AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2000.109
Data decisione, Autorità:
11.09.2001, ICCA
Incarto n.
11.2000.00109
Lugano
11 settembre
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___
(divisione ereditaria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa
con istanza del 12 agosto 1999 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________
__________, __________)
contro
__________ __________,
__________ __________ __________, __________, e
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 29 settembre 2000 presentata da
__________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________
contro la sentenza emessa il 1° settembre 2000 dal Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Sud;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ nata __________ (1932), con ultimo domicilio a __________,
è deceduta a __________ il ____________________ 1998, lasciando quali eredi
legittimi il marito __________ __________ (1928) con i fratelli __________
__________ (1936), __________ __________ __________ (1939) e __________
__________ nata __________ (1946). Tra il 4 e il 6 maggio 1998 __________
__________, accompagnato dalle cognate, ha prelevato da conti bancari intestati
alla moglie complessivi fr. 324 844.85, depositando fr. 83 141.80 su suoi
conti, fr. 182 350.– in una cassetta di sicurezza intestata a __________
__________ e fr. 59 353.05 su un conto intestato alle cognate congiuntamente.
__________ __________ è stato ricoverato il 6 maggio 1998 alla Clinica
__________ __________ __________, dove è rimasto degente fino al 5 giugno
successivo. Il 13 ottobre 1998 __________ __________ ha denunciato __________
__________ __________ e __________ __________ per truffa e appropriazione
indebita. Il procedimento penale si è concluso il 24 febbraio 1999 con un
decreto di non luogo a procedere.
B. Il
12 agosto 1999 __________ __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Sud la divisione dell'eredità, nel senso di vedersi attribuire tre
quarti della successione (fr. 244 215.76, salvo diverse risultanze
istruttorie), di assegnare a __________ __________, __________ __________
__________ e __________ __________ un dodicesimo ciascuno dell'eredità,
condannando __________ __________ __________ e __________ __________ a
versargli in solido fr. 160 300.79 con interessi al 6% dal 6 maggio 1998. In
subordine egli ha concluso per la designazione di un notaio divisore che
procedesse “ai suoi incombenti giusta gli art. 475 e segg. CPC, con conseguente
scioglimento della comunione ereditaria” nel senso predetto e obbligo per le
cognate di versargli il medesimo importo oltre interessi.
C. All'udienza
del 13 settembre 1999, indetta per il contraddittorio, i convenuti si sono
opposti all'istanza, facendo valere anzitutto che le parti avevano già diviso
l'eredità e che quindi l'azione era priva d'oggetto. Entrambe le parti hanno
notificato mezzi di prova. Al termine della discussione il Pretore,
riservandosi il giudizio sugli altri mezzi di prova dopo avere statuito
preliminarmente sulla proponibilità della divisione, ha disposto
l'interrogatorio formale dei convenuti e l'audizione di un testimone. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno confermato il loro punto di vista nel rispettivo
memoriale conclusivo, rinunciando al dibattimento finale.
D. Con
sentenza del 1° settembre 2000 il Pretore ha accolto l'istanza, ha sciolto la comunione
ereditaria, ha attribuito a __________ __________ fr. 151 271.19 e ha imposto a
__________ __________ __________ e a __________ __________ di versare
all'istante, in solido, fr. 160 300.79 con interessi al 5% dal 12 agosto 1999.
Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 3'000.–, sono state poste a carico
dei convenuti in solido, tenuti a rifondere alla controparte, sempre con
vincolo di solidarietà, fr. 8'000.– per ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata sono insorti __________ __________, __________
__________ __________ e __________ __________ con un appello del 29 settembre
2000 nel quale chiedono – previa concessione dell'effetto sospensivo – la
riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza o quanto meno,
in subordine, nel senso di dichiarare nulla la sentenza e tutti gli atti
processuali per incapacità processuale dell'istante. In via ancor più
subordinata essi si oppongono al pagamento di interessi sulla somma di fr. 160
300.79 e concludono per una diversa ripartizione degli oneri processuali. In
una lettera del 2 ottobre 2000 gli appellanti hanno completato le motivazioni
del ricorso. Con decreto del
9 ottobre
2000 la presidente di questa Camera ha conferito effetto sospensivo al ricorso.
