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Numero d'incarto:
11.1999.98
Data decisione, Autorità:
07.10.1999, ICCA
Incarto n.
11.99.00098
Lugano
7 ottobre 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa .._____ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con petizione del 20 ottobre
1998 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________)
Contro
esaminati gli atti,
posti
i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 2 luglio
1999 presentata da __________ contro la sentenza emanata il 14 giugno 1999 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
-
Se
deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale
all’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1951) e __________
(1969) si sono sposati a __________ il __________ 1991. Dall’unione sono nati
__________ (__________1992) ed __________ (__________1996).
Il marito, già rappresentante tecnico di computer e titolare di una ditta di
apparecchi per la pulizia (poi fallita), è indipendente. La moglie ha svolto,
durante la vita in comune, diverse attività a tempo parziale. Il 25 marzo 1998
__________ si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna per
il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso l’11 maggio 1998.
B. __________ ha
promosso il 20 ottobre 1998 azione di divorzio, chiedendo l’affidamento dei
figli e un contributo alimentare per i figli da adeguare alle relative fasce
d’età, oltre la metà della prestazione d’uscita maturata dal coniuge in
costanza di matrimonio. Nella sua risposta del 10 dicembre 1998 __________ i si
è opposto al divorzio e il 15 aprile 1999, nel corso dell’istrut-toria, ha
offerto un contributo di fr. 700.– mensili per ogni figlio. Nel loro memoriale
conclusivo le parti hanno poi ribadito le rispettive domande, l’attrice
rinunciando tuttavia alla metà della prestazione d’uscita acquisita dal marito.
I coniugi hanno rinunciato al dibattimento finale.
C. Con sentenza del 14
maggio 1999 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato i figli alla
madre (riservato il diritto di visita del padre) e ha obbligato __________ a
versare un contributo mensile indicizzato di fr. 400.– per ogni figlio. Non
sono state prelevate tasse o spese né sono state assegnate ripetibili. L’attrice
è stata posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
D. __________ ha
impugnato la sentenza del Pretore con un appello del 2 luglio 1999 nel quale
chiede – previa concessione dell’as-sistenza giudiziaria – l’aumento del
contributo per ogni figlio a
fr. 700.– mensili.
__________ non ha presentato osservazioni all’appello.
Considerando
in diritto: 1. Lo scioglimento del
matrimonio a norma dell’art. 142 cpv. 1 CC non è più in discussione ed è
passato in giudicato. Litigioso rimane il contributo per i figli __________ ed
__________. A tale riguardo il Pretore ha rilevato che, con un reddito di fr.
2’000.– mensili, il convenuto non è in grado oggi di coprire nemmeno il proprio
fabbisogno, ma che, vista la sua possibilità di migliorare la situazione
finanziaria, un contributo mensile di fr. 400.– per ogni figlio appariva
giustificato. L’appellante insorge contro tale conclusione, facendo valere che
il convenuto ha offerto un contributo di fr. 700.– mensili per ogni figlio e
che il Pretore non poteva scostarsi da simile offerta.
-
Nella determinazione
dei contributi per i figli minorenni vige il principio inquisitorio illimitato:
il giudice di ogni grado non è vincolato né alle allegazioni, né alle prove offerte,
né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa
(DTF 120 II 231 consid. 1 con rinvio; 118 II 93; Rep. 1995 pag. 146). In tale
ambito è finanche possibile una reformatio in peius (DTF 119 II 203 consid.
1 con richiami dottrinali). Certo, il principio inquisitorio è destinato a
tutelare, in primo luogo, gli interessi del figlio. Un intervento del giudice
in favore del genitore si giustifica, nondimeno, ove i contributi alimentari
appaiano manifestamente eccessivi per rapporto alla capacità finanziaria dell’obbli-gato
(Rep. 1994 pag. 237; Hegnauer in:
Berner Kommentar, n. 109 ad art. 279-280 CC; Grundriss des Kindesrechts, 4a
edizione, n. 14.10 e 21.05). Contributi esagerati non devono servire, del resto,
a riscuotere presso l’ente pubblico anticipi di alimenti che sono in realtà
prestazioni assistenziali (Geiser
in: AJP 4/96 pag. 491, nota 2). A ragione quindi il Pretore ha esaminato se
l’offerta del convenuto fosse ragionevole e realista.
-
In concreto il
Pretore non ha calcolato il fabbisogno minimo del padre. In mancanza di dati
più precisi, esso può prudenzialmente essere stimato in almeno fr. 2’145.–
mensili (minimo vitale del diritto esecutivo fr. 1’025.–, spese di alloggio fr.
800.–, premio della cassa malati fr. 220.–, spese di trasporto necessarie a un
indipendente fr. 100.–, onere fiscale fr. 100.–). Si volesse anche supporre,
pertanto, che nel frattempo la situazione finanziaria del convenuto sia
migliorata e che egli sia in grado di guadagnare almeno fr. 3’000.– mensili,
rimane il fatto che con quest’ ultima somma l’interessato può versare al
massimo i contributi di mantenimento fissati dal primo giudice. E siccome un
obbligato alimentare non può essere costretto a vivere con un importo inferiore
al proprio fabbisogno minimo (DTF 123 III 5 consid. 3b/bb e 9 consid. 5), nella
fattispecie non vi è spazio per un aumento degli importi fissati dal Pretore.
Nell’ipotesi in cui la situazione economica del convenuto dovesse migliorare, l’appel-lante
potrà sempre postulare, comunque sia, un adeguato aumento dei contributi in
virtù dell’art. 286 CC.
-
Gli oneri
processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Considerato
nondimeno che il prelievo sottrarrebbe all’interessata mezzi necessari al
proprio sostentamento, si può rinunciare eccezionalmente alla riscossione di
tasse e spese, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla
controparte, che non ha presentato osservazioni. La richiesta di assistenza
giudiziaria presentata dall’appellante non può invece essere accolta, poiché – foss’anche
dato il requisito dell’indigenza – nel caso in rassegna difettava sin
dall’inizio il requisito cumulativo della parvenza di buon diritto (art. 157
CPC).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. L’appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
La richiesta di assistenza
giudiziaria presentata da __________ è respinta.
-
Non si riscuotono tasse o
spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
– avv. __________,
__________;
– __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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