AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1999.25
Data decisione, Autorità:
11.05.1999, ICCA
Incarto n.:
11.99.00025
Lugano
11 maggio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (ipoteca legale in garanzia di canoni di
superficie) della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza del 3 novembre 1998 dal
Comune
di __________
(rappresentato
dal Municipio
e
patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello dell’8 febbraio 1999
presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 27 gennaio
1999 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con rogito 17 settembre
1991 del notaio __________ __________ il Comune di __________ ha costituito,
sulla propria particella n. RFD di __________ -, un diritto
di superficie per sé stante e permanente, valido dal 1° settembre 1991 al 31
agosto 2041, che è stato intavolato come particella n. __________ed è stato
ceduto contestualmente alla ditta __________ __________. La beneficiaria si è
impegnata a versare al Comune, in particolare, un canone di superficie annuo
dal 1° settembre 1991 stabilito sulla base di una formula concordata
previamente. Il regolamento comunale disciplinante la destinazione dell’area artigianale-commerciale
del Comune di __________, approvato dal Consiglio di Stato il 22 dicembre 1988,
è stato dichiarato parte integrante del contratto di cessione del diritto di
superficie.
B. Dal terzo trimestre
del 1996 la ditta __________ __________ ha interrotto il versamento del canone
in seguito a divergenze con il Municipio sull’interpretazione del contratto 17
settembre 1991. Il Municipio ha diffidato a più riprese la società a corrispondere
i canoni di superficie scaduti, senza ottenere riscontro. Il 3 novembre 1998 il
Comune di __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
che sulla particella n. __________RFD di __________, proprietà della ditta,
fosse iscritta provvisoriamente un’ ipoteca legale in garanzia del canone di superficie
per l’ammon-tare di fr. 133’721.75 oltre interessi. Statuendo il 4 novembre
1998 senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l’iscrizione provvisoria e
ha fissato all’istante un termine fino al 15 gennaio 1999 per promuovere
l’azione d’iscrizione definitiva, con l’avver-tenza che il termine sarebbe
decaduto qualora la convenuta avesse chiesto la revoca del decreto. Il giudizio
sulle spese processuali, di fr. 120.– complessive, è stato rinviato al merito.
C. Il 13 novembre 1998
__________ __________ ha instato per la revoca del decreto, previo
contraddittorio. Il Pretore l’ha citata, con l’istante, all’udienza del 13
gennaio 1999. In tale circostanza l’istante ha confermato la propria richiesta,
mentre __________ __________ ha eccepito in ordine la mancata giurisdizione e
l’incompetenza per territorio del Pretore; nel merito essa ha proposto che
l’istanza fosse respinta. Non essendovi prove da assumere, le parti hanno
proceduto seduta stante al dibattimento finale. Con sentenza del 27 gennaio
1999 il Pretore ha confermato l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale e ha
assegnato al Comune un termine di 60 giorni per promuovere l’azione intesa
all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale. La tassa di giustizia di fr.
2’000.– e le spese sono state poste a carico di __________ __________, tenuta a
rifondere al Comune fr. 3’000.– per ripetibili.
D. __________ __________
è insorta contro la sentenza del Pretore con un appello dell’8 febbraio 1999
nel quale propone che l’istanza di iscrizione provvisoria sia respinta e che la
sentenza impugnata sia riformata di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 5
marzo 1999 il Comune di __________ postula la reiezione dell’appello e la
conferma della decisione impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Il proprietario di un
fondo può domandare a qualunque superficiario di garantire il canone del
diritto di superficie mediante un’ipoteca dell’importo massimo di tre prestazioni
annue costituita sul diritto di superficie intavolato nel registro fondiario (art.
__________CC). L’ipoteca può essere iscritta in ogni tempo durante l’esistenza
del diritto di superficie (art. 779k cpv. 1 CC). Le disposizioni sulla
costituzione dell’ipoteca degli artigiani e imprenditori sono applicabili per
analogia (art. 779k cpv. 2 CC). Ove le parti non siano d’accordo
sull’importo da garantire con pegno, il proprietario può chiedere un’iscrizione
provvisoria (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC e 22 cpv. 4 RRF), che il giudice decide
con procedura sommaria (art. 961 cpv. 3 CC) limitata a un esame di mera
verosimiglianza (Steinauer, Les droits
réels, vol. III, 2ª edizione, pag. 69 n. 2554, pag. 224 n. 2890 seg.).
Nel Cantone Ticino
l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale a norma dell’art. 779k,
839 cpv. 2 e 961 CC è trattata secondo la procedura contenziosa di camera di
consiglio (art. 4 n. 19 e 5 LAC), che prevede la citazione delle parti a
un’udienza (art. 363 CPC). Come già ribadito più volte da questa Camera (Rep.
1996 171), non è lecito omettere tale udienza – pur dando alla parte convenuta
la possibilità di esigerla – poiché nell’ambito della procedura sommaria contenziosa
di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC, cui rinviano gli art. 4 n. 19 e 5
LAC) essa è obbligatoria (art. 371 CPC), diversamente che nei provvedimenti
cautelari (art. 376 segg. CPC).