Nelle sue osservazioni del 20 ottobre 2000 __________ __________ propone di
respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. La
lettera del 2 ottobre 2000 con la quale i convenuti hanno completato le
motivazioni del ricorso – ancorché presentata entro la scadenza del termine di
10 giorni previsto dall'art. 370
cpv. 2
CPC – sarebbe irricevibile, ostandovi il principio di unità dell'atto d'appello
(Rep. 1966 pag. 105 a metà; Anastasi, Il
sistema dei mezzi d'impugnazione del codice di procedura civile ticinese,
Zurigo 1981, pag. 136 in basso). Sapere se tale principio sia oggi ancora
sostenibile è una questione che può rimanere aperta, visto l'esito cui è
destinato il ricorso.
-
Il
Pretore ha accolto la domanda di divisione, rilevando che gli eredi non avevano
ancora proceduto al riparto dei beni successori. A suo parere, il giorno in cui
ha prelevato con le cognate la somma di complessivi fr. 324 844.85 dai conti
della defunta (tra il 4 e il 6 maggio 1998), l'istante era verosimilmente
incapace di discernimento, ove appena si pensi che egli è poi stato ricoverato
il 6 maggio 1998 alla Clinica __________, dove gli è stato diagnosticato il
morbo di Alzheimer, complicato da una reazione depressiva dovuta alla morte
della moglie. Un secondo medico ha descritto l'istante inoltre come
“profondamente depresso, disorientato nel tempo e nello spazio, con grande
difficoltà per la memoria d'evocazione dei fatti recenti e remoti”. Lo stato
confusionale dell'istante al momento dei prelievi bancari, sempre a mente del
Pretore, è confermato anche dalle risultanze del procedimento penale aperto nei
confronti delle cognate per truffa e appropriazione indebita, come pure dalla
testimonianza del genero dell'istante. I convenuti, peraltro, hanno negato in
una lettera al Ministero pubblico l'avvenuta divisione dei beni successori.
Data la proponibilità della domanda di divisione, il Pretore ha sciolto la
comunione ereditaria, ha riconosciuto all'istante tre quarti degli averi
bancari della defunta e ha condannato le convenute a restituire all'istante
l'importo di fr. 160 300.79.
-
Gli
appellanti ribadiscono l'improponibilità della domanda di divisione poiché, con
le operazioni bancarie risalenti agli inizi di maggio 1998, le parti avrebbero
già inteso spartire i beni successori in ragione di un quarto ciascuno, come
voleva la defunta. Affermano che dagli atti istruttori non è possibile desumere
alcuna incapacità dell'istante d'intendere e di volere al momento dell'accordo
litigioso e rilevano che i certificati medici riportano unicamente il ricovero
del cognato per problemi di salute, ma non permettono di desumere che egli non
fosse lucido quando ha diviso la successione. Per gli appellanti, il
comportamento tenuto dalla controparte durante i prelievi dimostra anzi ch'egli
era nel pieno possesso delle sue facoltà mentali. Sostengono poi che, qualora
la malattia avesse privato durevolmente l'istante della capacità di
discernimento, l'interessato non avrebbe nemmeno la capacità processuale,
sicché l'istanza e i successivi atti processuali andrebbero dichiarati nulli.
-
Nel
Cantone Ticino la procedura di divisione ereditaria si scinde in tre fasi
essenziali:
a) l'accertamento
del diritto alla divisione e la nomina del notaio divisore (art. 475 e 476
CPC);
b) la
determinazione dei beni appartenenti all'eredità (“fase dell'inventario”: art.
477 a 479 CPC);
c) la
divisione effettiva (art. 480 segg. CPC), ovvero la distribuzione delle quote,
previa
– definizione del modo della divisione (formando lotti oppure
realizzando i beni sotto forma di denaro contante: art. 480 CPC)
– formazione delle singole quote con i relativi conguagli (art. 481
CPC) e
– possibilità di contestare le quote (art. 482 CPC).
