AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1999.94
Data decisione, Autorità:
16.08.2000, ICCA
Incarto n.:
11.1999.00094
Lugano
16 agosto
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____
(provocazione per causa di nuova opera) della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Campagna promossa con petizione del 20 agosto 1998 da
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________, __________)
Contro
__________, __________
(patrocinati dall'avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se deve essere accolto
l'appello del 24 giugno 1999 presentato da __________ contro la sentenza
emanata il 7 giugno 1999 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
In fatto: A. __________
è proprietaria della particella n. __________RFD di __________, a favore della
quale è iscritto un diritto di sporgenza sul primo piano e il solaio dello
stabile che sorge sulla contigua particella n. __________, proprietà della
ditta __________ e intavolato con il n. __.. Un muro divisorio spesso 60 cm
separa la parete occidentale dello stabile che sorge sul fondo n. __________
dall'adiacente edificio di tre piani edificato sul fondo n. ,
denominato “ ”, proprietà di __________ e . A istanza di
costoro il Municipio di __________ ha rilasciato il 24 ottobre 1995 una licenza
edilizia per la ristrutturazione dello stabile “ ”, comprendente
l'innalzamento di un piano e il riempimento della corte con il mantenimento
della facciata nord, respingendo l'opposizione di alcuni vicini, tra i quali
__________.
B. __________ e __________ hanno presentato il 27 maggio 1998 un'istanza di provocazione
per causa di nuova opera al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna,
chiedendo che a __________ fosse fissato un termine perentorio per far valere
le sue opposizioni con la procedura ordinaria. All'udienza del 23 giugno 1998
gli istanti hanno confermato le loro richieste, alle quali si è opposta la
convenuta. Statuendo il 10 agosto 1998, il Pretore ha impartito a quest'ultima
un termine di 30 giorni per proporre le proprie opposizioni con la procedura
ordinaria. Il 21 agosto 1998 __________ ha promosso la causa ordinaria, chiedendo
allo stesso Pretore che fosse vietato a __________ e __________ di innalzare il
muro con una sezione ridotta e che fosse loro ingiunto di sopprimere ogni tipo
di apertura nel nuovo muro ricostruito a confine, di eseguire a proprie spese e
a regola d'arte il raccordo del suo tetto nel nuovo muro e, infine, di verificare
la tenuta statica del muro comune divisorio, eseguendo gli interventi
costruttivi necessari per rendere idoneo il muro esistente a una
sopraelevazione entro la proprietà dei convenuti o a cavallo sul confine (sulla
mezzavia del muro). __________ e __________ si sono opposti alla petizione con
risposta del 22 ottobre 1998, rilevando che l'attrice non era legittimata a contestare
la sopraelevazione.
C. Il 9
gennaio 1999 __________ ha instato affinché fossero sospesi i lavori di
ristrutturazione dello stabile “__________ ”. Il Pretore ha respinto l'istanza
con decreto del 15 febbraio 1999, emanato senza contraddittorio. Esperita
l'istruttoria, le parti sono comparse al dibattimento finale del 31 maggio
1999, confermando le rispettive domande con i memoriali conclusivi. Non risulta
che sia intervenuta una decisione al proposito.
D. Con
sentenza del 7 giugno 1999 il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa
di giustizia di fr. 1'200.– con le spese a carico di __________, tenuta a
rifondere ai convenuti un'indennità di fr. 3'000.– per ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata __________ è insorta con un appello del 24 giugno
1999 nel quale postula, in riforma del giudizio impugnato, l'accoglimento della
petizione, previo conferimento al gravame dell'effetto sospensivo. La
presidente della Camera ha dichiarato la domanda di effetto sospensivo priva di
oggetto con decreto del 30 giugno 1999. Nelle loro osservazioni del 10
settembre 1999 __________ e __________ propongono di respingere l'appello e di
confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Il
Pretore ha accertato che il muro litigioso è comune e appartiene ai proprietari
dei fondi n. __________e __________, mentre l'attrice, titolare di un mero
diritto di sporgenza sul fondo n. __________, non può vantare alcun diritto. Ha
poi osservato che la sopraelevazione del muro può appartenere solo al
costruttore e che il divieto d'incavo nel muro comune non si estende alla parte
sopraelevata. Ha quindi concluso che i convenuti possono innalzare il muro
comune conformemente al progetto, il quale in realtà prevede il rialzo del
manufatto in tutto il suo spessore, continuando la facciata esistente, senza
ledere i diritti del vicino e senza alterare la statica delle costruzioni.
