AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2000.127
Data decisione, Autorità:
16.07.2001, ICCA
Incarto n.
11.2000.00127
Lugano,
16 luglio 2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
..__________ (completazione di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con petizione del 26 aprile 1999 da
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. dott. __________ __________
__________, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 13 ottobre 2000 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 4 ottobre 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 28 gennaio 1997 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra __________ __________
(____________________1950) e __________ nata __________
(____________________1953). I figli __________ (____________________1982) e
__________ (____________________1986) sono stati affidati alla madre (la figlia
, nata l' __________ 1978, era divenuta maggiorenne in
pendenza di causa). In liquidazione del regime matrimoniale il Pretore ha
ordinato la vendita della comproprietà dei coniugi sulla particella n.
RFD di __________ - (abitazione familiare), disponendo che
il ricavo fosse diviso in parti uguali. __________ __________ è stata
autorizzata a occupare la casa fino all'alienazione e in favore di lei il
Pretore ha stabilito un contributo alimentare (da indicizzare nella misura in
cui fosse stato adeguato al rincaro lo stipendio del marito) di fr. 1521.–
mensili (art. 152 vCC), da aumentare a fr. 1580.– al momento in cui fosse cessato
il contributo per la figlia __________ (allora apprendista). “Dopo la
sistemazione in un nuovo alloggio” il contributo per la moglie di fr. 1521.–
mensili sarebbe aumentato a fr. 1986.– non appena fosse cessato quello per
__________, a fr. 2345.– non appena fosse cessato anche quello per __________ e
a fr. 2506.– non appena fosse cessato quello per . La rendita di
indigenza si sarebbe estinta al momento in cui __________ __________ avrebbe
compiuto i 60 anni (il 6 maggio 2013). Il giudizio del Pretore è stato
confermato da questa Camera, su appello di entrambi i coniugi, con sentenza del
6 maggio 1998 (inc. ..).
B. Il 26 aprile 1999 __________ __________ ha convenuto __________
__________ davanti al medesimo Pretore, chiedendo che in modifica della
sentenza di divorzio il contributo alimentare “dopo la sistemazione in un nuovo
alloggio” le fosse versato anche nel caso in cui lei avesse rilevato la quota
dell'ex marito sulla particella n. __________, e ciò fino all'ottenimento di
una rendita AVS completa da parte sua. Con risposta dell'11 giugno 1999
__________ __________ si è opposto alla domanda. Il 16 luglio 1999 l'attrice ha
acquistato la predetta quota di comproprietà, divenendo unica proprietaria
dell'immobile. Nella replica del 27 agosto 1999 essa ha chiesto così che il
contributo alimentare le fosse versato “dall'iscrizione a RFD del trapasso
della proprietà sulla particella n. __________ (…), fintanto che dimorerà nello
stabile acquistato”, confermando per il resto la petizione. __________
__________ ha duplicato il 22 ottobre 1999, proponendo una volta ancora di rigettare
l'azione. Nel suo memoriale conclusivo del 5 giugno 2000 l'attrice ha poi precisato
la domanda, facendo decorrere la richiesta del nuovo contributo dal 5 settembre
1999. Nel suo memoriale conclusivo del 16 giugno 2000 __________ __________ ha
riaffermato la sua opposizione alla modifica. Le parti hanno rinunciato al
dibattimento finale.
C. Statuendo
il 4 ottobre 2000, il Pretore ha parzialmente accolto l'azione e in modifica
della sentenza di divorzio ha ordinato a __________ __________ di versare il contributo
scalare originariamente previsto “dopo la sistemazione in un nuovo alloggio”
dell'ex moglie “a partire dall'iscrizione a RFD del trapasso della proprietà
sulla particella n. __________ (…), fintanto che __________ __________ dimorerà
nello stabile”. Per quanto riguardava invece la durata del contributo, che
l'attrice chiedeva di prolungare fino all'ottenimento di una rendita AVS
completa (e non solo fino ai 60 anni d'età), l'azione è stata respinta. La
tassa di giustizia e le spese di complessivi
fr. 800.–
sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili. L'attrice è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. Contro
la sentenza appena citata è insorta __________ __________ con un appello del 13
ottobre 2000 nel quale chiede che, previa concessione dell'assistenza giudiziaria,
il contributo alimentare le sia erogato fino a quando essa maturerà il diritto
a una rendita AVS completa e che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza.
Nelle sue osservazioni del 7 novembre 2000 __________ __________ propone di
respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Litigiosa rimane, in concreto, la durata dell'obbligo alimentare.
Nella sentenza di divorzio il Pretore aveva limitato la pensione di indigenza
(art. 152 vCC) per l'interessata al compimento dei 60 anni, fondandosi sulla
previsione che questa vendesse la sua quota di comproprietà sulla particella n.
