Nullity of protection-of-marital-union judgment for lack of contradiction

11.2000.62Autre juridiction30 mai 2001Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal partially upheld the husband’s appeal in protection-of-marital-union proceedings. It found that the Pretore had ruled without serving the wife’s later conversion request, without summoning the parties, and without holding the mandatory hearing and final debate, thereby violating the adversarial principle and the right to be heard. The first-instance judgment was declared null and the matter remitted for a new decision. The court waived fees, compensated party costs, and granted legal aid to both parties.

Regeste Omnilex

Arts. 363 and 368 CPC, together with Art. 419b cpv. 4 CPC; protection-of-marital-union proceedings require service of the operative request, citation of the parties to a hearing, and completion of the final debate before judgment. If the court decides on the merits on the basis of a provisional file without notifying a later conversion request and without observing the mandatory contradictory procedure, there is a manifest violation of the right to be heard and the adversarial principle, entailing nullity of the decision and remittal for fresh adjudication (consid. 1-2). Appellate costs may exceptionally be waived and compensated in view of the special circumstances and mutual partial success (consid. 3).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2000.62

Data decisione, Autorità: 30.05.2001, ICCA

Incarto n.: 11.2000.00062

Lugano 27 settembre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa ._._____ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 25 maggio 1999 da

__________ __________, (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________)

Contro

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 5 giugno 2000 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 24 maggio 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;

Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata il 23 giugno 2000 da __________ __________ __________ __________ __________;

Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ __________ (1967) e __________ __________ __________ __________ (1966) si sono sposati in __________ il __________ 1990. Dalla loro unione è nata __________ __________ il __________ 1995. Il 7 aprile 1999 __________ __________ __________ __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 4 giugno 1999. Il 25 maggio 1999 essa ha postulato l'adozione di misure provvisionali. All'udienza del 22 giugno 1999, indetta per la discussione, le parti si sono accordate su alcuni punti, ma il marito si è opposto al versamento di un contributo alimentare per la moglie e si è limitato a offrire un importo mensile di 480.– per la figlia. L'istante, dal canto suo, si è riservata il diritto di mutare la richiesta di provvigione ad litem in domanda di assistenza giudiziaria. Il convenuto ha postulato a sua volta il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

B. Terminata l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno prodotto memoriali conclusivi. Nel proprio allegato del 15 settembre 1999 l'istante ha ribadito le proprie domande, riducendo a fr. 200.– il contributo mensile per sé e mantenendo quello per la figlia a fr. 800.–, mentre il convenuto ha confermato la propria posizione nel memoriale del 20 settembre 1999. Il 12 maggio 2000 la moglie ha chiesto di convertire la procedura di misure provvisionali in una procedura di misure a protezione dell'unione coniugale avente il medesimo oggetto. L'istanza non è stata intimata al convenuto.

C. Statuendo il 24 maggio 2000, il Pretore ha fissato in fr. 700.– il contributo alimentare mensile a favore della figlia e in fr. 300.– quello per la moglie dal 1° giugno 1999. Egli ha respinto la richiesta di provvigione ad litem e ha posto entrambe le parti al beneficio dell'assistenza giudiziaria. La tassa di giustizia e le spese sono state assunte dallo Stato. Non sono state attribuite ripetibili.

D. __________ __________ è insorto contro la sentenza del Pretore con un appello del 5 giugno 2000 in cui chiede – previa concessione al gravame dell'effetto sospensivo – di ridurre il contributo alimentare per la figlia a fr. 480.– mensili e di esonerarlo da qualsiasi contributo per la moglie. Nelle sue osservazioni del 23 giugno 2000, __________ __________ __________ __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata. Entrambe le parti hanno instato per essere ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con decreto del 13 giugno 2000 la Presidente di questa Camera ha negato al gravame effetto sospensivo.

