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Numero d'incarto:
11.2000.71
Data decisione, Autorità:
06.10.2000, ICCA
Incarto n.:
11.2000.00071
Lugano
6 ottobre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___ (misure
provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
6, promossa con istanza del 21 settembre 1999 da
__________ __________, nata
__________, __________
(già patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se deve essere accolto
l'appello del 7 luglio 2000 presentato da __________ __________ contro il
decreto emesso il 3 luglio 2000 in luogo e vece del Pretore dal Segretario
assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1955) e __________ __________ (1953) si
sono sposati a __________ il __________ 1974. Dal matrimonio sono nati
__________ (1974), __________ (1977) e __________ (__________1984). Il
____________________1999 __________ __________ ha chiesto al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, il tentativo di conciliazione, previsto per il
19 novembre 1999. Essa ha poi instato il 4 ottobre 1999 per l'adozione di provvedimenti
cautelari, tra cui l'affidamento del figlio __________, l'assegnazione dell'abitazione
coniugale e un contributo alimentare mensile di fr. 2'100.– per sé e di fr.
750.– per il figlio, oltre agli assegni familiari. Inoltre essa ha postulato il
versamento di una provvigione ad litem di fr. 5'000.– o, in via
subordinata, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il Pretore ha
parzialmente accolto l'istanza con decreto emanato senza contraddittorio il 6
ottobre 1999, ordinando al marito di versare alla moglie un contributo mensile
di fr. 700.– per sé e di fr. 300.– per il figlio. La discussione è stata indetta
per il 3 novembre 1999.
B. __________
__________ ha comunicato il 15 novembre 1999 di ritirare le istanze del 21
settembre e del 4 ottobre 1999, essendosi riconciliata con il marito. Il
Pretore ha chiesto alle parti informazioni sulla loro situazione economica per
statuire sulla domanda di assistenza giudiziaria della moglie. Ottenuta la documentazione,
con decreto del 3 luglio 2000 il Segretario assessore ha rifiutato in luogo e
vece del Pretore l'assistenza giudiziaria.
C. Contro
il decreto predetto __________ __________ è insorta con un appello del 7 luglio
2000 nel quale chiede che la sua istanza del 4 ottobre 1999 sia accolta e che
il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. __________ __________ non
ha presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. L'assistenza
giudiziaria può essere domandata in ogni stadio della causa con istanza
motivata al giudice, il quale decide dopo aver esperito le necessarie indagini
(art. 156 cpv. 1 CPC). La procedura è governata dal principio inquisitorio, di
modo che il giudice collabora alla raccolta delle prove. Egli non può quindi
respingere la domanda solo perché la documentazione prodotta gli sembra
insufficiente (Rep. 1994 pag. 306; RDAT 1998-II pag. 19). Presupposti
cumulativi per l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria sono – da
un lato – la condizione di indigenza (art. 155 CPC) e – dall'altro – la
probabilità di esito favorevole insita nella causa (art. 157 CPC).
a) Il
requisito dell'indigenza è dato quando il richiedente non è in grado di provvedere
con i propri mezzi (reddito e sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza intaccare
il fabbisogno proprio e quello della famiglia. Tale condizione non si valuta
unicamente in funzione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, bensì
tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso, come la complessità
della causa, l'urgenza, l'entità degli anticipi giudiziari e delle spese legali
che incombono all'interessato, così come i suoi impegni finanziari (DTF 124 I
1; Rep. 1997 pag. 215). Il giudizio sull'esistenza di una grave ristrettezza
deve fondarsi sulla situazione reale e concreta della parte richiedente al
momento in cui essa presenta la relativa istanza (DTF 120 Ia 179), oppure al
momento della decisione sull'istanza medesima (cfr. l'art. 152 OG; DTF 122 I 5,
108 V 265 segg.).
b) Una
causa non denota probabilità di esito favorevole quando le possibilità di vittoria
sono notevolmente inferiori a quelle di soccombenza, al punto da non poter
essere giudicate serie (DTF 121 II 209 consid. 2a e rinvii). Per prassi invalsa
di questa Camera, nelle questioni di stato delle persone il requisito della
probabilità di esito favorevole è apprezzato con una certa larghezza (Rep. 1994
pag. 385, 1981 pag. 309).