__________e impiegasse il ricavo per finanziare, unitamente alla prestazione di
libero passaggio ricevuta dalla cassa pensione del marito (fr. 87 238.50), il
proprio “secondo pilastro”. Ciò le avrebbe consentito di riscuotere a 60 anni
“una discreta pensione”, che cumulata alla rendita AVS l'avrebbe posta al
riparo dall'indigenza (sentenza del 28 gennaio 1997, pag. 10 in alto). Tale
punto di vista è stato sostanzialmente condiviso dalla Camera civile di appello
(sentenza del 6 maggio 1998, consid. 5). Nella sentenza impugnata il Pretore ha
riassunto tale stato di cose, rifiutando di protrarre il contributo litigioso
fino al 6 maggio 2017, quando l'attrice maturerà il diritto a una rendita
completa AVS (art. 21 cpv. 1 lett. b LAVS). Egli ha rilevato che il
peggioramento della situazione economica lamentato dall'attrice era dovuto a
lei medesima, che invece di vendere la propria quota di comproprietà sulla particella
n. __________aveva acquistato anche la quota dell'ex marito. Si trattava di una
scelta fors'anche comprensibile, ma non obbligata. Non poteva dunque essere
fatta pagare al convenuto (sentenza, pag. 3 in alto).
-
La
modifica di una sentenza di divorzio passata in giudicato è retta dalla legge
anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art.
7a cpv. 3 tit. fin. CC). Queste due ultime riserve non hanno portata
pratica nella fattispecie. La modifica del contributo di indigenza (art. 152
vCC) postulata dall'attrice continua pertanto a essere disciplinata dal vecchio
art. 153 CC. Tale norma stabiliva, in particolare, che il coniuge obbligato a
fornire una rendita a titolo di alimenti poteva domandare di esserne liberato o
che la rendita fosse ridotta quando il bisogno più non esisteva o fosse
sensibilmente diminuito, come pure quando le condizioni economiche del debitore
più non corrispondessero all'importo della rendita (cpv. 2). La legge non
prevedeva invece che il coniuge beneficiario potesse sollecitare un aumento
della rendita e la giurisprudenza ha sempre escluso un'ipotesi del genere (da
ultimo: DTF 117 II 365 consid. 4c). Anche nel nuovo diritto del divorzio, per
altro, tale facoltà è data solo a condizioni restrittive (art. 129 cpv. 3 CC).
L'attrice chiede, come detto, che il contributo di mantenimento in suo favore
si estingua non il 6 maggio 2013, bensì il 6 maggio 2017. Ciò configura un
manifesto aumento della cifra dovutale. Una richiesta siffatta non può entrare
in linea di conto. Ciò basterebbe per respingere l'appello senza ulteriori
approfondimenti.
-
L'appellante
tenta di giustificare l'estensione del contributo originariamente previsto
sostenendo che l'azione da lei promossa è intesa non alla modifica della
sentenza di divorzio, ma alla relativa completazione (Nachverfahren), il
giudizio impugnato essendo lacunoso (memoriale, punto 4). La tesi è palesemente
infondata. Lacunosa è una sentenza che lascia irrisolte questioni su cui il
giudice avrebbe dovuto statuire (Rep. 1991 pag. 428 in fondo con richiami). In
concreto la sentenza di divorzio regolava esaurientemente la questione del
contributo alimentare per l'ex moglie (consid. 5). Non può dunque farsi
discorso di giudizio lacunoso. Anche sotto questo profilo l'appello manca di
consistenza.
-
Si
volesse, per abbondanza, entrare nel merito delle censure, il ricorso non
sarebbe destinato a miglior sorte. L'appellante scorge nella sentenza di
divorzio, invero, una “chiara lacuna pensionistica” (memoriale, punto 5 n. 1).
A supporre che si possa parlare di “lacuna” nonostante la compiuta
regolamentazione del contributo alimentare, in realtà nella sentenza di
divorzio la questione del “secondo pilastro” era stata puntualmente esaminata
dal Pretore (sopra, consid. 1). In appello l'interessata aveva contestato
genericamente tale opinione, senza pretendere però che la forma di copertura
assicurativa divisata dal primo giudice a fini di previdenza fosse inattuabile
o insufficiente (sentenza 6 maggio 1998 di questa Camera, consid. 5). Essa non
può pertanto, invocando una “lacuna”, tentare di rimediare nell'attuale sede
alla carente motivazione di quell'appello, tanto meno sulla base di fatti
verificatisi in seguito (come il nuovo matrimonio dell'ex marito, avvenuto l'11
settembre 1999). In proposito il gravame cade nel vuoto.
