AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2000.58
Data decisione, Autorità:
10.01.2002, ICCA
Incarto n.:
11.2000.00058
Lugano
10 gennaio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______
(onorario dell'esecutore testamentario) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4, promossa con petizione del 23 ottobre 1997 da
__________ __________, __________
__________, __________
__________, __________
__________ __________ __________,
__________, e
__________ -__________, __________
(patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
avv. __________
__________,
(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
e nella quale è intervenuta, a sostegno del
convenuto, la
__________ __________, __________
(patrocinata dalla stessa avv. __________ __________, __________);
giudicando
ora sul decreto emesso il 23 maggio 2000 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, in materia di litisconsorzio
necessario;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione
del 25 maggio 2000 presentata dall'avv. __________
__________ e dalla __________ __________
__________ contro il decreto emesso il 23 maggio 2000 dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 4;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A.
__________ __________, __________ __________, __________ , __________
__________ __________ e __________
__________ - sono alcuni
dei numerosi eredi fu __________ __________,
deceduto a __________ il __________
1993, che con testamento olografo del 3 febbraio 1981 aveva designato suo
esecutore testamentario l'avv. __________
__________. Assolto il proprio compito, questi ha trasmesso agli eredi
il 1° e
il 2
aprile 1996 la sua nota professionale, di complessivi fr. 184'661.10. Il 23
ottobre 1997 __________ __________,
__________ __________, __________ , __________ __________ __________ e __________
__________ - hanno
convenuto l'avvocato __________ davanti
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, postulando la riduzione
dell'onorario a complessivi fr. 65'030.70 (domanda n. 1§) e il rimborso di fr.
2'619.08 ciascuno con interessi al 5% dal 21 agosto 1996 (domanda n. 1§§).
B. Il 23 dicembre 1997 l'avv. __________ __________ ha ricusato il Pretore, che il 7 gennaio 1998 ha
trasmesso gli atti alla Camera civile di appello, adducendo di non ravvisare
alcun motivo di astensione nei propri confronti. Con osservazioni del 5 gennaio
1998 __________ __________, __________ __________, __________ , __________
__________ __________ e __________
__________ - si sono
opposti all'istanza. Il 29 gennaio 1998 l'avvocato __________ ha denunciato la lite alla __________ __________ __________, la quale è intervenuta
accessoriamente in suo sostegno il 9 febbraio 1998, associandosi alla domanda
di ricusazione. All'udienza del 10 marzo 1998, indetta dalla Camera civile di appello,
il ricusante ha confermato la domanda, mentre gli attori hanno ribadito la loro
opposizione.
C. Frattanto,
il 20 febbraio 1998, l'avv. __________
__________ ha presentato – riservata l'istanza di ricusa – la sua
risposta, proponendo di respingere la petizione (domanda n. 1). Preliminarmente
egli ha contestato la legittimazione degli attori, facendo valere in subordine
la prescrizione o la perenzione della pretesa (domanda n. 2). Inoltre egli ha
chiesto di accertare che il valore delle sue prestazioni supera l'onorario
esposto e che gli attori hanno causato danni all'esecutore testamentario e agli
altri eredi – che hanno ceduto le loro pretese alla __________ __________ __________– per un importo da
determinare (domanda n. 2.1), rispettivamente per fr. 5'618.65 con interessi
(domanda n. 2.2) e per il 5.13% annuo dal 15 dicembre 1997 su fr. 15'000.–
(domanda n. 2.3). Infine egli ha postulato il rigetto della richiesta di
risarcimento siccome infondata, prescritta o perenta (domanda n. 3) e ad ogni
modo compensata con i danni accertati in esito alle precedenti domande di
giudizio (domande n. 3.1, 3.2 e 3.3). Il 27 febbraio 1998 ha risposto pure la
__________ __________.
D. Il 3
marzo 1998 gli attori si sono rivolti al Segretario assessore (art. 31 CPC) per
sapere se le domande di accertamento contenute nella risposta (n. 2.1, 2.2 e
2.3) fossero da considerare come azioni riconvenzionali. Con scritto del 31
marzo 1998 il Segretario assessore ha rinviato la decisione al momento in cui sarebbe
stata definita la procedura di ricusazione, poiché nell'intervallo la causa
rimaneva sospesa. Statuendo il 3 luglio 1998, questa Camera ha respinto l'istanza
di ricusa (inc. ..__________). Con sentenza del 9 aprile
1999 il Tribunale federale ha respinto un ricorso di diritto pubblico
introdotto il 3 settembre 1998 dall'avv. __________ __________ contro il
giudizio della Camera.