Infine il Pretore ha rilevato che l'attrice non sarebbe nemmeno stata legittimata
ad agire, non essendo comproprietaria del muro divisorio.
-
L'appellante
ribadisce di essere abilitata a procedere contro i vicini poiché titolare del
diritto di sporgenza, che le conferisce le stesse prerogative di un
proprietario. Sottolinea che la sopraelevazione litigiosa lederebbe il suo
diritto, poiché le farebbe perdere spazio utile nel caso in cui essa volesse in
futuro innalzare la propria abitazione. Ciò posto, si tratta di esaminare la
legittimazione attiva dell'appellante, che i convenuti hanno contestato già con
la risposta e sulla quale il Pretore si è espresso alla fine della sentenza,
senza trarre conclusioni. Se non che, la legittimazione – attiva o passiva – è
un presupposto di merito da verificare d'ufficio, per diritto federale, in ogni
stadio di causa (DTF 123 III 60 consid. 3a pag. 62, 118 Ia 130, cons. 1). Sorgendo
dubbi al riguardo, il giudice non può esimersi dall'esaminare la questione.
Poco importa che, contrariamente a quanto ritengono gli appellati, l'appellante
abbia ribadito la propria legittimazione nel gravame. Determinante è sapere se
essa può far valere in proprio nome il diritto vantato, vale a dire se possa
opporsi al rialzo del muro divisorio nella sua qualità di titolare di un
diritto di sporgenza.
-
L'art.
670 CC stabilisce che quando a confine tra due fondi esistono opere divisorie
come muri, siepi o steccati, tali opere si presumono comproprietà dei due
vicini. La norma istituisce una deroga al principio dell'accessione (art. 667
CC), secondo cui la proprietà di un fondo si estende verso l'alto e verso il
basso fin dove esiste per il proprietario un interesse legittimo a esercitarla
e comprende, salvo le restrizioni legali, tutto ciò che è piantato o costruito
sul terreno (Steinauer, Les
droits réels, vol. II, 2a ed., pag. 70 n. 1624). La presunzione di
comproprietà si applica soltanto alle opere divisorie poste sopra un confine,
inteso come piano di demarcazione verticale (DTF 59 II 224 cons. 1).
-
Per
quel che è del diritto di sporgenza, l'art. 674 cpv. 1 CC prescrive che le
costruzioni e le altre opere oggetto della servitù rimangono parte costitutiva
del fondo da cui sporgono. Esse appartengono di conseguenza al proprietario
della particella sulla quale si trova la costruzione principale (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, n. 36
ad art. 674; Schmid, Ausgewählte Fragen
zum Baurecht, Unterbaurecht und zum Überbaurecht, in: ZBGR 79/1998, pag. 304 in
alto). La servitù di sporgenza deroga a sua volta al principio dell'accessione
(Steinauer, op. cit., n. 1649,
pag. 83; Rey, in: Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 5 ad art. 674).
La
giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che per opera sporgente nell'accezione
dell'art. 674 CC si intende un manufatto inserito nello stabile dell'avente
diritto e costruito in parte su fondo altrui (Rep. 1965 pag. 238 consid. A con
rinvio). Anche un locale o una parte di locale che si trova per intero in una
casa attigua può essere un'opera sporgente, poiché rilevante è l'appartenenza
funzionale e non quella territoriale del locale all'una o all'altra casa (Schmid, op. cit., pag. 304; Liver, nota a sentenza in: Rep. 1965
pag. 241 nel mezzo). Dal profilo costruttivo occorre nondimeno che il locale
sia indipendente dallo stabile altrui, sicché il titolare della servitù ne
possa disporre senza danno per il vicino e a prescindere dal consenso di questi
(DTF 111 II 139 consid. 3; Rep. 1965 pag. 238 consid. A; Schmid, op. cit., pag. 305 in basso).
Solo un'opinione minoritaria ritiene che si possa transigere su quest'ultimo
requisito e che un diritto di sporgenza possa finanche essere costituito su
singoli piani di un edificio (Liver,
Zulässigkeit der Erstellung eines Gebäudes unter teilweiser Einbeziehung des Nachbargrundstückes
aufgrund einer Dienstbarkeit, in: ZBGR 1973 pag. 202 nel mezzo; cfr. in tal senso
anche DTF 111 II 238 consid. 2 con richiami di dottrina).