-
In
concreto il Segretario assessore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria,
non ravvisando il requisito dell'indigenza, data l'esistenza di una polizza assicurativa
in favore dell'istante con valore di riscatto pari a fr. 17'850.–, né quello
della probabilità di esito favorevole, per l'intervenuta riconciliazione dei
coniugi. L'appellante obietta di aver dovuto chiedere anticipi sulla polizza
assicurativa superiori al valore di riscatto e di aver dovuto ottenere aiuto da
parenti per sopperire alle spese della vita quotidiana. L'argomentazione è
fondata. Il primo giudice ha accertato l'esistenza di risparmi familiari,
consistenti in una polizza assicurativa con un valore di riscatto di fr.
17'850.–, sulla base di una tassazione del 25 ottobre 1999 relativa al periodo
1997/98 (doc. 2, allegati al questionario redditi-spese). Dalla tassazione risulta
che il contribuente possiede effettivamente una sostanza di fr. 147'591.–
(macchinario e aziendale fr. 129'741.–, assicurazione sulla vita fr. 17'850.–)
e debiti aziendali per fr. 92'347.–. Tali dati risalgono però all'inizio del
-
Non sono quindi determinanti per il giudizio sull'assistenza giudiziaria,
che deve fondarsi sui dati relativi al settembre-ottobre 1999, momento in cui è
stata presentata la domanda. L'appellante ha dimostrato il prelievo di anticipi
sulla polizza per complessivi fr. 30'319.– (conteggio del 5 ottobre 1999
rilasciato dalla compagnia assicurativa). Inoltre dal fascicolo processuale si
evince che nei confronti del marito dell'appellante, commerciante indipendente,
sono stati rilasciati quattro attestati di carenza di beni (doc. 2, estratto dell'Ufficio
esecuzioni del 20 ottobre 1999). La situazione di indigenza della famiglia non
può quindi essere negata, sicché l'appello a questo proposito si rivela
fondato.
-
Il
primo giudice non ha intravisto probabilità di esito favorevole della causa,
l'istante essendosi per finire riconciliata con il marito. Se non che, la
probabilità di esito favorevole va apprezzata al momento in cui è presentata la
domanda di assistenza giudiziaria (DTF 120 Ia 181 consid. 3a con rinvii; Rep.
1985 pag. 141; I CCA, sentenza del 18 maggio 1998 nella causa A. c. A.). Ora,
la domanda di conciliazione, obbligatoria prima dell'avvio di una causa di
divorzio (art. 421 vCPC), poteva concludersi anche con la riconciliazione dei
coniugi, che il Pretore stesso doveva favorire (art. 421 cpv. 3 vCPC). La
circostanza che l'istante abbia rinunciato a postulare il divorzio non può
quindi escludere la concessione dell'assistenza giudiziaria. Né la procedura
provvisionale appariva d'acchito infondata, tanto che il primo giudice l'ha
accolta parzialmente senza contraddittorio il 6 ottobre 1999. Nel caso concreto
sono adempiuti pertanto i presupposti dell'indigenza e della probabilità di
esito favorevole. Non vi è motivo, di conseguenza, per negare all'appellante il
beneficio dell'assistenza giudiziaria in prima sede. Spetterà al Pretore, al
momento di tassare la nota d'onorario del patrocinatore, valutare se le prestazioni
del patrocinatore erano tutte indispensabili alla difesa dell'istante.
L'appello deve di conseguenza essere accolto.
-
Gli
oneri processuali seguirebbero, di principio, la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC). Il convenuto tuttavia, che ha rinunciato a presentare osservazioni
all'appello, non può essere considerato soccombente (Rep. 1997 pag. 135). Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa e
non può essere tenuto al versamento di ripetibili (DTF del 5 maggio 1997 nella
causa C. c. M., consid. 5 con richiamo a Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, nota 2 ad
art. 156 e note 1 segg. ad art. 159). Non rimane perciò che prescindere da ogni
prelievo, senza attribuzione di ripetibili.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello
è accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato:
__________ __________ è ammessa al
beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv.
__________ __________.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
–
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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