AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1999.142
Data decisione, Autorità:
31.05.2001, ICCA
Incarto n.
11.1999.00142
Lugano
31 maggio
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._______ (azione
di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione
del 7 maggio 1997 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato dall'avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 17 novembre 1999 presentata da __________ contro la sentenza
emessa il 25 ottobre 1999 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
-
Se
dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria presentata lo stesso
giorno da __________;
-
Se
dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria presentata il 10 dicembre
1999 da __________;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1946), cittadino __________, e __________ i (1964), cittadina
__________, si sono sposati a __________ il __________ 1990. Dal matrimonio è
nato __________, il __________ 1990. Ogni coniuge è inoltre genitore di figli
nati da un precedente matrimonio. Il marito, __________ fino all'aprile 1993,
dal 1° aprile 1994 è stato posto al beneficio di una rendita di invalidità
all'80% per problemi di natura depressiva, mentre la moglie lavora come donna
delle pulizie presso l'Ospedale __________ di __________. Il 6 agosto 1996
__________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord
per il tentativo di conciliazione. Da quel momento i coniugi si sono
separati e la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________,
trasferendosi con il figlio in un altro appartamento nel medesimo Comune. Statuendo
inaudita parte il 4 ottobre 1996 su un'istanza cautelare presentata dalla
moglie, il Pretore ha affidato __________ alla madre (con diritto di visita del
padre) e ha ordinato alla Cassa di compensazione __________ di versare direttamente
alla moglie le rendite completive AI per sé e per il figlio. La conciliazione è
decaduta infruttuosa il 9 ottobre 1996.
B. Il 7 maggio 1997 __________ ha intentato azione di divorzio,
chiedendo l'affidamento del figlio (riservato il diritto di visita del padre) e
il versamento diretto delle rendite completive AI erogate per sé e per il
figlio. Cono __________ non si è opposto al divorzio e all'accredito diretto
alla moglie della rendita completiva AI per sé stessa, ma ha postulato a sua
volta l'affidamento del figlio (riservato il diritto di visita della madre) con
riscossione della rendita completiva AI per il figlio. Nei successivi allegati
scritti le parti hanno confermato le rispettive posizioni.
C. Nel corso dell'istruttoria, con decreto supercautelare del 21 agosto
1998 il Pretore ha sospeso il diritto di visita del padre, avendo questi
portato il figlio con sé in Sicilia senza il consenso della madre. Chiusa
l'istruttoria, nelle sue conclusioni del 28 settembre 1999 __________ ha
mantenuto le proprie domande. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 6
ottobre 1999 alla sola presenza del patrocinatore del convenuto. Con sentenza
del 25 ottobre 1999 il Pretore ha pronunciato il divorzio (art. 142 cpv. 1
vCC), ha affidato il figlio alla madre, disciplinando il diritto di visita del
padre, e ha autorizzato __________ a percepire direttamente dalla Cassa di
compensazione __________e le rendite completive AI erogate a suo favore e a
favore del figlio. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio
dell'assistenza giudiziaria. Non sono state prelevate tassa di giustizia né spese.
D. Contro la sentenza appena citata __________ a è insorto con un
appello del 17 novembre 1999 nel quale chiede che, sentiti l'avvocato
__________ e il figlio, il giudizio del Pretore sia riformato nel senso di
affidargli __________, riservato il diritto di visita della madre, e di essere
autorizzato a riscuotere la rendita completiva AI per il figlio. Egli postula
il beneficio dell'assistenza giudiziaria anche in appello. Nelle sue
osservazioni del 10 dicembre 1999 __________ propone di respingere l'appello e
chiede di essere posta anch'essa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. In
seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto sul divorzio, il giudice
delegato di questa Camera ha invitato le parti il 16 novembre 2000 a formulare
eventuali nuove conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento della legge
applicabile. __________ ha ribadito il 7 dicembre 2000 le sue conclusioni. Cono
__________ è rimasto silente. __________ è stato sentito personalmente il 24
aprile 2001 dall'operatrice sociale __________, sulle cui risultanze le parti
hanno potuto esprimersi. Con ordinanza del 2 maggio 2001 il giudice delegato ha
poi respinto l'audizione dell'avv. __________, chiesta dal convenuto.
Considerando
in diritto: 1. Il
Codice di procedura civile ticinese non prevede doppi scambi di allegati in
appello (art. 307 segg. CPC). Repliche non sono quindi ammesse, tanto meno ove
non siano autorizzate (cfr. anche Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art.
314). Ne segue che il memoriale presentato il 10 gennaio 2000 dal convenuto a
questa Camera è ricevibile nella sola misura in cui formula osservazioni alla
richiesta di assistenza giudiziaria della controparte (punto III).