Le prime
due fasi hanno carattere preliminare: l'una è intesa a verificare che le parti
abbiano la qualità di eredi e che non sussistano impedimenti alla divisione
(norme legali o disposizioni per causa di morte), l'altra è volta a chiarire che
cosa suddividere. Solo l'ultima fase, che riguarda come ripartire
gli attivi, ha per effetto di attribuire agli eredi la corrispondente quota
della successione (Rep. 1962 pag. 170, citata anche in Rep. 1971 pag. 252
consid. B; I CCA, sentenze del 1° luglio 1994 in re O., consid. 3, del 16
aprile 1997 in re B., consid. 1b e del 19 gennaio 2001 in re B., consid. 1).
-
In
concreto il Pretore – statuendo sulla domanda di divisione ereditaria – ha
accertato la proponibilità dell'azione, ha determinato l'entità dei beni
successori, ha attribuito le quote ereditarie e ha imposto alle convenute il
pagamento di fr. 160 300.79 oltre interessi, il tutto in una procedura unica di
camera di consiglio (art. 361 segg. CPC). In altre parole, egli ha riunito le
tre fasi della divisione ereditaria in un solo procedimento di natura sommaria,
terminato con l'attribuzione delle quote agli eredi e la condanna delle
convenute a consegnare all'istante parte degli attivi successori. Così facendo,
tuttavia, il Pretore ha omesso non solo di nominare un notaio divisore a norma
dell'art. 476 cpv. 1 CPC (come per altro richiesto, in via subordinata, dall'istante),
ma anche di conferire alle parti la possibilità di contestare l'entità della successione
con la procedura accelerata sancita dall'art. 479 cpv. 1 CPC. A precindere dal fatto
che la procedura vieta al giudice e alle parti di adottare un modo di procedere
diverso da quello stabilito dalla legge (art. 101 CPC), l'agire del primo giudice
è incompatibile con il diritto federale, ove appena si pensi che le
contestazioni inerenti a pretese fondate sul diritto privato della
Confederazione – com'è il caso in concreto (art. 604 CC) – non implicano un
giudizio meramente sommario, fondato sull'apparenza, bensì una sentenza finale
di merito, emessa con pieno potere cognitivo (cfr. DTF 120 II 355 consid. 2a
con richiami di giurisprudenza). Ne discende che, per statuire
sull'attribuzione delle quote ereditarie, il Pretore non poteva accontentarsi
di un giudizio di mera verosimiglianza, ma avrebbe dovuto procedere a un esame
completo della situazione, senza le restrizioni che gli art. 366 e 367 CPC
pongono all'istruzione di una procedura sommaria. Il sindacato del Pretore, in
definitiva, si risolve in una violazione del diritto di essere sentito delle
parti, vizio per il quale l'art. 142 cpv. 1 lett. b CPC commina la nullità,
rilevabile d'ufficio (cpv. 2).
-
La
controversia inerente all'avvenuta divisione degli averi bancari della defunta,
contrariamente all'opinione del Pretore, nemmeno riguarda la proponibilità
della domanda di divisione, ma si riferisce alla determinazione dell'asse
successorio (ancora) indiviso (Rep. 1971 pag. 252 seg. consid. B e C). Tant'è
che lo stesso istante ha accennato all'esistenza di altri beni della defunta
(istanza, punti 7 e 8; verbale del 13 settembre 1999, pag. 2 a metà), i quali –
a prescindere da eventuali accordi tra gli eredi sui noti conti bancari – sono
senz'altro suscettibili di divisione in ogni momento (cfr. Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, 2ª edi-zione, n. 1e
ad art. 604 CC; Schaufelberger in:
Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 2 e 4 ad art. 604 CC). Ora, nella prima
fase della procedura (volta all'accertamento del diritto alla divisione e alla
nomina del notaio) il giudice deve limitarsi a verificare – come detto – che
gli interessati abbiano la qualità di eredi e che non sussistano impedimenti
alla divisione. A questo stadio le parti non possono formulare contestazioni
circa la consistenza dell'asse successorio, che devono essere proposte nella
fase di formazione dell'inventario (Rep. 1971 pag. 253 consid. C). Spetta
quindi al notaio divisore il compito di erigere una distinta dei beni successori
(art. 477 CPC), accertando – all'occorrenza – se vi siano oggetti che sono già
stati suddivisi fra gli eredi. Eventuali contestazioni dovranno poi essere
risolte dal giudice con la procedura accelerata (art. 479 cpv. 1 CPC), anziché
con la procedura sommaria com'è avvenuto in concreto.
