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Numero d'incarto:
11.2001.103
Data decisione, Autorità:
02.11.2001, ICCA
Incarto n.
11.2001.00103
Lugano
2 novembre
2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__
(diritto di prelazione) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con petizione del 29 dicembre 1999 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. dott. __________ __________,
__________);
giudicando
ora sulla sentenza del 28 giugno 2001 con cui il
Pretore ha statuito sulla domanda di perenzione del diritto prelazione
sollevata dal convenuto;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 29 agosto 2001 presentata da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 28 giugno 2001 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Nord;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è proprietario della particella n.
__________ RFD di __________, acquistata il 14 novembre 1997 per fr. 117 728.–
da __________ __________ e __________ __________. Il fondo, che è parte di una
masseria, è gestito da __________ __________ in virtù di un contratto di fitto
agricolo concluso da suo padre __________ __________, al quale egli è
subentrato nel gennaio del 1993. Il 17 novembre 1997 __________ __________ ha
comunicato a __________ __________ di avere acquistato la proprietà e ha
invitato l'affittuario a lasciare i terreni entro l'11 novembre 1998. Una
richiesta di accertamento relativa alla nullità della disdetta del contratto di
affitto è stata respinta con sentenza del
7
settembre 1999 della Camera di cassazione civile del Tribunale di appello (inc.
..__________).
C. Nella
sua risposta del 29 dicembre 2000 __________ __________ ha proposto poi, nel
merito, di respingere la petizione, facendo valere in via preliminare che il diritto
di prelazione vantato dall'attore era perento. Con replica del 2 febbraio 2001
l'attore ha contestato ciò. All'udienza preliminare del 29 maggio 2001,
limitata all'esame della perenzione, le parti hanno ribadito il loro punto di
vista. Statuendo il 28 giugno 2001, il Pretore ha accertato che il diritto di
prelazione non si era estinto. Le spese, con una tassa di giustizia di
complessivi fr. 400.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a
rifondere all'istante fr. 800.– per ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 29
agosto 2001 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, sia
accertata la perenzione del diritto di prelazione. Nelle sue osservazioni
dell'8 ottobre 2001 __________ __________ propone di respingere l'appello e di
confermare il giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha ritenuto sussistere il diritto di prelazione per
avere, l'attore, fatto valere il suo diritto nel termine di tre mesi previsto
dall'art. 681a cpv. 2 CC. Egli ha rilevato che alla lettera del 17
novembre 1997, con la quale il convenuto comunicava di avere acquistato la
particella n. __________, l'attore aveva reagito il 2 febbraio 1998
manifestando l'intenzione di esercitare il diritto di prelazione. E siccome il
termine trimestrale è rispettato già con una dichiarazione di volontà, non
necessariamente con l'avvio di una procedura giudiziaria, il primo giudice ha
ritenuto tempestivo il relativo esercizio.
-
L'appellante
sostiene che già il 9 maggio 1997 i precedenti proprietari del fondo
(____________________e __________ __________) avevano notificato all'attore la
disdetta del contratto di affitto, ragione per cui già a quel momento egli era
a conoscenza che il fondo sarebbe stato venduto a terzi. L'affittuario essendo
stato in grado di salvaguardare il suo diritto già allora, e non solo dal 17
novembre 1997, la comunicazione del 2 febbraio 1998 va considerata tardiva.
Tanto più – egli sostiene – che l'attore non ha promosso causa nel termine di
due anni dall'iscrizione del trapasso di proprietà nel registro fondiario,
avvenuta il 3 dicembre 1997.
-
Per
l'art. 681a cpv. 1 CC il venditore ha l'obbligo di notificare ai
titolari del diritto di prelazione la conclusione del contratto di vendita e il
contenuto dello stesso. Se intende esercitare il suo diritto, il titolare del
diritto di prelazione deve farlo valere entro tre mesi dal giorno nel quale ha
avuto conoscenza della conclusione del contratto e del suo contenuto, ma al più
tardi entro due anni dall'iscrizione del nuovo proprietario nel registro
fondiario (cpv. 2). I diritti di prelazione legali – come quello
dell'affittuario (art. 47 LDFR) – possono essere fatti valere alle condizioni
applicabili ai diritti di prelazione convenzionali (art. 681 cpv. 1 in fine
CC).
-
Nel
caso in esame, contrariamente a quanto asserisce l'appellante, non risulta che
già il 9 maggio 1997 l'attore fosse a conoscenza del contratto di compravendita
e del suo tenore. A parte il fatto che la lettera inviata all'affittuario dai
precedenti proprietari non figura agli atti, l'appellante non pretende che tale
scritto contenesse le condizioni essenziali della vendita, come l'oggetto, il
prezzo e le altre clausole importanti, in modo da consentire all'avente diritto
di decidere se esercitare il diritto di prelazione (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2a edizione,
pag. 116 n. 1734c). Il rogito di compravendita, poi, è stato firmato il 14 novembre
1997 (doc. E) e nella lettera del 17 novembre 1997 non si fa cenno al relativo
contenuto (doc. F). Si aggiunga che decisiva è la conclusione del negozio
giuridico, mentre semplici trattative o intenzioni di vendita non obbligano il
titolare del diritto a determinarsi (Steinauer,
op. cit., pag. 114 n. 1731). Quanto all'esercizio del diritto da parte del
titolare, basta una dichiarazione di volontà unilaterale soggetta a ricezione (Steinauer, op. cit., pag. 117 n.
1736). Ne segue che la comunicazione del 2 febbraio 1998 con cui l'attore ha
espresso il proposito di far valere il suo diritto di prelazione va considerata
tempestiva. A torto l'appellante sostiene, del resto, che la legge imponga al
titolare del diritto di prelazione l'obbligo di promuovere causa entro due anni
dall'iscrizione nel registro fondiario. L'art. 681a cpv. 3 CC fissa solo
il termine entro cui il beneficiario può invocare il suo diritto contro ogni
terzo iscritto, anche in buona fede (Steinauer
in: RNRF 1992 pag. 12). Si tratta, in effetti, di una scadenza destinata a
prevenire la perenzione del diritto in caso di trasferimento extratabulare
della proprietà (FF 1988 III pag. 893). Ne segue che su questo punto l'appello
si rivela destituito di buon diritto.
-
L'appellante
soggiunge che il Pretore, prima di statuire sulla perenzione, avrebbe dovuto
accertare l'esistenza stessa del diritto prelazione. L'argomentazione è infondata.
Al Pretore incombeva unicamente di sindacare l'eventuale compimento della
perenzione sollevata dal convenuto nei suoi allegati scritti e confermata
all'udienza preliminare. La questione legata all'esistenza del diritto di
prelazione è l'oggetto stesso della causa e andrà giudicata con la sentenza
finale.
-
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante
rifonderà alla controparte, inoltre, un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1.
L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per
ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
dott. __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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