Considerando

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono trattate con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC), che prevede obbligatoriamente la citazione delle parti a un'udienza (art. 363 CPC; Rep. 1996 pag. 171; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 361). Nella fattispecie la moglie aveva chiesto con l'istanza del 25 maggio 1999 l'adozione di misure cautelari ai sensi dell'art. 145 cpv. 2 vCC (inc. ..). Al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, il 1° gennaio 2000, l'istruttoria cautelare era conclusa e le parti avevano rinunciato al dibattimento finale, ma il Pretore non aveva ancora statuito. Né l'uno né l'altro dei coniugi ha promosso la causa di stato e la procedura provvisionale è pertanto divenuta priva di oggetto (cfr. art. 137 CC). Il primo giudice non ha intimato l'istanza 12 maggio 2000, con la quale la moglie chiedeva la conversione della procedura cautelare in una di misure a protezione dell'unione coniugale a norma dell'art. 172 CC e ha emanato il 24 maggio 2000 una decisione, denominata “finale”, sulla base degli allegati e delle risultanze istruttorie della procedura provvisionale (..).

  1. Ne segue che nella fattispecie il Pretore ha statuito sulle misure a protezione dell'unione coniugale senza notificare al convenuto l'istanza del 12 maggio 2000 e senza convocare le parti alla discussione, né tantomeno procedere al dibattimento finale, in contrasto con quanto dispongono gli art. 363 e 368 CPC. Tale modo di procedere configura una palese violazione del principio del contraddittorio e, quindi, del diritto di essere sentito (cfr. anche l'art. 419b cpv. 4 CPC). La sentenza deve di conseguenza essere dichiarata nulla, in parziale accoglimento dell'appello, e l'incarto rinviato al primo giudice affinché notifichi l'istanza 12 maggio 2000 al convenuto, convochi le parti per la discussione e proceda al dibattimento finale una volta conclusa l'istruttoria.

  2. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC). Data la particolarità del caso si può prescindere nondimeno dal riscuotere tasse e spese, mentre si giustifica compensare le ripetibili d'appello in considerazione della reciproca soccombenza. Le parti possono tuttavia essere poste eccezionalmente al beneficio dell'assistenza giudiziaria, vista la peculiarità della fattispecie. Nella tassazione delle note delle patrocinatrici sarà considerato in ogni modo il parziale insuccesso della proposta di giudizio e il dispendio di tempo che sarebbe stato necessario, a un patrocinatore di media speditezza, per sollevare il vizio di procedura.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:

  1. L'appello è parzialmente accolto, la sentenza impugnata è dichiarata nulla e l'incarto è rinviato al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

  2. Non si riscuotono tasse né spese. Le ripetibili sono compensate.


__________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________ __________.


__________ __________ __________ __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________ __________.

  1. Intimazione:

– avv. __________ __________ __________, __________;

– avv. __________ __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

family lawmarital union protectionright to be heardcontradictory proceedingsnullityremandlegal aidcost allocationmaintenance

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal should be upheld because the first-instance court decided protection-of-marital-union measures without serving the conversion request, summoning the parties, and holding the hearing.

Solution extraite

Yes. The judgment was rendered in breach of the adversarial principle and the right to be heard; it had to be declared null and the case remitted.

Motifs extraits

After the new divorce law entered into force, the provisional proceedings had become devoid of object. The wife’s conversion request to Art. 172 CC was not served on the husband, and the court decided on the basis of the provisional file without the mandatory hearing and final debate required by Arts. 363 and 368 CPC, also engaging Art. 419b(4) CPC.

Question juridique clé

Whether the appellant should receive legal aid for the appeal.

Solution extraite

Yes, legal aid with free legal representation was granted.

Motifs extraits

Given the particularities of the case, the appellant qualified exceptionally for legal aid.

Question juridique clé

Whether the respondent should receive legal aid for the appeal response.

Solution extraite

Yes, legal aid with free legal representation was granted.

Motifs extraits

The court considered the special circumstances of the case sufficient to justify legal aid for both parties.

Question juridique clé

How appellate costs and party costs should be allocated.

Solution extraite

No court fees or costs were levied; party costs were set off against each other.

Motifs extraits

Although costs would normally follow the outcome, the court waived fees and expenses due to the particular nature of the case and compensated the appeal-time costs because of mutual partial success.

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