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Numero d'incarto:
11.2001.100
Data decisione, Autorità:
06.03.2003, ICCA
Incarto n.
11.2001.100
Lugano
6 marzo 2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__
(iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza dell'8 aprile
1998 da
__________ __________ ora in liquidazione, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
Società Cooperativa __________ __________, __________
ora
__________ __________ __________ Società Cooperativa, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
premesso
che con sentenza del 18 dicembre 2000 il Segretario assessore della Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Sud ha confermato in luogo e vece del Pretore
l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori
ordinata in via cautelare a favore della __________ __________ sulla
particella n. __________RFD di __________ __________, intestata alla Società
Cooperativa __________ __________, per la somma di fr. 45'087.30;
ricordato
che un appello introdotto l'8 gennaio 2001 dalla Società Cooperativa __________
__________ (ora __________ __________ __________ Società Cooperativa) è stato
stralciato dai ruoli con decreto 6 luglio 2001 di questa Camera (inc.
..__________), l'iscrizione provvisoria essendo nel
frattempo decaduta per non avere la __________ __________ intentato entro il
termine di 60 giorni assegnatogli dal Segretario assessore la causa volta
all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale;
constatato
che l'8 agosto 2001 __________ __________ __________ Società Cooperativa si è
rivolta al Pretore perché fosse ordinata all'Ufficio dei registri del Distretto
di Mendrisio la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta in via provvisoria e
fosse modificato il dispositivo n. 4 della sentenza 18 dicembre 2000, nel senso
di porre la tassa di giustizia a carico dell'istante, con obbligo di
corrispondere alla convenuta un'equa indennità per ripetibili;
rilevato
che il Pretore ha respinto l'istanza il 10 agosto 2001, ponendo una tassa di giustizia
di fr. 120.– a carico dell'istante;
osservato
che contro quest'ultimo provvedimento __________ __________ __________ Società
Cooperativa ha interposto appello il 30 agosto 2001, postulando la riforma
della decisione predetta nel senso di accogliere la sua istanza e di modificare
il dispositivo n. 4 della sentenza 18 dicembre 2000;
constatato
che nelle osservazioni dell'8 ottobre 2001 __________ __________ propone di
respingere l'appello;
preso
atto che con lettera del 28 febbraio 2003 __________ __________ __________
Società Cooperativa comunica a questa Camera di avere saputo che la __________
__________ è in liquidazione e non potrebbe quindi far fronte all'eventuale
pagamento delle ripetibili, sicché chiede di stralciare la causa dai ruoli,
compensando le ripetibili;
ricordato
che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375) e
comporta, in linea di principio, l'addebito degli oneri processuali a chi
recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua
indennità per ripetibili, salvo casi eccezionali in cui si giustifichi una
deroga, non ravvisabili nel caso specifico;
stabilito
che nelle circostanze descritte la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta
per tenere conto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG), mentre
l'indennità per ripetibili va commisurata alla stringatezza delle osservazioni
all'appello;
richiamato
l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per
desistenza.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 300.– per
ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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