- Dopo
l'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000: RU 1999 pag. 1142) il divorzio
è retto dalla legge nuova (art. 7a
cpv. 1
tit. fin. CC). Questa si applica a tutti i processi “che devono [ancora] essere
giudicati da un'istanza cantonale”, sia pure di secondo grado (art. 7b
cpv. 1 tit. fin. CC). Trattandosi di una causa già decisa in prima sede, i
dispositivi della sentenza che non sono impugnati rimangono vincolanti “a meno
che non siano così strettamente connessi per le conclusioni non ancora giudicate
da giustificarsi una decisione complessiva” (art. 7b cpv. 2 seconda
frase tit. fin. CC; I CCA, sentenza del 25 luglio 2000 in re G. contro G.,
consid. 1). Nella fattispecie lo scioglimento del matrimonio, pronunciato dal
Pretore a norma dell'art. 142 cpv. 1 vCC e il versamento alla moglie della
rendita completiva AI per sé non sono mai state litigiose e hanno perciò
assunto carattere definitivo. Controversi sono l'affidamento del figlio
__________ e il diritto di percepire la rendita completiva AI per lo stesso.
- L'art. 133 cpv. 1 CC prevede che il giudice attribuisce
l'autorità parentale a uno dei genitori e disciplina, secondo le disposizioni
che reggono gli effetti della filiazione, il diritto alle relazioni personali
nonché il contributo di mantenimento. Per l'attribuzione dell'autorità
parentale e per la regolamentazione delle relazioni personali il giudice tiene
conto di tutte le circostanze importanti per il bene del figlio; prende in
considerazione una richiesta comune dei genitori e, nella misura del possibile,
il parere del figlio (cpv. 2). In concreto il Pretore ha affidato il figlio
alla madre, con la quale viveva, rilevando che il ragazzo aveva riferito al
dott. __________, del Servizio medico-psicologico di Coldrerio, che “in fondo
ci pensa meno all'idea di vivere con il padre e che per lui va bene restare con
la madre (…) e vedere spesso il padre”. Per lo specialista, inoltre, “dal punto
di vista dello sviluppo psicologico ed emotivo di __________ ”, nella situazione
attuale non sussistono “condizioni di reale rischio che richiedano dei cambiamenti
radicali come potrebbe essere un affidamento al padre, o come accennato da
quest'ultimo, il collocamento in un collegio”.
Per
quanto riguarda il contributo alimentare, il primo giudice ha accertato entrate
del padre per complessivi fr. 2'434.– mensili (rendita AI fr. 1'505.–, pensione
dalla previdenza professionale fr. 929.–), stabilendo il relativo fabbisogno in
fr. 2'303.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–,
locazione fr. 733.–, spese accessorie fr. 175.–, premio della cassa malati fr.
250.–, imposte fr. 120.–). Ciò premesso, egli ha autorizzato la madre a
percepire direttamente dalla Cassa di compensazione Autogewerbe la rendita
completiva AI a favore del figlio, di fr. 602.– mensili, e ha escluso ulteriori
contributi da parte del padre.
- L'appellante sostiene che durante i colloqui con il dott.
__________, alla presenza della madre, il figlio si è espresso nel senso di
voler vivere con lui. Contesta inoltre che i rapporti tra __________ e il
convivente della madre siano buoni e rileva, in estrema sintesi, che il figlio
non è stato adeguatamente sentito.
a) L'attribuzione
dell'autorità parentale all'uno o all'altro genitore dopo il divorzio dipende
dal bene del figlio (DTF 117 II 354 consid. 3 con richiami). Per determinare
quale sia il bene del figlio nel caso in cui entrambi i genitori siano idonei
all'affidamento la giurisprudenza ha elaborato più criteri. Ha stabilito che i
figli vanno dati al genitore con la maggiore disponibilità di tempo a
occuparsene in persona (DTF 117 II 355, 114 II 202 consid. 3b), rispettivamente
al genitore che garantisce maggiore stabilità (DTF 117 II 355, 114 II 203
consid. 5), quindi non sempre alla madre, nemmeno trattandosi di bambini
piccoli (DTF 117 II 356 consid. 4a, 114 II 202 consid. 3b). Inoltre occorre
considerare il punto di vista del figlio, evitando per esempio di separare i
fratelli (DTF 115 II 319 consid. 2), accertando quali mancanze educative
possano imputarsi all'uno o all'altro genitore durante il matrimonio (DTF 117
II 358 consid. 3d), indagando per quali motivi il figlio assuma eventuali
atteggiamenti di difesa verso il genitore non affidatario (DTF 111 II 406
consid. 1 e 4) e verificando che quest'ultimo non alteri i rapporti del ragazzo
con l'altro genitore o non intralci il compito dell'educatore (DTF 119 II 203
consid. 2 e 4, 117 II 357 consid. 3c). Il desiderio di attribuzione del figlio
è viepiù importante nella misura in cui, vista l'età e lo sviluppo del
minorenne, tale desiderio appaia come una decisione consolidata e sia
l'espressione di una stretta relazione affettiva con il genitore (DTF 122 III
401).
