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Numero d'incarto:
11.1999.47
Data decisione, Autorità:
22.09.1999, ICCA
Incarto n.:
11.99.00047
Lugano
22 settembre 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli
Raveglia, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 26 novembre 1998 da
__________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 18 marzo 1999
presentato da __________ __________ __________ contro il decreto cautelare
emanato il 10 marzo 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale
all’appello;
-
Se
deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ __________ con le osservazioni all’appello del 6 aprile
1999;
Ritenuto
in fatto: che dal matrimonio
contratto a __________ il __________ 1994 tra __________ __________ __________
(1963), cittadino spagnolo, e __________ __________ (1970) è nata la figlia
__________ (__________1996);
che il tentativo di
conciliazione chiesto dalla moglie al il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha avuto luogo senza esito il 29 gennaio 1999;
che __________ __________
__________ ha instato il 26 novembre 1998 per l’adozione di misure
provvisionali, chiedendo l’affidamento della figlia, riservato il diritto di
visita del padre, un contributo alimentare di fr. 1’400.– mensili complessivi
(fr. 700.– per sé e fr. 700.– per __________), oltre l’assegnazione dei mobili
e delle suppellettili domestiche;
che all’udienza del 9 dicembre
1998 __________ __________ __________ ha aderito all’affidamento della figlia
alla madre, riservato il suo diritto di visita, ha offerto un contributo
alimentare imprecisato per la figlia e si è opposto a qualsiasi contributo per
la moglie, mentre quest’ultima ha ridotto la richiesta alimentare in suo favore
a fr. 400.– mensili e ha postulato una provvigione ad litem di fr.
1’000.–;
che al termine
dell’istruttoria le parti sono comparse al dibattimento finale del 4 febbraio
1999, in occasione del quale l’istante ha ribadito la richiesta di un
contributo alimentare mensile di fr. 700.– per sé e di fr. 700.– per
__________, il convenuto confermando da parte sua le proprie domande;
che con decreto cautelare
del 10 marzo 1999 il Pretore ha affidato __________ alla madre, ha concesso al
padre un diritto di visita ogni domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.30, un
ulteriore giorno la settimana dalle 18.30 alle 21, due giorni durante le festività
natalizie, un giorno delle festività pasquali e due settimane durante l’estate,
fissando infine in fr. 700.– mensili il contributo di mantenimento dovuto per
la figlia;
che contro tale decreto
__________ __________ __________ ha presentato un appello del 18 marzo 1999 in
cui chiede – previa concessione dell’assistenza giudiziaria – una diversa regolamentazione
del diritto di visita, nel senso che il padre possa vedere la figlia il sabato
e la domenica ogni 15 giorni dalle ore 10.00 alle ore 19.30, alternativamente
il giorno di Natale o di Pasqua e due settimane durante l’estate;
che nelle sue osservazioni
del 6 aprile 1999 __________ __________ __________ ha postulato la reiezione
dell’appello e la conferma del decreto pretorile, sollecitando anch’egli il
beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che in seguito il Pretore
ha trasmesso a questa Camera un decreto cautelare del 18 maggio 1999 con il
quale egli ha omologato un accordo in modifica del diritto di visita stabilito
nel decreto impugnato, nell’ambito di una procedura di modifica dell’assetto
cautelare avviata dall’appellante il 30 marzo 1999 sulla base delle stesse
motivazioni addotte a sostegno dell’appello 18 marzo 1999 (inc.
..__________);
che successivamente, con
decreto 21 giugno 1999, il Pretore ha modificato il diritto di visita del padre
e ha ripreso la proposta da egli medesimo formulata a un’udienza del 27 aprile
1999, accettata dalle parti, secondo cui il padre beneficia di un diritto di
visita ogni mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, ogni domenica dalle 10.00 alle
19.30, ogni otto settimane – anche il sabato – dalle 10.00 alle 17.00, due
giorni durante le festività natalizie, un giorno durante le festività pasquali
e due settimane durante l’estate (inc.
