AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1998.72
Data decisione, Autorità:
19.07.1999, ICCA
Incarto n.
11.98.00072
Lugano,
19
luglio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ..______ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con petizione del 26 gennaio
1993 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata , __________ __________
__________ __________ ()
(ora
patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando sul
decreto cautelare del 10 aprile 1998 con cui il Pretore ha respinto un’
istanza della convenuta volta a ottenere lo svincolo di una relazione bancaria;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello presentato il 24 aprile
1998 da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il
10
aprile 1998 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1946) ed __________ __________ (1958), cittadini italiani, si sono
sposati a __________ il __________ __________ 1986, scegliendo davanti
all’ufficiale dello stato civile il regime della separazione dei beni. Dopo il
matrimonio essi si sono stabiliti subito a __________. Dall’unione è nato
__________, il __________ __________ 1987. Di formazione __________, il marito
è responsabile dell’ufficio __________ presso la Banca __________ __________ a
__________. La moglie ha lavorato come impiegata nel settore __________
__________ __________ __________ __________ di __________ fino al 31 dicembre
1988, dopo di che non risulta avere più esercitato attività lucrativa.
B. Il 22 ottobre 1992
__________ __________ ha instato per il tentativo di conciliazione davanti al
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord. Contemporaneamente essa ha
chiesto in via provvisionale l’affidamento del figlio (riservato il diritto di
visita del padre), l’assegnazione dell’alloggio coniugale e un contributo
alimentare di fr. 4500.– mensili complessivi per sé e per il bambino. Il
tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 23 novembre 1992 e
all’udienza dello stesso giorno, destinata a discutere l’assetto provvisionale,
i coniugi hanno postulato l’assunzione di una perizia sulla rispettiva idoneità
all’affidamento del figlio, decidendo di continuare la comunione domestica
finché la prova non fosse stata esperita.
C. __________ __________
ha presentato il 7 dicembre 1992 una nuova istanza cautelare con finalità
identiche alla precedente, domande che ha poi ritirato all’udienza del 19
gennaio 1993 indetta per il contraddittorio. In tale occasione __________
__________ ha sollecitato egli medesimo, in via provvisionale, l’affidamento
del figlio e l’assegnazione dell’alloggio coniugale. Quello stesso giorno,
asserendo di partire per una vacanza, la moglie si è trasferita a __________
__________ __________ __________ (__________), portando con sé il figlio.
L’in-domani __________ __________ si è rivolto al Pretore perché ingiungesse
alla moglie di riportare __________ a __________, perché affidasse il bambino
alle proprie cure (riservato un diritto di visita – sorvegliato – della madre)
e perché sequestrasse quattro conti intestati alla moglie presso __________
__________ __________ __________, succursale di __________.
D. Con decreto emanato
il 21 gennaio 1993 senza contraddittorio il Pretore ha ordinato il rientro del
bambino, che ha affidato al padre, cui ha assegnato anche l’abitazione
coniugale. Con decreto separato dello giorno medesimo egli ha disposto inoltre
il blocco dei conti n. ..,
.., .-. e
.-. intestati a __________ __________
presso __________ __________ __________ __________, succursale di __________o.
Lo stesso 21 gennaio 1993 __________ __________ ha intentato causa di
separazione davanti alla sezione civile del Tribunale di Como. Il 26 gennaio
1993 __________ __________ ha promosso azione di divorzio dinanzi al Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Nord.
E. Il 1° febbraio 1993
__________ __________ chiesto al Pretore la revoca del decreto emanato il 21
gennaio 1993 senza contraddittorio, sollevando eccezione di litispendenza e di
incompetenza per territorio. Alla discussione del 5 marzo 1993 __________
__________ ha proposto di respingere l’istanza. Statuendo sulle eccezioni, con
decreto del 16 marzo 1993 il Pretore le ha rigettate entrambe. Un appello
interposto da __________ __________ contro tale decreto è stato respinto da
questa Camera il 27 luglio 1993 (inc. /; sentenza parzialmente
pubblicata in Rep. 1994 pag. 396). Nel frattempo, l’11 febbraio 1993, il presidente
del Tribunale di Como ha autorizzato in via cautelare i coniugi a vivere separati
e ha affidato __________ alla madre, confermando tale decisione il
15 aprile 1993, quando ha
assegnato l’abitazione coniugale a __________ __________, che è stato
condannato a versare alla moglie un contributo alimentare di Lit. 2 000 000
mensili.
