AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2000.65
Data decisione, Autorità:
14.09.2000, ICCA
Incarto n.
11.2000.00065
Lugano
11 agosto
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..______
(modifica di misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 25 gennaio 1999 da
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
Contro
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________
____________________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione
del 23 giugno 2000 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare
emesso il 9 giugno 2000 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore
del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta
nell'appello;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata il 7 luglio
2000 da __________ __________;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1960) e __________ __________ (1967), cittadini , si sono
sposati a __________ () il __________ 1986. Dall'unione sono nati
__________, il __________ 1986, e __________, il __________ ____________________
1989. Il marito, già __________ e ausiliario presso la __________ di
__________, lavora come aiuto __________ alle dipendenze della __________
, che gestisce l'osteria “ __________ __________ ” di
__________o; la moglie è ausiliaria presso la clinica __________ __________ di
. Il 5 dicembre 1997 __________ __________ ha instato davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione,
decaduto infruttuoso il 2 febbraio 1998, e il 14 luglio 1998 ha postulato
l'adozione di misure provvisionali. Con decreto cautelare emanato senza
contraddittorio il giorno stesso, il Pretore ha obbligato il marito a versare
un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per ognuno dei figli, assegnati
alla madre (inc. ..). Il 1° ottobre 1998
__________ __________ ha promosso causa di divorzio, tuttora in fase istruttoria.
B. Il 25 gennaio 1999 __________ __________ ha chiesto al Pretore di
ridurre a fr. 110.– mensili i contributi provvisionali dovuti ai figli, facendo
valere una contrazione del salario. Alla discussione dell'11 marzo 1999 egli ha
confermato l'istanza, alla quale si è opposta la moglie. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno confermato le loro domande nel rispettivo
memoriale scritto, rinunciando alla discussione finale. Con decreto cautelare
del 9 giugno 2000 il Segretario assessore ha parzialmente accolto in luogo e
vece del Pretore l'istanza del marito, riducendo il contributo mensile a fr.
350.– per ogni figlio, oltre all'assegno familiare. Le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 400.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse
al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
C. Contro il decreto appena citato __________ __________ è insorto con
un appello del 23 giugno 2000 nel quale chiede che, previa concessione
dell'assistenza giudiziaria, la sua istanza di modifica sia accolta. Con
osservazioni del 7 luglio 2000 __________ __________ propone che, conferitole
il beneficio dell'assistenza giudiziaria, il gravame sia respinto.
Considerando
in diritto: 1. L'art.
137 cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente causa, il giudice decreta le
necessarie misure provvisionali. Fra queste rientrano i contributi alimentari
per i figli minorenni e il coniuge (Leuenberger
in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 13, 19 e 29 ad art.
137 CC). Come nel vecchio diritto, le misure provvisionali adottate durante una
causa di separazione o di divorzio possono sempre essere modificate, in
particolare ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze
considerate al momento della decisione (Leuenberger,
op. cit., n. 15 e 16 ad art. 137 CC). Trattandosi di contributi alimentari
destinati ai figli minorenni, poi, sono applicabili il principio inquisitorio
illimitato e la massima ufficiale (Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 20 ad art. 137 CC; Wullschleger in: Scheidungsrecht Praxiskommentar,
op. cit., n. 18 e 20 delle osservazioni generali agli art. 176–293 CC). Il
giudice di ogni grado non è vincolato di conseguenza né alle allegazioni, né
alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di
propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995
pag. 146). Il principio inquisitorio, in ogni modo, è destinato a salvaguardare
anche nel nuovo diritto gli interessi del minorenne, non quelli del genitore
(Rep. 1994 pag. 237 consid. 2b).
-
In
concreto il primo giudice, rilevato che l'istante aveva lasciato l'impiego
presso la __________ __________ valide ragioni, ha imputato al medesimo un
reddito di fr. 2'700.– mensili, pari allo stipendio percepito da tale datore di
lavoro. Calcolato il fabbisogno minimo dell'istante in fr. 1'998.80 mensili,
egli ha constatato che, una volta coperte le proprie necessità, costui
disponeva ancora di fr. 700.– mensili. Ciò posto, egli ha ridotto a fr. 350.–
mensili il contributo per ogni figlio. L'appellante contesta il citato reddito
ipotetico di fr. 2'700.– mensili e ribadisce che il suo reddito effettivo è di
fr. 2'169.70 mensili. Chiede inoltre che il suo fabbisogno minimo sia aumentato
di fr. 100.– mensili per tenere debito conto del carico fiscale.
