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Numero d'incarto:
11.1999.119
Data decisione, Autorità:
03.11.2000, ICCA
Incarto n.
11.1999.00119
Lugano
3 novembre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..______ (azione
di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione
del 23 ottobre 1998 da
__________, __________
(patrocinato dall'avv. __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 17 settembre 1999 presentato da __________ contro la sentenza
emessa l'8 luglio 1999 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con
l'appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1968) e __________ (1975) si sono sposati a __________ il
__________ 1997. Il 17 giugno 1997 essi hanno adottato la separazione dei beni.
Dalla loro unione non sono nati figli. I coniugi si sono separati il 17 aprile
1998. Il 25 maggio 1998 __________ __________ ha instato davanti al Pretore
della giurisdizione di Locarno Città per il tentativo di conciliazione,
decaduto infruttuoso il 10 giugno 1998, e il 23 ottobre 1998 ha promosso azione
di divorzio, postulando la condanna della moglie al versamento di fr. 7'216.60
in liquidazione del regime matrimoniale. Nella sua risposta del 30 novembre
1998 __________ ha aderito alla domanda di divorzio, ma si è opposta alla
pretesa pecuniaria dell'attore. Nel successivo scambio di atti scritti le parti
si sono riconfermate nelle loro domande. Esperita l'istruttoria, esse hanno
rinunciato al dibattimento finale, ribadendo il loro punto di vista in un
memoriale conclusivo.
B. Con sentenza dell'8 luglio 1999 il Pretore ha pronunciato il divorzio
e ha obbligato la moglie a versare al marito fr. 5'916.60. Le spese, con una
tassa di giustizia di fr. 900.–, sono state poste per un settimo a carico
dell'attore e per il resto a carico della convenuta, ammessa al beneficio
dell'assistenza giudiziaria. __________ è stata tenuta inoltre a rifondere al
marito fr. 800.– per ripetibili.
C. Contro la citata sentenza __________ è insorta con un appello del
17 settembre 1999 in cui chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria
– di respingere la pretesa pecuniaria del marito. Nelle sue osservazioni del 12
ottobre 1999 __________ propone di respingere l'appello e di confermare la
sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio (1° gennaio
2000) lo scioglimento del matrimonio è retto dalla legge nuova (art.7a
cpv. 1 tit. fin. CC). Questa si applica a tutti i processi “che devono [ancora]
essere giudicati da un'istanza cantonale” (art. 7b tit. fin. CC).
Trattandosi di una causa già decisa in primo grado, i dispositivi della
sentenza che non sono stati impugnati rimangono vincolanti “a meno che siano
così strettamente connessi con le conclusioni non ancora giudicate da
giustificarsi una decisione complessiva” (art. 7b cpv. 2 seconda frase
tit. fin. CC;
I CCA,
sentenza del 25 luglio 2000 in re G. contro G., consid. 1). Nella fattispecie
lo scioglimento del matrimonio, pronunciato dal Pretore a norma dell'art. 142
cpv. 1 vCC, non è mai stato litigioso. Controversi sono i rapporti
patrimoniali, l'appellante rifiutando di versare al marito fr. 5'916.60 per
debiti coniugali. Tale pretesa non influisce minimamente sulla pronuncia del
divorzio, che ha assunto così carattere definitivo in virtù del vecchio
diritto.
-
Il Pretore ha negato che la pretesa del marito si fondasse sulla
liquidazione del regime dei beni, ma ha nondimeno ammesso la ricevibilità della
domanda, ritenendola in chiara relazione con l'unione coniugale. Egli ha
accertato che il marito aveva versato alla moglie fr. 12'436.60 affinché essa
provvedesse, come mandataria, al pagamento di alcune fatture di artigiani
intervenuti per il rinnovamento del bagno dell'appartamento coniugale. Di tale
importo la moglie aveva utilizzato solo fr. 6'520.– (fr. 1'200.– per saldare
una fattura di __________, fr. 250.– per il pittore, fr. 3'670.– per una
fattura della __________ SA e fr. 1'400.– per una fattura della __________ SA),
mentre non aveva pagato né fr. 2'448.10 per il premio dell'assicurazione sulla
vita del marito né fr. 230.– quale saldo di un'altra fattura della __________
SA. Il primo giudice ha pertanto obbligato la moglie a restituire al marito fr.
5'916.60, rigettando la domanda di compensazione da lei sollevata per un
credito vantato nei confronti dell'attore.