E. Riattivata
la causa, all'udienza del 29 settembre 1999 indetta per discutere la domanda
processuale del 3 marzo 1998 le parti hanno concordato quanto segue:
Visto quanto sopra, d'accordo le parti ed
il giudice, nel dispositivo della sentenza dovrà figurare se e in quale misura
l'avv. __________ sarà tenuto a rifondere agli attori una somma di denaro in
relazione alle sue prestazioni di esecutore testamentario. Gli accertamenti
richiesti in relazione alla nota complessiva 1.4.1996 quale esecutore testamentario
nonché quelli relativi ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 di risposta figureranno nei
considerandi della sentenza.
Le parti al
giudice danno atto che la risposta non contiene riconvenzionali.
Le parti
chiedono che la discussione del presupposto processuale del litisconsorzio
degli attori avvenga contestualmente all'udienza preliminare.
F. Il 16 dicembre 1999 si sono tenute l'udienza preliminare e la discussione
sul presupposto processuale del litisconsorzio, nel cui ambito il convenuto e
l'interveniente hanno ribadito l'eccezione, sostenendo pure la mancata
competenza per valore del Pretore e la carenza di un litisconsorzio facoltativo
nella forma propria. Da parte loro gli eredi si sono opposti all'eccezione,
specificando di agire – appunto – come litisconsorzio facoltativo. Per quanto
riguarda le prove, essi hanno sollecitato una perizia, mentre il convenuto ha
instato per l'assunzione di tre testi, l'ispezione del suo studio legale,
quattro edizioni di documenti da terzi e altrettante dagli attori, edizioni cui
in certa misura gli attori si sono opposti. Le parti hanno poi concordato – d'accordo
il Pretore – che, prima di statuire sull'ammissibilità delle prove, il giudice
si sarebbe pronunciato sul presupposto del litisconsorzio.
G. Con
decreto del 23 maggio 2000 il Pretore ha respinto l'eccezione di carenza
del presupposto processuale, ha dichiarato inammissibile la domanda n. 1§ di
petizione (riduzione della nota d'onorario a fr. 65'030.70), ritenuta in
sostanza un'improponibile azione di accertamento, e ha rinviato l'allegato agli
attori, fissando loro un termine di 15 giorni per tramutare la petizione in
istanza (con la comminatoria dello stralcio della causa in caso di inadempienza).
Inoltre egli ha annullato i memoriali di risposta del convenuto e
dell'interveniente, così come l'udienza preliminare. La tassa di giustizia di
fr. 350.– e le spese di fr. 50.– sono state poste per metà a carico degli
attori in solido e per l'altra metà a carico del convenuto e della denunciata
in lite, pure con vincolo di solidarietà, compensate le ripetibili.
