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Numero d'incarto:
11.1999.149
Data decisione, Autorità:
25.10.2000, ICCA
Incarto n.
11.1999.00149
Lugano,
25 ottobre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .__.__
(azione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 4 maggio 1999 da
__________ (1991) e
__________ (1993), __________
(rappresentati dalla madre __________, __________,
e patrocinati dal curatore __________, __________)
contro
__________, __________
(ora patrocinato dall'avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 6 dicembre 1999 presentato da __________
contro la sentenza emessa il 26 novembre 1999 in luogo e vece del Pretore dal
Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1972), di nazionalità dominicana, ha dato alla luce __________,
__________ 1991, e __________, il __________ 1993, che sono stati riconosciuti
da __________ (1954), cittadino italiano. Il 26 febbraio 1999 la Delegazione
tutoria di Massagno ha designato ai figli un
curatore nella persona di __________ i, cui sono stati conferiti speciali poteri
per salvaguardare i diritti dei ragazzi al mantenimento e al corretto esercizio
del diritto di visita (art. 308 cpv. 2 CC).
B. Con
istanza del 4 maggio 1999 il curatore ha introdotto in rappresentanza dei due
minorenni un'azione di mantenimento nei confronti di __________ davanti al
Pretore del Distretto di __________, sezione 6, chiedendo un contributo
alimentare indicizzato di fr. 500.– mensili per ognuno di loro (più l'assegno
familiare) retroattivamente dal 12 maggio 1998 fino al termine degli studi.
All'udienza dell'8 giugno 1999, indetta per la discussione, il curatore ha
confermato le domande di giudizio, mentre il convenuto è rimasto assente
ingiustificato.
C. Statuendo
sulle prove il 2 luglio 1999, il Pretore ha ordinato l'interrogatorio formale
del convenuto e il richiamo degli atti a nome di lui presso l'autorità fiscale
(limitatamente agli ultimi tre periodi di tassazione), presso la polizia degli
stranieri, presso la Cassa disoccupazione __________ a __________ e presso la
datrice di lavoro __________ SA, __________. Con decreto cautelare del
28 luglio
1999 egli ha poi stabilito con decorrenza immediata un contributo alimentare di
fr. 500.– mensili per ciascun figlio.
D. I
richiami sono stati tutti eseguiti. __________ è stato citato per mezzo della
polizia comunale all'interrogatorio formale del
24 agosto
1999, ma non è comparso. Benché regolarmente convocato, egli non si è
presentato nemmeno alla discussione finale del 6 ottobre 1999 davanti al
Segretario assessore, durante la quale il curatore dei minorenni ha ribadito le
domande contenute nell'istanza.
E. Con
sentenza del 26 novembre 1999, emessa in luogo e vece del Pretore, il Segretario
assessore ha condannato __________ a versare dal maggio 1999 contributi
alimentari indicizzati per fr. 600.– mensili al figlio Paolo e per fr. 400.–
mensili al figlio __________, oltre gli assegni familiari. Il convenuto è stato
obbligato inoltre a corrispondere arretrati (dal maggio 1998 all'aprile 1999)
di fr. 7200.– in favore di __________ e di fr. 4800.– in favore di __________.
La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese gli sono addebitate. Non sono
state attribuite ripetibili.
F. Contro
la sentenza citata __________ è insorto con un appello del 6 dicembre
1999 nel quale chiede, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, che
l'istanza dei figli sia respinta, che non siano posti contributi alimentari a
suo carico e che il giudizio del Segretario assessore sia riformato di
conseguenza. Nelle loro osservazioni del 20 dicembre 1999 Paolo e __________ propongono
di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. La
parte preclusa è legittimata ad appellare una sentenza a lei sfavorevole,
purché non contesti i fatti accertati dal Pretore sulla base dell'istruttoria
(Rep. 1981 pag. 376; Anastasi, Il
sistema dei mezzi d'impugnazione del Codice di procedura civile ticinese,
Zurigo 1981, pag. 128, n. 8.1.4 con richiami; Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 169). Fatti, prove o
eccezioni nuove non sono mai ammissibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Tutt'al
più la Camera civile di appello può ordinare di propria iniziativa perizie e
ispezioni, riassumere testimoni già uditi e disporre l'interrogatorio formale
delle parti (art. 322 cpv. 1 lett. a CPC). Non è abilitata però a esperire
altre prove. A tale regola non sfuggono le sentenze emanate dai Pretori in
materia di contributi alimentari per i figli (art. 428 cpv. 1 CPC).