F. Citate le parti a
un’udienza del 4 maggio 1994 “per incombenti”, il Pretore ha statuito seduta
stante sul contributo alimentare per __________, intimando senza contraddittorio
a __________ __________ di versare fr. 1500.– mensili per il figlio e ordinando
__________ __________ __________ __________ l’esecuzione dell’obbligo mediante
prelievo “dal conto attualmente bloccato presso __________ __________
__________ __________, ai numeri di conto indicati nel doc. S di causa”. Da
quest’ultimo documento risulta che in realtà __________ __________ disponeva
non di uno né di quattro conti presso __________ __________ __________
__________, bensì di due: il conto corrente n.
..e il conto a termine n.
... L’interessata ha postulato il 16 maggio 1994
la revoca del provvedimento, che __________ __________ ha chiesto invece di
mantenere e che il Pretore – sempre senza contraddittorio – ha confermato il 30
luglio 1996.
G. All’udienza del 9
aprile 1997, indetta per la discussione, le parti si sono intese nel senso che
il figlio veniva affidato al padre, riservato il diritto di visita della madre,
la quale si impegnava a versare per il ragazzo un contributo alimentare di fr.
800.– men-sili dal 1° maggio 1997. __________ __________ __________ __________
è stata invitata a continuare il prelievo della somma “attingendo detto importo
dai conti di cui al doc. S, documento già in possesso dell’istituto bancario”
(decreto del 28 maggio 1997). Alla citata udienza del 9 aprile 1997 __________
__________ ha consentito, da parte sua, a che il conto corrente n.
..__________fosse liberato non appena la moglie avesse
fatto stralciare determinate procedure esecutive avviate nei suoi confronti in
Italia per l’incasso di contributi alimentari arretrati. L’intesa sarebbe
decaduta, nondimeno, se non fossero stati raggiunti “accordi definitivi”
davanti al Tribunale di Como. Su richiesta dei coniugi il Pretore ha sospeso
così la causa di divorzio. Il 15 ottobre 1997 __________ ed __________
__________ hanno sottoposto al Tribunale di Como conclusioni congiunte sugli
effetti della separazione in cui la moglie accettava la cancellazione delle
procedure esecutive avviate in Italia per l’incasso dei contributi arretrati.
Il Tribunale ha omologato gli accordi, depositando la sentenza il 10 febbraio
1998.
H. Il 20 marzo 1998
__________ __________ ha instato davanti al Pretore per lo sblocco del suo
conto (senza altri riferimenti) presso __________ __________ __________
__________e. All’udienza del 24 marzo 1998 il marito si è opposto alla domanda,
sostenendo che nonostante gli accordi approvati dal Tribunale di Como un’intesa
di merito definitiva sulle rispettive pretese pecuniarie non era ancora stata
raggiunta, sicché il patto del 9 aprile 1997 doveva considerarsi caduco. Con
decreto cautelare del 10 aprile 1998 il Pretore ha condiviso tale punto di
vista e ha respinto l’istanza. La tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese sono
state poste a carico dell’istante, tenuta a rifondere a __________ __________
un’indennità di fr. 300.– per ripetibili.
I. Contro il decreto
predetto __________ __________ è insorta con un appello del 24 aprile 1998 nel
quale chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, che la sua istanza di
sblocco sia accolta e che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza.
La presidente di questa Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo con
decisione del 18 maggio 1998. Nelle sue osservazioni del 28 maggio 1998
__________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare il giudizio
impugnato.
