.
8918.— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2641.85
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2493.15
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1555.—
fr.
6690.— mensili
eccedenza fr.
2228.— mensili
metà
eccedenza fr. 1114.— mensili
contributo
per la moglie:
fr.
2493.15 + fr. 1114.– ./. fr. 1750.– = fr. 1857.— mensili arrotondati
contributo
per __________
(compresi gli assegni familiari) fr.
1555.— mensili
Il
marito può conservare per sé:
fr.
7168.– ./. fr. 1857.–./. fr. 1555.– = fr. 3806.— mensili.
Periodo dal 1° settembre 2001
al 31 agosto 2002
reddito
del marito fr. 7168.—
reddito
della moglie fr. 1750.—
fr.
8918.— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2641.85
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2733.15
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1500.—
fr.
6875.— mensili
eccedenza fr.
2043.— mensili
metà
eccedenza fr. 1021.50 mensili
contributo
per la moglie:
fr.
2733.15 + fr. 1021.50 ./. fr. 1750.– = fr. 2005.— mensili
arrotondati
contributo
per __________
(compresi gli assegni familiari) fr.
1500.— mensili
Il
marito può conservare per sé:
fr.
7168.– ./. fr. 2005.– ./. fr. 1500.– = fr. 3663.— mensili.
Periodo
dal 1° settembre al 31 dicembre 2002
reddito
del marito fr. 7168.—
reddito
della moglie fr. 1750.—
fr.
8918.— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2641.85
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2898.15
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1410.—
fr.
6950.— mensili
eccedenza fr.
1968.— mensili
metà
eccedenza fr. 984.— mensili
contributo
per la moglie:
fr.
2898.15 + fr. 984.– ./. fr. 1750.– = fr. 2132.— mensili arrotondati
contributo
per __________
(compresi gli assegni familiari) fr.
1410.— mensili
Il
marito può conservare per sé:
fr.
7168.– ./. fr. 2132.– ./. fr. 1410.– = fr. 3626.— mensili.
Periodo dal 1° gennaio 2003 in poi
reddito
del marito fr. 7168.—
reddito
della moglie fr. 2400.—
fr.
9568.— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2641.85
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2898.15
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1560.—
fr.
7100.— mensili
eccedenza fr.
2468.— mensili
metà
eccedenza fr. 1234.— mensili
contributo
per la moglie:
fr.
2898.15 + fr. 1234.– ./. fr. 2400.– = fr. 1732.— mensili
arrotondati
contributo
per __________
(compresi gli assegni familiari) fr.
1560.— mensili
Il
marito può conservare per sé:
fr.
7168.– ./. fr. 1732.– ./. fr. 1560.– = fr. 3876.— mensili.
- La sentenza odierna impone una chiosa d'ordine giuridico sulla
procedura adottata dal Pretore. In concreto l'istruttoria era formalmente
chiusa, infatti, con lo scambio dei memoriali conclusivi del 17 e 18 gennaio
2001 (act. XLVI e XLVII). L'ammissione successiva di tutta una serie di fatti
nuovi (cessazione del lavoro, disoccupazione e nuovo lavoro della moglie), così
come la produzione di tutto un novero di documenti (redditi dal gennaio al settembre
2001, nuovo contratto di locazione della moglie) è avvenuta in modo palesemente
irrito. Non che il giudice non possa assumere prove di sua iniziativa, l'art.
419b cpv. 1 CPC consentendogli ogni indagine. Ciò deve avvenire però
prima della discussione finale e non dopo. L'istruttoria non può essere
riaperta a piacimento né l'economia di giudizio consente di stravolgere i più
elementari fondamenti di procedura (art. 101 CPC).
III. Sulle spese, le ripetibili e la domanda di assistenza giudiziaria
in appello
- Gli oneri del giudizio odierno, commisurati all'entità dei contrapposti
interessi, seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC).
Il marito, nel complesso, ottiene una lieve riduzione del contributo fra il 1°
maggio e il 31 agosto 2001, ciò che giustifica di porre a suo carico nove
decimi degli oneri di questa sede, con obbligo di rifondere alla controparte
un'adeguata indennità per ripetibili. La moglie, salvo il periodo citato,
ottiene contributi per sé superiori a quelli fissati dal primo giudice, ma non
nella misura ch'essa rivendicava, e vede aumentare i contributi per la figlia,
ma solo in virtù del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione.
Appare equo porre a suo carico dunque i due terzi dei costi del suo appello,
con obbligo di rifondere al marito un'indennità per ripetibili ridotte. L'esito
della sentenza odierna non incide in misura rilevante invece sul dispositivo
inerente agli oneri e alle ripetibili di prima sede, che può rimanere
invariato.
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalla moglie non
può essere accolta. Nonostante la parziale parvenza di buon esito del suo
appello e della resistenza all'appello del marito (art. 157 CPC), essa non può
essere considerata indigente. Tenuto conto delle sue entrate e del contributo
del marito, essa può contare su un agio mensile superiore a fr. 1000.– con cui
può senz'altro far fronte alle spese di causa.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Gli appelli sono parzialmente accolti, nel senso che il decreto
impugnato è così riformato:
__________ __________ è tenuto a versare a __________
__________, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi
provvisionali:
fr. 1453.–
mensili per lei medesima e fr. 1770.– (assegni familiari compresi) per la
figlia __________ dal 1° maggio al 31 agosto 2000;
fr. 1932.–
mensili per lei medesima e fr. 1555.– (assegni familiari compresi) per la
figlia __________ dal 1° settembre 2000 al 30 aprile 2001;
fr. 1857.–
mensili per lei medesima e fr. 1555.– (assegni familiari compresi) per la
figlia ______ dal 1° maggio al 31 agosto 2001;
fr. 2005.–
mensili per lei medesima e fr. 1500.– (assegni familiari compresi) per la
figlia __________ dal 1° settembre 2001 al 31 agosto 2002;
fr. 2132.–
mensili per lei medesima e fr. 1410.– (assegni familiari compresi) per la
figlia __________ dal 1° settembre al 31 dicembre 2002;
fr. 1732.–
mensili per lei medesima e fr. 1560.– (assegni familiari compresi) per la
figlia __________ dal 1° gennaio 2003.
II. Gli oneri
dell'appello di __________ __________, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 310.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
360.–
sono
posti per nove decimi a carico dell'appellante e per il resto a carico di
__________ __________, alla quale l'appellante rifonderà fr. 900.– per
ripetibili ridotte.
III. Gli
oneri dell'appello di __________ __________, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 310.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
360.–
sono
posti per due terzi a carico dell'appellante e per il resto a carico di __________
__________, al quale l'appellante rifonderà fr. 600.– per ripetibili ridotte.
IV. La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
V. Intimazione
a:
– avv.
dott. __________ __________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster