AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2000.16
Data decisione, Autorità:
25.10.2002, ICCA
Incarto n.:
11.2000.00016
Lugano
25 ottobre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___
(rivendicazione di proprietà fondiaria) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2, promossa con petizione del 5 marzo 1999 da
__________ __________,
__________ __________, nata , __________ (, __________)
__________ ,
__________ __________ (, __________), e
__________ __________,
__________ di __________
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
__________ di __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione
del 7 febbraio 2000 presentata da __________ __________ ____________________
__________, __________ __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa
il 31 dicembre 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A.
Il 30 luglio 1992 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere che in seguito a prescrizione
acquisitiva straordinaria fossero iscritti a suo nome nel registro fondiario le
particelle n. __________e __________RFP di __________ (vecchio n. __________),
intestate a __________ __________ di . Essa ha addotto di essere
unica erede di __________ () __________, la quale verso il 1912 aveva
acquistato i fondi da __________ __________, deceduta a sua volta nel 1923. In
esito alla pubblicazione delle grida sono pervenute tre opposizioni. Con
decreto del 19 febbraio 1993 il Pretore ha assegnato agli opponenti un termine
di 60 giorni per promuovere l'azione ordinaria di accertamento dei loro diritti
sulle citate proprietà (inc. n. /)
B. Il
21 aprile 1993 __________ __________, opponente, ha convenuto __________
__________ dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendo di
accertare che le particelle n. __________e __________RFP di __________ sono di
sua proprietà, in comunione ereditaria con terzi non nominati. Egli ha affermato
che __________ __________, iscritta a registro fondiario quale proprietaria
degli immobili litigiosi, era sua nonna, coniugata con __________ __________.
Dalla loro unione erano nati i figli __________ __________ __________ __________ __________, morto di lì a pochi
mesi, e __________ __________, emigrato in America, coniugato con due figlie
(______________________________e __________ __________). In quanto figlio di
__________ __________ __________ in __________, egli rivendica pertanto la
quota spettante a sua madre nella successione indivisa, contestando inoltre che
la convenuta possa valersi della prescrizione acquisitiva, gli immobili essendo
sempre stati posseduti dalle due sorelle __________ __________ __________ in
__________ e __________ __________ __________. Gli altri opponenti alla
pubblicazione delle grida non hanno promosso causa nel termine impartito dal
Pretore.
C. Con
risposta del 2 luglio 1993 __________ __________ ha proposto di respingere la
petizione, facendo valere che i fondi litigiosi erano intestati a __________
__________ fu __________, di , nata a __________ e deceduta a
__________ il __________ 1924 e non all'omonima __________ __________ in
, nonna dell'attore. I presupposti per la prescrizione acquisitiva
della proprietà sono inoltre adempiuti, poiché __________ __________ prima ed
__________ () __________ poi hanno goduto ininterrottamente dei
fondi, quali proprietarie, per decenni. Nella replica del 22 settembre 1993
l'attore ha chiesto, in via subordinata, di essere riconosciuto comproprietario
dei fondi litigiosi per intervenuta prescrizione acquisitiva straordinaria,
unitamente alla convenuta, erede di __________ () . Nella
duplica del 29 dicembre 1993 la convenuta ha mantenuto le sue domande, opponendosi
alla richiesta subordinata formulata dall'attore con la replica. Esperita
l'istruttoria, al dibattimento finale del 31 gennaio 1996 le parti hanno
confermato le loro posizioni sulla scorta di memoriali conclusivi. Statuendo il
12 maggio 1997, il Pretore ha respinto la petizione (inc.
/.. __________).
D.
Insorto contro la citata sentenza con un appello
del 2 giugno 1997 __________ __________ ha chiesto l'accoglimento della
petizione. Nelle sue osservazioni del 1° luglio 1997 __________ __________ ha
proposto di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato. Il 14
luglio 1998 questa Camera ha dichiarato nulli tutti gli atti successivi alla
petizione, introdotta dal solo __________ __________ e non da tutti i litisconsorti
necessari, onde il rinvio dell'incarto al Pretore perché assegnasse all'attore
un termine per completare la petizione con l'indicazione di tutti i membri
della comunione ereditaria fu __________ __________ nata __________ (inc.
..__________).