-
Si
aggiunga che il Pretore, su richiesta dei convenuti (verbale del 13 settembre
1999, pag. 3 verso l'alto), aveva limitato l'istruttoria all'esame
dell'intervenuta divisione degli averi bancari della defunta, riservandosi di
statuire su altre prove offerte dopo tale giudizio preliminare (verbale citato,
pag. 3 in basso; cfr. anche verbale dell'11 novembre 1999, pag. 6 in alto). Con
la sentenza impugnata egli ha deciso invece tutte le domande di causa, senza
accennare ai motivi di tale cambiamento procedurale né alle sorti delle prove
lasciate in sospeso, e senza dare alle parti la possibilità di formulare
conclusioni sul merito della divisione. Tra i mezzi di prova su cui il primo
giudice si era riservato di statuire figuravano, per di più, l'audizione dei medici
__________ __________ e __________ __________ __________, come pure l'allestimento
di una perizia sulle condizioni di salute dell'istante al momento dei prelievi
bancari (verbale del 13 settembre 1999, allegato 1), destinate proprio ad
appurare la capacità dell'istante a stipulare il contratto di divisione oggetto
del giudizio preliminare. Invano si cercherebbe di capire il motivo per cui il
Pretore abbia deciso di pronunciarsi al riguardo soltanto dopo avere statuito
sull'esistenza dell'accordo medesimo, quando l'accertamento delle facoltà
mentali dell'istante non avrebbe più avuto alcun senso. Oltre che di difficile
comprensione, su questo punto l'agire del Pretore si rivela palesemente irrito.
-
Nelle
circostanze descritte, data la necessità di riprendere il processo, non rimane
che dichiarare nulla la sentenza impugnata, come tutti gli atti processuali
successivi all'istanza del 12 agosto 1999. L'incarto va così rinviato al
Pretore, il quale tratterà la domanda a norma degli art. 475 segg. CPC. Gli
appellanti chiedono, in via principale, che questa Camera statuisca essa medesima
nel merito. A prescindere dal fatto però che la Camera civile d'appello non è
preposta alla conduzione di processi come autorità di primo grado (se non nei
casi previsti dalla legge), è manifesto che – qualora giudicasse direttamente
per la prima volta – essa sottrarrebbe alle parti un grado di giurisdizione.
L'art. 326 lett. a CPC annovera la possibilità del rinvio, del resto, proprio
per le violazioni di forma che comportano la nullità di atti processuali.
Accertato il diritto alla divisione con la procedura sommaria (art. 475 CPC),
il Pretore – dandosi il caso – nominerà un notaio divisore (art. 476 CPC), il
quale compilerà un inventario dei beni successori ancora indivisi (art. 477
CPC). Dandosi litigio, il Pretore assegnerà “alla parte la cui pretesa è
contestata un termine di 20 giorni per proporne il riconoscimento con la
procedura accelerata” (art. 479 cpv. 1 CPC). Con un sindacato unico egli dirimerà
così tutte le liti che riguardano la consistenza e l'entità dell'asse
successorio (Rep. 1929 pag. 255). Risolte eventuali contestazioni d'inventario,
il Pretore accerterà poi se sussistano divergenze sulla formazione delle quote
e, all'occorrenza, impartirà agli opponenti un nuovo termine in virtù dell'art.
482 CPC “per proporre le proprie domande giusta la procedura di camera di consiglio”.
-
Dato
il parziale accoglimento dell'appello per un vizio di procedura non rilevato
dalle parti, appare equo rinunciare al prelievo di tasse o spese e, considerata
la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC), compensare le ripetibili.
Nelle osservazioni all'appello l'istante chiede che la condotta processuale
delle controparti sia dichiarata temeraria e che pertanto gli siano attribuite
congrue ripetibili. Come si è visto, tuttavia, il comportamento dei convenuti
non può dirsi temerario, ove appena si consideri il parziale accoglimento
dell'appello. La richiesta dell'istante è destinata perciò all'insuccesso.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la
sentenza impugnata è dichiarata nulla, unitamente a tutti gli atti processuali
successivi all'istanza, e l'incarto è rinviato al Pretore per nuovo giudizio
nel senso dei considerandi.
-
Non si
riscuotono tasse o spese. Le ripetibili sono compensate.
-
Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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