-
L'appellante
ribadisce la propria opposizione al versamento dell'importo stabilito dal
Pretore e rileva che agli atti vi sono indizi sufficienti per ritenere che essa
ha pagato sia il premio dell'assicurazione sulla vita sia la seconda fattura
della __________ SA. L'importo da lei versato in esecuzione del suo obbligo
ammonta quindi a fr. 9'198.–, con conseguente saldo a favore dell'attore di fr.
3'238.50. Essa critica inoltre il primo giudice per non avere ammesso la
compensazione di un suo credito, derivante dall'avere contribuito in maggior
misura all'acquisto della mobilia dell'appartamento coniugale e alle spese di
matrimonio, ricevendo un controvalore di mobili inferiore a quanto versato.
-
Dagli
atti risulta che il 17 giugno 1997 i coniugi hanno sottoscritto una convenzione
matrimoniale con la quale hanno adottato il regime della separazione dei beni
(doc. E, conclusioni convenuta pag. 2). Ora, in tale ambito non ha luogo una
liquidazione poiché in tale regime non esiste alcun patrimonio da liquidare
(Rep. 1991 pag. 421 in mezzo). Può comunque rivelarsi necessario sciogliere
alcuni legami giuridici sorti fra i coniugi, come quelli risultanti dal mandato
dell'art. 195 CC. Un coniuge può infatti incaricare l'altro, espressamente o
per atti concludenti, di amministrare il suo patrimonio o parte di esso, in
applicazione delle norme relative al contratto di mandato (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les
effets du mariage, Berna 2000, n. 938 pag. 379). La portata del mandato dipende
dall'accordo preso dalle parti, le quali sono libere di limitarne il contenuto
a determinati atti. Il coniuge mandatario è tenuto a un'esecuzione conforme,
fedele e diligente dell'affare conferitogli (art. 397 e 398 CO) e ha il dovere
di rendere conto del suo operato al mandante (art. 400 CO). Spetta pertanto al
mandatario dimostrare il corretto adempimento dell'incarico (art. 8 CC; Fellmann in: Berner Kommentar, n. 488
ad art. 394 CO).
-
Dagli atti risulta, e il fatto non è contestato, che il 6 aprile
1998 l'attore ha versato alla convenuta fr. 12'436.60 perché questa pagasse
alcune fatture emesse da artigiani che avevano eseguito lavori di rinnovamento
nel bagno dell'appartamento coniugale (doc. A e B). Neppure è contestato che
l'appellante ha effettuato due prelevamenti, l'uno di fr. 4'300.– il 7 aprile
1998 e l'altro di fr. 7'000.– il 16 aprile 1998 (doc. B), con i quali ha saldato
quattro fatture di complessivi fr. 6'520.– (doc. 1, 3 e D). Ciò posto, occorre
esaminare se essa ha dimostrato di avere effettuato gli ulteriori versamenti
per complessivi fr. 2'730.–.
a) Il primo versamento riguarda il premio di assicurazione vita del
marito. Dal fascicolo processuale non si evince chi ha eseguito, il 7 aprile
1998, il pagamento di fr. 2'448.10 presso l'Ufficio postale di __________ (doc.
O). È possibile che l'appellante abbia prelevato, lo stesso giorno, fr. 4'300.–
(doc. B), che quel giorno sul conto bancario del marito non vi fosse alcuna
disponibilità e che la moglie si occupasse dell'amministrazione
dell'unione coniugale, ma ciò non è ancora sufficiente per concludere che la
moglie abbia pagato il premio. Intanto l'importo prelevato non corrisponde a
quello del premio, né l'interessata indica come abbia impiegato il resto dell'importo
prelevato. Essa non spiega nemmeno perché la cedola in questione si trovava,
contrariamente a tutte le altre da lei prodotte, nelle mani del marito. Oltre a
ciò, il marito ha obiettato che lo stipendio non gli è versato su un conto bancario,
per cui egli aveva disponibilità per far fronte al pagamento del premio. Nulla
l'appellante ha eccepito al proposito. Nelle circostanze descritte gli indizi
forniti dalla convenuta non sono concordanti, di modo che non possono assurgere
a prova certa. Ne segue che essa non ha dimostrato di avere versato tale
importo, con la conseguenza che il giudizio del Pretore resiste alla critica su
questo punto.
b) Il secondo versamento concerne il pagamento, effettuato il 28 aprile
1998, di una fattura di fr. 230.– emessa della ditta __________ SA (doc. 2). A
detta dell'appellante il pagamento nello stesso giorno di un'altra fattura
della medesima ditta dimostra che anche quella in esame riguardava prestazioni
eseguite nell'appartamento del marito. Ora, a prescindere dal fatto che la
ricevuta in questione (doc. 2) indica, contrariamente all'altra fattura (doc.
