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Numero d'incarto:
11.1999.132
Data decisione, Autorità:
04.11.1999, ICCA
Incarto n.:
11.1999.00132
Lugano
4 novembre 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ..______ della Pretura del Distretto di
Vallemaggia (contestazione ereditaria) promossa con petizione del 21 settembre 1999 da
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________);
giudicando ora
sull’istanza di ricusazione presentata il 5 ottobre 1999 dalla convenuta
nei confronti del Pretore del Distretto di Vallemaggia;
viste le osservazioni
formulate il 13 ottobre 1999 del Pretore e il 12 ottobre 1999 dall’attrice;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di ricusazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________,
cittadino italiano nato il __________ 1919 a __________o, è morto a __________
il __________ 1990. Con testamento olografo del 24 novembre 1977 egli aveva
istituito erede di tutte le sue proprietà __________. Il testamento è stato pubblicato
davanti al Pretore del Distretto di __________ a cura del notaio __________ il
5 luglio 1990. Lo stesso giorno il notaio ha notificato sul Foglio ufficiale
del Cantone Ticino la pubblicazione del testamento agli eredi legittimi di
ignota dimora. Il 28 agosto 1990 il Pretore del Distretto di __________ ha
rilasciato all’erede testamentaria __________ __________ un certificato
ereditario attestante che essa era l’unica erede di __________.
B. __________, figlia di
__________, ha denunciato penalmente il 2 marzo 1999 il notaio __________ ed
eventuali altri prevenuti per falsità in documenti, eventualmente truffa
nell'ottenimento del certificato ereditario. Essa ha ritenuto data la
responsabilità penale del notaio e ha soggiunto che poteva ravvisarsi una
responsabilità per dolo eventuale anche del Pretore. Il Procuratore pubblico ha
disposto il 16 marzo 1999 il sequestro della documentazione relativa alla
successione di __________ presso lo studio del notaio, ha interrogato la
denunciante il 2 marzo 1999, il denunciato il 24 marzo 1999 e ha assunto
informazioni presso il Pretore di __________, che ha trasmesso la
documentazione richiesta. Il 29 marzo 1999 egli ha poi emanato un decreto di
non luogo a procedere. Un’istanza di promozione dell’accusa presentata il 12
aprile 1999 dalla denunciante è stata respinta il 5 luglio 1999 dalla Camera
dei ricorsi penali.
C. Con petizione del 21
settembre 1999 __________ ha convenuto davanti al Pretore del Distretto di
__________, chiedendo l’accertamento della sua qualità di erede legittima di
__________, la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua porzione
legittima, la rettifica del certificato ereditario nel senso di menzionare
l’erede legale, la rettifica del registro fondiario nel senso di iscrivere come
proprietaria del fondo n. __________RFD di __________ la Comunione ereditaria
fu __________ (composta di __________ e di __________) e la condanna della convenuta
al versamento di un importo imprecisato pari alla porzione legittima
dell’attrice nella successione paterna. L’attrice ha postulato in via cautelare
l’annotazione provvisoria a registro fondiario dell’indicazione secondo la
quale la Comunione ereditaria era proprietaria del fondo intestato a
__________. Statuendo il 23 settembre 1999, il Pretore ha ordinato
cautelarmente all’ufficiale del registro fondiario di annotare in via
provvisoria che proprietaria del fondo n. __________RFD __________ era la
comunione ereditaria composta di __________ e di __________ e di annotare una
restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell’art. 960 CC.
D. __________ ha
presentato il 5 ottobre 1999 istanza di ricusa del Pretore e del Segretario
assessore. Il Pretore ha trasmesso gli atti alla Camera civile di appello il 13
ottobre 1999, osservando che non aveva motivo di opporsi alla ricusa.
__________ ha comunicato a sua volta, con osservazioni del 12 ottobre 1999, che
non avversava la ricusa. Le parti hanno così potuto esprimersi compiutamente
sull’istanza. Vista la sostanziale concordanza delle prese di posizione, questa
Camera può procedere così all'emanazione del giudizio senza ulteriore
contraddittorio.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 27 CPC
dispone che le parti possono ricusare il giudice o il segretario ove questi
siano esclusi (nel senso dell’art. 26 CPC), come pure se vi è grave inimicizia
tra il giudice o il segretario e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente
“in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni (lett. b). Il giudizio sulla
ricusazione del Pretore incombe alla Camera civile di appello, mentre sulla
ricusazione del Segretario assessore statuisce il giudice da cui dipende (art.
30 cpv. 1 CPC). La decisione è pronunciata con decreto in camera di consiglio e
non può essere impugnata (art. 30 cpv. 3 CPC).
-
L’istante sostiene
che il Pretore non si troverebbe in uno stato d’animo tale da consentirgli di
giudicare con serenità e imparzialità a causa delle pesanti accuse mosse
dall’attrice nei suoi confronti con la denuncia penale del 2 marzo 1999. La
ricusazione deve reputarsi ancorata, ciò premesso, all’art. 27 lett. b CPC.