E. Il
12 agosto 1998 il Pretore ha assegnato all'attore un termine – prorogato il 25
novembre 1998 – per completare la petizione specificando tutti gli altri
membri della comunione ereditaria. L'attore ha inoltrato il 24 novembre 1998
l'atto di famiglia di __________ __________ (nel frattempo deceduto) e due procure
rilasciategli da __________ __________ (figlia) e da __________ __________
(genero, rispettivamente vedovo ed erede di __________ __________, nel
frattempo deceduta, seconda figlia di __________ __________i). Con decreto del
29 gennaio 1999 il Pretore, con l'accordo delle parti, ha designato l'avv.
__________ __________ quale rappresentante di __________ __________ (anch'essa
membro della comunione ereditaria fu __________ __________ nata __________, in
quanto erede della defunta __________ __________).
F. Il 5
marzo 1999 gli attori hanno presentato un complemento della petizione, postulando
l'accertamento della comproprietà in comunione ereditaria delle particelle n.
__________e __________RFP di __________. In via subordinata essi hanno sollecitato
l'accertamento della comproprietà tra __________ __________ (per intervenuta
prescrizione acquisitiva straordinaria) e __________ __________ (erede di
__________ __________), con ordine all'ufficiale del registro fondiario di
__________ di procedere alla relativa iscrizione una volta passata in giudicato
la sentenza. Contestualmente alla petizione essi hanno presentato una domanda
processuale intesa a richiamare, per motivi di economia processuale, agli atti
relativi all'istruttoria esperita nella precedente causa. Con risposta del 22
marzo 1999 __________ __________ ha proposto di respingere la petizione,
contestando in ordine la legittimazione attiva degli altri attori.
G. Nel
corso della procedura le parti si sono accordate sui documenti da produrre per
dimostrare chi fossero gli eredi di __________ __________ nata __________ e all'udienza
del 24 novembre 1999 esse si sono date atto che le persone indicate come
attrici nella petizione del 5 marzo 1999 erano tutte quelle legittimate a
intentare causa. Esse hanno poi confermato le rispettive allegazioni e domande,
hanno richiamato e dato per acquisiti i rispettivi allegati prodotti nella
causa /.., come anche la relativa istruttoria.
Infine esse hanno proceduto seduta stante al dibattimento finale, ribadendo le
rispettive posizioni e contestando quelle avversarie sulla base dei memoriali
conclusivi prodotti lo stesso giorno. Statuendo il 31 dicembre 1999, il Pretore
ha respinto la petizione. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1800.–,
sono state poste a carico di __________ __________, __________ __________ e
__________ __________ in solido, tenuti a rifondere a __________ __________ fr.
4000.– per ripetibili.
H. Contro
la citata sentenza __________ __________, __________ __________, __________
__________ e __________ __________, rappresentati dall'amministratore, sono
insorti con un appello del 7 febbraio 2000 nel quale chiedono l'accoglimento
della petizione e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Nelle sue
osservazioni del 15 marzo 2000 __________ __________ propone di respingere
l'appello e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha stabilito il valore litigioso, determinante per l'appellabilità
del giudizio (art. 15 CPC), in fr. 50 000.– (sentenza impugnata, pag. 10).
Nulla osta quindi all'esame dell'appello nel merito.
- La
legittimazione di una parte – attiva o passiva – è un presupposto di merito, da
verificare d'ufficio per diritto federale in ogni stadio di causa (DTF 126 II
63 consid. 1 con rimandi, 123 III 62 consid. 3a con rinvii, 118 Ia 130 consid.
1; Ottaviani, Le parti nel
processo civile ticinese, Zurigo 1989, pag. 17 e 18). Spetta in ogni modo all'interessato
provare i fatti su cui fonda la propria legittimazione (DTF 123 III 62 consid.
3a con rimando). In concreto nel fascicolo processuale non figurano i certificati
ereditari delle parti attrici, alla cui produzione tutti – d'accordo il Pretore
– hanno rinunciato. Tale documentazione è stata sostituita da una dichiarazione
di __________, confermata con scritto separato dall'avv. __________ __________.