-
Per
quanto riguarda la seconda “lacuna” intravista dall'appellante (memoriale,
punto 5 n. 2), la situazione non è diversa. L'interessata afferma che a suo
tempo il Pretore non aveva pensato all'eventualità ch'essa acquistasse la quota
del marito sulla particella n. facendo capo a sussidi cantonali per
il promovimento dell'accesso alla proprietà (art. 11 e 13 della legge
sull'abitazione: __________ ...). Avesse previsto
ciò, a suo avviso, il primo giudice non le avrebbe imposto di usare per scopi
previdenziali l'utile consecutivo alla vendita della sua quota, sicché essa
avrebbe ottenuto un contributo di mantenimento fino alla riscossione di una
rendita AVS completa. Ora, a parte il fatto che in prima sede l'appellante
neppure aveva alluso a sussidi (la sua richiesta del 7 aprile 1997 all'Ufficio
cantonale dell'abitazione è del resto successiva alla sentenza del Pretore:
doc. B) e che essa medesima definisce tale circostanza come “non ipotizzabile”
(appello, pag. 9 prima frase), nella sentenza di divorzio il Pretore aveva considerato
espressamente la possibilità di assegnare all'attrice l'intera proprietà della
particella n. __________, ma l'aveva scartata perché l'interessata non risultava
in grado di indennizzare adeguatamente il convenuto (sentenza del 28 gennaio
1997, pag. 7). Come sia possibile scorgere una “lacuna” al riguardo, non è dato
di capire.
-
L'appellante
sottolinea invero che solo dopo l'emanazione della sentenza di divorzio essa ha
potuto “contare i soldi a sua disposizione (…) e presentare il suo quadro finanziario
agli uffici pubblici competenti” per postulare il sussidio cantonale (appello,
pag. 9 in alto), accordatole poi il 28 ottobre 1997 (doc. B). Che dopo
l'emanazione di una sentenza intervengano fatti imprevedibili ancora non
significa, tuttavia, che la sentenza in questione sia lacunosa. Fatti nuovi
giustificano la modifica di una sentenza nella sola misura in cui ciò sia
autorizzato dall'ordinamento giuridico. In materia di contributi alimentari
l'art. 153 vCC contemplava tale possibilità alle condizioni note (consid. 2).
Altre opportunità non sussistono. L'appellante obietta che, così stando le cose,
il Pretore avrebbe dovuto respingere per intero l'azione da lei promossa. A
torto. La sentenza di divorzio (del 28 gennaio 1997) non era lacunosa: disciplinava
la pensione d'indigenza per lei medesima prima e dopo la prevista alienazione
della quota di comproprietà sulla particella n. __________. In relazione a questo
secondo periodo il dispositivo della sentenza (l'originario n. 5) andava terminologicamente
modificato giacché, scostandosi dalla liquidazione del regime matrimoniale
stabilita dal Pretore, l'appellante aveva preferito conservare la sua quota di
comproprietà (doc. FF). Ma la modifica di un dispositivo esistente non va
confusa con la completazione di una sentenza lacunosa. Si tratta di ipotesi
distinte.
-
Al
Pretore l'appellante rimprovera infine di non avere previsto “tutte le
possibilità che lo scioglimento della comproprietà avrebbe comportato”
(appello, pag. 9). Anche tale censura è di palese inconsistenza. Intanto le
citazioni contenute nell'appello (Rep. 1995 pag. 165 e 1981 pag. 329) non sono
pertinenti, limitandosi esse a ricordare che nello scioglimento di una
comproprietà il giudice gode di ampio apprezzamento circa il modo della divisione,
purché tenga conto della natura dei beni, delle circostanze personali, dei
bisogni e dei desideri dei comproprietari. Nella sentenza di divorzio il
Pretore non ha disatteso tali principi, per tacere del fatto che, se così
fosse, spettava all'interessata prevalersene allora in sede di appello.
Indipendentemente da tutto quanto precede, per di più, l'interessata tenta di
minimizzare l'evidenza, ovvero che acquisendo il 16 luglio 1999 l'intera proprietà
della particella n. __________essa non riesce più a finanziare adeguatamente il
proprio “secondo pilastro”. Ma proprio per tale ragione il Pretore aveva
disposto l'alienazione dell'immobile. Certo, essa pretende che un trasloco
avrebbe inciso sul suo stato di salute, tuttavia ciò andava comprovato – se mai
– nel processo di divorzio, non ora. Scostandosi dalla liquidazione del regime
matrimoniale stabilita dal Pretore, l'interessata ha aggravato il suo stato di
ristrettezza e non può ragionevolmente chiamare l'ex marito a sopportarne le
conseguenze.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'attrice rifonderà
inoltre alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. La domanda di assistenza
giudiziaria presentata con l'appello non può essere accolta, poiché – foss'anche
dato il requisito dell'indigenza (art. 155 CPC) – al ricorso mancava sin dall'inizio,
come si è detto, ogni parvenza di buon esito (art. 157 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per
ripetibili.
-
La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
-
Intimazione a:
– avv.
dott. __________ __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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