-
Il Pretore ha
respinto l’eccezione di mancata giurisdizione sollevata dalla convenuta, per la
quale la lite era di diritto pubblico in virtù dell’art. 19 del regolamento
comunale dichiarato parte integrante del contratto di cessione del diritto di
superficie. Egli ha ritenuto che la contestazione sull’iscrizione dell’ipoteca
legale è di diritto civile, le parti non avendo inteso designare il Consiglio
di Stato come tribunale arbitrale, ma solo come autorità amministrativa. Si è
poi dichiarato competente per territorio, rilevando che per l’iscrizione di
un’ipoteca legale è decisiva la natura reale dell’obbligo. Ciò premesso, egli
ha accolto l’istanza, ritenendo adempiute nella fattispecie le condizioni poste
dall’art. 961 CC.
-
L’appellante
ribadisce in primo luogo che la vertenza è di diritto pubblico e che il Pretore
non era competente per statuire. Sostiene che l’interpretazione del regolamento
comunale data dal primo giudice è in contrasto con il tenore letterale delle
norme comunali. Il rapporto tra il Comune e la superficiaria sarebbe sottoposto
al diritto pubblico e non al diritto civile, dal momento che con il regolamento
comunale disciplinante la destinazione dell’area artigianale-commerciale il
Comune ha inteso promuovere scopi di interesse pubblico.
La censura è infondata.
Con il noto regolamento il Comune ha inteso bensì promuovere l’insediamento di
aziende artigianali e commerciali (art. 1, doc. 1) per favorire lo sviluppo
economico sul proprio territorio. Un’attività promozionale siffatta non rientra
tuttavia fra i compiti pubblici comunali, tant’è che potrebbe essere svolta
anche da un privato. Per di più il Comune ha costituito diritti di superficie
su terreni non edificati appartenenti ai suoi beni patrimoniali, sicché il
versamento del canone è disciplinato dal diritto privato e non dal diritto
pubblico (Steinauer, op. cit.,
vol. I, 3ª edizione, pag. 30 n. 74 con riferimenti). È vero che il noto
regolamento comunale, dichiarato parte integrante del contratto di cessione del
diritto di superficie, designa il Consiglio di Stato quale autorità di ricorso
per tutte le controversie (art. 19). Una clausola contrattuale non può tuttavia
derogare al principio costituzionale della separazione dei poteri e attribuire
a un’autorità amministrativa competenze che spettano all’autorità giudiziaria
civile. Foss’anche da interpretare come una clausola arbitrale, del resto, l’art.
19 del regolamento non impedirebbe all’istante di rivolgersi al giudice civile
per far valere il diritto all’ipoteca legale, alla quale non è possibile
rinunciare anticipatamente (Steinauer,
op. cit., vol. III, pag. 69n. 2554). Su questo punto l’appello si rivela quindi
infondato.
-
L’appellante
riafferma che in ogni caso il Comune avrebbe dovuto promuovere azione al foro
del suo domicilio e non a quello del luogo di situazione dell’immobile, poiché
in caso di ipoteca legale a garanzia di un canone di superficie il carattere
obbligatorio dell’obbligo assunto dal superficiario prevale sul carattere reale
della pretesa vantata dall’istante. L’argomentazione non può essere condivisa.
L’obbligo di garantire il canone di superficie incombe a ogni superficiario,
anche qualora non sia debitore del canone di superficie, e ha quindi carattere propter
rem (Steinauer, op. cit.,
vol. I, pag. 68 n. 2551). Il foro dell’azione intesa all’iscrizione dell’ipoteca
legale, come ha rilevato in modo pertinente il Pretore, è dunque quello di
situazione dell’immobile (Steinauer,
op. cit., pag. 224 n. 2891b) e a giusta ragione il primo giudice si è
dichiarato competente sulla base dell’art. 18 CPC. Anche su questo punto
l’appello è destinato all’insucces-so.
-
A detta
dell’appellante, infine, il Pretore avrebbe omesso di verificare i requisiti dell’art.
376 CPC per l’adozione di provvedimenti cautelari. Essa opina che le particolarità
del diritto di superficie concluso tra le parti impediscono ogni modifica unilaterale
dell’oggetto in lite, ciò che escluderebbe d’acchito il presupposto
dell’urgenza. La censura si àncora a premesse manifestamente fallaci. Le
condizioni per l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale non dipendono
infatti dalla procedura cantonale, ma esclusivamente dal diritto federale (Steinauer, op. cit., pag. 224 n.
2891a), che non esige né il presupposto dell’urgen-za né quello del danno incombente
previsti dall’art. 376 CPC, ma si limita alla verosimiglianza (Rep. 1993 pag.
160). A ragione quindi il Pretore ha accolto l’istanza del 3 novembre 1998,
dopo avere verificato i presupposti previsti dall’art. 961 CC, per altro
nemmeno contestati dalla convenuta. L’appello, infondato in ogni suo punto, deve
di conseguenza essere respinto.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico
dell’appellante, che rifonderà alla controparte un’equa indennità per
ripetibili d’appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1’000.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1’050.–
sono
posti a carico dell’appellante, con obbligo di rifondere alla controparte fr.
2’000.– per ripetibili d’appello.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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