AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2001.118
Data decisione, Autorità:
09.04.2003, ICCA
Incarto n.:
11.2001.118
Lugano
9 aprile 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
..__________ (azione confessoria) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 7 maggio 2001 da
__________ e __________ __________, __________
__________ e __________ __________, __________
(patrocinati dall'avv. dott. __________ __________,
__________) e
__________ e __________ __________, __________
contro
__________ e __________ __________, __________
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________);
giudicando
ora sul decreto cautelare del 18 settembre 2001 con
cui il Pretore ha statuito sulle domande provvisionali presentate con la
petizione;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 28 settembre 2001 presentato da __________ e __________ __________ contro
il decreto cautelare emesso il 18 settembre 2001 in luogo e vece del Pretore
dal Segretario assessore della giurisdizione di Locarno Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
____________________e __________ __________ hanno
frazionato le particelle n. __________, __________e __________RFP di __________
__________, di cui erano comproprietari, creando otto nuovi fondi cui sono
stati attribuiti i n. __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________e __________. Sulle particelle n. __________,
__________, __________, __________, __________, __________e __________essi
hanno costruito sette case d'abitazione (la n. __________era già edificata). Il
complesso edilizio è stato denominato “Residenza __________ ”. Gli accessi alle
singole particelle sono regolati da reciproche servitù. Un diritto di passo
con ogni veicolo è stato iscritto il 30 agosto 1989 nel registro fondiario, in
specie, a favore delle particelle n. __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________e __________e a carico delle n.
__________, __________, __________, __________, __________e __________. Su
queste ultime è stata formata una strada asfaltata che collega i fondi
dominanti alla pubblica via. La particella n. __________ è gravata anche di un
“diritto di posteggio” iscritto il 25 giugno 1990 nel registro fondiario in favore
della particella n. __________. Sulla particella n. __________ i promotori
hanno poi costruito, all'imbocco con la strada cantonale, un muro in cemento a
forma di “L” rovesciata nel quale sono state collocate cinque cassette delle
lettere (quattro delle quali destinate all'uso delle case vicine), un armadio
della TV via cavo e un quadro elettrico. Su tale fondo è stato collocato
inoltre un cassonetto dei rifiuti per il servizio di tutto il complesso.
B. __________
e __________ __________ hanno acquistato il 3 maggio 1991 la particella n.
__________, __________ e __________ __________ la particella n. __________,
__________ e __________ __________ la particella n. __________, __________ e
__________ __________ la particella n. __________. I primi si sono rivolti l'11
gennaio 2000 alla __________ __________ __________, chiedendo la rimozione
dell'armadio TV, e analoga richiesta hanno formulato alla Società __________
__________ __________ relativamente al quadro elettrico. Il 27 gennaio 2000
essi hanno scritto inoltre ai coniugi __________ e __________ (come pure ai
vicini __________ e __________) che avrebbero rimosso il cassonetto dei rifiuti
entro il 17 febbraio successivo, a meno che si fosse trovata un'altra
soluzione. Il cassonetto dei rifiuti è stato allontanato prima del 6 aprile
2000. L'azienda __________ ha comunicato il 21 luglio 2000 a __________ e
__________ __________ le condizioni cui sarebbe stato possibile spostare il
quadro elettrico. __________ __________ __________, dal canto suo, ha reso noto
che sarebbe stato possibile disattivare l'armadietto entro la fine dell'anno. I
manufatti sono stati tolti dopo l'8 maggio 2001. Il 21 aprile 2001 __________ e
__________ __________ hanno informato altresì i coniugi __________ e __________
(come pure i vicini __________ e __________) che l'8 maggio seguente avrebbero
fatto allineare “sulla linea di confine con il diritto di passo” le 5 cassette
delle lettere collocate nella struttura di cemento sul loro fondo. Essi hanno
annunciato inoltre che avrebbero eliminato il muro e completato la recinzione
del terreno di loro proprietà secondo un piano allegato alla loro lettera.
C. Con petizione del 7 maggio 2001 __________ e __________ __________,
__________ e __________ __________ e __________ e __________ __________ hanno
chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna di vietare a
__________ e __________ __________ di abbattere il noto muro, di collocare le
cassette delle lettere altrove e di eseguire qualsiasi recinzione attorno all'area
comune (in particolare lungo il confine del diritto di parcheggio a favore
della particella n. __________), come pure che fosse ordinato ai convenuti di
permettere agli altri proprietari del complesso edilizio l'accesso all'area
comune (in specie eliminando la recinzione già posata) e di “riportare il
container per la raccolta dei rifiuti nella zona adibita ad uso comune”, il
tutto già in via cautelare. Subordinatamente essi hanno concluso perché i
convenuti fossero tenuti a ripristinare la zona comune nello stato originario,
come pure a permettere agli altri proprietari del complesso l'accesso all'area
comune (eliminando la recinzione), e perché i convenuti fossero obbligati a
“riportare il container per la raccolta dei rifiuti nella zona adibita ad uso
comune”. Nel merito essi hanno proposto di accertare che l'area della
“Residenza __________ ” adibita a uso comune dev'essere utilizzata unicamente a
tale scopo e non può formare oggetto d'interventi atti a modificarne l'assetto.