Considerando
in diritto: 1. In ogni caso di
sospensione del processo il giudice può, d’ufficio o su istanza di parte,
emanare provvedimenti cautelari (art. 108 CPC). A maggior ragione egli può
quindi modificare o rifiutare di modificare – come nella fattispecie –
provvedimenti già presi prima della sospensione, avvenuta in concreto il 9
aprile 1997.
-
Il Pretore ha
rifiutato di liberare il conto bancario intestato alla moglie (in realtà si tratta
– come detto – di un conto corrente e di un conto a termine) con l’argomento
“che le varie pattuizioni delle parti – alternatesi nel corso di parallele
procedure giudiziarie (...) – stipulazioni sicuramente laboriose, ma non certo
prive di qualche incongruenza, non permettono di concludere che sia stato
raggiunto tra le parti ‘un accordo di merito definitivo’, tale da giustificare
il contestato dissequestro del conto in oggetto, ritenuto del resto che la
presente azione di divorzio tra le parti risulta tuttora pendente”. La
motivazione del decreto si esaurisce in questi termini.
-
L’appellante fa
valere che nelle conclusioni congiunte presentate davanti al giudice italiano
il marito si era esplicitamente impegnato ad autorizzare la liberazione del citato
conto bancario e sottolinea che tale accordo è stato omologato nel frattempo
dal Tribunale di Como con il deposito della sentenza. Essa ricorda inoltre di
aver fatto estinguere le procedure esecutive avviate contro il marito in
Italia, sicché “l’unico punto rimasto in sospeso è (...) quello dei rapporti
economici derivanti dalla causa pendente dinanzi alla Pretura di Mendrisio”
(appello, pag. 6), questione che è stata demandata al lodo di un arbitro. Nulla
giustificherebbe pertanto il mantenimento del blocco, che si configura anzi
come un sequestro occulto, in garanzia di crediti inesistenti, ove appena si
pensi che le parti sono sempre vissute nel regime della separazione dei beni e
che il marito non ha mai avanzato pretese nei di lei confronti.
-
L’art. 145 cpv. 2 CC
stabilisce che, proposta l’azione di divorzio, il giudice prende le opportune
misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della
famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Se necessario per
assicurare le basi economiche della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale
derivante dall’unione coniugale (in specie per garantire il pagamento di
contributi alimentari, così come per assicurare una corretta liquidazione del
regime dei beni), il giudice può – ad istanza di un coniuge – subordinare al
consenso di questo la disposizione di determinati beni da parte dell’altro
(art. 178 cpv. 1 CC, applicabile per analogia anche come misura provvisionale
nel quadro dell’art. 145 cpv. 2: DTF 120 III 69 consid. 2a). Trattandosi di
contributi per i figli, del resto, un genitore può sempre essere obbligato non
solo a pagamenti provvisori, ma anche a depositare adeguati contributi per la
durata della causa (art. 281 cpv. 2 CC, anch’esso applicabile per analogia come
misura provvisionale nell’ambito dell’art. 145 cpv. 2 CC: Breitschmid in: Kommentar zum
Schweizerischen Privat-recht, ZGB I, Basilea 1996, n. 10 ad art. 281 CC).
-
Nel caso in esame è
pacifico che i coniugi sono sempre vissuti nella separazione dei beni. Ora,
questa Camera ha già avuto modo di rilevare – come ricorda l’appellante – che
in regime di separazione dei beni non sussiste alcun patrimonio coniugale da
liquidare, sicché misure provvisionali sono per principio inammissibili, salvo
che i coniugi abbiano mischiato e confuso i loro averi in modo tale da creare
un patrimonio comune di cui non è più possibile determinare la composizione e
la provenienza (Rep. 1991 pag. 421 a metà). L’istituto della restrizione del
potere di disporre (art. 178 cpv. 1 CC) non è destinato invero, tanto meno come
misura provvisionale in una causa di divorzio (art. 145 cpv. 2 CC), a tutelare
semplici pretese fondate su contratto o sulla responsabilità di un coniuge come
gestore di capitali (Hausheer/Reusser/Geiser,
Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, pag. 491 nel mezzo). Che la separazione dei
beni scelta dai coniugi per dichiarazione espressa davanti all’ufficiale dello
stato civile di Como (doc. TT) possa eventualmente essere disciplinata dal
diritto italiano (art. 215 segg. del relativo Codice civile) nulla muta – né il
marito pretende il contrario – all’applica-zione dei criteri predetti.