b) Nella fattispecie ci si può dipartire dalla premessa che entrambi i genitori
siano atti all'affidamento (relazione del dott. __________ del 22 gennaio 1999,
pag. 4 in alto) e che per entrambi il sincero desiderio è il benessere di
__________ (relazione __________, del 24 aprile 2001). La loro disponibilità
di tempo appare sostanzialmente identica, anche se la madre lavora a metà
tempo, giacché l'età del figlio non impone più la continua presenza di un
genitore. Anche per quanto riguarda la situazione logistica in cui il figlio è
chiamato a crescere, le situazioni sono ancora una volta equivalenti. Non vi
sono inoltre dubbi che il bambino intrattenga buone relazioni con entrambi i
genitori, come con il nuovo compagno della madre, sul quale il minore si
esprime in modo positivo (relazione __________, pag. 1), nonché con il fratellastro
__________, figlio del padre. La garanzia delle relazioni personali con il
genitore non affidatario sembra essere assicurata in entrambi i casi, tant'è
che __________ telefona liberamente al padre quando desidera incontrarsi con
lui (relazione __________, pag. 2).
c) Per
quanto riguarda il figlio, il dott. __________ ha rilevato che “il minore ha un
buon contatto con l'adulto e una buona capacità di comprensione il che, unito a
un'aria mite e un po' triste, gli danno un aspetto di un piccolo adulto
comprensivo e compreso di quanto accade attorno a lui” (relazione pag. 2).
Tuttavia, ritenuto che “vi è nei suoi genitori l'incapacità di una
disponibilità alla ricostruzione di un rapporto sufficientemente positivo
nell'interesse del figlio, spetta spesso a quest'ultimo cercare di supplire a
questa situazione; si tratta però di uno sforzo che può diventare eccessivo,
portandolo a sviluppare comportamenti e sentimenti di piccolo adulto non idonei
alla sua età e al suo sviluppo psicologico” (pag. 3). Il perito ha soggiunto
inoltre che __________ “non dimostra comunque di vivere con gravi disagi o di
subire ripercussioni negative riguardo alla situazione attuale, di modo che non
vi è una necessità di cambiamento della situazione come un affidamento al padre
o il collocamento in un istituto” (pag. 4). Per il dott. __________ il bambino,
taciturno e non facile al contatto, non è sembrato teso, preoccupato o
spaventato, bensì adeguato (verbale 8 luglio 1999, pag. 2).
d) Il dott. __________, che ha sentito __________ nel 1999, ha rilevato
che inizialmente il figlio si è espresso, anche in presenza della madre, nel
senso di voler vivere con il padre (relazione del 22 gennaio 1999, pag. 2).
Tuttavia nell'ultimo incontro da lui avuto da solo con __________, questi “è
riuscito a dirmi che in fondo ci pensa meno all'idea di vivere con il padre e
che per lui va bene di restare con la madre e con __________ e di vedere spesso
il padre” (pag. 3). L'operatrice sociale __________ ha accertato che il
ragazzo, pur recandosi volentieri dal padre, grazie anche alla posizione della
madre che non ne ostacola la relazione si sente meglio accolto da quest'ultima,
anche se essa è più esigente nei suoi confronti poiché condivide con lui la
quotidianità. Il ragazzo ha affermato inoltre che quando è dal padre e non ha
amici con i quali giocare si annoia. Per l'operatrice, la relazione è segnata
da un'enorme differenza di età, che accentua la difficoltà di interazione,
circostanza peraltro ammessa dal padre, il quale “ha capito che non sempre
riesce a rispondere adeguatamente ai bisogni del figlio” (relazione, pag. 2).
e) Nella circostanze descritte, sebbene il criterio della stabilità
abbia valenza relativa giacché un assetto provvisionale non deve pregiudicare
la sentenza di merito, non si scorgono ragioni per scostarsi dalla soluzione
adottata dal Pretore. Dopo la separazione di fatto il figlio è rimasto con la
madre, presso la quale si trova bene. L'appellante non lo nega e neppure spiega
per quali motivi bisognerebbe cambiare affidamento. Il desiderio del figlio di
vivere con la madre appare inoltre una decisione consolidata, tanto più se si
pensa che il ragazzo inizia ad avere le proprie opinioni e a costruire la sua
personalità, e quindi, contrariamente al passato, non è più così influenzabile
(relazione __________, pag. 2). Ne segue che, soppesando tutti i fattori
predetti, appare opportuno consentire al figlio di crescere in un ambiente
gradito, garantendogli una continuità di vita, di luogo e di metodo educativo.