D. Statuendo inaudita parte il 7 maggio 2001 in luogo e vece del
Pretore, il Segretario assessore ha vietato ai convenuti di abbattere il citato
muro, di spostare le cassette delle lettere e di procedere a qualsiasi
recinzione attorno all'area comune, in particolare lungo il confine del diritto
di posteggio in favore del fondo n. __________. Con istanza del 10 maggio 2001
gli attori hanno sollecitato le comminatorie dell'esecuzione effettiva (art.
490 CPC) e dell'azione penale (art. 292 CP), adducendo che dopo l'emanazione
del decreto i convenuti avevano rimosso due delle cinque cassette delle lettere
“e posato sopra le stesse lamiere di copertura e chiusura”. Nelle loro
osservazioni dell'11 maggio 2001 __________ e __________ __________ hanno comunicato
di avere spostato l'8 maggio 2001 la cassetta delle lettere di loro proprietà e
quella in uso ai coniugi __________, assicurando, per il resto, di attenersi al
decreto cautelare.
E. All'udienza
del 18 giugno 2001, indetta per la discussione cautelare, __________ e
__________ __________, così come __________ e __________ __________, hanno
mantenuto le proprie domande, alle quali si sono opposti i convenuti.
__________ e __________ __________ non sono comparsi. Nel merito, __________ e
__________ __________ hanno chiesto poi di respingere la petizione. Chiusa
l'istruttoria cautelare, alla discussione finale del 17 luglio 2001 __________
e __________ __________ con __________ e __________ __________ hanno presentato
un riassunto scritto nel quale hanno chiesto che fosse ordinato a __________ e
__________ __________ di rimettere le due cassette delle lettere nella posizione
antecedente e di rimuovere la struttura metallica, confermando per il resto le
loro domande. __________ e __________ __________ hanno ribadito la loro
opposizione all'istanza. __________ e __________ __________ sono rimasti
silenti.
F. Statuendo
il 18 settembre 2001 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha
fatto divieto a __________ e __________ __________ di abbattere il noto muro,
di collocare le cassette delle lettere altrove e di procedere a qualsiasi recinzione
attorno all'area comune, in particolare lungo il confine del diritto di
parcheggio in favore della particella n. __________. Le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 200.–, sono state poste a carico dei convenuti in solido, con
obbligo di rifondere a __________ e __________ __________, __________ e
__________ __________ e __________ e __________ __________, sempre con vincolo
di solidarietà, fr. 400.– per ripetibili. Nella causa di merito le parti hanno
nel frattempo concluso lo scambio degli allegati scritti.
G. Contro
il decreto predetto __________ e __________ __________ sono insorti con un
appello del 28 settembre 2001 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato
nel senso di respingere l'istanza cautelare. Nelle loro osservazioni del 29 ottobre
2001 __________ e __________ __________ e __________ e __________ __________
propongono di respingere l'appello e di confermare il decreto impugnato.
__________ e __________ __________ non hanno presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Il Segretario assessore, premesso che nel caso specifico l'esatto
tracciato e l'estensione del passo iscritto nel registro fondiario provvisorio
non sono noti, ha nondimeno rilevato non potersi escludere, quanto meno a un
esame di verosimiglianza, che la servitù comprenda anche il diritto di usare
l'imbocco della strada di accesso per la posa delle cassette delle lettere,
degli armadi elettrici e della televisione, come pure del cassonetto per i
rifiuti. A suo parere i convenuti sapevano sin dall'acquisto della proprietà
che la superficie in questione era destinata alla posa dei manufatti, tant'è
che è stata adibita per anni a tale scopo. Il primo giudice ha poi accertato il
presupposto dell'urgenza, visto che i convenuti manifestavano l'intenzione di
spostare le cassette per le lettere e di ultimare la recinzione. Quanto al
requisito del notevole pregiudizio, egli ha rilevato che i disagi per lo spostamento
del quadro elettrico e della TV via cavo non sono soltanto “quantificabili in
denaro”, ma comportano anche inconvenienti pratici. Donde, in sintesi,
l'accoglimento l'istanza.