H. Contro
il predetto decreto sono insorti l'avv. __________ __________ e la __________
__________ __________ con un appello comune del 25 maggio 2000 nel quale
chiedono che, in riforma del giudizio impugnato, il dispositivo n. 1 (rigetto
dell'eccezione di carenza del presupposto processuale) sia “stralciato con adattamento
della numerazione successiva” e che gli oneri processuali dei due gradi di
giurisdizione siano posti a carico degli attori, con obbligo di rifondergli un
importo indeterminato “a titolo di ripetibili di entrambe le sedi”. Il 26
maggio 2000 il Pretore ha conferito all'appello effetto sospensivo. Nelle loro
osservazioni del 16 giugno 2000 __________ __________, __________ __________,
__________ __________, __________ __________ __________ e __________
i- propongono di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Sui
presupposti e le eccezioni processuali (art. 99 cpv. 1 CPC) il giudice
statuisce mediante decreto (art. 100 cpv. 1 CPC), appellabile nel termine
ordinario (art. 96 cpv. 4 CPC), salvo che la domanda non sia stata contestata
(art. 96 cpv. 2 CPC). Nelle cause “inappellabili” il decreto non può essere
impugnato direttamente; un eventuale litigio sui presupposti e le eccezioni
processuali può essere oggetto di ricorso per cassazione solo al momento in cui
potrà essere impugnata la sentenza finale (Olgiati,
Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000,
pag. 391; Anastasi, Il sistema dei
mezzi d'impugnazione del Codice di procedura civile, Zurigo 1981, pag. 197).
-
Gli
appellanti sostengono che il decreto impugnato è stato emanato nell'ambito di
una procedura ordinaria ed è quindi appellabile; eventualmente chiedono che l'appello
sia trattato come ricorso per cassazione o come domanda di revisione (appello,
act. X, pag. 2, “premessa”). Il convenuto obietta che un ricorso per cassazione
contro il decreto sarebbe irricevibile, giacché impugnata potrà essere solo la
sentenza finale (osservazioni, act. XIII, pag. 2, n. II). Ora, la ricevibilità
di un appello va appurata d'ufficio, senza riguardo alla procedura seguita
(cfr. Anastasi, op. cit., pag.
115 n. 247 e pag. 200). E nelle cause aventi valore pecuniario l'appellabilità
dipende dal valore delle conclusioni prese dall'appellante nell'ultimo atto di
causa davanti al giudice di prima istanza (art. 15 CPC). Nella fattispecie i
cinque attori hanno postulato, con la petizione, la riduzione a fr. 65'030.70
della nota dell'onorario (domanda n. 1§) e il rimborso di fr. 2'619.05 ciascuno
(n. 1§§). Dopo di allora le loro richieste non sono più state modificate,
neppure – come si vedrà in appresso (consid. 5) – all'udienza del 29 settembre
-
Sotto questo aspetto l'appello è dunque ricevibile, il valore litigioso
superando i fr. 8'000.– e la causa rientrando così nella competenza appellabile
del Pretore (art. 13 e 14 LOG). Inoltre il Pretore ha conferito all'appello
effetto sospensivo (act. XII). Nulla osta pertanto all'esame dell'atto impugnato
(art. 96 cpv. 4 CPC).
-
Il Pretore ha rilevato anzitutto che la domanda n. 1§ di petizione
(riduzione della nota professionale dell'esecutore testamentario) è
inammissibile, poiché coinvolge una questione pregiudiziale che egli dovrà
risolvere per determinarsi sulle pretese degli attori. A suo avviso poi,
essendo intervenuta la divisione dell'eredità, non vi è più obbligo per gli
attori di procedere in litisconsorzio necessario. Ciò posto, egli ha ravvisato
in concreto un litisconsorzio facoltativo nella forma propria, le domande dipendendo
tutte dalla verifica della medesima nota d'onorario. Di conseguenza – egli ha
concluso – la procedura applicabile è quella degli art. 291 e segg. CPC (“procedura
davanti ai Giudici di pace e ai Pretori come istanza unica”), motivo per cui la
petizione doveva essere annullata e sostituita “con una medesima istanza nel
cui petitum si postuli la condanna dell'esecutore testamentario al
versamento della citata somma [fr. 2'619.05] a ciascun istante”, mentre le
risposte e l'udienza preliminare andavano annullate e le parti citate a una
discussione giusta l'art. 294 CPC.
