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Numero d'incarto:
11.2000.157
Data decisione, Autorità:
29.12.2000, ICCA
Incarto n.
11.2000.00157
Lugano,
29 dicembre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Cocchi
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___ (esecuzione civile) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna promossa con opposizione del 17 novembre 2000
da
__________ __________, __________
al precetto esecutivo intimatogli il 9 novembre 2000
da
__________ __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 16 dicembre 2000 presentato da __________ __________ contro la
decisione emessa l'11 dicembre 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 12 aprile 1999 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna
ha ordinato a __________ __________ “di rimuovere le assi posate nel vano della
finestra situata al pianterreno del rustico sito sul fondo particellare n.
__________RFD di __________, di proprietà della signora __________ __________
”;
che il 9
novembre 2000 __________ __________ ha intimato a __________ __________ un
precetto esecutivo civile inteso al rispetto dell'ordine;
che
un'opposizione al precetto esecutivo sollevata il 17 novembre 2000 da __________
__________ è stata respinta dal medesimo Pretore con decisione dell'11 dicembre
2000;
che
contro tale sentenza __________ __________ è insorto con uno scritto al Pretore
del 16 dicembre 2000 in cui, senza formulare richieste precise, dichiara di non
accettare né il giudizio impugnato né la sentenza del 12 aprile 1999, oggetto
di un ricorso;
che,
visto il contenuto dello scritto, il Pretore ne ha disposto la trasmissione a
questa Camera per competenza;
che
l'atto non è stato notificato a __________ __________;
e considerando
in diritto: che
la decisione con cui un Pretore statuisce sull'opposizione a un precetto esecutivo
civile è emanata mediante procedura di camera di consiglio (art. 493 CC) e può
essere impugnata con appello nel termine di 10 giorni senza riguardo al valore
litigioso (art. 308 cpv. 1 CPC; Rep. 1979 pag. 352 consid. 1);
che in
linea di principio lo scritto trasmesso dal Pretore a questa Camera può quindi
essere trattato come appello;
che, ciò
posto, andrebbe verificata la ricevibilità dell'atto per quanto riguarda la sua
tempestività (il plico è stato consegnato dall'appellante alla posta di
__________ il 23 dicembre 2000) e i requisiti formali previsti dall'art. 309
cpv. 2 CPC (art. 309 cpv. 5 CPC);
che in
concreto, nondimeno, ci si può esimere da tale disamina, l'appello rivelandosi
già a prima vista destinato all'insuccesso;
che con
l'opposizione a un precetto esecutivo civile il debitore può contestare invero
l'esecutività del titolo (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 493), come pure
l'identità fra la prestazione imposta dal titolo e quella richiesta dal
precetto (Rep. 1991 pag. 489 nel mezzo; Bollettino dell'Ordine degli avvocati,
n. 18, pag. 13; I CCA, sentenza del
16 giugno
2000 in re I. contro B., consid. 3), ma non può rimettere in discussione il merito
della lite;
che nella
fattispecie l'opponente sembra sostenere – per la prima volta in appello – il
mancato passaggio in giudicato del titolo alla base del precetto (la sentenza
emanata dal Pretore il 12 aprile 1999), “contro la quale avevo fatto ricorso
(mio scritto del 16 aprile 1999)”;
che in
realtà l'interessato si è limitato il 16 aprile 1999 a scrivere al Pretore una
lettera in cui, pur premettendo esplicitamente di “non contestare i
considerandi della sentenza”, dichiarava “a malincuore” di non voler
ottemperare all'ordine impartitogli (doc. D, primo foglio);
che tale
comunicazione non poteva lontanamente interpretarsi come appello o ricorso per
cassazione, né l'interessato ha mai sollecitato l'invio dell'atto a questa Camera
o alla Camera di cassazione civile, di modo che l'esecutività della sentenza
citata non può seriamente essere messa in dubbio;
che, per
il resto, le argomentazioni esposte nel noto scritto del 16 dicembre 2000
riguardano il merito della lite e non sono più ricevibili in sede di
opposizione al precetto esecutivo civile;
che nelle
condizioni descritte la decisione impugnata, in cui il Pretore si è limitato
giustamente a esaminare il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e
l'identità della prestazione richiesta con quella figurante nel titolo, resiste
alla critica;
che gli
oneri del pronunciato odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),
mentre non si giustifica di attribuire ripetibili a __________ __________, cui
l'impugnazione non è nemmeno stata intimata;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 50.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
100.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
–
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera
civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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