D), il nuovo recapito della convenuta, la quale non ne giustifica il motivo,
essa non spiega perché la ditta avrebbe emesso due diverse fatture per lavori
svolti nel medesimo appartamento e nel medesimo periodo. Del resto,
contrariamente a quanto l'appellante pretende, non tutte le spese del nuovo
appartamento incombono al locatore (art. 259 CO) e l'importo della fattura può
senz'altro riferirsi a un onere di piccola entità a carico del conduttore. Ne discende
che l'appellante non è, nuovamente, riuscita a provare quanto le incombeva,
ragione per cui anche su questo punto l'appello denota la sua inconsistenza.
-
Il
Pretore, come detto, ha respinto la richiesta di compensazione sollevata dalla
convenuta ritenendo che le spese di acquisto della mobilia e di matrimonio sono
avvenute nella forma della società semplice e che i coniugi avevano derogato,
per atti concludenti, a una partecipazione paritaria delle quote. L'appellante
contesta tale conclusione e assevera che la società semplice non è stata
liquidata e che essa aveva maggiormente finanziato la società, ricevendo mobili
in misura inferiore a quanto versato.
-
a) Dagli
atti risulta che i coniugi prima del matrimonio hanno convissuto un anno (petizione,
pag. 1) e che durante questo periodo hanno acquistato diversa mobilia con
versamenti da parte di entrambi. Ora, la liquidazione patrimoniale consecutiva
allo scioglimento del concubinato è retta dalle regole sulla società semplice
(Rep. 1990 pag. 216; Hausheer/Geiser/
Kobel, Das Eherecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Berna 2000,
n. 03.57 segg. pag. 28 e 29); nondimeno quando il concubinato finisce con il
matrimonio (art. 545 cpv. 1 n. 1 CO), le parti possono rinunciare, nella
maggior parte dei casi tacitamente, a liquidare il concubinato, rimandando
l'operazione al momento della liquidazione del regime matrimoniale (Werro, Concubinage, mariage et
démariage, Berna 2000, n. 159 pag. 51 seg.).
b) Nella
fattispecie le parti hanno adottato la separazione dei beni (doc. E). Con tale
regime essi hanno inteso realizzare, sul piano matrimoniale, la completa dissociazione
dei loro interessi materiali, rimanendo interamente liberi di amministrare,
godere e disporre della loro sostanza e dei loro redditi (art. 247 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op.
cit., n. 1879 pag. 718). Il contratto matrimoniale produce i suoi effetti dalla
sua conclusione e presuppone lo scioglimento del precedente regime (art. 204
cpv. 1 e 236 cpv. 1 CC). Se stipulato prima del matrimonio, esso esplica i suoi
effetti dalla celebrazione (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
op. cit., n. 832 pag. 342) e presuppone la liquidazione dei loro precedenti
rapporti patrimoniali, anche perché la separazione dei beni si estende
all'intero patrimonio dei coniugi (Deschenaux/Steinauer/
Baddeley, op. cit., n. 824 pag. 338). Dagli atti non risulta, né
l'appellante ha mai preteso, che al momento di firmare il contratto
matrimoniale le parti intendessero escludere beni acquisiti in precedenza. Si
può ragionevolmente ritenere quindi che i loro rapporti patrimoniali siano
stati regolati con la sottoscrizione della nota convenzione, tanto più che al
momento della separazione di fatto la moglie ha portato con sé una parte dei
mobili per un valore di fr. 3'600.– (risposta, pag. 5; conclusioni, pag. 6). È
possibile che l'interessata abbia versato più del marito per l'acquisto di beni
coniugali, ma essa non ha reso verosimile, come le incombeva, che al momento di
stipulare la convenzione matrimoniale i coniugi avessero lasciato in sospeso lo
scioglimento della società semplice. Ne segue che l'appello, infondato, deve
essere respinto.
- Gli oneri processuali vanno a carico dell'appellante (art. 148
cpv. 1
CPC), che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. La
domanda di assistenza giudiziaria presentata con il gravame non può essere accolta,
poiché – quand'anche fosse dato il requisito dell'indigenza – nel caso in rassegna
difettava sin dall'inizio il requisito cumulativo della parvenza di buon esito
(art. 157 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
- Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per
ripetibili.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
-
Intimazione:
– avv.
__________, __________;
– avv.
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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