________.____________________________);
che, visto l’accordo intervenuto
sul diritto di visita, omologato dal Pretore, con ordinanza dell’11 agosto 1999
la giudice delegata di questa Camera ha invitato le parti a comunicare entro il
31 agosto 1999 se avevano ancora interesse all’appello del 18 marzo 1999;
che il convenuto ha
significato il 13 agosto 1999 di ritenere il gravame ormai privo di oggetto,
mentre l’appellante la lasciato decorrere il termine senza reagire;
che nelle circostanze
descritte l’appello va dichiarato privo di oggetto, il successivo accordo delle
parti sul diritto di visita non essendo stato oggetto di alcun gravame;
e considerando
in diritto: che il giudice, udite le
parti, stralcia una causa dai ruoli se la lite diventa priva d’oggetto o di
interesse giuridico (art. 351 cpv. 1 CPC), così come stralcia la causa in caso
di transazione, acquiescenza o desistenza (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC);
che il Codice di procedura
civile non specifica a quali criteri debba attenersi il pronunciato sulle spese
e le ripetibili qualora la causa divenga senza oggetto o senza interesse
giuridico;
che l’art. 151 CPC evoca
unicamente la desistenza, la transazione o l’acquiescenza, prevedendo che in
tali ipotesi “le tasse, le spese e le ripetibili sono fissate e ripartite, a
richiesta di parte, dal giudice adito”;
che nondimeno, secondo la
giurisprudenza, qualora una lite diventi priva di oggetto o d’interesse
giuridico per le parti, si applica analogamente – in materia di spese e
ripetibili – l’art. 72 della procedura civile federale (PC), sicché il
tribunale statuisce “tenendo conto dello stato delle cose prima del motivo che
termina la lite”;
che il problema è di
valutare sommariamente, pertanto, quale probabilità di buon esito avrebbe avuto
l’appello in concreto se le parti non avessero modificato di comune accordo le
modalità del diritto di visita;
che all’udienza del 9
dicembre 1998 l’istante aveva dato atto che il diritto di visita del padre con
__________ si svolgeva di fatto ogni domenica e un ulteriore giorno la
settimana, dalle 17.30 alle 19.30 (act. II, verbale, pag. 2; riassunto
scritto, pag. 6), concordando su proposta del Segretario assessore con il
marito il diritto di visita di quest’ultimo per il periodo natalizio, mentre
all’udienza successiva del 4 febbraio 1999 essa si è opposta all’estensione del
diritto di visita ai giorni festivi infrasettimanali, adducendo la mancanza di
puntualità del padre (verbale, pag. 1 in fondo);
che con il decreto
impugnato il Pretore ha in sostanza ripreso le modalità del diritto di visita
ammesse dai genitori, respingendo la richiesta di estensione presentata dal
padre in corso di istruttoria;
che con l’appello la madre
chiedeva di modificare la frequenza del diritto di visita, da esercitare il
sabato e la domenica ogni quindici giorni invece della domenica e di un giorno
infrasettimanale tutte le settimane, facendo valere che il ritmo stabilito dal
Pretore sarebbe eccessivo e non terrebbe conto dei suoi impegni professionali;
che tuttavia, come si
evince dai verbali, la madre lavorava a tempo pieno come venditrice già nel
dicembre 1998 (verbale, pag. 3; cfr. doc. O), quando ha ammesso che il diritto
di visita si svolgeva, per accordo tra le parti, secondo le modalità poi riprese
dal Pretore nel suo decreto;
che non vi era quindi
motivo per il Pretore di derogare a quanto autonomamente concordato tra i
genitori, nemmeno la madre pretendendo del resto che ciò non fosse
nell’interesse della bambina o che questa fosse perturbata dal ritmo delle
visite;
che in siffatte
circostanze l’appello sarebbe stato verosimilmente respinto;
che di conseguenza gli
oneri processuali vanno posti a carico dell’appellante;
che, data la leggerezza
con cui è stato proposto l’appello, non si giustifica di rinunciare al prelievo
di oneri processuali;
che la domanda di
assistenza giudiziaria presentata con l’appello deve essere respinta, vista la
totale carenza di probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC), mentre merita
accoglimento quella presentata dall’appellato, data la verosimile impossibilità
di riscuotere indennità per ripetibili;
decreta: 1. L’appello è dichiarato senza
oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per
ripetibili.
-
La domanda di assistenza
giudiziaria presentata da __________ __________ __________ è respinta.
-
__________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. __________ __________ __________.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________:
– avv. __________
__________ __________, __________.
Comunicazione
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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