-
Con la petizione l'attrice aveva addotto di essere proprietaria
del muro divisorio comune e si era opposta alla ristrutturazione prevista dai
convenuti, ritenendola un'ingerenza indebita sulla sua proprietà. Ora,
l'appellante è proprietaria della particella n. __________, a favore della
quale è iscritto, a carico del fondo n. __________, un diritto di sporgenza sul
subalterno n. ____________________ (estratto del registro fondiario, fascicolo
richiamato II), che comprende l'abitazione dal primo piano al solaio. Come
proprietaria del fondo dominante della sporgenza, pertanto, l'attrice è
proprietaria anche della costruzione oggetto della servitù (consid. 4). Nella
fattispecie le parti ammettono che il muro divisorio è comune (osservazioni,
pag. 2 e 4). Come parte costitutiva dello stabile (art. 642 CC), nella porzione
che interessa il primo piano e il solaio esso appartiene pertanto, in
comproprietà, anche all'appellante. La titolare del diritto di sporgenza,
inoltre, può sopraelevare il suo stabile nei limiti previsti dall'art. 667 cpv.
1 CC, compatibilmente con le norme del diritto edilizio. Può quindi opporsi a
ingerenze di terzi anche nello spazio sovrastante la sua costruzione (Steinauer, op. cit., n. 1618, pag. 69).
La legittimazione attiva dell'attrice è quindi data in concreto, contrariamente
a quanto ritengono il Pretore e i convenuti.
-
A
detta dell'appellante la sopraelevazione litigiosa sconfinerebbe nella sua
proprietà, il muro divisorio potendo essere rialzato solo su tutto il suo
spessore o, in sezione ridotta, partendo dalla proprietà dei convenuti o a
cavallo del confine. L'attrice rimprovera al Pretore di avere considerato la
riduzione dello spessore del manufatto alla stregua di un incavo nel muro
comune divisorio, per altro illecito ai sensi dell'art. 110 LAC, e afferma che
i vicini non possono appoggiarsi solo dalla sua parte per aggiungere un piano
al loro stabile. Contrariamente a quanto sembra ritenere l'attrice, tuttavia,
ogni proprietario interessato è comproprietario del muro divisorio comune per
tutta la sua larghezza, e non solo per la metà tracciata dalla linea di confine.
I convenuti intendono innalzare la loro costruzione sopraelevando il muro divisorio
(la cui sezione è di 60 cm) solo sulla sua parte più esterna, per una larghezza
di circa 36 cm (doc. D e doc. 1). Dal profilo tecnico ciò è fattibile senza
pregiudicare la statica della costruzione. Anzi, la sopraelevazione del
manufatto può essere eseguita, con gli stessi risultati e con lo stesso
spessore, sia partendo dal lato dei convenuti, sia da quello dell'attrice
(audizione testimoniale ing. __________, del 25 gennaio 1999).
-
Il
Pretore ha rilevato, con pertinenza, che la parte sopraelevata del muro può
essere solo proprietà del costruttore, riservata al vicino la facoltà di
chiederne la comunione pagando la metà del valore della parte sopraelevata
(art. 121 LAC). L'appellante non si oppone al principio dell'innalzamento della
parete, ma sostiene che i vicini non possono appoggiarsi su una sezione
ridotta. Il problema è pertanto di sapere se i convenuti possano sopraelevare
il muro con uno spessore di soli 36 cm allineandolo al suo lato esterno,
continuando la facciata verso la casa contigua.
a) Intanto,
come rileva con giustezza l'appellante, lo snellimento del muro non può essere
assimilato a un incavo già per il fatto che esso concerne tutto il nuovo
manufatto. La sezione del muro prodotta agli atti (doc. D) dimostra in modo palese
che non si tratta di un semplice incavo, ma di una demolizione del manufatto
esistente per circa un metro, con successiva ricostruzione a spessore ridotto
dal secondo piano. Il muro essendo comune, un simile intervento non può essere
eseguito senza il consenso del comproprietario. Al riguardo l'appello è chiaramente
fondato.
b) Accertata
l'illiceità della prevista demolizione di una parte del muro comune esistente,
rimane da esaminare se i convenuti possono innalzare la parete secondo il
progetto approvato. Ora, per giurisprudenza pressoché secolare l'innalzamento
di un muro comune deve avvenire su tutto il suo spessore (Rep. 1910 pag. 205,
1896, pag. 462). Il Pretore ha citato tale principio, ma se ne è scostato con
l'argomento che esso era motivata da esigenze tecniche dell'epoca e non ha più
ragione di sussistere, potendosi oggi innalzare una parete con uno spessore inferiore
a quello originario senza pregiudicare la statica della costruzione (sentenza,
pag. 4). In realtà la citata giurisprudenza non si fondava solo su
considerazioni d'ordine tecnico, ma anche su motivazioni giuridiche. Il
precetto della comproprietà, infatti, intende far sì che entrambi i vicini possano
trarre i maggiori vantaggi dal muro comune, ciò che verrebbe meno qualora si
tollerasse l'alzamento per una sola parte dello spessore (Rep. 1896 pag. 471).