-
Nella
fattispecie l'appellante afferma di contribuire al mantenimento dei figli in
natura, assicurando vitto e vestiario, di vivere con una disponibilità
inferiore al minimo esistenziale del diritto esecutivo, di avere incontrato
notevoli difficoltà d'impiego per le intemperanze dimostrate da __________, di
non poter guadagnare per ragioni di mercato più di quanto guadagna oggi (fr.
1832.45 mensili lavorando al 50%) e di avere chiesto invano l'affidamento dei
figli a sé medesimo. Ora, quest'ultima argomentazione non lo libera da obblighi
contributivi. Per il resto, si tratta di argomentazioni parzialmente nuove, non
desumibili neppure dagli atti, e parzialmente in contrasto con gli accertamenti
che il primo giudice ha fondato sull'incarto richiamato dall'autorità fiscale.
In quanto nuove, esse sono improponibili perché lesive dell'art. 321 cpv. 1
lett. b CPC; in quanto rimettono in discussione accertamenti ancorati agli
atti, esse sono parimenti improponibili poiché davanti al Pretore il convenuto
si è lasciato precludere dalla lite. Da questo profilo l'appello appare già a
un primo esame irricevibile.
-
Al
Segretario assessore l'appellante rimprovera altresì di non averlo invitato a munirsi
di un patrocinatore. La censura è di diritto (art. 39 cpv. 2 CPC) ed è quindi ammissibile,
anche se nuova. È tuttavia inconsistente. La giurisprudenza ha già avuto modo
di ricordare che il semplice disinteresse di una parte al processo ancora non
significa che tale parte sia incapace di discutere la causa con la necessaria
chiarezza e non giustifica quindi la nomina di un avvocato d'ufficio (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 16 ad
art. 39 con nota). In concreto l'appellante non risulta essere uno sprovveduto
(tastierista e musicista d'esperienza, egli parla quattro lingue, come risulta
dagli atti richiamati dalla Cassa disoccupazione __________), né pretende di
essersi trovato nell'impossibilità di difendersi adeguatamente. Del resto egli
non poteva ignorare quali sarebbero stati gli effetti – esplicitamente indicati
nella citazione all'udienza – di una sua defezione all'interrogatorio formale
(art. 272 cpv. 1 CPC). Anche al riguardo l'appello si rivela perciò destinato
all'insuccesso.
-
Il
convenuto sostiene che, quantunque contestazioni di fatto e allegazioni nuove
siano irricevibili in appello secondo il diritto cantonale di procedura, esse
sono nondimeno proponibili in virtù del principio inquisitorio applicabile –
per diritto federale – in materia di filiazione. Egli chiede pertanto che siano
sentiti come testimoni il curatore e la madre dei figli, instando perché si richiamino
anche gli incarti relativi ai figli dalla Delegazione tutoria di Massagno e
dall'autorità cantonale di vigilanza sulle tutele. Ora, non fa dubbio che in
materia di filiazione si applichi per diritto federale il principio
inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio), non solo in favore
del minorenne, ma anche del genitore (DTF 118 II 94). Se non che, come il Tribunale
federale ha già avuto modo di precisare, ove siano in discussione unicamente
contributi alimentari (mera questione patrimoniale), l'intervento d'ufficio del
giudice a protezione del genitore si giustifica solo qualora il contributo
offerto al figlio sia manifestamente eccessivo o sproporzionato, dovendosi
evitare che al genitore siano imposte prestazioni esagerate per rapporto alla
sua capacità contributiva (DTF dell'11 marzo 1993 in re C., pubblicata in: Rep.
