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Numero d'incarto:
11.2000.139
Data decisione, Autorità:
22.01.2003, ICCA
Incarto n.
11.2000.139
Lugano
28 febbraio 2003
Repubblica e
Cantone
del Ticino
Prima Camera civile
Tribunale d'appello
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
vista la nota professionale emessa il 25 febbraio 2003
dall’
avv.
__________ __________, __________
come patrocinatrice d’ufficio di ____ _____ ______
_________, nella procedura di appello indicata a rubrica (privazione della
custodia parentale);
premesso
che l'onorario di un avvocato per il patrocinio in cause come quella in esame è
fissato giusta l'art. 10 TOA, ovvero secondo il dispendio orario (v. BOA n. 22
pag. 38 consid. 2);
ritenuto
che il compenso spettante a un avvocato deve rimunerare adeguatamente –
qualunque metodo di calcolo si applichi – il lavoro svolto e retribuire
equamente il tempo profuso dal legale nella trattazione della pratica (DTF 118
Ia 134 consid. 2b, 117 Ia 23 consid. 3a con rinvii), coprendo almeno le spese
generali dell'ufficio (SJ 1996 pag. 379 consid. 3);
rilevato
che nel caso in esame l'avvocata ha indicato un onorario complessivo di fr.
4000.– ;
considerato,
tuttavia, che il beneficio dell'assistenza giudiziaria copre unicamente le
prestazioni riconducibili al patrocinio davanti a questa Camera;
ritenuto
per altro che il beneficio dell'assistenza giudiziaria dà diritto unicamente
alle prestazioni strettamente indispensabili a scopo forense, escluse eventuali
prestazioni di sostegno morale o di ausilio sociale (DTF del 10 maggio 1994 in
re avv. D., consid. 5a, DTF 109 Ia 111 consid. 3b; cfr. anche BJP 1999 pag. 84
n. 606);
accertato
che nelle circostanze descritte sono riconosciute unicamente le prestazioni
svolte tra il 31 ottobre 2000 (presentazione dell'appello) e il 31 gennaio 2001
(presentazione delle osservazioni), come pure quelle riferite alla ricezione
della sentenza, tutte le altre prestazioni non essendo riconducibili al
patrocinio in appello;
appurato che nella fattispecie un avvocato
solerte, commissionato d'ufficio, non avrebbe impiegato più di 10 ore per
assicurare alla patrocinata le prestazioni di base indispensabili a una
corretta difesa davanti a questa Camera;
constatato
che la retribuzione di fr. 215.– orari (usuale per patrocinatori d'ufficio fino
al 31 dicembre 2002: v. BOA n. 23 pag. 35 consid. 10) appare consona da un lato
alla relativa difficoltà del caso, ma dall'altro anche ai seri problemi
finanziari della cliente (ammesso, per l'appunto, al beneficio dell'assistenza
giudiziaria), ferma restando in ogni modo la riduzione del 30% prevista dall'art.
36 cpv. 1 LTG (in vigore fino al 30 luglio 2002);
accertato
che l'ammontare delle spese appare conforme al prescritto dell'art. 3 TOA, e
sono riconosciute limitatamente al periodo coperto dall'assistenza giudiziaria;
posto
da ultimo, quantunque ciò non rientri per sé nella tassazione dell'onorario e
delle spese, che alle prestazioni svolte dalla legale prima del 1° gennaio 2001
era applicabile il saggio IVA del 7.5%;
appurato
che fino al 31 dicembre 2000 la patrocinatrice ha conferito 9 volte per
telefono e scritto una lettera (circa un'ora di tempo), nonché avuto spese per
fr. 21.90;
richiamato l'art. 36 cpv. 3 vLTG,
decreta: 1. La nota professionale è così tassata:
a)
onorario (70%) fr. 1505.—
b)
spese fr. 304.90
fr.
1809.90
IVA
al 7.5% su fr. 172.40 fr. 12.95
IVA
al 7.6% su fr. 1637.50 fr. 124.45
fr.
1947.30
- Intimazione
all'avv. __________ __________, __________.
Il
giudice delegato
(____________________)
voce contabile
318.034 CRB 161
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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