La sentenza, su questo punto, merita pertanto conferma.
- Per quanto riguarda il contributo di mantenimento, l'appellante
chiede in sostanza di poter riscuotere direttamente la rendita completiva AI
per il figlio. La pretesa, nella misura in cui il figlio è affidato alla madre,
non può essere accolta, poiché le rendite di assicurazione sociale versate per
il mantenimento del figlio sono pagate in aggiunta al contributo (art. 285 cpv.
2 CC). Tutt'al più ci si può chiedere se in concreto vi siano ragioni per
derogare a tale principio.
a) L'art. 285 cpv. 1 CC prevede – nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2000, applicabile alla fattispecie – che il contributo per il
mantenimento del figlio dev'essere commisurato ai bisogni del medesimo, alla
situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e deve tener conto inoltre
della sostanza e dei redditi del figlio stesso, come pure della partecipazione
alle cure del genitore non affidatario. Al debitore del contributo deve in ogni
caso essere garantito almeno il fabbisogno minimo. L'eventuale ammanco rimane a
carico del figlio (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza).
b) In concreto, il padre è – come detto – invalido all'80% e percepisce
una rendita AI di fr. 1'505.– mensili (doc. 3), oltre a una pensione dalla
previdenza professionale di fr. 929.– (richiami dall'Ufficio di tassazione II),
per un totale di fr. 2'434.– mensili. Il suo fabbisogno minimo è stato
stabilito dal Pretore in fr. 2'303.–, ma tenuto conto che il minimo di base del
diritto esecutivo è oggi di fr. 1'100.– e che per il resto non vi è contestazione,
lo stesso può essere fissato fr. 2'378.– mensili. Oggettivamente l'appellante
non è quindi in grado di contribuire maggiormente al mantenimento del figlio,
poiché non è esigibile un'estensione della sua attività lucrativa. Quanto alla
rendita completiva per il figlio, essa è destinata al mantenimento e
all'educazione di quest'ultimo (DTF 119 V 428 consid. 4a), come pure a sgravare
l'obbligo di mantenimento del genitore (DTF 114 II 125 consid. 2b).
c) Le
raccomandazioni pubblicate nel gennaio 2000 dall'Ufficio per la gioventù e la
consulenza professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per
prassi invalsa, prevedono per un ragazzo dell'età di __________ un fabbisogno medio
di fr. 1'760.– mensili, in cui sono compresi fr. 420.– mensili per la cura e
l'educazione. Anche ammettendo che la madre affidataria, impiegata al 50%, sia
in grado di assicurare parzialmente queste ultime prestazioni in natura, il
fabbisogno medio in denaro del figlio non risulterebbe inferiore a fr. 1550.–
mensili. E siccome la madre, con un reddito di fr. 2'194.15 mensili
(stipendio fr. 1'742.15 e rendita completiva AI fr. 452.–) e un fabbisogno
minimo di fr. 2'120.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore
affidatario fr. 1250.–, locazione fr. 650.– e cassa malati fr. 220.–), copre a
stento le proprie necessità e non può contribuire in denaro al mantenimento del
figlio, non vi è motivo perché la rendita completiva AI per quest'ultimo non
sia versata direttamente al genitore affidatario. Ne segue che l'appello,
destituito di buon diritto, deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante
rifonderà altresì alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata con il ricorso non può essere
accolta, poiché – quand'anche fosse dato il requisito dell'indigenza – nel caso
in rassegna difettava sin dall'inizio al gravame il requisito cumulativo della
parvenza di buon esito (art. 157 CPC). Della situazione dell'appellante si
tiene conto, in ogni modo, riducendo la tassa di giustizia. Per quel che
concerne la domanda di assistenza presentata dall'attrice, l'attribuzione di
ripetibili renderebbe – di per sé – la richiesta senza oggetto. Se non che, la
relativa indennità appare di difficile (se non impossibile) incasso, di modo
che si giustifica di concedere sin d'ora all'interessata il beneficio del
gratuito patrocinio (DTF 122 I 322). L'indennità del patrocinatore d'ufficio
sarà commisurata, in ogni modo, all'impegno che un avvocato diligente avrebbe
profuso per una causa analoga.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
audizione dei figli fr. 400.–
c)
spese fr. 50.–
fr.
550.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'500.– per
ripetibili.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante è respinta.
-
è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'avv. __________, Mendrisio.
- Intimazione
a:
– avv.
__________, __________;
– avv.
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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