1994 pag. 238 consid. 2b).
-
Nella
fattispecie il convenuto non ha mai offerto ai figli alcuna prestazione in
denaro. Per di più, ci si volesse anche attenere ai contributi fissati dal
primo giudice (fr. 600.– e fr. 400.– mensili indicizzati), essi non appaiono
manifestamente eccessivi né sproporzionati per figli di 9 e 7 anni, tanto meno
per le presumibili capacità lucrative di un uomo di 46 anni, in buona salute e
di adeguata cultura, di modo che il principio inquisitorio non giova al
convenuto nemmeno in appello. Non si trascuri per altro che il principio
inquisitorio è inteso alla tutela del pubblico interesse, ovvero a proteggere
il figlio da una condotta processuale manchevole da parte del rappresentante (Hegnauer, Droit suisse de la filiation,
4ª edizione, pag. 85 n. 14.10), rispettivamente a evitare che un genitore
assuma oneri esorbitanti. Non è destinato invece a sollevare un genitore dalle
proprie responsabilità processuali. La giurisprudenza ha già rammentato, in
effetti, che tale principio non esonera la parte in causa dal sostanziare per
quanto possibile i fatti a sua conoscenza, né impone al giudice di rimediare
alla più totale insufficienza istruttoria (Rep. 1994 pag. 311 con riferimenti;
v. anche DTF 123 III 329 in fondo).
-
In
concreto l'appellante non dà la minima giustificazione dei motivi per cui è
rimasto assente all'udienza dell'8 giugno 1999, né allega perché abbia ignorato
la citazione all'interrogatorio formale del 24 agosto 1999, né adduce per quali
ragioni egli non si sia presentato alla discussione finale del 6 ottobre 1999.
Nemmeno spiega perché le argomentazioni sollevate nell'appello non potessero
essere addotte in prima sede. Anzi, dagli atti risulta che dopo l'8 giugno
1999, quando l'udienza era ormai chiusa e il curatore dei figli aveva lasciato
l'aula, egli è comparso davanti al Pretore, dichiarando di lavorare circa 10
ore la settimana senza essere riuscito a conseguire un miglior grado di
occupazione (act. II, pag. 3). Null'altro egli ha aggiunto. Anzi, come detto,
egli ha poi disertato l'interrogatorio formale. Consentirgli di supplire a un
simile disinteresse in appello significherebbe conferire al debitore di
contributi alimentari (indispensabili al mantenimento del beneficiario) un
privilegio di cui nessun altro debitore può fruire. Oltre che contraddittorio,
ciò non risponderebbe sicuramente all'interesse pubblico.
-
Come
ha rilevato anche il Segretario assessore (sentenza impugnata, pag. 5 in alto),
i contributi fissati nella sentenza impugnata potranno sempre essere modificati
(art. 286 CC). Spetterà all'appellante tuttavia farsi parte diligente e
dimostrare al giudice gli argomenti a sostegno delle proprie richieste. Per
quanto riguarda il suo reddito, in particolare, gli incomberà la responsabilità
di specificare quali sforzi egli ha compiuto invano per aumentare il proprio
guadagno e di quale altra buona volontà egli ha eventualmente dato prova.
Indicazioni del genere, del resto, non figurano nemmeno nell'appello.
-
Nelle
circostanze descritte gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC). La richiesta di assistenza giudiziaria non può essere accolta,
dato che all'appello mancava sin dall'inizio ogni seria possibilità di buon
esito (art.157 CPC). Delle difficili condizioni economiche in cui versa il
convenuto, che lavora a metà tempo, si tiene conto in ogni modo rinunciando – eccezionalmente
– al prelievo di tasse e spese. Ai figli minorenni, che per il tramite del
curatore hanno formulato osservazioni all'appello, va riconosciuta un'equa
indennità a titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
Non si
riscuotono tasse né spese. L'appellante rifonderà alle controparti un'indennità
di fr. 200.– complessivi per ripetibili.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
-
Intimazione:
– avv.
__________, __________.
– __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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