Sulla base degli atti di primo grado questa Camera ha ricostruito – non senza
difficoltà – l'albero genealogico della defunta __________ __________ in
__________, giungendo alla conclusione che __________ __________, __________
__________, __________ __________ e __________ __________ sono effettivamente
membri della comunione ereditaria.
Quanto al
complemento di petizione del 5 marzo 1999, esso è stato presentato da
__________ __________, __________ __________, __________ __________ e
__________ __________. Con riferimento a quest'ultimo, l'incarto non contiene documenti
attestanti che la figlia di __________ __________, __________ __________, abbia
sposato __________ __________ e gli sia predeceduta, né che costui sia il suo
unico erede. Agli atti figura solo un fitto scambio di corrispondenza tra i
legali delle parti e la Pretura (lettera 24 novembre 1998 dell'avv. __________
alla Pretura, lettera 24 giugno 1999 dell'avv. __________ alla Pretura, lettera
2 luglio 1999 della Pretura all'avv. __________, lettera 7 ottobre 1999 dell'avv.
__________ all'avv. __________ e la dichiarazione 8 settembre 1999 di
__________ __________). Ad ogni buon conto il Pretore ha individuato i membri
della comunione ereditaria fu __________ __________ nelle persone indicate nel
complemento di petizione del 5 marzo 1999 e la convenuta ha aderito a tale accertamento,
come risulta dal verbale del 24 novembre 1999. Non vi sono dunque motivi per
dubitare di tale circostanza.
-
Il
Pretore ha rilevato che le particelle oggetto della vertenza figurano
nell'estimo censuario con il vecchio numero di mappa a “
__________ fu , __________ ”. Ciò premesso, egli ha accertato che la
proprietaria così designata non era “ __________ in __________ ”, dante
causa degli attori, poiché dagli estratti dello stato civile risultavano due
persone che portavano il nome di “__________ __________ ”, nate e decedute in
anni diversi, di diverso stato civile (la prima nubile, la seconda moglie di
__________ ) e di diverso domicilio. Delle due, quella che con più
forte verosimiglianza corrisponde alla proprietaria “ __________ fu
__________, __________ ” è __________ __________ nata il __________ 1954 e deceduta
il __________ 1923, vissuta e domiciliata a __________. __________ __________
in __________, invece, era notoriamente nata, vissuta e deceduta a __________ e
gli attori non hanno provato alcun rapporto che la legasse al Comune di
__________, tale da giustificare l'iscrizione in questione. Del resto, secondo
il Pretore, l'iscrizione nell'estratto censuario menziona solo il cognome , ciò che non sarebbe stato il caso se l'ava
degli attori avesse acquisito la proprietà dei fondi quando era coniugata. Su
tali basi il primo giudice ha quindi escluso diritti di successione degli
attori sui fondi litigiosi.
-
Gli
appellanti rimproverano al Pretore di avere ammesso che la proprietaria dei fondi
era “__________ __________ ” di __________ sulla base di mere supposizioni e
interpretazioni di vecchi registri censuari. Sostengono che il primo giudice
non ha tenuto in considerazione l'istruttoria, in particolare le audizioni testimoniali,
dai quali risulta che mai abitanti di __________ hanno rivendicato o si sono
occupati dei fondi in questione, i quali erano lavorati e adoperati dalle
figlie di __________ __________ in __________, segnatamente da __________ __________
(madre di __________ __________, dante causa di __________ __________) e da
__________ __________ (madre di __________ ). Di conseguenza, secondo
gli appellanti, all'iscrizione “ ” risultante dal vecchio catasto
censuario non si può attribuire l'importanza e il valore ritenuti dal Pretore,
tanto meno per giungere a una conclusione di verosimiglianza. Inoltre la
convenuta, cui incombeva di provare che l'intestataria del fondo non è la nonna
(rispettivamente la bisnonna) degli attori ma una persona diversa, non ha
recato la prova di tale circostanza.
-
Dalla
voltura catastale del 29 aprile 1993 rilasciata dal Comune di __________ (doc.
2, inc. n. __________) risulta che nel catastrino originale la partita n.