- Gli
appellanti contestano che nella fattispecie siano adempiuti i presupposti per
l'emanazione di provvedimenti cautelari. Affermano che la petizione è
sprovvista di buon fondamento, poiché nel registro fondiario non è iscritta
alcuna servitù che imponga loro di tollerare né il muro, né le cassette delle
lettere né il cassonetto dei rifiuti. Ribadiscono che l'estensione delle
servitù di passo con ogni veicolo e di posteggio risulta in maniera chiara
dall'iscrizione nel registro fondiario provvisorio, sicché ogni interpretazione
è esclusa. Ne deriva – essi proseguono – che la superficie su cui sorge il muro
e dove si trovavano le cinque cassette delle lettere, i due armadi e il
cassonetto dei rifiuti non è gravata da oneri. Le opere da loro previste,
inoltre, non ostacolano la servitù di passo e nemmeno quella di posteggio.
Infine gli appellanti contestano che siano dati nella fattispecie gli estremi
dell'urgenza e del danno irreparabile, la situazione anteriore potendo sempre
essere ripristinata a loro spese.
3.L'art. 376 cpv. 1 CPC subordina
l'emanazione di misure cautelari a tre presupposti cumulativi, evocati anche
dal Segretario assessore: la verosimiglianza di un notevole pregiudizio, la
necessità di procedere con urgenza e la parvenza di buon esito insita
nell'azione di merito, l'istante essendo responsabile per altro dei danni
causati da provvedimenti cautelari ingiustificati (art. 383 cpv. 1 CPC; DTF 112
II 32, 91 II 144, 88 II 279; Rep. 1988 pag. 351 consid. 1 con richiamo).
L'esistenza dei tre requisiti – che va esaminata d'ufficio (Rep. 1989 pag. 127
con riferimenti 1981 pag. 165 consid. 1) – non giustifica in ogni modo
l'adozione di qualsiasi provvedimento cautelare: il principio della proporzionalità
esige che, comunque sia, la misura richiesta si limiti allo stretto
indispensabile, mantenga cioè un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e
la restrizione decretata (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 83 segg. con rinvii; Gloor, Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld
von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht,
Zurigo 1982, pag. 112 segg.).
-
In appello restano litigiose le domande cautelari intese a vietare
l'abbattimento del muro in cemento, la rimozione delle tre cassette delle
lettere e la posa della recinzione lungo il confine del diritto di posteggio a
favore della particella n. __________. Non è contestato che il muro e le tre
cassette delle lettere ancora rimanenti sorgano sulla proprietà degli
appellanti. Ora, il proprietario di un fondo può esigere in ogni tempo
l'eliminazione di ingerenze indebite (art. 641 cpv. 2 CC), salvo che il perturbatore
si avvalga di un diritto legale, obbligatorio o reale (DTF 104 II 167), oppure
che il comportamento del proprietario trascenda nell'abuso (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3a
edizione, pag. 288, n. 1040; I CCA, sentenza del 19 giugno 2001 in re G.,
consid. 6). Stabilire se il perturbatore possa valersi di
giustificazioni legittime è compito del giudice del merito. Di per sé, la
semplice tolleranza pluriennale – come in concreto – del muro e delle cassette
delle lettere non priva gli appellanti del diritto di esigerne la rimozione.
Un'autorizzazione concessa a titolo precario, infatti, può sempre essere
revocata (DTF 103 II 100 in fondo; analogamente: DTF dell'8 marzo 1999 in re
F., consid. 3b). Il problema è di sapere se gli istanti possano opporsi all'abbattimento
del muro e allo spostamento delle tre cassette delle lettere in via cautelare.
-
Il primo giudice ha ravvisato il “danno considerevole” nei disagi e
negli inconvenienti pratici derivanti dallo spostamento del quadro elettrico e
dell'armadio della TV via cavo (decreto impugnato, pag. 7). Se non che, per
consolidata giurisprudenza, il danno che la misura cautelare intende prevenire
dev'essere considerevole e difficilmente riparabile (Rep. 1988 pag. 351 consid.
1 nel mezzo; cfr. inoltre Rep. 1993 pag. 188 consid. 5). Si pensi, per esempio,
all'interruzione dell'erogazione di acqua necessaria per il funzionamento di un
impianto industriale (Rep. 1981 pag. 167 nel mezzo) oppure alla perdita di
clientela da parte di un esercizio pubblico (Rep. 1993 pag. 188, consid. 5). La
mera necessità di continuare a beneficiare di determinate prerogative non è
tale. Anzi, proprio in casi simili la giurisprudenza ha già avuto modo di
ricordare che il danno grave e difficilmente riparabile non è dato per la sola
impossibilità di usare un bene (Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 8 e 51 ad art. 376).