Tali argomentazioni sono state confermate anche in tempi recenti (Rep. 1969
pag. 50).
c) Certo,
lo sviluppo della tecnica edilizia consente nuove possibilità per la riattazione
degli stabili, tant'è che nella fattispecie la sezione ridotta del muro sarebbe
sufficiente per assicurare la statica dell'edificio. Se non che, così facendo,
il peso del piano rialzato graverebbe solo sulla parte del muro comune verso la
casa contigua. Inoltre la vicina potrebbe trovarsi svantaggiata qualora
intendesse a sua volta sopraelevare o riattare il proprio stabile, da un lato
perché il muro comune sarebbe sollecitato in modo ineguale e dall'altro perché
essa sarebbe costretta praticare infissi – previo riscatto (art. 121 LAC) – in
una parete divisoria con una sezione ridotta (art. 110 LAC; cfr. doc. F
nell'inc. .._____ richiamato). La sopraelevazione prevista porterebbe di
conseguenza vantaggi a uno solo dei comproprietari del muro comune, ciò che non
corrisponde agli intenti del legislatore. Non vi sono quindi motivi, nel caso
in esame, per scostarsi dalla costante e centenaria giurisprudenza cantonale,
nonostante gli sviluppi tecnici verificatisi nel frattempo. Del resto l'incarto
non contiene la benché minima indagine tecnica e nulla consente di ritenere che
il rialzamento previsto sia davvero scevro da conseguenze per lo stabile
dell'attrice. I convenuti possono quindi innalzare il muro divisorio, ma solo
su tutto il suo spessore di 60 cm. In tale misura l'appello è provvisto di buon
diritto.
-
Con
la petizione l'attrice aveva chiesto che fosse fatto ordine ai convenuti di
sopprimere anche ogni tipo di apertura nel nuovo muro ricostruito a confine e
di eseguire a loro spese e a regola d'arte il raccordo del proprio tetto al
nuovo muro. In appello essa conferma tali domande. Se non che, l'istruttoria si
è incentrata sulla sezione del muro comune e invano si cercherebbe nell'incarto
una qualsiasi menzione ad aperture nel muro rialzato e al problema del raccordo
sul tetto. Il Pretore non ne fa alcun cenno e l'appello si limita a riprendere
le domande di giudizio, senza spendere una sola parola sul tema. L'appellante
non ha addotto, né tanto meno ha dimostrato, che i convenuti abbiano eseguito o
intendano eseguire aperture nel nuovo muro oppure non intendano provvedere, al
momento opportuno, al raccordo del tetto con la nuova fabbrica. Al riguardo
l'appello manca perciò di consistenza.
-
Gli
oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC).
L'appellante ottiene causa vinta sul principio (spessore del muro divisorio
comune); perde invece sulla questione delle aperture e del raccordo del tetto.
Si giustifica così che sopporti un terzo degli oneri, con diritto di ricevere
un'indennità ridotta per ripetibili, commisurata all'impegno fornito dal patrocinatore
nella stesura del ricorso. L'esito dell'appello impone di adeguare di conseguenza
anche il dispositivo pretorile sulle spese e le ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
La petizione è parzialmente accolta e ai convenuti è fatto divieto di realizzare
il progetto che prevede il rialzo del muro comune alle particella n.
__________e __________RFD di __________ con una sezione ridotta.
La tassa di giustizia di fr. 1'200.– e le spese sono poste per un terzo a carico
dell'attrice e per il resto a carico dei convenuti in solido, con obbligo per
questi ultimi di rifondere all'attrice fr. 2'000.– per ripetibili ridotte.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
650.–
sono
posti per un terzo a carico di __________ e per il resto a carico di __________
e __________ in solido, i quali rifonderanno a __________ fr. 600.– per
ripetibili ridotte di appello.
III. Intimazione:
– avv.
__________, __________;
– avv.
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster