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Numero d'incarto:
11.1999.56
Data decisione, Autorità:
23.11.1999, ICCA
Incarto n.
11.1999.00056
Lugano
23 novembre
1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (azione
di divorzio e riconvenzione di separazione) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 23 maggio 1997 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se deve essere
accolta l'appellazione del 16 aprile 1999 presentata da __________ __________
contro la sentenza emessa il 16 marzo 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6;
- Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1962) e __________ __________ (1963),
cittadina russa, si sono sposati a __________ __________ il __________ 1994.
Dall'unione non sono nati figli. Il marito è __________; la moglie, dopo avere
lavorato in una boutique, è barista in un locale notturno a __________. Il 31
gennaio 1997 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, che è decaduto
infruttuoso il 18 aprile 1997. I coniugi vivono separati dal 17 marzo 1997.
B. Il
23 maggio 1997 __________ __________ ha chiesto il divorzio. __________
__________ vi si è opposta e in via riconvenzionale ha postulato la separazione
per tempo indeterminato. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno
mantenuto le loro richieste di giudizio, il marito opponendosi alla domanda riconvenzionale
della moglie. Esperita l'istruttoria, ogni parte ha ribadito il proprio punto
di vista in un memoriale scritto. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 4
dicembre 1998. Statuendo il 16 marzo 1999, il Pretore ha pronunciato il
divorzio. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'000.– sono
state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 5'000.–
per ripetibili.
C. Contro la sentenza appena citata __________ __________ è insorta
con un appello del 16 aprile 1999 in cui chiede che il giudizio del Pretore sia
riformato nel senso di respingere l'azione di divorzio e di pronunciare la
separazione per tempo indeterminato. Nelle sue osservazioni del 26 maggio 1999
__________ __________ postula la conferma della sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le relazioni
coniugali siano così profondamente turbate e scosse che non si possa
ragionevolmente esigere da essi la continuazione dell'unione coniugale; se tale
stato dipende da colpa preponderante di uno dei coniugi, il divorzio può essere
domandato soltanto dall'altro (art. 142 CC). Per colpa preponderante si
intende un comportamento colpevole che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi
di dissidio, ovvero che superi per causalità le eventuali colpe dell'altro
coniuge cumulate ai fattori oggettivi di disunione (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 120 e
122 ad art. 142 CC con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et
le divorce, 4ª edizione, pag. 124 n. 622; v. anche Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 60 segg.).
-
Il Pretore ha accertato l'esistenza di una profonda e
irreversibile turbativa coniugale, le parti vivendo separate ormai dal marzo
1997, ma ha escluso che la disunione sia dovuta a colpe del marito. Inoltre ha
ritenuto che gli incontri avuti dai coniugi dopo la separazione non erano volti
a una riconciliazione, ma atti a formalizzare un divorzio amichevole. Del resto
– ha continuato il Pretore – la volontà di riconciliazione della convenuta non
risultava comprovata; anzi, dopo la separazione essa ha ripreso a lavorare in
un locale notturno, è andata in vacanza con un altro uomo e ha ospitato in casa
propria un giovane di 19 anni. Nell'appello l'interessata ribadisce che le relazioni
coniugali non sono così profondamente scosse da non potersi esigere la continuazione
dell'unione coniugale, tant'è che dopo la separazione il marito le ha dimostrato
di voler tornare con lei. Essa conferma la sua volontà di riconciliazione e fa
valere di non avere mai avuto relazioni con altri uomini, chiedendo in sostanza
la pronuncia della separazione e dicendosi convinta di poter riprendere la vita
in comune.
-
La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che se è data grave
turbativa delle relazioni coniugali e una parte domanda il divorzio mentre
l'altra chiede soltanto la separazione, dev'essere pronunciato il divorzio e
l'azione di separazione diventa senza oggetto (DTF 83 II 169 consid. 1).
Eccettuati sono evidentemente i casi in cui la turbativa dipende da colpa
preponderante del coniuge che domanda il divorzio (art. 142 cpv. 2 CC) oppure
quelli in cui una riconciliazione appaia probabile (art. 146 cpv. 3 CC). In
linea di principio, comunque sia, una profonda turbativa delle relazioni
coniugali esclude una riconciliazione, motivo per cui la separazione si giustifica
solo se fatti precisi e concreti fondano una speranza di riconciliazione (DTF
122 III 305 consid. 1a/bb e rinvii).
In
concreto non è dato di sapere con certezza a quando risale il dissidio
coniugale. L'attore sostiene che la scoperta di un conto bancario della moglie
– asseritamente dedita alla prostituzione – sul quale erano confluite
straordinarie entrate, lo aveva "paralizzato", anche se egli esitava
a troncare il matrimonio (petizione, pag. 4). La convenuta nega ogni forma di
prostituzione e rileva che se prima della separazione, nel marzo 1997, vi erano
difficoltà di rapporto e incomprensioni, ciò era dovuto a scenate di gelosia
del marito, a continue richieste di prestazioni sessuali poco chiare, a strane
passeggiate di notte e alla frequentazione di locali notturni (risposta pag. 2
e 4). Entrambe le parti concordano sul fatto, in ogni modo, che la separazione
si riconduce in sostanza a un violento alterco del 1° marzo 1997. Dagli atti
emergono poche cose, anche perché l'istruttoria si è incentrata su quanto è
avvenuto dopo la separazione e sulla provenienza delle entrate della moglie
(vendite ad amiche di gioielli e vestiti). __________ __________ __________ ha
dichiarato che la separazione era dovuta a timori della moglie per la sua
integrità fisica, il marito avendola percossa e avendo finanche tentato di
abusare di lei (act. 9, pag. 4). Essa si è limitata però a riferire quanto le
era stato detto dalla convenuta, senza avere avuto modo di assistere a episodi
di violenza. Del resto l'alterco del 1° marzo 1997, sulle cui responsabilità i
coniugi si accusano a vicenda, è successivo all'istanza per il tentativo di
conciliazione (del 31 gennaio 1997). Non è quindi verosimile che il dissidio coniugale
sia una conseguenza del solo alterco, mentre sulle difficoltà di carattere psichico
del marito nulla è dato di sapere, se non che dopo il predetto litigio l'attore
è stato ricoverato in un ospedale di __________. Se nella fattispecie, in
sintesi, ambedue i coniugi ammettono la grave turbativa matrimoniale, nulla di
preciso si riesce a desumere dagli atti circa l'origine di tale turbativa, di
modo che la pretesa colpa preponderante del marito non trova alcun serio
riscontro. L'opposizione della moglie al divorzio non è quindi giustificata.
-
L'appellante
ribadisce di avere continuato a incontrare il marito anche dopo la separazione
di fatto e allega che l'atteggiamento di lui lascia presagire una possibile riconciliazione.
In realtà dagli atti risulta che dopo il marzo 1997 i coniugi non si sono più
frequentati. Certo, il marito ha scritto alla moglie una cartolina dalle
vacanze (doc. 4), ha funto una volta da garante per la visita della suocera
(doc. 6) e ha fatto visita ogni tanto alla convenuta sul posto di lavoro, come
ha dichiarato __________ __________ (act. XIV, pag. 2) e come __________
__________ __________ dice esserle stato riferito dalla convenuta medesima
(act. IX, pag. 4). Le due testimoni hanno soggiunto invero di aver saputo –
sempre dalla moglie – che il marito aveva proposto alla convenuta di tornare a
convivere o quanto meno di passare insieme qualche giorno di vacanza insieme,
che i coniugi erano usciti talora a cena o erano andati al cinema e avevano
festeggiato anche il compleanno della moglie nel 1997. Ciò posto, è possibile
che alla fine del 1997 il comportamento del marito denotasse una possibile
riconciliazione. Sia come sia, la situazione è manifestamente degradata in
seguito. Basti pensare che il 5 febbraio 1998 la moglie ha denunciato il coniuge
per violazione di domicilio e danneggiamenti (doc. 5) e il 9 febbraio successivo
ha chiesto al Pretore di ordinare al marito di non recarsi più nella boutique
ove essa lavorava, di non più chiamarla telefonicamente in negozio, di non
presentarsi più al suo domicilio e di cessare di importunarla (inc.
..__________richiamato). Interrogato in Procura pubblica
dal segretario giudiziario, il marito ha ammesso di avere suonato
all'appartamento della moglie, di avere notato la presenza di un altro uomo e di
aver rotto un vetro deliberatamente per far intervenire la polizia, in modo che
fosse constatata l'impossibilità di una riconciliazione (verbale del 15 maggio
1998 nei richiami dal Ministero pubblico). Infine, sentito personalmente il 9
settembre 1998, l'attore ha negato di avere proposto alla moglie di tornare a
vivere insieme (interrogatorio formale, risposta n. 4) e ha categoricamente
escluso una riconciliazione (interrogatorio formale, risposta n. 7).
-
La
circostanza che la convenuta sia andata a lavorare come barista in un locale notturno
non basta – contrariamente all'opinione del Pretore – per rendere inverosimile
una volontà di riconciliazione da parte sua. Se non che, la volontà di un solo
coniuge non è sufficiente per intravedere una possibilità di riavvicinamento
fondata su fatti concreti e precisi (cfr. DTF 122 III 305 consid. 1a/bb con
rinvii, 88 II 137). Non si vede del resto come questa potrebbe avere
possibilità di successo ove l'altro coniuge vi si oppone risolutamente. Per di
più l'appellante adduce di volersi concedere un periodo di riflessione a tempo
indeterminato, ma non spende una parola per spiegare come intenda agire
in concreto per riavvicinarsi al marito. È possibile che essa sia dispiaciuta
per la separazione (deposizione __________ __________, act. XI, pag. 2), ma
dagli atti non risulta – né essa pretende – di avere intrapreso alcunché per
riconciliare il marito, salvo ritirare l'istanza cautelare pendente in Pretura,
ma persistendo nella denuncia penale per "raffreddare eventuali futuri
entusiasmi del marito" (appello, pag. 4). Per di più, essa non nega di
essere stata in vacanza per una decina di giorni con un altro uomo, ancorché
quest'ultimo neghi ogni relazione sentimentale (deposizione __________
__________: act. IX, pag. 12). Ciò non depone, comunque sia, in favore di una
reale volontà riconciliativa. A giusta ragione quindi il Pretore, una volta
accertato il grave dissidio coniugale, l'assenza di colpa preponderante
dell'attore e l'impossibilità di una riconciliazione, ha accolto l'azione di
divorzio, rendendo – di fatto – senza oggetto la riconvenzione di separazione.
-
Il Pretore ha posto gli oneri processuali a carico della
convenuta, la quale, "vista l'entità dell'istruttoria imposta ", è
stata condannata a rifondere all'attore fr. 5'000.– per ripetibili.
L'appellante chiede che la tassa di giustizia sia addebitata all'attore, con obbligo
di versargli congrue ripetibili. Tenuto conto che la convenuta soccombe anche
in appello, non vi è spazio tuttavia per una diversa ripartizione degli oneri
processuali.
-
Si
volesse anche ritenere che le ripetibili assegnate dal Pretore siano eccessive,
l'appello risulterebbe nondimeno sprovvisto di buon esito. La giurisprudenza ha
già avuto modo di precisare che in caso di contestazioni patrimoniali
l'appellante non può limitarsi a pretese indeterminate, ma deve cifrare le sue
conclusioni (Rep. 1993 pag. 227, 1985 pag. 95 consid. 1; Cocchi/ Trezzini, CPC annotato, Lugano
1993, n. 2 ad art. 309 CPC), a meno che il Pretore abbia completamente omesso
di statuire sulla domanda (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 1 ad art. 309 CPC). In concreto l'appellante non indica a quanto
le ripetibili dovrebbero essere ridotte. Su questo punto il ricorso non adempie
perciò i requisiti minimi dell'art. 309 cpv. 1 lett. e CPC e dev'essere dichiarato
irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC). Si aggiunga che in prima sede la procedura
ha comportato un doppio scambio di allegati e la redazione delle conclusioni,
oltre la partecipazione a 7 udienze (istruttoria con audizione di 10 testi e
rispettivi interrogatori formali). L'indennità di fr. 5'000.– non configura
quindi né eccesso né abuso dell'ampio potere di apprezzamento di cui il Pretore
gode nella determinazione degli oneri processuali (Rep. 1996 pag. 171).
-
Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
550.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per
ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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