-
Gli
appellanti affermano di avere eccepito la carenza di legittimazione attiva solo
per quanto riguarda la domanda n. 1§, la quale in base all'accordo raggiunto
all'udienza del 29 settembre 1999 non era più litigiosa. A mente loro pertanto
il Pretore non poteva più statuire sull'eccezione concernente una domanda che
era già stata evasa alla predetta udienza, onde una violazione dell'art. 86
CPC. Il primo giudice avrebbe dovuto limitarsi ad accertare l'improponibilità
della domanda di accertamento, senza più rigettare la loro eccezione. Essi
chiedono di conseguenza che il dispositivo n. 1 del decreto impugnato
(“l'eccezione di carenza di presupposto processuale è respinta”) sia
stralciato, con adattamento della numerazione successiva.
-
Gli attori confermano di avere rinunciato, all'udienza del 29 settembre
1999, alla domanda di accertamento (osservazioni, act. XIII pag. 4). Il verbale
dell'udienza non è esplicito, ma dal suo testo si potrebbe effettivamente
desumere che con l'accordo del convenuto gli attori abbiano ritirato l'azione
di accertamento (act. VI; sopra, consid. E). Sennonché, alla successiva udienza
del
16
dicembre 1999 le parti hanno dibattuto l'eccezione di litisconsorzio senza
limitarne l'oggetto alla domanda n. 1§ (act. VIII, pag. 1 e act. VII). Visto il
comportamento contraddittorio degli interessati, l'interpretazione delle
dichiarazioni rese all'udienza del 29 settembre 1999 appare quindi tutt'altro
che univoca. Sia come sia, quand'anche il Pretore fosse incorso in errore, ciò
non comporterebbe ancora la nullità del decreto impugnato. A norma dell'art.
142 cpv. 1 CPC un vizio di forma inficia la validità di un atto solo se questo
difetta di un presupposto processuale (lett. a), se comporta una violazione del
diritto di essere sentito (lett. b) o se la nullità è espressamente comminata
dalla legge (lett. c). Nessuna delle tre ipotesi si verifica in concreto. Per
il resto il decreto litigioso non appare nemmeno annullabile (art. 143 CPC),
giacché le parti non l'hanno impugnato su questo punto (il dispositivo n. 2
concernente l'inammissibilità della domanda n. 1§ non è stato appellato). La
questione non merita dunque ulteriore approfondimento.
-
Per gli appellanti il Pretore è incorso nondimeno in una violazione
del principio dispositivo (art. 86 CPC), giacché non avrebbe più potuto
statuire su un'eccezione sollevata unicamente nei confronti della domanda di
giudizio n. 1§, la quale era già stata dichiarata inammissibile. Ora, il
giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di procedura l'esistenza dei
presupposti processuali, segnatamente l'ammissibilità di ogni singolo atto di
causa e in particolare del litisconsorzio necessario (art. 97 n. 5 CPC). Nel
caso in esame egli poteva quindi procedere al riguardo di sua iniziativa.
Tutt'al più ciò poteva avere effetti sulla ripartizione degli oneri di siffatto
giudizio (Cocchi/Trezzini, op.
cit., n. 12 ad art. 148 CPC). L'assunto dei ricorrenti di non avere contestato
il presupposto del litisconsorzio riguardo alla domanda di giudizio n. 1§§ non
può in ogni modo essere condiviso. Se è vero infatti che nelle risposte del 20
e del 27 febbraio 1998 costoro hanno avversato unicamente la ricevibilità della
prima domanda di petizione, altrettanto non può dirsi per quanto hanno
dichiarato all'udienza del 16 dicembre 1999, indetta per la discussione del
presupposto processuale. In tale occasione il convenuto ha addotto che “vi è
solo un asserito credito dei singoli attori il cui esercizio non dà luogo ad un
litisconsorzio facoltativo, perlomeno non nella forma propria” (act. VIII, pag.
1). Analoga posizione figura nel memoriale prodotto da egli medesimo e
dall'interveniente (act. VII, pag. 2, punto 1/bb). Da parte loro gli attori
hanno preteso di agire come litisconsorti facoltativi (act. VII, memoriale pag.
3). L'eccezione di carenza di litisconsorzio, necessario o facoltativo, è
quindi stata dibattuta fra le parti in rapporto a entrambe le domande di petizione.
Né il primo giudice poteva interpretare altrimenti l'orientamento degli
appellanti, che eccepivano – o perlomeno parevano eccepire – la carenza del
litisconsorzio facoltativo per le pretese di pagamento avanzate dagli attori, e
doveva pertanto statuire sull'eccezione. Ne segue che non sussistono ragioni
per “stralciare” il dispositivo n. 1 del decreto impugnato. Al riguardo
l'appello si rivela infondato.
-
Come
detto (sopra, consid. 3), il Pretore ha inoltre rinviato la petizione agli
attori perché fosse sostituita entro 15 giorni da “un'istanza ai sensi dei
considerandi” (con la comminatoria dello stralcio della causa in caso di
inadempienza), annullando le risposte del convenuto e dell'interveniente, come
pure l'udienza preliminare. Accertata l'esistenza di un litisconsorzio
facoltativo nella forma propria, egli ha ritenuto necessario “l'inoltro di 5
azioni del valore di fr. 2'619.05 cadauna” giusta la procedura “inappellabile”
degli art. 291 segg. CPC (decreto, act. IX, pag. 3 in fondo e pag. 4, dispositivi
n. 3 e 4). Al riguardo gli appellanti parrebbero prospettare addirittura la
competenza del Giudice di pace (appello, act. X, pag. 3, punto 5d e 6), che
però è data – di principio – solo per contestazioni di carattere pecuniario
inferiori a fr. 2'000.– (art. 5 LOG). Gli attori invece, pur non condividendo
l'opinione del Pretore, dichiarano espressamente di non impugnare il decreto su
tale punto, giacché preferiscono introdurre cinque distinte istanze, confidando
nella maggiore celerità della procedura inappellabile (osservazioni, act. XIII,
pag. 3).
Il fatto
è che il primo giudice non ha ordinato l'introduzione di cinque istanze separate,
bensì la sostituzione della petizione con “una medesima istanza nel cui petitum
si postuli la condanna dell'esecutore testamentario al versamento della citata
somma a ciascun istante” (decreto, act. IX, pag. 3 in fondo). Ciò non è concepibile.
Certo, la procedura applicabile dipende dal valore litigioso, (art. 13 e 14
LOG), che è quello della domanda (art. 5 cpv. 1 CPC). La successiva riduzione
della domanda non influisce però sulla procedura applicabile, ma solo
sull'appellabilità del giudizio (Rep. 1991 pag. 474). Poco importa quindi che
per finire la domanda di petizione n. 1§ (riduzione della nota professionale
del convenuto a fr. 65'030.70) sia stata dichiarata inammissibile. Ai fini del
valore litigioso continuano a far stato entrambe le richieste iniziali. Ne
segue che in concreto la causa deve continuare secondo la procedura ordinaria
degli art. 165 segg. CPC.
- Del
resto, anche considerando – per ipotesi – unicamente la domanda n. 1§§ (rimborso
di fr. 2'619.08 a ciascuno dei cinque attori), il valore litigioso rientrerebbe
in ogni modo nella competenza appellabile del Pretore. Per l'art. 6 cpv. 1 CPC,
quando sono simultaneamente proposte più domande, il loro valore si somma,
tranne eccezioni estranee al caso specifico. Ciò vale anche in caso di
litisconsorzio facoltativo (Ottaviani,
Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, pag. 63; non condivisibile:
Cocchi/Trezzini, Codice di
procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 24 ad art. 307 CPC).
Analoga soluzione prevede nel diritto federale l'art. 47 cpv. 1 OG, secondo cui
“diverse pretese fatte valere da un attore o da diversi liteconsorti in una
causa civile per diritti di carattere pecuniario sono addizionate anche quando
non si riferiscono al medesimo oggetto, purché non si escludano a vicenda” (v.
al riguardo: Poudret, Commentaire
à la loi d'organisation judiciaire, vol. II, pag. 245
n. 121 ad
art. 47 OG). Ne discende che, pur nell'ipotesi appena citata, il valore litigioso
sarebbe comunque di fr. 13'095.25 (cinque volte fr. 2'619.05).
Invero,
le parti non hanno impugnato i dispositivi n. 3 e 4 del decreto impugnato, gli
appellati dichiarando anzi di preferire la procedura adottata dal Pretore
(sopra, consid. 7). Ed è vero che una procedura errata non comporta
necessariamente la nullità degli atti compiuti, se questi non influiscono sulla
competenza del giudice (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC) e non recano pregiudizio
alle parti (art. 142 cpv.1 lett. b CPC). Né il giudice né le parti possono
adottare tuttavia un modo di procedere diverso da quello stabilito dalla legge
(art. 101 CPC). Che una procedura erronea possa essere sanata a posteriori
ancora non significa, poi, che la giurisdizione di appello non debba
intervenire per evitare un procedimento irrito. Il precetto dell'economia del
giudizio impone, per di più, che non si lasci istruire un procedimento a
rischio di inefficacia. Ne discende che i dispositivi n. 3 e 4 del decreto impugnato
vanno annullati d'ufficio, la causa dovendo continuare secondo la procedura
ordinaria degli art. 165 segg. CPC.
- Per quanto concerne gli oneri di prima sede, il Pretore li ha suddivisi
a metà con vincolo di solidarietà da un lato fra gli attori, dall'altro fra il
convenuto e l'interveniente, compensando le ripetibili. Gli appellanti chiedono
che la tassa e le spese siano poste interamente a carico degli attori e che sia
loro rifuso un importo indeterminato per ripetibili. Ora, la giurisprudenza ha
già avuto modo di rilevare che nella determinazione degli oneri processuali – e
del loro riparto – il primo giudice dispone di ampio apprezzamento, sicché la
sua valutazione è censurabile solo per eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag.
171). In concreto, come ha sottolineato il Pretore (act. IX, pag. 4), gli
attori soccombono sull'inammissibilità della domanda n. 1§, mentre ottengono
causa vinta sull'esistenza del litisconsorzio facoltativo in relazione alla domanda
n. 1§§. Il riparto a metà della tassa e delle spese non configura pertanto né
un eccesso né un abuso del potere di apprezzamento. L'appello è di contro
fondato nella misura in cui è introdotto dall'interveniente accessoria, giacché
di principio solo le parti – principali – sono tenute a sopportare i costi del
processo (Ottaviani, op. cit.,
pag. 121). La fondazione non può dunque essere tenuta al versamento di oneri
processuali, tanto meno se si pensa che con il suo agire non ha occasionato
spese inutili (Rep. 1990 pag. 266).
Sulle
ripetibili di prima sede l'appello è invece irricevibile. In caso di
contestazioni patrimoniali – e tale è manifestamente l'indennità per ripetibili
– l'appellante non può limitarsi a domande indeterminate, ma deve cifrare le
sue pretese (Rep. 1993 pag. 228, 1985 pag. 95 consid. 1; identico principio
vige del resto in sede federale: Messmer/Imboden,
Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9).
Gli appellanti si limitano a postulare ripetibili, senza indicarne l'ammontare,
nemmeno nei motivi del gravame, ove si limitano a rievocare le ripetibili assegnate
nelle precedenti decisioni di questa Camera e del Tribunale federale
sull'istanza di ricusa. Ciò non adempie i requisiti minimi dell'art. 309 cpv. 2
lett. e CPC. Al riguardo l'appello sfugge pertanto a un esame di merito.
- Gli
oneri processuali del giudizio odierno seguono a loro volta la reciproca soccombenza
(art. 148 cpv. 2 CPC). Il convenuto vede respinta la propria domanda di stralcio
del dispositivo n. 1 e di modifica del riparto degli oneri di prima sede. La
denunciata in lite vede invece accogliere parzialmente il proprio appello sulle
tasse e spese, ma ciò non influisce sulla suddivisione dei costi in questa
sede: non solo l'interveniente accessorio non ha diritto a indennità (Ottaviani, op. cit. pag. 121), ma la
riforma del dispositivo pretorile sgrava l'interveniente senza modificare la
posizione degli attori, sicché sulle sue domande d'appello il ricorrente principale
soccombe per intero. Ciò non toglie che il gravame vada parzialmente accolto
sui dispositivi n. 3 e 4, seppure per un vizio di procedura non rilevato dalle
parti, di modo che appare equo ridurre le tasse e le spese di giustizia,
escludendo dalle ripetibili la quota di indennità inerente alla questione suddetta.
Gli
appellati chiedono in questa sede un'indennità di fr. 1'000.– per ripetibili
(act. XIII, pag. 10). Ora, l'entità delle ripetibili va definita
orientativamente in base alla tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 150
CPC). In una causa come quella all'esame la retribuzione del patrocinatore
dipende dal valore litigioso (art. 9 cpv. 1 TOA), che ammonta a fr. 65'030.70,
la domanda n. 1§§ di versamento di fr. 13'095.25 essendo accessoria alla
domanda n. 1§ sulla riduzione della nota d'onorario (art. 6 cpv. 1 lett. b CPC
combinato con il cpv. 2). In una causa ordinaria di tale valore l'onorario dell'avvocato
varia dal 6 al 10% del valore medesimo (art. 9 cpv. 1 TOA). In concreto la
controversia denota problemi giuridici non indifferenti e l'accertamento dei
fatti sarà verosimilmente laborioso, di modo che si giustifica di far capo
all'aliquota medio-alta del 9%, onde un onorario, per l'intera procedura, di
fr.
5'850.–. Ai fini del presente giudizio si deve però commisurare l'onorario al
solo procedimento di eccezione di presupposto processuale. Occorre far capo
pertanto, in via analogica, all'art. 11 cpv. 1 TOA e alla prassi del Consiglio
di moderazione, che in applicazione di tale norma ha elaborato la formula:
O = 2 x Ov x Ot
Ov + Ot
dove
O è l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario
a tempo (Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 20, pag. 34). L'onorario a
tempo è calcolato in base a una remunerazione minima di fr. 150.– l'ora (art.
10 cpv. 1 TOA per analogia). Nel caso specifico la retribuzione oraria può
essere fissata in fr. 300.–, adeguata alla complessità della vertenza, per un
impegno di patrocinio pari a 5 ore (per l'esame del presupposto, l'allestimento
del memoriale e la partecipazione alla relativa udienza). Ne segue che, in
ossequio alla citata formula, l'onorario per le prestazioni eseguite in prima
istanza ammonterebbe a:
2 x 5'850 x 1'500 = fr. 2'390.–.
5'850 + 1'500
In caso
di rimedi di diritto a un'autorità di ricorso – come in concreto – l'onorario dovuto
è compreso fra il 20 e il 70% di quello di prima istanza (art. 17 cpv. 1 TOA).
Nella fattispecie, considerato l'impegno profuso per la redazione delle
osservazioni (act. XII), appare adeguato prendere in considerazione l'aliquota
del 50%, che conduce ad un onorario di fr. 1'190.–. Aggiungendo le presumibili
spese delle parti e del patrocinatore, l'indennità potrebbe dunque
equitativamente essere fissata in complessivi fr. 1'400.–. Dalle ripetibili va
tuttavia esclusa la parte concernente la questione legata alla riforma dei
dispositivi n. 3 e 4. Tutto ben ponderato, appare pertanto giusto ridurre
l'indennità a fr. 700.–.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto nel senso che i dispositivi
n. 3 e 4 del decreto impugnato sono annullati e il dispositivo n. 5 è così riformato:
La
tassa di giustizia di fr. 350.– e le spese di fr. 50.–, da anticipare dagli
attori, sono posti per metà a carico di questi ultimi in solido e per il resto
a carico del convenuto. Le ripetibili sono compensate.
- Gli oneri
processuali ridotti, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell'appellante avv. __________ __________, che rifonderà alle
controparti fr. 700.– per ripetibili ridotte di appello.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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