-
Nella
fattispecie, contrariamente a quanto reputa il primo giudice (decreto impugnato,
pag. 7), la lite non ha mai riguardato l'armadio elettrico né quello della TV
via cavo. Mal si intravede di conseguenza su quale base se ne dovrebbe impedire
la rimozione. Quanto alle tre cassette delle lettere, gli istanti non rendono
verosimile un grave danno legato al loro spostamento. Essi fanno valere che la
reiezione della misura cautelare aggraverebbe l'uso invalso dell'area comune
(osservazioni del 29 ottobre 2001, pag. 5 quinto paragrafo), soggiungendo che
con l'abbattimento del muro e la rimozione delle cassette delle lettere essi si
vedrebbero togliere una prerogativa esercitata da anni. Se non che, come si è
appena spiegato, ciò non basta per giustificare l'emanazione di provvedimenti
cautelari. Al riguardo l'appello si rivela fondato.
-
I
convenuti intendono anche recingere la superficie retrostante il muro di
cemento e una porzione dell'attuale superficie stradale che collega il
complesso immobiliare alla strada cantonale, in modo da delimitare l'area di
posteggio in favore della particella
n.
__________su due lati, come figura su un piano da loro stessi allestito (doc.
B). Che la proprietà degli appellanti sia gravata, tra l'altro, da un diritto
di passo con ogni veicolo è pacifico (doc. 1, pag. 3). La posa della recinzione
sul tracciato indicato dai convenuti (doc. B) riduce invero la larghezza del
campo stradale (fotografie doc. F), ma gli istanti non hanno reso verosimile
alcun notevole pregiudizio per la viabilità, né l'istruttoria cautelare consente
di trarre una simile conclusione. Non soccorrono dunque le premesse per
impedire l'esecuzione dell'opera, evidentemente a rischio e pericolo dei
convenuti (i quali potranno ancora vedersi impartire l'ordine di toglierla in
esito alla causa di merito).
-
Per
quel che concerne la servitù di posteggio a carico della particella n.
__________e a favore della n. __________ (doc. 1, pag. 3), i suoi beneficiari
hanno addotto, in prima sede, l'impossibilità di parcheggiare “comodamente come
fatto finora” e la necessità di “procedere a laboriose manovre” (riassunto
scritto del 17 luglio 2001, pag. 4 in fondo e pag. 5 in alto). Manovre supplementari
sono invero fastidiose, ma non bastano per integrare la parvenza di un danno
grave. Nemmeno “le difficoltà (…) per accedere al baule della macchina” (loc.
cit., pag. 5 secondo paragrafo) appaiono tali. Anche al proposito non si
ravvisano quindi gli estremi per l'emanazione di provvedimenti cautelari. Ciò
non significa – si ripete – che la recinzione sia compatibile con la servitù di
posteggio o con il diritto di passo o con altri diritti reali, ma solo che in
concreto non è dato, a un giudizio di mera verosimiglianza, un danno
difficilmente riparabile che imponga di intervenire senza attendere l'esito della
causa di merito (per la posa di una recinzione cfr. anche Rep. 1981 pag. 206 e
207 consid. 2).
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza di __________ __________, __________
______________________________ __________ e __________ __________ (art. 148
cpv. 1 CPC), che rifonderanno solidalmente agli appellanti un'adeguata indennità
per ripetibili. __________ e __________ __________ non hanno formulato
osservazioni all'appello; non possono essere tenuti dunque al pagamento di
oneri né alla rifusione di ripetibili (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). L'esito
del giudizio odierno richiede altresì la riforma del pronunciato di prima sede
sulle spese e le ripetibili, che vanno addebitate a __________ __________,
__________ __________, __________ __________, __________ __________, come pure
a __________ __________ e __________ __________, i quali in prima sede hanno instato
per l'emanazione di provvedimenti cautelari.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è accolto e il decreto
impugnato è così riformato:
-
L'istanza è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 30.–, da anticipare dagli
istanti in solido, sono poste solidalmente a carico di __________ __________,
__________ __________, __________ __________, __________ __________, __________
__________ e __________ __________, i quali rifonderanno a __________
__________ e __________ __________, sempre con vincolo di solidarietà, fr.
400.– complessivi per ripetibili.
II. Gli oneri di appello, consistenti
in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti solidalmente a carico di __________ __________, __________ __________,
__________ __________ e __________ __________, tenuti a rifondere a __________
__________ e __________ __________, sempre con vincolo di solidarietà, fr.
1000.– per ripetibili.
III. Intimazione
a:
–
avv. __________ __________, __________;
–
avv. dott. __________ __________, __________;
–
__________ e __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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