__________era intestata a “ __________ __________, fu , __________ ”.
Secondo l'estimo censuario comunale essa comprendeva il fondo n. __________
(“Sopra le case”, prato) di 910 m2 e 1/3 del
fondo n. __________ (“”, casa di abitazione, diroccata) di 20.50 m2
(doc. C, inc. ). Tali fondi sono poi stati riportati nel catastrino,
vol. I, a pag. 127, sempre intestati a “ Domenica, già in __________
” (doc. 6, inc. __________). In seguito all'aggiornamento della mappa, nel
1983, il fondo n. __________è diventato il n. __________ (prato, 827 m2),
mentre il n. ha preso il n. __________ (strada pt., 55 m2)
ed entrambi sono stati intestati a “ __________ ” (doc. H, inc. n.
__________ della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, richiamato). La
nuova situazione, con minore superficie, scaturisce dalla rinuncia di
__________, “rappr. propr. __________ __________ alla quota di 1/3
come dall'intestazione primitiva in favore di __________ __________ ” (doc. I,
inc. __________).
Gli
appellanti sostengono che le iscrizioni nei registri comunali non sono decisive
di fronte alle numerose deposizioni agli atti. Se non che, i vari testimoni si
sono espressi su chi aveva lavorato e utilizzato i fondi all'epoca in cui la proprietaria
iscritta era già deceduta (verbali del 20 ottobre 1994, act. VI, inc.
), ma nulla hanno riferito sulla tenuta dei registri comunali. Non si
riscontrano indizi quindi che inducano a ritenere imprecisi o errati i vecchi
registri del Comune. Ora, dall'istruttoria è emerso che sussistevano due
diverse “ __________ ”. Una era __________ __________ da __________,
figlia di __________ __________ e di __________ nata __________, nata il
__________ 1854 e deceduta nubile a __________ il __________ 1923 (doc. C
nell'inc. __________, doc. 1 nell'inc. __________). L'altra, dante causa degli
attori (nonna, rispettivamente bisnonna) era __________ __________ figlia di
__________ __________ e __________ nata __________, coniugata con __________
__________, nata a __________ il __________ 1858 e ivi deceduta il __________
1939 (doc. D e E nell'inc. __________). Quest'ultima ha avuto quattro figli:
__________ __________, __________ __________, __________ __________ e
__________ __________ (doc. D e E nell'inc. __________) e non risulta avere mai
avuto residenza a __________, ciò che nemmeno gli appellanti pretendono. In
simili circostanze l'apprezzamento delle prove operato dal Pretore, secondo cui
la persona indicata nei registri comunali come proprietaria dei fondi litigiosi
era __________ __________, deceduta nubile a __________ il __________ 1923,
resiste alla critica. Lungi dall'essere una “pura supposizione”, come asseriscono
gli appellanti, il convincimento del Pretore poggia sui dati oggettivi
desumibili dai fascicoli processuali.
-
Esclusa
la proprietà di __________ __________ nata __________ sui fondi oggetto della
lite, il Pretore ha accertato che sia __________ __________ nata __________ sia
la figlia __________ __________, di cui è erede __________ __________ (doc. A,
inc. __________), hanno esercitato il possesso sui fondi con la volontà di
esserne proprietarie, in modo pacifico e ininterrotto per oltre trent'anni, di
modo che erano adempiute in concreto le condizioni della prescrizione
acquisitiva poste dall'art. 662 cpv. 2 CC. Il primo giudice ha rilevato che pure
__________ __________, madre dell'attore __________ __________ e sorella di
__________ __________, aveva partecipato con la propria famiglia alla
lavorazione del fondo, senza tuttavia che sia stato provato per costei
l'elemento soggettivo, ovvero la volontà di essere proprietaria.
-
Gli appellanti contestano che l'elemento soggettivo non sia dato per
__________ __________. Rimproverano al Pretore di non avere considerato che
alcuni documenti (doc. D, E, F e G dell'inc. __________) sono stati redatti dal
marito della convenuta con una macchina da scrivere che la defunta __________
__________ neppure aveva. Il fatto è che tale contestazione costituisce una
nuova allegazione in appello e come tale inammissibile (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC). Gli attori ribadiscono di avere dimostrato con le numerose deposizioni
testimoniali che sia __________ __________ sia __________ __________ hanno
lavorato e falciato i fondi in questione. __________ __________ si sarebbe
dunque comportata come proprietaria alla stessa stregua della sorella
__________, rispettivamente della nipote __________ __________.
-
Dall'istruttoria
è emerso che le famiglie di __________ __________ e __________ __________
avevano mucche, tenute in una stalla comune. Le due sorelle lavoravano insieme,
tagliando l'erba sul fondo n. __________ (“Sopra le case”) e facendo il fieno
per il bestiame (deposizioni testimoniali di __________ __________, __________
__________i, dell'8 maggio 1995, inc. __________), valendosi di segantini provenienti
dalla Val __________, assunti appositamente. Alcuni testimoni non sono stati in
grado di esprimersi sui rapporti di proprietà (deposizione __________
__________, dell'8 maggio 1995, inc. __________), ma __________ __________,
contadino che ha lavorato per le due famiglie, ha riferito di aver saputo da
__________ __________ e dai suoi genitori che il fondo litigioso era di
__________ __________ (deposizione del 20 ottobre 1994, pag. 3, inc.
__________). Taluni hanno visto lavorare sul fondo n. solo __________
__________ (deposizioni di __________ __________ e di __________ __________
- dell'8 maggio 1995, inc. __________), altri hanno ricordato di
avervi visto lavorare insieme le due sorelle con alcuni membri delle rispettive
famiglie (deposizioni di __________ __________ e __________ __________, verbale
del 20 ottobre 1994, inc. __________). __________ __________ ha confermato il
contenuto di una sua dichiarazione agli atti (doc.
N), nella quale affermava che il fondo era goduto da __________
__________ (deposizione dell'8 maggio 1995, inc. __________). __________
__________ rammenta di aver tagliato il fieno sul terreno contestato su
incarico di __________ __________, dalla quale era stipendiato (deposizione
del 20 ottobre 1994, inc. __________), mentre per le sue prestazioni __________
__________ era sempre pagato dalla famiglia __________ (deposizione del 20
ottobre 1994, inc. __________2).
-
Per
quanto risulta dagli atti, dunque, le due sorelle __________ __________ e
__________ __________ lavoravano insieme i campi e tenevano il loro bestiame in
comune. Membri della famiglia __________, per quanto emerge dalla deposizione
del contadino __________ __________, avevano riferito a costui che il fondo ora
contestato era di __________ __________ (deposizione del 20 ottobre 1994, inc.
__________). Alla morte di __________ __________, nel 1953 (deposizioni di
__________ __________ e __________ __________i, del 20 ottobre 1994, inc.
__________), non risulta che i suoi eredi, vale a dire il marito e il figlio
__________, si siano interessati del fondo prima del 1993. L'attore __________
__________ era membro della commissione fondiaria comunale di __________, che
nel 1981 aveva esaminato i ricorsi contro la nuova misurazione catastale (doc.
I, inc. n. __________), tra cui quello di __________ __________ per il vecchio
fondo n. __________ (nuovo n. ) intestato a “ __________
come a catastrino”. Era quindi a conoscenza dei passi intrapresi da __________
__________ per la partita n. __________. Egli ha altresì ammesso di non aver
mai rivendicato la proprietà del fondo prima dell'avvio della causa, nel 1993
(interrogatorio formale del 9 ottobre 1995, inc. __________) né di aver mai
pagato imposte immobiliari relative al terreno. __________ __________, per
contro, ha presentato ricorsi contro la nuova misurazione catastale (doc. I,
inc. __________), riceveva le tassazioni per gli immobili intestati a
__________ __________ (doc. K, inc. __________) e nel 1981 intendeva chiedere
l'intavolazione dei fondi litigiosi in suo nome (doc. F, inc. __________).
L'elemento soggettivo, quindi, risulta provato solo per __________ __________,
la quale può prevalersi del possesso della madre __________ (art. 941 CC), ma
non per __________ __________, né tanto meno per il figlio __________. Ne
segue, ancora una volta, che il Pretore ha respinto la petizione perché sulla
base delle risultanze istruttorie ha ritenuto provate le circostanze addotte
dalla convenuta. L'appello, sprovvisto di buon diritto in ogni suo punto, deve
dunque essere respinto.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli appellanti
rifonderanno alla controparte – con vincolo di solidarietà – un'equa indennità
per ripetibili di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa
giudiziaria,
pronuncia: 1.
Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
950.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a __________
__________, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1800.– per ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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