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Numero d'incarto:
11.1998.58
Data decisione, Autorità:
08.04.1998, ICCA
Incarto n.:
11.98.00058
Lugano
8 aprile 1998/lg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..____ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con petizione 23 ottobre 1997 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ __________, __________);
giudicando ora sul decreto cautelare
del 17 marzo 1998 emanato dal Pretore;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 26 marzo 1998
presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emanato il 17
marzo 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
-
Se
deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con
l’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 10
aprile 1997, passata in giudicato, il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ (1971) e __________ nata
__________ (1971), ha affidato la __________ __________
(______________________________1995) alla madre e ha omologato la convenzione sulle
conseguenze accessorie sottoscritta dalla parti il 27 dicembre 1996, rispettivamente
il 13 gennaio 1997;
che in tale convenzione
__________ __________ si impegnava a versare per la figlia un contributo
alimentare mensile, già comprensivo degli assegni familiari, di fr. 850.– fino
al sesto anno di età, di fr. 950.– fino al dodicesimo, di fr. 1’050.– fino al
quindicesimo e di fr. 1’100.– fino alla maggiore età, come pure a corrispondere
all’ex moglie fr. 750.– fino al 31 dicembre 2002 e fr. 400.– fino al 31
dicembre 2004;
che il 23 ottobre 1997
__________ __________ si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna,
chiedendo che la sentenza di divorzio fosse modificata, già in via cautelare,
nel senso di sopprimere il contributo alimentare per l’ex moglie e di ridurre
quello per la figlia a fr. 650.– mensili, compresi gli assegni familiari;
che il 23 ottobre 1997,
con istanza separata, l’attore ha postulato il beneficio dell’assistenza
giudiziaria;
che all’udienza del 10
novembre 1997, indetta per la discussione della domanda cautelare, l’attore ha
confermato l’istanza, alla quale si è opposta la convenuta;
che il 10 novembre 1997 la
convenuta ha instato per essere ammessa al beneficio dell’assistenza
giudiziaria;
che, conclusa
l’istruttoria cautelare, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento
finale, ribadendo le rispettive domande nei memoriali conclusivi del 10 e del
13 marzo 1998;
che, statuendo il 17 marzo
1998, il Pretore ha respinto sia l’istanza cautelare sia l’istanza di
ammissione all’assistenza giudiziaria dell’attore, ha posto la convenuta al
beneficio del gratuito patrocinio e ha caricato la tassa di giustizia di fr.
100.– con le spese all’attore, con obbligo di rifondere alla convenuta fr.
500.– per ripetibili;
che contro il citato
decreto __________ __________ è insorto con un appello del 28 marzo 1998 nel
quale chiede, previa concessione dell’assistenza giudiziaria in appello, che il
decreto impugnato sia riformato nel senso di ammetterlo al beneficio
dell’assistenza giudiziaria tanto per la procedura provvisionale quanto per il
merito;
che il gravame non è stato
intimato alla controparte;
e considerato
in diritto: che il Pretore, pur
riconoscendo la situazione di indigenza dell’attore, ha negato a quest’ultimo
l’assistenza giudiziaria ritenendo l’azione di modifica della sentenza di
divorzio sprovvista di probabilità di esito favorevole sia nella procedura
provvisionale sia nel merito;
che a detta
dell’appellante il primo giudice non avrebbe dovuto anticipare il giudizio di
merito e considerare la causa priva di buon diritto già allo stadio della
petizione, anche perché nelle cause di stato la probabilità di successo non
viene valutata in modo rigoroso;
che la probabilità di
esito favorevole va apprezzata tenendo conto delle circostanze esistenti al
momento in cui è introdotta la domanda di assistenza giudiziaria (Rep. 1985
141), ossia, nel caso concreto, al momento in cui è stata inoltrata la
petizione del 23 ottobre 1997;
che una causa non presenta
probabilità di successo quando le possibilità di vittoria sono notevolmente
inferiori a quelle di soccombenza, così da non potere essere giudicate serie
(DTF 121 II 209 consid. 2a e rinvii);
che l’attore ha promosso
azione di modifica della sentenza di divorzio nove mesi dopo la firma della
convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, sostenendo che gli
impegni assunti non gli consentivano di conservare il fabbisogno minimo,
garantito al debitore alimentare dalla più recente giurisprudenza del Tribunale
federale, pubblicata dopo la sottoscrizione della nota convenzione;
che tale sentenza (DTF 123
III 1), contrariamente a quanto ritiene l’appellante, costituisce solo una
precisazione della giurisprudenza, il cui cambiamento era intervenuto già nel
1995 (DTF 121 I 97, 121 III 301) ed era stato oggetto di ampia discussione in
dottrina (AJP 1995 pag. 939-940, J.-F. Perrin,
La détermination des contributions alimentaires dans les situations de surendettement,
Famille et droit, in: Mélanges Bernard Schnyder, Berna 1995, pag. 529 segg.);
che ad ogni modo nella
petizione l’attore non ha addotto un qualsiasi cambiamento della situazione sua
o dell’ex moglie, né ha reso verosimile il benché minimo cambiamento delle circostanze
concrete sue o della controparte, limitandosi a sostenere di essere in
trattative per la futura stipulazione di un contratto di locazione con un
presumibile onere di fr. 900.– mensili;
che l’attore non è stato
in grado di rendere verosimile una modificazione del suo fabbisogno o del suo
reddito rispetto all’epoca della convenzione neppure successivamente alla
petizione, con l’istruttoria provvisionale, tanto che ha ammesso di vivere
ancora presso i genitori e di non avere giustificativi sui costi dell’alloggio
(conclusioni 10 marzo 1998, pag. 4);
che in tali condizioni,
come ha rilevato il Pretore, l’attore doveva presumersi in grado di versare i
contributi alimentari pattuiti a suo tempo senza intaccare il proprio fabbisogno
e che di conseguenza non erano manifestamente dati i presupposti per una
modifica già in via provvisionale dei contributi alimentari (DTF 118 II 228);
che in siffatte
circostanze la causa appariva, già al momento della petizione, palesemente
sprovvista di probabilità di esito favorevole sia nella procedura provvisionale
sia nel merito, anche con un esame poco rigoroso di tale requisito (Rep. 1994
385);
che l’appello, non privo
di temerarietà, deve pertanto essere respinto, così come deve essere respinta
la domanda di assistenza giudiziaria presentata in questa sede, data la totale
mancanza di buon diritto;
che, accertata l’indole
manifestamente frustranea del ricorso, il patrocinatore dell’appellante deve
essere avvertito che, reiterandosi casi del genere, egli si esporrà al rischio
di sanzioni disciplinari;
che gli oneri processuali
sono a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica
di attribuire ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato
intimato;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il
decreto impugnato è confermato.
-
L’istanza di assistenza
giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
-
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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