-
L’ipotesi che le
parti abbiano mischiato e confuso i loro averi in modo tale da creare un
patrimonio comune di cui risulti impossibile determinare composizione e provenienza
non è stata affacciata dal marito nell’istanza cautelare del 20 gennaio 1993 né
è stata adombrata in seguito. Tanto meno essa è prospettata nelle osservazioni
all’appello, ove l’interessato postula il mantenimento del blocco facendo
valere che nel 1993 l’istante è fuggita in Italia con il figlio, che la
liberazione del conto renderebbe illusorio l’incasso del contributo in favore
di quest’ultimo e che i rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio non sono
ancora stati regolati definitivamente (memoriale, pag. 12). Tali argomenti non
giustificano però misure provvisionali in caso di separazione dei beni. Poco
importa che – come argomenta il Pretore – le parti non abbiano ancora raggiunto
“un accordo di merito definitivo”. Il fatto che la causa di divorzio sia
tuttora pendente ancora non significa, invero, che restrizioni del potere di
disporre debbano essere mantenute per forza né che, una volta pronunciate, tali
misure possano essere tolte solo con l’assenso dell’istante. Provvedimenti
cautelari a tutela di pretese derivanti dal regime matrimoniale devono
giustificarsi alla luce di premesse oggettive, che incombe al richiedente
addurre. Come si è appena visto, nella fattispecie esse sono lungi
dall’apparire verosimili.
-
Rimane da verificare
se il provvedimento in questione si giustifichi non per garantire pretese in
liquidazione del regime dei beni, ma per assicurare il versamento di contributi
alimentari in favore del figlio (sopra, consid. 4). Al proposito non è decisivo
che il marito si sia impegnato, nelle conclusioni congiunte del 15 ottobre 1997
davanti al Tribunale di Como, ad autorizzare la liberazione del conto corrente
n. ..__________. Il mantenimento del blocco potrebbe imporsi
infatti come necessario per il bene del figlio, verificato d’ufficio dal
giudice senza vincolo alle opinioni dei genitori in virtù del principio
inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 120 II 231
consid. 1c con rinvio). A prescindere dal fatto però che nel caso in esame il
Pretore non motiva il mantenimento del blocco come misura atta a garantire il
versamento del contributo alimentare in favore del figlio, una restrizione
della facoltà di disporre deve pur sempre giustificarsi, anche se destinata a
proteggere il minorenne, alla luce delle circostanze concrete. Il giudice non
deve necessariamente ravvisare urgenza o danno irreparabile – come crede
l’appellato (osservazioni, pag. 12) – giacché i presupposti per emanare misure
provvisionali in una causa di divorzio sono disciplinati dal diritto federale
(art. 145 cpv. 2 CC), non dalla procedura cantonale (art. 376 cpv. 1 CPC).
Occorre invece che il provvedimento rispetti un ragionevole rapporto di
proporzionalità tra il fine perseguito e la restrizione decretata (Hasenböhler in: Schweizerisches Privatrecht,
op. cit., n. 11 ad art. 178 CC).