-
Dagli
atti risulta che dal 1983 al 1992 l'istante ha lavorato quale portiere-aiuto
cuoco presso __________ __________ di Lug__________no (deposizione __________
__________ del 22 settembre 1999) e dal 1° gennaio 1993 al 31 luglio 1994 presso
__________ __________ __________ __________, ove percepiva uno stipendio
mensile netto di fr. 3'275.– nel 1993 e di fr. 3'458.– nel 1994 (certificato di
salario nell'incarto fiscale richiamato). Dopo un periodo di disoccupazione dal
1995 al 1996 (certificati dell'assicurazione contro la disoccupazione
nell'incarto fiscale richiamato), nel 1997 egli è passato alle dipendenze della
__________ come ausiliario, fino al maggio del 1998. In seguito, fino
all'agosto 1998 ha soggiornato in __________ e poi è rientrato in ,
lavorando per due mesi __________ __________ di __________ con uno stipendio
mensile netto di fr. 2'600.– mensili (doc. 2). Infine egli è stato assunto,
nell'ottobre del 1998, come aiuto cuoco presso l'osteria “ __________
__________ ” di __________ con uno stipendio di fr. 1300.– mensili per
un'attività al 50% (doc. 5). Dal maggio 1999 egli lavora presso il medesimo
esercizio pubblico a tempo pieno, con un salario mensile di fr. 2'169.73 netti
(doc. 14).
-
Nell'ottobre
del 1997 l'istante ha percepito dalla __________ uno stipendio di fr. 2'710.45
mensili (doc. L nell'inc. ..__________richiamato).
Trattandosi di un'attività retribuita a ore, il guadagno conseguito in un solo
mese non è tuttavia determinante. Ora, dalla documentazione richiamata dal
datore di lavoro emerge che nel 1997 l'appellante ha conseguito un reddito
mensile medio di fr. 2'428.– netti, sceso nel 1998 a fr. 887.– mensili (v.
richiamo dalla __________). Dopo il rientro dalla __________ egli ha dimostrato
però di poter ritrarre un reddito superiore. Alle dipendenze __________
__________ l'appellante guadagnava infatti fr. 2'600.– mensili netti (doc. 2 e
deposizione __________ __________ del 22 settembre 1999). Certo, l'occupazione
era stagionale (loc. cit.), sicché alla chiusura dell'esercizio pubblico
l'appellante avrebbe dovuto annunciarsi alla cassa disoccupazione.
L'interessato non ha però reso verosimile di avere fatto quanto si poteva
ragionevolmente esigere da lui per sfruttare appieno le sue possibilità. Dal
fascicolo processuale non è dato di sapere quali ricerche egli abbia intrapreso
dopo di allora per trovare un'attività, né egli adduce alcunché nell'appello o
illustra i motivi per i quali non si potessero pretendere da lui ulteriori
sforzi nella ricerca di un'occupazione, in un settore economico che negli
ultimi tempi mostra segni di ripresa. Ne segue che, a un giudizio puramente
sommario come quello che disciplina l'emanazione di misure provvisionali (art.
376 cpv. 2 lett. d CPC), l'appellante ha reso attendibile una riduzione del
reddito, ma non nella misura da lui pretesa. E siccome per il proprietario
__________ __________ l'appellante sarebbe stato riassunto nel 1999 alle
medesime condizioni salariali (deposizione __________ __________ del 22
settembre 1999), non vi sono ragioni per imputare all'istante un reddito
ipotetico inferiore a fr. 2'600.– mensili.
-
L'appellante
chiede di inserire nel suo fabbisogno minimo una spesa di fr. 100.– per le
imposte. L'argomentazione è in parte fondata. L'onere fiscale corrente rientra
per giurisprudenza, già in sede cautelare, nel fabbisogno minimo (DTF 114 II
394 consid. 4b, 118 II 99 in basso). Nel caso in esame l’autorità tributaria
non ha ancora proceduto alla tassazione intermedia dei coniugi a norma dell’art.
55 lett. a LT (Rep. 1994 pag. 298). Dagli atti risulta nondimeno che
nell'ultima dichiarazione d'imposta riferita al biennio 1997/98 l'onere a
carico dell'intera famiglia ammontava a complessivi fr. 80.– mensili (v.
incarto fiscale richiamato). Nel quadro di un giudizio meramente provvisionale
e in mancanza di dati più affidabili, l'onere fiscale può di conseguenza essere
stimato in fr. 50.– mensili, ciò che porta il fabbisogno minimo mensile a fr.
2'050.–.
-
Tenuto
conto di quanto precede, l'appellante è in grado di versare per i figli, senza
intaccare il fabbisogno minimo al quale ha diritto (DTF 123 III 1), un
contributo di complessivi fr. 550.– mensili. L'appello va accolto di
conseguenza accolto in questi limiti.
-
Gli
oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Sono
posti dunque a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
Le domande di assistenza giudiziaria presentate dalle parti possono essere accolte,
le rispettive posizioni processuali non essendo d'acchito sprovviste di probabilità
di esito favorevole e la loro indigenza risultando pacifica alla luce dei documenti
prodotti.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato:
Il decreto cautelare emanato senza
contraddittorio il 16 luglio 1997 (inc. ..__________) è
modificato come segue:
__________ è tenuto a versare dal 1° febbraio 1999 alla moglie __________
__________, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, un contributo di
mantenimento per i figli __________ e __________ di fr. 275.– ciascuno, più gli
assegni familiari.
Per
il resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
-
__________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell'avv. __________ __________.
-
__________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell'avv. __________ __________.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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