Tale norma abilita le parti a ricusare il giudice nel caso in cui esistano
“gravi ragioni”, ossia fattori oggettivi che mettano in dubbio l’imparzialità
del magistrato agli occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime
condizioni (Cocchi/ Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 2 ad art. 27
CPC; Rep. 1988 pag. 369). Senza riguardo all’ordinamento cantonale, gli art. 58
cpv. 1 Cost. e 6 § 1 CEDU garantiscono inoltre il diritto a un giudice non
prevenuto, il cui comportamento non desti apparenza di parzialità (DTF 120 Ia
285 consid. 3d, 119 Ia 226 consid. 3 e 5 con richiami). Nel valutare la prova
della prevenzione non bisogna essere troppo esigenti; d’altro lato la
parzialità non può essere ravvisata in casi semplicemente dubbi (Kölz in: Kommentar BV, nota 57 ad art.
58 con riferimenti), poiché l’istituto della ricusazione ha carattere
eccezionale (DTF 116 Ia 40 consid. bb, 19 consid. 4).
-
Nella fattispecie la
denuncia penale presentata dall’attrice il 2 marzo 1999 contro il notaio
contiene pesanti rimproveri anche nei confronti del Pretore, aspramente criticato
per la prassi seguita nel rilascio dei certificati ereditari. La denunciante ha
finanche evocato una responsabilità penale del Pretore per dolo eventuale nel
reato di falsità in documenti e truffa (doc. R), pur non essendosi spinta fino
a denunciare il magistrato. Ora, il fatto che sia stata sporta contro un
magistrato una denuncia penale inerente all’esercizio della sua funzione
giudiziaria non sarebbe, di per sé, sufficiente a giustificare la ricusa (DTF
del 29 marzo 1999 nella causa R.; Egli,
La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in:
RJN 1990, pag. 25). A maggior ragione non vi è motivo di ricusa quando la
parte, senza sporgere formalmente denuncia, diffonde sospetti (anche gravi) sul
conto di un magistrato. Tale circostanza non potrebbe quindi giustificare, da
sé sola, la ricusa del Pretore. Se non che, le parti e il magistrato concordano
nell’affermare che quest’ultimo ha avuto un colloquio con la convenuta in vista
di un’eventuale conciliazione e che in quell’occasione egli si è espresso sul
merito della causa in corso. Così facendo egli può avere destato l’impressione,
anche in una persona ragionevole e spassionata, di avere già un’idea ben
precisa sull’esito del processo. Per di più le insinuazioni contenute nella
nota denuncia (doc. R) sembrano avere particolarmente colpito il magistrato, il
quale, nonostante abbia ottenuto le scuse della denunciante, appare oggi ancora
ferito nell'animo (come traspare dalle sue osservazioni, pag. 2). Ciò potrebbe
influire oggettivamente sulla sua serenità di giudizio e impedirgli di trattare
la causa con il dovuto distacco. In definitiva, quindi, l'insieme delle
circostanze concorre a creare un'apparenza di prevenzione che giustifica, nella
fattispecie, l’astensione che pure il magistrato prospetta (DTF 115 I a 180,
114 Ia 158 segg. consid. b). L’istanza di ricusa merita, ciò posto, di essere accolta.
-
In concreto non
risulta che il Pretore abbia compiuto atti di procedura dopo l’istanza del 5
ottobre 1999 e non sussistono pertanto atti da annullare (art. 30 cpv. 4 CPC).
Ricusato il Pretore, la causa va trasmessa al Segretario assessore (art. 11
cpv. 1 LOG). Se non che, la convenuta ha ricusato con l’istanza del 5 ottobre
1999 anche il Segretario assessore. L’incarto deve quindi essere trasmesso al
Pretore della giurisdizione di __________, Pretore viciniore di quello ricusato
(art. 12 LOG), affinché statuisca sulla ricusa del Segretario assessore.
-
Vista la
particolarità del caso si prescinde dal riscuotere tasse e spese. Non vi è
motivo, per altro, di rifondere ripetibili all’istante, poiché l’attrice non
può essere considerata soccombente, non essendosi opposta all’istanza di
ricusa.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta e il
Pretore del Distretto di __________ è dichiarato astenuto nella causa promossa
da __________ contro __________ (inc. __________).
-
Gli atti sono trasmessi al
Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna affinché statuisca sulla
ricusazione del Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Vallemaggia.
-
Non si prelevano tasse o
spese né si attribuiscono ripetibili.
-
Intimazione:
– avv. __________,
__________;
– avv. __________,
__________.
Comunicazione:
–
Pretura del Distretto di Vallemaggia;
–
Pretura della giurisdizione di __________ (con l’incarto).
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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