-
Al momento in cui il
Pretore ha statuito la prima volta senza contraddittorio sul blocco chiesto dal
marito, il 20 gennaio 1993, una restrizione del potere di disporre in garanzia
dei contributi alimentari per il figlio poteva anche giustificarsi. A un
genitore in fuga (o in procinto di darsi alla fuga) è lecito infatti imporre la
prestazione di adeguate garanzie non solo durante la causa di stato (come
prevede l’art. 145 cpv. 2 CC in combinazione con gli art. 178 e 281 cpv. 2 CC),
ma finanche dopo il divorzio (art. 292 CC). In concreto tuttavia la situazione
si è sensibilmente modificata dopo il 1993: l’istante si è creata una residenza
abituale in provincia di Como, ha riconsegnato il bambino al padre, ha introdotto
conclusioni congiunte davanti al giudice italiano e ha assunto davanti a tale
autorità l’obbligo di versare al figlio un contributo alimentare di fr. 800.–
mensili indicizzati. Rispetto al 1993, inoltre, il marito dispone ora di una
sentenza italiana che gli agevola l’incasso del contributo alimentari per il
figlio anche in Italia.
-
Il marito fa valere,
certo, che l’appellante “potrebbe occultare l’intero patrimonio, ora bloccato,
per sfuggire ai suoi obblighi” (osservazioni, pag. 10) e potrebbe trasferire
immediatamente i suoi averi in Italia, precludendogli la possibilità di
riscuotere il contributo per il figlio (pag. 12). Se una restrizione del potere
di disporre si giustificasse per ciò soltanto, nondimeno, qualsiasi genitore
residente all’estero potrebbe vedersi costretto a prestare garanzia per i
contributi dovuti a un figlio minorenne in Svizzera, il che non sarebbe
proporzionato. Una restrizione del potere di disporre presuppone rischi
concreti, non solo pericoli astratti. Comportamenti suscettibili di
pregiudicare l’incasso del contributo sussistevano nel 1993, quando la moglie
si è resa irreperibile. Oggi, per converso, non si ravvisano più indizi che
possano far presagire l’intenzione di eludere l’obbligo di versamento, né il
marito adduce elementi – se non, appunto, la fuga risalente al 1993 – idonei a
rendere verosimile il rischio che il figlio non riesca a ottenere il dovuto in
Italia.
-
Giovi aggiungere che
lo stesso marito si è dichiarato disposto, nelle conclusioni congiunte
introdotte al Tribunale di Como, a consentire lo svincolo del conto corrente n.
..__________non appena saranno definitivamente regolati i
rapporti economici con la moglie derivanti dalla causa di stato. Egli stesso
concepisce il mantenimento del blocco, quindi (osservazioni all’appello, pag.
11 a metà), non come garanzia del contributo alimentare per il figlio, ma come
mezzo di pressione per indurre la moglie a onorare debiti nei suoi confronti,
debiti il cui ammontare dovrà ancora essere definito da un arbitro. A tale
scopo non può tendere nondimeno una restrizione del potere di disporre.
-
Se ne conclude che,
alla luce delle circostanze odierne, il decreto impugnato non trova più
giustificazione legittima e deve essere riformato. Gli oneri di appello,
commisurati all’entità del litigio, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC). Quanto ai costi di prima sede, non si deve disconoscere che con il suo
stesso comportamento – rendendosi irreperibile e portando illecitamente il
figlio con sé – la moglie ha indotto il marito nel 1993 a rivolgersi al
Pretore. Soccorrono quindi giuste ragioni (nel senso dell’art. 148 cpv. 2 CPC)
perché le siano addebitati i relativi oneri processuali.
Per questi motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e il
decreto impugnato è così riformato:
-
L’istanza
è accolta, nel senso che il decreto cautelare emanato senza contraddittorio il
21 gennaio 1993 in merito al blocco dei conti intestati a __________ __________
presso __________ __________ __________ __________, succursale di __________, è
revocato.
-
La tassa
di giustizia di fr. 250.– e le spese sono poste a carico di __________
__________, che rifonderà alla controparte fr. 300.– per ripetibili.
II. Gli oneri processuali di
appello, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico di __________ __________, che rifonderà all’appellante fr. 800.–
per ripetibili.
III. Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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